La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l ha scritta
|
|
- Fabio Bruni
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 La firma digitale, nel mondo informatico, sostituisce la FIRMA AUTOGRAFA CARATTERISTICA della firma autografa è che essa è ricollegabile in maniera UNIVOCA al soggetto che l ha apposta, essendo quasi impossibile che 2 soggetti diversi firmino esattamente allo stesso. EFFETTI - identificazione dell autore - Paternità del documento e del contenuto (ciò che è scritto è espressione di volontà) - Solo se scritta a mano, l integrità del documento (assenza di alterazioni da parte di terzi) Un documento firmato dal suo autore viene giuridicamente qualificato come SCRITTURA PRIVATA e quanto agli effetti l Art c.c. prevede che: La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l ha scritta Questo valore privilegiato tuttavia sussiste se la firma non sia stata disconosciuta ovvero se sia stata autenticata da un notaio o altro P.U. ovvero sia stata accertata giudizialmente. Breve NOTAZIONE: ATTENZIONE che nel nostro ordinamento esistono alcune norme poste a tutela della fede pubblica intesa come ( interesse collettivo alla verità e genuinità dei documenti ). Una scrittura privata redatta da persona diversa rispetto a quella che risulta dalla firma (FIRMA RILASCIATA IN BIANCO) ovvero alterata nel suo contenuto (aggiunte / cancellazioni) o ancora con firma falsa, costituisce REATO DI FALSITA IN SCRITTURA PRIVATA (Art. 485 c.p. punibile con la reclusione da 6 m. / 3 anni) Sulla base delle caratteristiche e degli effetti propri riconosciuti alla firma autografa il legislatore ha delineato, nel corso del tempo, il concetto di FIRMA DIGITALE
2 Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.) Decreto legislativo n. 82/2005 Testo aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e dalla L. 23 dicembre 2014, n Art. 2. Finalità e ambito di applicazione 1. omissis.. 2. Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche amministrazioni..omissis 3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonchè al capo IV, si applicano ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. ( 3 ) CHE COSA E (Art. 1 D. Lgs. 82/2005) La firma digitale è una sottoscrizione di tipo elettronico basata su un certificato digitale e su un sistema di chiavi crittografiche (una pubblica e una privata) correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, indipendentemente dal tipo di supporto fisico sul quale è memorizzato. COME FUNZIONA Il kit di firma digitale viene rilasciato da Certificatori autorizzati e può essere apposta ad un documento (ovviamente informatico, quindi un file) mediante un particolare dispositivo (smartcard, chiavetta USB, firma remota). Non tutto il documento ma solo una parte di esso viene codificato attraverso l utilizzo di un algoritmo di cifratura (formula di hash) che i predetti certificatori dichiarano essere univocamente riferibile al codice fiscale del soggetto titolare della firma digitale. Il Legislatore ha previsto che tali certificati, per ovvi motivi di sicurezza, abbiano una durata limitata nel tempo. Art. 24. Firma digitale (anche ai Privati) 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. NO MACRO Il documento informatico sottoscritto deve essere privo di macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati. Solo rispettando tali condizioni la firma digitale avrà L EFFICACIA LEGALE PREVISTA DALLA LEGGE Infatti la firma digitale attribuisce al documento informatico così sottoscritto: A) la stessa efficacia probatoria della scrittura privata ex art cc; B) i requisiti di forma richiesti dalla Legge (Forma scritta ). A) Cioè che il documento firmato digitalmente farà piena prova della provenienza (identità dell autore) da colui che ha apposto la firma e dell integrità del documento. Si tratta di una presunzione semplice, cioè il documento non ha la stessa efficacia che la legge attribuisce ad un documento con scrittura autenticata o ad un atto pubblico. Art. 21 (anche ai Privati) Documento informatico sottoscritto con firma elettronica 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. ( 2 )
4 La firma digitale può essere DISCONOSCIUTA così come può esserlo la firma autografa, ma, ci sono delle differenze: Firma autografa: Chi disconosce la firma afferma che la firma non è stata apposta da lui. E basta. Starà poi a colui il quale intende utilizzare il documento che si presume firmato, provare che la firma è stata apposta da colui che appare titolare (Perizia calligrafica). Firma digitale: Qui la firma è certamente quella assegnata dal certificatore e dunque univocamente riferibile al suo titolare, ma chi intende disconoscerla dovrà provare che lo strumento di firma digitale è stato sottratto a lui e utilizzato contro la propria volontà. Art. 32. Obblighi del titolare e del certificatore (anche ai Privati) 1. Il titolare del certificato di firma e' tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo di firma e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; e' altresi' tenuto ad utilizzare personalmente il dispositivo di firma. 2. Il certificatore e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno a terzi. E quindi non è sufficiente provare la semplice sottrazione dello strumento di firma, perché anche provando la sottrazione dello strumento, il titolare sarà responsabile nei confronti dei terzi in buona fede se non proverà di aver adottato tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri (custodia in luogo sicuro).. B) Soddisfa i requisiti di FORMA SCRITTA richiesti dalla Legge. Art. 45. Valore giuridico della trasmissione (anche ai Privati) 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ( 1 ) idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. ***
5 PEC Obbligo di Legge - Articolo 16 del Decreto Legge 185/2008 Tra le novità introdotte dal decreto anticrisi, sono previste alcune semplificazioni dirette al risparmio di denaro per imprese e società, obiettivo da realizzarsi mediante la dematerializzazione di alcuni documenti, e la semplificazione di alcune procedure amministrative. In particolare, l articolo 16 del decreto, recante le misure di riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese, al comma 6 dispone che: le nuove società sono tenute a dichiarare il proprio indirizzo certificato all'iscrizione nel registro delle imprese i professionisti dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato ai rispettivi ordini le società già esistenti dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato al registro delle imprese tutte le pubbliche amministrazioni dovranno dichiarare il proprio indirizzo certificato Il Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 estende anche alle ditte individuali l'obbligo di deposito dell'indirizzo PEC presso il Registro Imprese a partire dal 20/10/12. L obbligo di cui all articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Codice dell'amministrazione Digitale - D.Lgs. 82/2005 Art. 6 - Le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Art Le pubbliche amministrazioni devono istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata. Art La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata
6 MANIFESTAZIONI DI VOLONTA NEGOZIALI, DICHIARAZIONI Altro punto che oggi ci interessa approfondire, è la problematica delle dichiarazioni e/o manifestazioni di volontà negoziale comunicate attraverso strumenti digitali. In passato abbiamo sempre utilizzato il modello cartaceo (documento cartaceo depositato presso P.A., raccomandate a mano, raccomandate A.R. tramite posta) Oggi sempre più siamo chiamati a trasmettere documenti, dichiarazioni, autocertificazioni e manifestazioni di volontà negoziale tramite PEC. COSA E : Indirizzo di posta elettronica certificata INDIRIZZO: è un indirizzo vero e proprio, un recapito, non fisico, ma virtuale/digitale, sul quale siamo raggiungibili, o abbiamo l onere di esserlo. CERTIFICATA: ci viene assegnato, su nostra richiesta, da un Ente Certificatore autorizzato, il quale ha il compito di: 1) gestire il sistema di posta elettronica 2) certificare la corrispondenza tra l indirizzo e la persona cui è stato assegnato 3) certificare i movimenti della posta (in entrate e in uscita) COME FUNZIONA: Quando invio una comunicazione il sistema: - certifica che la mia comunicazione è stata presa in consegna dal sistema (rilascia una ricevuta di accettazione da parte del sistema che è equiparabile alla ricevuta che la Posta rilascia quando spediamo una raccomandata) - se il destinatario del mio messaggio di PEC è un altro indirizzo PEC, allora certifica anche il momento in cui la mia comunicazione è stata consegnata all indirizzo PEC del destinatario (restituisce una comunicazione di avvenuta consegna che corrisponde alla ricevuta di ritorno della raccomandata A.R. tradizionale) Sostanzialmente quando spediamo un messaggio di PEC ad un indirizzo PEC del destinatario, l Ente Certificatore che gestisce il sistema certifica:
7 - l identità del soggetto mittente, - l identità del soggetto ricevente - la data e ora di spedizione del messaggio - la data e ora di consegna del messaggio Tale certificazione è equiparata dalla legge a quella della posta tradizionale tramite raccomandata A.R. in ogni ambito. Art. 48 (anche ai Privati) Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1. Tale validità apre un mondo di opportunità: - sia nei rapporti con la P.A. (comunicazioni e trasmissioni di documenti effettuate in modo pienamente opponibile alla P.A., risparmio di denaro per le raccomandate A.R., speditezza della comunicazione il messaggio viene recapitato quasi istantaneamente, ecc ) - sia nei rapporti tra privati (atti di diffida e messa in mora - es. RCA - ; possibilità di conclusione di contratti, ecc.) Sussiste la presunzione di conoscenza in capo al destinatario della PEC; egli non potrà mai negare di aver ricevuto la comunicazione. Anche qualora non avesse mai letto il messaggio vige la presunzione di conoscenza del contenuto della comunicazione salvo che egli non provi in modo rigoroso di se questi non prova di essersi trovato, senza sua colpa, nell impossibilità di averne notizia. Secondo i principi generali, l incontro delle dichiarazioni di volontà dei contraenti segna il momento di conclusione del contratto. Ove le parti comunichino attraverso la rete, la non contestualità delle dichiarazioni e la distanza tra le parti non permettono di ben definire questo momento. L art c.c. stabilisce che il contratto è concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell accettazione dell altra parte.
8 Al fine di determinare il momento in cui l accettazione possa considerarsi giunta a conoscenza del proponente,l art c.c. ha posto una regola di tipo presuntivo, stabilendo che la proposta e l accettazione, al pari della loro revoca, si intendono conosciute nel momento in cui giungono all indirizzo del loro destinatario Per pacifica interpretazione giurisprudenziale non si può dubitare che l indirizzo PEC possa considerarsi indirizzo idoneo ai sensi e per gli effetti dell art c.c.. In definitiva, la trasmissione di una autocertificazione tramite PEC sarà perfettamente valida ed opponibile alla P.A. che la riceve. D altra parte, la trasmissione tramite PEC (ad esempio) dell accettazione di un preventivo per l acquisto di beni o servizi comporterà la conclusione del contratto, nel tempo e nel luogo di consegna del messaggio (il momento in cui il messaggio viene recapitato sul server del gestore di posta e dunque consegnato all indirizzo del destinatario) Il luogo preciso di incontro delle volontà delle parti e di conclusione del contratto può essere, in definitiva, considerato quello ove è collocato il server del provider contenente la casella postale telematica del proponente, ove il messaggio rimane memorizzato ancor prima che venga scaricato dal destinatario. Tale luogo incide anche ai fini dell individuazione del criterio di competenza territoriale nell ipotesi in cui sorga una controversia giudiziale. IN SINTESI E PER CONCLUDERE Facciamo attenzione a quel che sottoscriviamo con firma digitale e/o inviamo tramite PEC. Abbiamo visto che l apposizione della firma digitale comporta l appropriazione di paternità del contenuto del documento informatico che si sta firmando, e che il documento informatico firmato digitalmente soddisfa tutti i requisiti di forma ad probationem e ad substantiam previsti dalla legge per la produzione dei propri effetti. Per tale ragione, dall apposizione della firma digitale, derivano effetti giuridici SERI. Si tramettono dichiarazioni negoziali, si concludono contratti, si rendono autocertificazioni, con tutte le conseguenze facilmente immaginabili in tema di responsabilità civile e anche penale. Civile per le obbligazioni eventualmente assunte con le dichiarazioni negoziali rese. Penali in caso di mendacità delle dichiarazioni rese (ad esempio in seno alle autocertificazioni ex DPR 445/2000) Saluti e buon lavoro.
9
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
DettagliSottoscrizione dell accordo
Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»
DettagliFIRMA DIGITALE. Aspetti normativi. Novembre 2004 Paoli Luigi 1
FIRMA DIGITALE Aspetti normativi Novembre 2004 Paoli Luigi 1 Documento informatico D.P.R. 445/2000 art.8 c.1 Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la
DettagliSeminario formativo. Firma Digitale
Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario formativo sull utilizzo della Firma Digitale Viterbo 7 febbraio 2011 (Ce.F.A.S.) Viterbo 22 febbraio 2001
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche
Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento
DettagliPosta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA
Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA Belluno 28 gennaio 2014 www.feinar.it PEC: Posta Elettronica Certificata Che cos'è e come funziona la PEC 3 PEC: Posta Elettronica
DettagliSeminario Formativo. La Posta Elettronica Certificata (PEC)
Comune di Viterbo Prefettura di Viterbo Provincia di Viterbo Coordinamento territoriale per l Amministrazione Digitale della provincia di Viterbo Seminario Formativo La Posta Elettronica Certificata: aspetti
DettagliDISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE
DettagliLa fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica Corso Nuove tecnologie e diritto a.a. 2007/2008 Claudia Cevenini claudia.cevenini@unibo.it D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica
DettagliLA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA
LA FORMAZIONE CONTINUA: NON SOLO UN OBBLIGO MA UNA OPPORTUNITA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( P.E.C. ) Torino, 18 giugno 2010 1 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) OBIETTIVI DELL INTERVENTO Fornire
DettagliUna rivoluzione importante. Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale
Una rivoluzione importante Sottoscrizione e trasporto di un documento digitale I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 Codice dell'amministrazione Digitale sulla
DettagliIl nuovo CAD L atto pubblico informatico
Il nuovo CAD L atto pubblico informatico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione
DettagliArt. 1 - Finalità. Art. 2 - Formazione del contratto in modalità elettronica
DISCIPLINARE PER LA REDAZIONE, STIPULA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DI CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA. Art. 1 - Finalità 1. Ai sensi dell art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come
DettagliDOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE
Prof. Stefano Pigliapoco DOCUMENTI INFORMATICI, POSTA CERTIFICATA E DEMATERIALIZZAZIONE s.pigliapoco@unimc.it Codice dell amministrazione digitale Il codice dell amministrazione digitale (Co.A.Di.) è contenuto
DettagliIl glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.
Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia
DettagliLa Posta Elettronica Certificata
Contenuti PA digitale La Posta Elettronica Certificata Paola Cantamessa Direzione Enti Locali Cos è la PEC: E un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle
DettagliR E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta
R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata
DettagliFatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali
Fatturazione elettronica adempimento degli obblighi fiscali e tenuta delle scritture contabili mediante strumenti digitali Milano, 4 giugno 2004 Avv. Luigi Neirotti Studio Legale Tributario - EYLaw 1 Normativa
DettagliIl CAD e il Dlgs. 33. Brescia I.I.S. Tartaglia Olivieri 21 gennaio 2014
Il CAD e il Dlgs. 33 gli obblighi delle scuole: trasparenza, dematerializzazione, archiviazione sostitutiva Brescia I.I.S. Tartaglia Olivieri 21 gennaio 2014 Il CAD e le Istituzioni scolastiche: dal documento
DettagliLa firma digitale: a cosa serve
La firma digitale: a cosa serve La firma digitale si può apporre su qualunque documento informatico: bilanci, atti societari, fatture, notifiche, moduli per l'iscrizione a pubblici registri, comunicazioni
DettagliLa firma digitale. Autore: Monica Mascia
La firma digitale Università degli studi di Cagliari Facoltà di giurisprudenza Diritto privato dell informatica A.A. 2006/2007 Docenti: prof. Bruno Troisi Dott. Massimo Farina Autore: Monica Mascia Che
DettagliLa gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali
La gestione documentale nel Codice delle Amministrazioni Digitali Artt. 4 e 6 Diritti di cittadini e imprese Art4. 1)... 2) Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con
DettagliFirma Digitale. Informazioni sul servizio ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GENOVA Firma Digitale Informazioni sul servizio Alessandro Ponassi Consiglio dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova Maggio 2010 Cos è e come funziona
DettagliQuadro normativo di riferimento. Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com scialdone@pec.studiolegalefd.it BLOG: http://scialdone.blogspot.
Quadro normativo di riferimento Avv. Marco Scialdone - marcoscialdone@gmail.com BLOG: http://scialdone.blogspot.com La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è
DettagliLa dematerializzazione dei documenti amministrativi. La formazione del documento digitale. Notaio Gea Arcella garcella@notariato.
La dematerializzazione dei documenti amministrativi La normativa di riferimento (cenni al DL 179/2012 in vigore dal 20 ottobre 2012) La formazione del documento digitale Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it
DettagliPARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
PARCO OGLIO NORD ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ISTRUZIONI PER L UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - PEC Che cos è la Posta Elettronica Certificata? La Posta Elettronica Certificata (PEC) è una soluzione
DettagliREGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA
COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA Approvazione deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13/01/2012 del Consiglio comunale n. del Art.
DettagliIntegrazioni Volontarie Firma Elettronica o Firma Autografa? Certificato di Ruolo
Integrazioni Volontarie Firma Elettronica o Firma Autografa? Certificato di Ruolo Hanno inviato pratiche 76 professionisti Pratiche inviate al 17/10/2014: 164 Hanno inviato pratiche 76 professionisti Pratiche
DettagliSISTEMI RIS/PACS: AGGIORNAMENTI SUL TEMA
SISTEMI RIS/PACS: AGGIORNAMENTI SUL TEMA Firma digitale e conservazione sostitutiva Gabriele Faggioli MIP Politecnico Milano Milano, 18 gennaio 2007 Aspetti introduttivi L evoluzione e la diffusione delle
DettagliFirma di un documento informatico con la Carta Regionale dei Servizi
Firma di un documento informatico con la Carta Regionale dei Servizi Validità della firma e modalità operative di utilizzo A cura di Pasquale Curcio 1 Codice Amministrazione Digitale e Firme elettroniche
DettagliLe 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta
Le 4 caratteristiche oggettive del documento informatico e la forma scritta D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 art. 21, comma 1 1. Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio
DettagliARCHIVIAZIONE E. Obblighi & Opportunità. 8 Gennaio 2010
ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA Obblighi & Opportunità 8 Gennaio 2010 Conservazione di documenti dal 2000 al 2006 2 MEMORIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE, CONSERVAZIONE 3 COSA SERVE 4 DOCUMENTO INFORMATICO
DettagliLe imprese di nuova costituzione dovranno dotarsi di email certificata da subito, all atto della costituzione.
Da oggi è possibile acquistare un indirizzo email personalizzato PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure registrare un nuovo dominio con la certificazione PEC. La posta elettronica certificata (PEC)
DettagliNota informativa sulla Firma Grafometrica.
Nota informativa sulla Firma Grafometrica. Documento predisposto da Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ai sensi dell articolo 57 commi 1 e 3 del DPCM 22.2.2013, riguardante la firma elettronica avanzata.
DettagliGLI AVVOCATI E LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
GLI AVVOCATI E LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA L'e-mail è ormai lo strumento di comunicazione elettronica più utilizzato per lo scambio di informazioni. La posta elettronica o e-mail (acronimo di Electronic
DettagliIl documento informatico: sottoscrizione e conservazione
Il documento informatico: sottoscrizione e conservazione Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www. studiolegalefinocchiaro.it 1 Il quadro normativo Percorso lungo e complesso: normativa
DettagliNOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE
Università degli Studi di Macerata NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE La società dell informazione e della conoscenza Tutte le organizzazioni, pubbliche
DettagliInquadramento giuridico della Posta Elettronica Certificata (PEC) Avv. Pierluigi Perri
Inquadramento giuridico della Posta Elettronica Certificata (PEC) Avv. Pierluigi Perri Dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell informatica - Università di Milano Definizione Una casella
DettagliDOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA NORMATIVA Elisabetta Bombardieri Insiel S.p.A.
DOCUMENTO ANALOGICO E DOCUMENTO DIGITALE: DEFINIZIONI E CENNI SULLA NORMATIVA Elisabetta Bombardieri Insiel S.p.A. Udine, 11 giugno 2013 Evoluzione della normativa Fonte: P. Ridolfi «Il nuovo codice dell
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n 165 Circolare n. 1/2010/DDI Oggetto:Uso della Posta Elettronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche. Aumentare
DettagliFirma digitale: aspetti tecnologici e normativi. Milano,
Firma digitale: aspetti tecnologici e normativi Milano, Premessa digitale Il presente documento ha la finalità di supportare le Amministrazioni che intendono dotare il proprio personale di digitale, illustrando
DettagliComune di Castelvisconti
Perizia tecnica firma digitale 1 Comune di Castelvisconti Perizia tecnica Firma digitale Versione 1.0 del 27 marzo 2015 Perizia tecnica firma digitale 2 OGGETTO DELLA PERIZIA Il comune di Castelvisconti
DettagliCos'è, in concreto la firma digitale? Come si utilizza?
Cos'è, in concreto la firma digitale? Come si utilizza? Con buona approssimazione, il procedimento avviene mediante l'uso di una smart-card personale (un tesserino tipo bancomat) che - con l'ausilio di
DettagliLa Posta Certificata per la trasmissione dei documenti informatici. renzo ullucci
La Posta Certificata per la trasmissione dei documenti informatici renzo ullucci Contesto Il completamento dell apparato normativo e la concreta implementazione delle nuove tecnologie rendono più reale
DettagliValore probatorio: posta tradizionale 2 PEC
Valore probatorio: posta tradizionale 2 PEC Il messaggio di posta tradizionale viene comunque ricevuto dal titolare della casella di PEC, imbustato in una anomalia messaggio Al mittente non certificato
DettagliFORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ART. 40. FORMAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CHE DISPONGONO DI IDONEE RISORSE TECNOLOGICHE FORMANO GLI ORIGINALI
DettagliDire, fare, azienda digitale
Dire, fare, azienda digitale Strumenti nuovi nella innovazione Prima parte Condino, 19 aprile 2010 Iniziamo con alcuni numeri Largo Consumo scenario tradizionale: 69 euro scenario intermedio: 50,9 euro
Dettagliil Rettore Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 501 in data 27 marzo 2000 e successive modificazioni;
DR n 176 Reg.XLVI il Rettore Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n 501 in data 27 marzo 2000 e successive modificazioni; vista la deliberazione n 433/14695 in data 06 febbraio 2008 con cui
DettagliL interscambio documentale per via telematica: strumenti e mezzi
Novembre - dicembre 2012 L interscambio documentale per via telematica: strumenti e mezzi Loredana Bozzi Sistemi di comunicazione telematica Posta elettronica (posta elettronica semplice, PEC, CEC PAC)
DettagliPOSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Questo vademecum ha lo scopo di riassumere i concetti relativi alla PEC. Per approfondimenti e verifiche, si rimanda alla legislazione vigente. 1 COS E ED A COSA SERVE PEC
DettagliComunicazioni Certificate COMUNE DI MILANO
Comunicazioni Certificate COMUNE DI MILANO Indice 1 Premessa 3 2 Electronic Postal Certification Mark (EPCM): la Marca Postale Elettronica 4 3 E-mail vs Posta Elettronica Certificata 5 3.1 Caratteristiche
DettagliNota informativa sulla Firma Grafometrica.
Nota informativa sulla Firma Grafometrica. Documento predisposto da Epsilon SGR S.p.A. ai sensi dell articolo 57 commi 1 e 3 del DPCM 22.2.2013, riguardante la firma elettronica avanzata. 1. Premessa Epsilon
DettagliDecreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD) Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Modifiche ed integrazioni introdotte dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 e 6 luglio 2012 n 95 (convertiti con modificazioni,
Dettaglie-government La Posta Elettronica Certificata
Creare un canale preferenziale di contatto tra lo Stato e il cittadino attraverso la forza di internet La Posta Elettronica Certificata Francesco Cipollone francesco.cipollone@gmail.com La Posta Elettronica
DettagliPOSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Manuale operativo. Manuale operativo Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Como
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Manuale operativo Manuale operativo Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Como 1. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: INFORMAZIONI GENERALI 1.1 INTRODUZIONE La PEC
DettagliGli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05
Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche
DettagliSeminario IL NUOVO CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Documenti informatici e trasmissioni telematiche. Aspetti giuridici e soluzioni applicative
1 Seminario IL NUOVO CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE Documenti informatici e trasmissioni telematiche Aspetti giuridici e soluzioni applicative Regione Toscana Mini Auditorium Via Val di Pesa, 3 (Via
DettagliPEC per i professionisti. Roma, 1 dicembre 2009
PEC per i professionisti Roma, 1 dicembre 2009 La posta elettronica certificata (PEC) è uno strumento che permette di dare a un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con
DettagliFatturazione Elettronica e CAD
Fatturazione Elettronica e CAD Agenzia per l Italia Digitale fabio.massimi@agid.gov.it Processo fatturazione elettronica PA Sistema di Interscambio OPERATORI ECONOMICI INTERMEDIARI INTERMEDIARI PA Fattura
DettagliTesto in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-2010
DettagliL.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.
L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres. Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e
DettagliLa Posta Elettronica Certificata
La Posta Elettronica Certificata Cedacri S.p.A. Sede legale: Via del Conventino n. 1 43044 Collecchio (Parma) C.F./Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Parma: 00432960342 R.E.A.: 128475
DettagliPER IL RILASCIO E L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II PER FINI ISTITUZIONALI
REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E L UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II PER FINI ISTITUZIONALI Approvato con deliberazione n. 463 del 10.08.2015
DettagliPresidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L INNOVAZIONE TECNOLOGICA Alle amministrazioni pubbliche di cui all art. 1, comma 2, del d.lgs.
DettagliAutorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001
Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei
DettagliCentro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione
Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Area Rete Unitaria - Sezione Interoperabilità Linee guida del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica
DettagliREGOLAMENTO PER L USO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
REGOLAMENTO PER L USO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SOMMARIO Art.1 Oggetto del regolamento...... Pag. 2 Art.2 Disposizioni e principi generali 2 Art.3 Definizioni 2 Art.4 Posta elettronica certificata..
DettagliALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014
Attenzione: la copertina del decreto presidenziale va stampata su carta intestata della presidenza, che ha già il cartiglio ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1898 DEL 17 OTTOBRE 2014 Regolamento per la disciplina
DettagliI riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa. Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it
I riflessi della responsabilità notarile nell attività amministrativa L atto notarile informatico e l atto amministrativo informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Trieste 18 ottobre 2013 1
DettagliIl protocollo informatico
Il protocollo informatico Università di Pisa - Ufficio legale Ambito normativo L. n. 241/1990 D.P.R. n. 445/2000 D.P.C.M. 31/10/2000 D.Lgs. n. 165/2001 D.Lgs. n. 82/2005 Università di Pisa Ufficio legale
DettagliNota informativa sulla Firma Grafometrica.
Nota informativa sulla Firma Grafometrica. Documento predisposto da Eurizon Capital SGR S.p.A. ai sensi dell articolo 57 commi 1 e 3 del DPCM 22.2.2013, riguardante la firma elettronica avanzata. 1. Premessa
DettagliIl quadro normativo sulla sicurezza informatica
Il quadro normativo sulla sicurezza informatica Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le principali tematiche Sicurezza dei dati Sicurezza dei
DettagliPosta Elettronica Certificata. dott. Andrea Mazzini
Posta Elettronica Certificata dott. Andrea Mazzini PEC Posta Elettronica Certificata La posta elettronica certificata è un sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato
DettagliComunità della Val di Non La Firma Digitale
Comunità della Val di Non La Firma Digitale Che cos è e come utilizzarla al meglio Conferenza dei Sindaci della Val di Non Revò, 4 luglio 2013 In collaborazione con La Firma Digitale Che cos è? La firma
DettagliISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ELIA A PIANISI 17 e 18 febbraio 2016. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA tra miti e potenzialità
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ELIA A PIANISI 17 e 18 febbraio 2016 LA PEC E uno strumento di posta elettronica il cui valore è equiparato all invio di una raccomandata postale con avviso di ricevimento
DettagliLA FIRMA DIGITALE NEL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE
LA FIRMA DIGITALE NEL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE A cura di: Stefania TELESCA Dottore Commercialista Politecnico di Torino - 21 novembre 2005 Il D. Lgs 82/2004: Introduzione Introduce nuovi diritti
DettagliR E G O L A M E N T O SUI CONTRATTI IN FORMA ELETTRONICA
COMUNE DI BORDIGHERA Provincia di Imperia R E G O L A M E N T O SUI CONTRATTI IN FORMA ELETTRONICA Articolo 11 comma 13 del D.L.gs 163 del 2006 e articolo 15 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, come modificati
DettagliAZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SOLIDARIETA - MONS. D. CADORE. Allegato allo schema di convenzione per la gestione del
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA SOLIDARIETA - MONS. D. CADORE ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.D.A N. 10 IN DATA 15.04.2016 Allegato allo schema di convenzione per la gestione del Servizio di
DettagliDecreto Ministeriale 30 ottobre 2007
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre
DettagliLe copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia?
Università degli studi dell'insubria L'amministrazione digitale italiana a 10 anni dal CAD (2015-2015): e poi? Le copie in ambiente digitale: ha ancora un senso il concetto di copia? Gea Arcella Notaio
DettagliIl Codice dell Amministrazione Digitale LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. Prefettura di Reggio Calabria 23-25 novembre 2010 www.vincenzocalabro.
Il Codice dell Amministrazione Digitale LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Prefettura di Reggio Calabria 23-25 novembre 2010 www.vincenzocalabro.it 1 Il Codice dell Amministrazione Digitale Capo IV - Trasmissione
DettagliLA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)
LA PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) La "posta elettronica certificata", meglio conosciuta con l'acronimo PEC, è uno strumento di trasmissione elettronica di documenti informatici che permette di parificare
Dettagli(estratto da) 3. Firma digitale, posta elettronica certificata e dematerializzazione Daniela Redolfi
(estratto da) 3. Firma digitale, posta elettronica certificata e dematerializzazione Daniela Redolfi (...) 3.2 Elementi della tecnologia e aspetti legali Il documento cartaceo sottoscritto possiede alcuni
DettagliProt. n 169 Salerno, lì 24 Febbraio 2016
Prot. n 169 Salerno, lì 24 Febbraio 2016 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 38/2016. Libera professione. Nuove Tecnologie. La P.E.C. (Posta Elettronica
DettagliFIRMA DIGITALE Cos'è e come funziona
FIRMA DIGITALE Cos'è e come funziona Maurizio Giungato Firma digitale Cosa NON E' Cosa E' A cosa serve Come funziona Tipologie di firma Altre applicazioni (cifratura dei documenti) Firma digitale: cosa
DettagliSCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.
SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l articolo 87, quinto
DettagliLa conservazione sostitutiva dei documenti
Conservazione dei documenti 1/3 La conservazione sostitutiva dei documenti Corso di Informatica giuridica a.a. 2005-2006 I documenti degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli atti,
Dettagli10 anni di firme. Le declinazioni della firma grafometrica. Le declinazioni della firma grafometrica. una riflessione banale 2-1 2-2
Le declinazioni della firma grafometrica Le declinazioni della firma grafometrica 1 2-1 10 anni di firme una riflessione banale 2-2 3 Nel mondo analogico è nota la nozione di forma e di pluralità di forme
DettagliCos è e come funziona la Firma Digitale attivata in convenzione con Aruba PEC SpA
Cos è e come funziona la Firma Digitale attivata in convenzione con Aruba PEC SpA a cura della Segreteria Ordine Architetti PPC Treviso le informazioni sono tratte dal sito di Aruba Pec SpA FIRMA DIGITALE
DettagliLa firma digitale CHE COSA E'?
La firma digitale La Firma Digitale è il risultato di una procedura informatica che garantisce l autenticità e l integrità di messaggi e documenti scambiati e archiviati con mezzi informatici, al pari
DettagliCERTIPOSTA.NET, LA PEC CON TIMENET
CERTIPOSTA.NET, LA PEC CON TIMENET Il Decreto Legge 185/08 ha introdotto l'obbligo per Società, Professionisti e Pubbliche Amministrazioni di istituire una versione "virtuale" della sede legale tramite
DettagliI flussi di ieri e di oggi
I flussi di ieri e di oggi Si crea il documento ieri si firma si spedisce si protocolla si archivia si conserva oggi Firma digitale Posta Elettronica (Certificata) Protocollo informatico Conserv. a norma
DettagliAspetti giuridico - sociali della PEC
Aspetti giuridico - sociali della PEC Workshop CRITTOPEC 2011-21 novembre 2011 Avv. Andrea Battistella L ERA DEL DOCUMENTO INFORMATICO Spinta del legislatore verso il cambiamento Quadro Normativo Definito
DettagliLa Comunicazione Unica Impresa in un giorno. Verona, 19 aprile 2010
La Comunicazione Unica Impresa in un giorno Verona, 19 aprile 2010 La Comunicazione Unica Legge n. 40 del 2 aprile 2007 art. 9 Normativa di riferimento Origini: sportello polifunzionale Obiettivo: riduzione
DettagliLegalmail. La Posta Elettronica Certificata con valore legale
Legalmail La Posta Elettronica Certificata con valore legale Posta Elettronica con valore legale Cos è la PEC L'uso sempre più frequente della Posta Elettronica Certificata, in sostituzione dei tradizionali
DettagliPRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE SUAP
PRESENTAZIONE PRATICHE TELEMATICHE SUAP NOVITA NORMATIVA Dal 29 marzo 2011 sono cambiate radicalmente le procedure relative alle attività produttive in quanto, in base al nuovo D.P.R. n. 160/2010 ogni
DettagliLa Posta Elettronica Certificata - Pec
Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ufficio Scolastico Provinciale di Padova Area della comunicazione e web La Posta Elettronica Certificata - Pec Piccola guida
DettagliFIRMA ELETTRONICA AVANZATA IN MODALITÀ GRAFOMETRICA NOTA INFORMATIVA
FIRMA ELETTRONICA AVANZATA IN MODALITÀ GRAFOMETRICA NOTA INFORMATIVA Documento predisposto ai sensi del DPCM 22-02-2013 Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche
DettagliLa Firma Digitale. Manuale d uso Fornitore. Introduzione alla Firma Digitale. Aprile 2015
Manuale d uso Fornitore Introduzione alla Firma Digitale Cenni generali sulla Firma Digitale La firma digitale può essere definita come un sistema di autenticazione di documenti digitali tale da garantire
Dettagli