LA PROVA DEL QUANTUM DEBEATUR

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1 IL DANNO IN R. C. 1

2 LA PROVA DEL QUANTUM DEBEATUR Quanto alla prova del quantum debeatur, non è sufficiente produrre un preventivo dei danni, sebbene alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione ammettano questa possibilità, essendo necessario, in concreto, dimostrare di aver sostenuto l onere di spesa o almeno che questo è il costo di mercato della riparazione necessaria. 2

3 VOCI RISARCIBILI PER DANNO ALLA PERSONA LESIONI DANNO BIOLOGICO (INVALIDITA PERMANENTE) INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE PARZIALE DANNO PATRIMONIALE INCAPACITA LAVORATIVA SPECIFICA DANNO MORALE DANNO ESISTENZIALE MORTE DANNO MORALE CONGIUNTO DANNO PATRIMONIALE DANNO BIOLOGICO PROPRIO DANNO TERMINALE DANNO ESISTENZIALE 3

4 IL DANNO BIOLOGICO Danno biologico: la lesione dell integrità fisica e psichica medicalmente accertabile, risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Nella nozione di danno biologico rientrano tutte le figure di danno non reddituale ossia i cosiddetti danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica. E un danno completamente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato. 4

5 L INVALIDITÀ PERMANENTE Invalidità permanente è la diminuzione della capacità fisica valutata in punti percentuali da un medico legale. Va sempre risarcita come danno biologico e va liquidata anche come danno specifico lavorativo qualora incida sulla capacità lavorativa, ossia la lesione diminuisca le particolari capacità lavorative della persona riducendone, di conseguenza, il reddito. 5

6 L INABILITÀ TEMPORANEA L inabilità temporanea è la durata della malattia, il tempo necessario per guarire dalle lesioni subite nel sinistro e riprendere le normali attività lavorative e ricreative. Il danneggiato per tutta la durata della malattia ha diritto ad essere risarcito sia del danno per lucro cessante ( il mancato guadagno ) sia del danno biologico. 6

7 L INABILITÀ TOTALE E PARZIALE Esiste, nell ambito di questa categoria concettuale di danno, un ulteriore classificazione. La persona danneggiata registra, man mano che ci si allontana dal momento in cui la stessa ha subito la lesione, un progressivo miglioramento. Inabilità totale Inabilità parziale 7

8 IL DANNO PATRIMONIALE Danno patrimoniale è il danno alla sfera patrimoniale del danneggiato arrecato dalla lesione alla persona. In questo caso, infatti, si farà riferimento a tutte le indennità non corrisposte dal datore di lavoro o, nel caso di lavoro autonomo, in base a quanto denunciato al fisco nella denuncia dei redditi. 8

9 INCAPACITA LAVORATIVA SPECIFICA Invalidità percentuale permanente che incide sulla capacita lavorativa specifica dell infortunato (lesione alla mano per un dentista o un architetto) 9

10 Come si quantificano le singole voci di danno???? 10

11 Cass. Civ. Sez. III, Sent.nza 24 luglio 2007 n Qualora sia provata l esistenza del danno, il giudice può fare ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa. Nell operare la valutazione equitativa il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (M. Fin.) 11

12 Cassazione civile Sentenza 20323/2005 Risarcimento del danno - Ampio margine di decisione per i giudici chiamati a determinare la misura del risarcimento Con la pronuncia in essere, la Corte di Cassazione respinge il ricorso di una compagnia di assicurazione che contestava la misura del risarcimento del danno a seguito di incidente stradale per il fatto che il giudice lo avesse determinato applicando tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, oltre al fatto che la corte di merito avesse riconosciuto un danno morale in favore del soggetto leso, pur non essendo stata accertata l'esistenza di un reato colposo, ma essendo stato ritenuto il pari concorso di colpa. 12

13 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO Tabelle tribunali (problema sociale e giuridico) parametri: luogo, età, gravità % della lesione 13

14 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO Danno biologico Tabella giurisprudenziale più diffusa Tribunale di Milano Ma è stata ribadita anche dalla Cassazione possibilità del ricorso a tabelle extraforo 14

15 ESEMPIO DI CALCOLO (ESEMPIO TABELLE MILANO 2005) Inv. % Valore P.to Età/Demolt. Valore biol. 5% x 1.230,567 x 18/0,915 = 5.630,00 15

16 ESEMPIO TABELLA MILANO 1-5% 1-5 ANNI 16

17 ESEMPI DI QUANTIFICAZIONE (TABELLE MILANO 2009) % INV. ETA : ANNI 5% 5.898, , ,00 30 % , , ,00 80 % , , ,00 17

18 IL DANNO BIOLOGICO Interventi legislativi sulla definizione del D.B.: Art. 13, D.Lgs 13 febbraio 2000, n. 38 Riforma degli indennizzi INAIL ( valutazione medico legale ) Art. 5, L. 5 marzo 2001, n. 57 Disciplina delle lesioni di lieve entità nell RCA ( accertamento medico legale ) 18

19 DANNO BIOLOGICO ETA' INVALIDITA' TAB.LA DI MILANO L. 57/2001 INAIL 20 anni 6% 7.819, , ,22 20 anni 9% , , ,67 Tutto ciò è costituzionalmente legittimo? 19

20 Tribunale di Milano, Sentenza 18 dicembre 2008 n Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile allo straniero, indipendentemente da qualsiasi verifica della condizione di reciprocità,. È irrilevante, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno allo straniero, il luogo in cui il danneggiato vive e in cui utilizzerà il denaro ricevuto, anche nell ipotesi in cui sia differente la realtà socioeconomica e il potere di acquisto della moneta nel paese di appartenenza della vittima, rispetto a quello del luogo ove il giudice si pronuncia. 20

21 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA INVALIDITA TEMPORANEA (ESEMPIO TABELLE MILANO) Inv. Temp. Totale: FINO A X al giorno in ragione della gravità e della durata della lesione. Inv. Temp. Parziale: ridotto proporzionalmente 21

22 QUANTIIFICAZIONE DEL DANNO MORALE Danno morale Liquidazione del danno morale da lesioni dell integrità psicofisica Nella prassi dei Tribunali, criterio della proporzionalità (% del D.B. tra il 25 e il 50) Legittimo secondo la S.C. (Cass., sez. lav., 19/1/99, n. 475) Solo parziale per alcuni autori, in quanto carente della seconda fase della quantificazione (personalizzazione del danno) 22

23 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO MORALE Da 1/4 a 1/2 del danno biologico in ragione della gravità della lesione Il fatto illecito originante la risarcibilità del danno morale deve coincidere, almeno astrattamente, con una fattispecie di reato 23

24 Cass. 26 luglio, 1992 n Qualora l azione dannosa, costituente elemento materiale di reato, sia stata commessa da un minore degli anni quattordici, non hanno rilevanza giuridica i danni non patrimoniali subiti dall offeso, perché non essendo l autore del fatto soggetto capace, secondo il diritto penale, non trova applicazione la norma (art c.c. e 185 c. p.) sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali prodotti dal minore. 24

25 Cass. 27 febbraio 2003, n 7281 Viene ammessa la risarcibilità del danno morale anche nei casi in cui la responsabilità del soggetto si fonda su una presunzione di colpa ex lege 25

26 Corte di cassazione, 31 maggio 2003, n Deve escludersi, allorquando vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, che il risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell art c.c., sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all art. 185 c.p.: ciò che rileva, ai fini dell ammissione a risarcimento, in riferimento all art c.c., è l ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, in quanto una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite, se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. 26

27 Cass. Civ. Sezione III, 2008 n Nel caso di accertamento di un danno biologico di rilevante entità e di duratura permanenza, il danno morale, come lesione dell integrità morale della persona non può essere liquidato in automatico e pro quota come una lesione di minor conto. Il danno morale è ingiusto così come il danno biologico e nessuna norma costituzionale consente al giudice di stabilire che l integrità morale valga la metà di quella fisica. Il danno morale ha una propria fisionomia e precisi referenti costituzionali attenendo alla dignità della persona umana e dunque il suo ristoro deve essere tendenzialmente satisfattivo e non simbolico. 27

28 Il danno patrimoniale Il danno patrimoniale è quel tipo di danno che si traduce in un pregiudizio al patrimonio, costituito, quest ultimo, da un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica. 28

29 IL DANNO PATRIMONIALE Danno patrimoniale è il danno alla sfera patrimoniale del danneggiato arrecato dalla lesione alla persona. In questo caso, infatti, si farà riferimento a tutte le indennità non corrisposte dal datore di lavoro o, nel caso di lavoro autonomo, in base a quanto denunciato al fisco nella denuncia dei redditi. 29

30 IL DANNO PATRIMONIALE Danno da risarcire: il danno consistente nel complesso degli oneri economici sopportati dal danneggiato per ovviare alle conseguenze del fatto dannoso, (spese); il danno patrimoniale derivato dalla impossibilità temporanea, totale e/o parziale, di svolgere la propria attività lavorativa e di produrre reddito durante il periodo di inabilità conseguente al fatto dannoso, (sospensione di attività); il danno patrimoniale "futuro", cioè la diminuzione patrimoniale presumibile scaturente dalla riduzione (o dalla perdita totale) della capacità di produrre reddito, a seguito di eventuali postumi invalidanti, (danno futuro). 30

31 IL DANNO PATRIMONIALE Non esistono più uomini senza valore Art. 4, L. 39/1977 (criterio del triplo della pensione sociale) 31

32 Corte di cassazione. Sezione III civile 2005 n Danno patrimoniale / danneggiato privo di occupazione lavorativa Il danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che al momento del sinistro si trovi senza un occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, posto che il danno da invalidità permanente, proiettandosi nel futuro, verrà a incidere sulla capacità di guadagno della vittima quando inizierà un attività remunerativa. Il danno in questione può anche liquidarsi in via equitativa tenuto conto dell età, dell ambiente sociale e della vita di relazione della vittima. La prova può essere 32 data per presunzioni semplici.

33 IL DANNO PATRIMONIALE I soggetti non percettori di reddito e la più recente casistica giurisprudenziale le casalinghe (Cass., III, n. 4657/2005) gli inoccupati o parzialmente occupati (Cass., III, n /2003) 33

34 Responsabilità civile - Danno patrimoniale Se lo studente è vittima di lesioni, il danno patrimoniale si determina in base al lavoro che presumibilmente egli farà di Mauro Di Marzio, Magistrato Il danno patrimoniale da lucro cessante subito da un soggetto privo di reddito il quale abbia subito postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui ha natura di danno futuro da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva, e con equo apprezzamento del caso concreto. Pertanto, ove occorra valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti e alle sue inclinazioni, rapportate alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore 34

35 Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2005, n. 572 La casalinga, benché non percepisca reddito monetizzato, svolge un attività suscettibile di valutazione economica, che non si esaurisce nell espletamento delle sole faccende domestiche e che sussiste anche nel caso in cui ella sia solita affidare la parte materiale del proprio lavoro a persone esterne. Pertanto, consistendo il danno in questione nella perdita di una situazione di vantaggio e non rimanendo esso escluso neanche dalla mancata sopportazione di spese sostitutive, legittimo risulta il riferimento, nel relativo procedimento di liquidazione, al reddito di una collaboratrice familiare, con gli opportuni adattamenti dettati dalla maggiore ampiezza dei compiti espletati dalla casalinga. 35

36 Cass. Sez. III, Sent. N 15289/2002 I punti di invalidità personale di piccola entità - cd. micropermanenti in quanto non > al 10% - non incidendo nella capacità del danneggiato di produrre reddito non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale ma, riguardando la menomazione del bene salute, possono essere valutati soltanto sotto l aspetto del danno biologico. 36

37 IL DANNO ESISTENZIALE Danno esistenziale è il danno derivante dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o benessere per il danneggiato, ma non causata da una compromissione della integrità psicofisica. 37

38 DANNO ESISTENZIALE Corte Cass. N 7713/2000 Incidenza negativa sul complesso dei rapporti del soggetto leso, suscettibile di ripercussioni consistenti e talvolta permanenti sulla sua esistenza (modificazioni della quotidianità) a prescindere da una lesione psicofisica, da una perdita economica, dalla sofferenza morale e indipendentemente dagli estremi di reato dell evento che lo ha causato 38

39 IL DANNO ESISTENZIALE La tutela risarcitoria dei congiunti Tribunale di Palermo, 8 giugno 2001 Precisazione dei contorni del danno esistenziale rispetto al danno morale (incidenza dell evento lesivo sulla sfera qualitativa della persona in maniera drastica e risolutiva, tale da determinare un non poter più fare distinto dal sentire, che attiene alla sfera dell emotività e dunque al danno morale) 39

40 IL DANNO ESISTENZIALE Danno esistenziale evocato anche in fattispecie simili: Perdita del frutto del concepimento Trib. di Torre Annunziata, 25 marzo 2002 ( le aspettative riposte da una donna in una gravidanza sono collegate a specifiche speranze e desideri che non possono essere delimitati e riassunti nel mero ambito del danno morale ) Danno da bambino non voluto L. 194/78 (garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, la cui violazione individua l ingiustizia del danno. Recentemente, si è anche parlato di violazione del diritto di autodeterminazione della coppia ) 40

41 IL DANNO ESISTENZIALE Tutela della peace of mind Danno da lesione dell integrità psicofisica Perdita dello svago quotidiano Impossibilità di continuare a svolgere attività sportiva Danno da alterazione della vita quotidiana Diritto a non subire interferenze dal mondo esterno Danno all identità personale Danno da immissioni intollerabili Danno da violazione della salubrità ambientale Danno da vacanza rovinata Danno da ritardo ingiustificato nell attivazione della sim card!!! 41

42 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE Principio generale: valutazione equitativa del danno (artt e 2056 c.c.) Prassi dei Tribunali: rilevanza alle circostanze del caso concreto 42

43 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ESISTENZIALE Criteri di valutazione: Natura ed entità delle conseguenze Durata nel tempo Comparazione con il quantum liquidato per il danno biologico e per il danno morale Comparazione con il quantum liquidato in altri casi di danno esistenziale Allegazioni probatorie della vittima Precedenti giurisprudenziali affini Nella giurisprudenza del lavoro la retribuzione percepita 43

44 44

45 Non è possibile riconoscere formalmente il cosiddetto danno esistenziale (inteso come non poter più fare) come categoria a sé stante, perché ciò è precluso dalla tipicità del danno non patrimoniale ricavabile dall art c.c. che, invero, limita la risarcibilità di siffatto pregiudizio ai soli casi previsti dalla legge. 45

46 Non saranno mai meritevoli di tutela risarcitoria piccoli pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, insoddisfazioni ecc., ecc.. 46

47 . e non solo. Nuovi orientamenti danno biologico danno morale SS.UU. hanno risposto 47

48 Tre linee fondamentali: La riconduzione del danno morale, biologico, esistenziale e da compromissione parentale nella categoria generale del danno non patrimoniale 48

49 Tre linee fondamentali: L affermazione della necessità di evitare che, attraverso la proliferazione delle sottocategorie di danno non patrimoniale, si giunga all indebita duplicazione delle poste risarcitorie 49

50 Tre linee fondamentali: La limitazione del risarcimento di tale danno ai soli casi di lesioni gravi di interessi rilevanti sul piano costituzionale 50

51 Cass. SS.UU. 11/11/2008 n Danno biologico, danno morale e danno esistenziale sono termini utilizzabili a soli fini descrittivi 51

52 Nei casi di lesioni personali, ogni pregiudizio non pecuniario andrebbe ricondotto all interno del danno biologico. Tale danno non si cumulerebbe a quello morale!!! 52

53 Sentenza Tribunale Genova 01/12/2009 Il Tribunale, prosegue poi rilevando che il danno non patrimoniale connesso a una lesione fisica non può ritenersi provato automaticamente per la presenza della lesione Sono tuttavia valorizzabili delle presunzioni semplici (criteri di ragionevolezza) e tra questi il fatto che esista una sofferenza psicologica nel periodo della inabilità temporanea conseguente al sinistro. Tale sofferenza viene ritenuta ragionevolmente presente, in via normale, e non quantificabile in un importo inferiore all importo del danno biologico. Discorso diverso, invece, per il periodo di invalidità permanente, condizione alla quale, osserva il tribunale, d ordinario e dopo un certo periodo si accompagna una rassegnazione che tende a escludere la sofferenza psichica. Mancando la prova di tale sofferenza per il periodo di invalidità permanente, viene liquidato il danno morale per il periodo di invalidità temporanea. 53

54 Invece, la prassi attuale nei tribunali Danno biologico Danno morale Soggetto a personalizzazione tra il 30 e il 50% Generalmente liquidato tra 1/4 e 1/2 del biologico 54

55 DANNO DA MORTE DANNO PATRIMONIALE DANNO MORALE DANNO TERMINALE: il danno risarcibile iure successionis agli eredi della vittima DANNO ALLA SALUTE IURE PROPRIO Beneficiari del risarcimento: coniuge, convivente???? genitori, figli, fratelli???? 55

56 Cassaz. Civ. Sez. III, sentenza 16 settembre 2008 n Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto con riguardo sia al danno morale, sia a quelle patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato in vita dal defunto al danneggiato anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale. Al detto fine, peraltro, non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati al fine della formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla pubblica amministrazione per fini anagrafici. (Nella specie era mancata la prova dell esistenza di una relazione tendenzialmente stabile e di una mutua assistenza morale e materiale: in applicazione del principio di cui sopra la Suprema Corte ha confermato la pronunzia del giudice del merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria). 56

57 Cassazione civ., Sez. III, 28 marzo 1994, n Il diritto al risarcimento da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale sia a quello patrimoniale. anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza morale e materiale, al qual fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli interessati a fine di formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla Pubblica amministrazione per fini anagrafici. (Giust. civ., 1994, I, I 849). 57

58 Cassazione civ., Sez. III, 23 febbraio 2004, n Il danno alla salute subito da prossimi congiunti della vittima di un incidente.risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell attore e il fatto illecito Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, a fronte di una documentazione attestante una cura per forma depressiva reattiva eseguita dai genitori della vittima di un incidente stradale, aveva ritenuto tale documentazione inidonea a provare il nesso causale, in quanto avente contenuto generico e non proveniente da uno specialista in psichiatria. (Gius, 2004, n. 13, 2720) 58

59 Corte Cass., 14 luglio 2003, n :danno Patrimoniale agli eredi (figli maggiorenni e con reddito) Il fatto che i figli della vittima, deceduta a seguito di sinistro, siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per il venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro. 59

60 DANNO FUTURO ALLA MADRE Poiché è risarcibile il danno futuro se il suo verificarsi è concretamente pronosticabile sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, spetta alla madre di uno studente prossimo alla conclusione del corso di studi il risarcimento del danno per la perdita della quota di reddito che il figlio, tenuto conto delle modeste condizioni economiche di lei, le avrebbe presumibilmente destinato una volta entrato nel mondo del lavoro. 60

61 ESEMPIO DANNO MORALE DA MORTE DI UN FAMILIARE 61

62 Cassazione Civile Sentenza 15/07/2005, n DANNO MORALE AI SUPERSTITI Diritto dei nipoti al risarcimento del danno per la perdita dei nonni. La morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale indiretto ed ingiusto, anche nei casi di assenza di coabitazione, in quanto ciò non esclude il permanere di vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto. 62

63 DANNO DA MORTE: DANNO TERMINALE Danno (biologico e morale) terminale Il danno risarcibile iure successionis agli eredi della vittima primaria danno terminale :complesso di pregiudizi all integrità psicofisica ed all integrità morale subiti dal de cuius nell arco di tempo intercorso tra l evento dannoso ed il successivo decesso (Cass., III, 16 maggio 2003, n. 7632) 63

64 Tribunale di Torre Annunziata, 27 aprile 2005, n. 114, Morte dopo apprezzabile lasso di tempo Laddove la vittima di un sinistro deceda in conseguenza delle lesioni riportate a causa dello stesso, patito dal de cuius solo in presenza di due condizioni agli eredi potrà essere risarcito, iure successionis, il danno biologico : 1) che la vittima sia sopravvissuta al fatto dannoso, per un apprezzabile lasso di tempo; 2) che la stessa, durante tale periodo di sopravvivenza, abbia conservato le capacità percettive e cognitive, tanto da consentirgli di rendersi conto della definitiva lesione del proprio patrimonio psicofisico. 64

65 Cassazione civ., Sez. III, 21 luglio 2004, n La risarcibilità del danno biologico, in capo al danneggiato postula la sopravvivenza dello stesso all evento lesivo per un apprezzabile lasso di tempo: correttamente pertanto, il giudice del merito esclude la risarcibilità di tale danno nell eventualità il danneggiato sia deceduto dopo mezz ora dall evento. 65

66 Cassazione civ., Sez. III, 23 febbraio 2004, n La trasmissibilità agli eredi del diritto di credito risarcitorio per danno biologico va escluso quando la morte segua l evento lesivo a distanza di tempo talmente ravvicinata da rendere inapprezzabile l incisione del bene salute. Ne consegue che se il danno biologico della vittima si protrae anche solo per qualche giorno, salvo la peculiarità del caso concreto rimesso alla valutazione del giudice di merito, esso deve ritenersi apprezzabile. 66

67 Cassazione civ., Sez. III, 9 marzo 2005, n Criteri di risarcimento.danno biologico patito dalla vittima è dovuto iure successionis, ai suoi prossimi congiunti. va liquidato con i criteri che si seguono in caso di invalidità temporanea assoluta, i quali vanno adeguati alla particolare situazione della persona lesa che si avvia a morire, perché massima e in tali casi la sofferenza, fisica e morale. 67

68 Cassazione civ., Sez. III, 14 luglio 2003, n Il danno biologico e morale che la vittima di un sinistro subisce nell apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte (c.d. danno terminale) è un danno nel quale, stante la tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione debbono valere in grado assai elevato; esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità temporanee o permanenti di soggetti che sopravvivono all evento dannoso. 68

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