POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE - Legge 210 del e ss.mm.
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1 POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE - Legge 210 del e ss.mm. AGENZIA / POLIZZA APPENDICI ALLEGATE N ? EMESSA A SAN GENESIO ED UNITI IN 3 ESEMPLARI AD UNICO EFFETTO IL 06/02/2011 (Da citare come riferimento) CONTRAENTE OLIVO ANTONINO Codice fiscale LVONNN58P26L950F domiciliato in VIA RIVIERA 43/A comune di SAN GENESIO ED UNITI PV CAP BENEFICIARIO Codice fiscale nato a il domiciliato in comune PREMESSO b) che il Contraente ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita che allegato forma parte integrante della polizza, con cui vende al Beneficiario un'unità immobiliare identificata come in al prezzo complessivo di. la cui consegna è prevista entro il c) è prevista la somma di. a titolo di anticipo del prezzo con assegno bancario/circolare n. della banca intestato a e che dovrà versare gli importi di seguito indicati alle rispettive scadenze: d) che il Contraente è tenuto a prestare in base alla Legge 210 del e ss.mm. (in seguito denominata Legge) idonea polizza fideiussoria a garanzia delle somme riscosse e da riscuotere qualora, a termini di legge, incorra in una situazione di crisi che non consenta il trasferimento della proprietà con la stipula del contratto notarile di compravendita/assegnazione dell'immobile costruito. CIO' PREMESSO La Società SACE BT S.p.A. (in seguito denominata Società) domiciliata in Roma Piazza Poli 42, autorizzata dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato con D.M. del 9/9/68 pubblicato sulla G.U. n. 243 del 24/9/68, ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della Legge n. 348 del 10/6/82, con la presente polizza, alle condizioni generali e particolari che seguono, si costituisce fideiussore a favore del Beneficiario, nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, fino alla concorrenza della somma massima assicurata di 0,00 (euro ZERO/00 ) a garanzia - qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi così come previsto dalla legge - della restituzione delle somme riscosse dal Contraente e del valore di ogni altro corrispettivo che il Contraente ha riscosso, maggiorate delle spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguirne la restituzione oltre agli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di versamento delle somme e la data della restituzione. Ai soli effetti della liquidazione del premio iniziale il Contraente indica il periodo di tempo presuntivamente necessario per ottenere la liberazione della garanzia in giorni e cioè dal al. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO RATA INIZIALE Tasso di premio imponibile annuo DI PREMIO PROROGA PREMIO NETTO ACCESSORI CONTRIBUTO OBBLIGATORIO* TASSE TOTALE *In relazione a quanto previsto all'art. 17 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Contributo obbligatorio a carico dei Costruttori), il Contraente versa la somma prevista al comma 3 del medesimo articolo. Misura del contributo per l'annualità in corso: per mille ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 1 di 4
2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL BENEFICIARIO Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, nei limiti della somma assicurata, a garanzia dell'eventuale restituzione delle somme versate anticipatamente dal Beneficiario per l'acquisto dell'unità immobiliare precisata in premessa, qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi a termini di legge che non consenta al Beneficiario la stipula del contratto notarile definitivo di acquisto/assegnazione. La somma assicurata comprende anche le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario per ottenere la restituzione dell'importo versato. Art. 2 - Durata - La presente garanzia cessa ad ogni effetto, anche in deroga a quanto disposto dall'art C. C., al momento del trasferimento della proprietà con la sottoscrizione del contratto notarile di acquisto o assegnazione. Art. 3 - Pagamento del risarcimento - Qualora ricorrano i presupposti di legge, il pagamento delle somme dovute verrà versato dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Beneficiario corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate dal Beneficiario stesso ed il valore di ogni altro corrispettivo che il contraente ha riscosso, maggiorate delle spese da quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguirne la restituzione oltre agli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di versamento delle somme e la data della restituzione. La garanzia non potrà essere escussa qualora la mancata stipula del contratto sia imputabile ad inadempimenti del Beneficiario. Resta inteso che la Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art CC. L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto al Beneficiario. Art. 4 - Crediti del Contraente verso il Beneficiario - Dal risarcimento la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società. Art. 5 - Cessione del beneficio - Il beneficio della presente garanzia e dei crediti da essa derivanti non può essere ceduto senza il preventivo assenso della Società. A eventuali cessionari viene comunque riconosciuto il solo diritto di cessionari del beneficio della garanzia e di eventuali crediti da essa derivanti, senza che ciò comporti alcuna successione nel contratto di assicurazione né traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti, che resteranno quindi ad esclusivo ed integrale carico del Beneficiario e fermo restando che l'esercizio del diritto di escussione potrà essere esercitato esclusivamente dal Beneficiario. Qualunque indennizzo fosse dovuto al Beneficiario, la Società provvederà al versamento dell'importo sul c/c che sarà indicato da eventuali cessionari. Art. 6 - Surrogazione - Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati. Ove la Società lo richieda il Beneficiario è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili. Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Beneficiario, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per le controversie tra la Società e il Beneficiario riguardanti l'esecuzione della presente polizza, il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Beneficiario. B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL CONTRAENTE Art. 8 - Notizie sullo stato delle prestazioni - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere al Beneficiario notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza Art. 9 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti. ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 2 di 4
3 Art Calcolo del premio - Supplementi di premio - II premio è calcolato per tutta la durata del contratto garantito. Se la liberazione si verifica anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di proroga, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 11, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di "Liquidazione del premio". Art Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - II Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società: a) l'esemplare della polizza restituitogli dal Beneficiario; oppure b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 10, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo; oppure c) copia dell'atto pubblico di trasferimento o di acquisto della titolarità dell'immobile. Art Rivalsa - Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art C. C.. Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato. In caso di escussione e pagamento dell'importo garantito, a tutela del diritto di regresso, il Contraente riconosce preferenza alla Società a soddisfarsi sulle somme eventualmente ricavate dal compendio immobiliare oggetto della presente garanzia. Art Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi di quanto previsto all'art. 2, il Contraente è tenuto a sostituire, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, la presente garanzia con altra accettata dal Beneficiario. In difetto il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. Lo stesso obbligo incomberà al Contraente nei casi di: a. protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza; b. liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente; c. d. ricezione da parte della Società dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 3; inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o di fideiussioni in genere. Le somme versate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Beneficiario, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Beneficiario dalla Società. Art Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente. - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per le controversie tra la Società ed il Contraente riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero a scelta della Parte Attrice, di quello dove ha sede I'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 3 di 4
4 IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO SACE BT S.p.A. Agli effetti degli artt e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art. 2 - (Durata della garanzia e deroga all'art C.C.). Art. 3 - (Rinuncia del Contraente ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società). Art (Rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art C. C.). Art (Sostituzione della polizza con altra garanzia. Deposito cautelativo). Art (Giurisdizione e Foro competente). IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO L'importo di è stato pagato oggi a mie mani. L'ESATTORE ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 4 di 4
5 POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE - Legge 210 del e ss.mm. AGENZIA / POLIZZA APPENDICI ALLEGATE N ? EMESSA A SAN GENESIO ED UNITI IN 3 ESEMPLARI AD UNICO EFFETTO IL 06/02/2011 (Da citare come riferimento) CONTRAENTE OLIVO ANTONINO Codice fiscale LVONNN58P26L950F domiciliato in VIA RIVIERA 43/A comune di SAN GENESIO ED UNITI PV CAP BENEFICIARIO Codice fiscale nato a il domiciliato in comune PREMESSO b) che il Contraente ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita che allegato forma parte integrante della polizza, con cui vende al Beneficiario un'unità immobiliare identificata come in al prezzo complessivo di. la cui consegna è prevista entro il c) è prevista la somma di. a titolo di anticipo del prezzo con assegno bancario/circolare n. della banca intestato a e che dovrà versare gli importi di seguito indicati alle rispettive scadenze: d) che il Contraente è tenuto a prestare in base alla Legge 210 del e ss.mm. (in seguito denominata Legge) idonea polizza fideiussoria a garanzia delle somme riscosse e da riscuotere qualora, a termini di legge, incorra in una situazione di crisi che non consenta il trasferimento della proprietà con la stipula del contratto notarile di compravendita/assegnazione dell'immobile costruito. CIO' PREMESSO La Società SACE BT S.p.A. (in seguito denominata Società) domiciliata in Roma Piazza Poli 42, autorizzata dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato con D.M. del 9/9/68 pubblicato sulla G.U. n. 243 del 24/9/68, ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della Legge n. 348 del 10/6/82, con la presente polizza, alle condizioni generali e particolari che seguono, si costituisce fideiussore a favore del Beneficiario, nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, fino alla concorrenza della somma massima assicurata di 0,00 (euro ZERO/00 ) a garanzia - qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi così come previsto dalla legge - della restituzione delle somme riscosse dal Contraente e del valore di ogni altro corrispettivo che il Contraente ha riscosso, maggiorate delle spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguirne la restituzione oltre agli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di versamento delle somme e la data della restituzione. Ai soli effetti della liquidazione del premio iniziale il Contraente indica il periodo di tempo presuntivamente necessario per ottenere la liberazione della garanzia in giorni e cioè dal al. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO RATA INIZIALE Tasso di premio imponibile annuo DI PREMIO PROROGA PREMIO NETTO ACCESSORI CONTRIBUTO OBBLIGATORIO* TASSE TOTALE *In relazione a quanto previsto all'art. 17 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Contributo obbligatorio a carico dei Costruttori), il Contraente versa la somma prevista al comma 3 del medesimo articolo. Misura del contributo per l'annualità in corso: per mille ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 1 di 6
6 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL BENEFICIARIO Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, nei limiti della somma assicurata, a garanzia dell'eventuale restituzione delle somme versate anticipatamente dal Beneficiario per l'acquisto dell'unità immobiliare precisata in premessa, qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi a termini di legge che non consenta al Beneficiario la stipula del contratto notarile definitivo di acquisto/assegnazione. La somma assicurata comprende anche le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario per ottenere la restituzione dell'importo versato. Art. 2 - Durata - La presente garanzia cessa ad ogni effetto, anche in deroga a quanto disposto dall'art C. C., al momento del trasferimento della proprietà con la sottoscrizione del contratto notarile di acquisto o assegnazione. Art. 3 - Pagamento del risarcimento - Qualora ricorrano i presupposti di legge, il pagamento delle somme dovute verrà versato dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Beneficiario corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate dal Beneficiario stesso ed il valore di ogni altro corrispettivo che il contraente ha riscosso, maggiorate delle spese da quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguirne la restituzione oltre agli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di versamento delle somme e la data della restituzione. La garanzia non potrà essere escussa qualora la mancata stipula del contratto sia imputabile ad inadempimenti del Beneficiario. Resta inteso che la Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art CC. L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto al Beneficiario. Art. 4 - Crediti del Contraente verso il Beneficiario - Dal risarcimento la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società. Art. 5 - Cessione del beneficio - Il beneficio della presente garanzia e dei crediti da essa derivanti non può essere ceduto senza il preventivo assenso della Società. A eventuali cessionari viene comunque riconosciuto il solo diritto di cessionari del beneficio della garanzia e di eventuali crediti da essa derivanti, senza che ciò comporti alcuna successione nel contratto di assicurazione né traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti, che resteranno quindi ad esclusivo ed integrale carico del Beneficiario e fermo restando che l'esercizio del diritto di escussione potrà essere esercitato esclusivamente dal Beneficiario. Qualunque indennizzo fosse dovuto al Beneficiario, la Società provvederà al versamento dell'importo sul c/c che sarà indicato da eventuali cessionari. Art. 6 - Surrogazione - Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati. Ove la Società lo richieda il Beneficiario è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili. Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Beneficiario, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per le controversie tra la Società e il Beneficiario riguardanti l'esecuzione della presente polizza, il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Beneficiario. B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL CONTRAENTE Art. 8 - Notizie sullo stato delle prestazioni - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere al Beneficiario notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza Art. 9 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti. ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 2 di 6
7 Art Calcolo del premio - Supplementi di premio - II premio è calcolato per tutta la durata del contratto garantito. Se la liberazione si verifica anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di proroga, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 11, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di "Liquidazione del premio". Art Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - II Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società: a) l'esemplare della polizza restituitogli dal Beneficiario; oppure b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 10, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo; oppure c) copia dell'atto pubblico di trasferimento o di acquisto della titolarità dell'immobile. Art Rivalsa - Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art C. C.. Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato. In caso di escussione e pagamento dell'importo garantito, a tutela del diritto di regresso, il Contraente riconosce preferenza alla Società a soddisfarsi sulle somme eventualmente ricavate dal compendio immobiliare oggetto della presente garanzia. Art Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi di quanto previsto all'art. 2, il Contraente è tenuto a sostituire, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, la presente garanzia con altra accettata dal Beneficiario. In difetto il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. Lo stesso obbligo incomberà al Contraente nei casi di: a. protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza; b. liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente; c. d. ricezione da parte della Società dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 3; inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o di fideiussioni in genere. Le somme versate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Beneficiario, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Beneficiario dalla Società. Art Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente. - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per le controversie tra la Società ed il Contraente riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero a scelta della Parte Attrice, di quello dove ha sede I'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 3 di 6
8 IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO SACE BT S.p.A. Agli effetti degli artt e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art. 2 - (Durata della garanzia e deroga all'art C.C.). Art. 3 - (Rinuncia del Contraente ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società). Art (Rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art C. C.). Art (Sostituzione della polizza con altra garanzia. Deposito cautelativo). Art (Giurisdizione e Foro competente). IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO L'importo di è stato pagato oggi a mie mani. L'ESATTORE ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 4 di 6
9 RAGIONE SOCIALE OLIVO ANTONINO POLIZZA N ? INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 La conclusione e la gestione del rapporto contrattuale richiedono l'acquisizione ed il trattamento da parte di SACE BT di dati personali e sensibili dell'interessato. Titolare del trattamento è SACE BT Piazza Poli 42, Roma. I dati personali sono trattati da SACE BT, per le seguenti finalità: 1. Istruttoria precontrattuale, comprendente l'acquisizione di tutte le informazioni utili e/o necessarie per la stipulazione della polizza e/o il rilascio della garanzia; 2. Esecuzione di obblighi derivanti dai contratti stessi e gestione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo, gestione della contabilità, amministrazione, gestione dei sistemi di pagamento o incasso e tutela del credito; 3. Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni specifiche impartite da autorità; 4. Svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o comunque per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle predette finalità; 5. Prevenzione di frodi ovvero altri crimini o condotte comunque illecite a danno di SACE BT anche mediante inserimento dei dati personali in banche dati appositamente istituite e/o gestite da tali società; 6. Altre finalità funzionali all'attività di SACE BT, quali: a) raccolta di informazioni commerciali ed effettuazione di indagini di mercato, rilevazione della qualità dei servizi e del grado di soddisfazione degli utenti, eseguite sia direttamente, sia con la collaborazione di società specializzate; b) indagini a carattere statistico e realizzazione di profili statistici degli operatori interessati ai servizi offerti da SACE BT e dalle società controllate e/o collegate; c) pubblicazione, sul sito web di SACE BT e/o nel bilancio annuale e/o con qualsiasi altra modalità, dei dati relativi all'operazione oggetto della copertura assicurativa e/o rilascio di garanzia; d) invio di materiale informativo e pubblicitario di prodotti e servizi di SACE BT di società controllate e/o collegate e/o di soggetti terzi. I dati saranno trattati da dipendenti di SACE BT e/o delle società controllate e/o collegate, nel rispetto della normativa vigente in materia, a mezzo di strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. I dati potranno essere comunicati da SACE BT: (a) al legale rappresentante della persona giuridica in nome e per conto della quale l'utente ha chiesto la registrazione ed alla quale si riferiscono i dati forniti (b) ad altre società controllate e/o collegate, anche all'estero, sia in paesi appartenenti all'unione Europea sia non appartenenti, ferma restando l'adozione da parte di tali società di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti; (c) a consulenti ed altri terzi, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione ed alla distribuzione dei servizi e dei prodotti erogati da SACE BT, nonché solo per le finalità di cui al punto 6 lettere a), b) e d) - società terze con le quali SACE BT abbia stipulato accordi commerciali o di partnership; (d) a soggetti che operano con finalità di recupero dei crediti e tutela legale e commerciale; (e) ad organismi di assicurazione e riassicurazione; (f) a società di factoring; (g) ad altre Agenzie di Assicurazione del Credito all'esportazione; (h) ad istituti bancari, intermediari finanziari, e società assicurative, nonché associazioni tra tali soggetti; (i) ad Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo; Autorità Giudiziarie, Autorità di Pubblica Sicurezza. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 è obbligatorio. L'eventuale diniego determinerà l'impossibilità per SACE BT di emettere la polizza o rilasciare la garanzia. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 6 è facoltativo e l'eventuale diniego non pregiudicherà in alcun modo l'emissione della polizza o il rilascio della garanzia. ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 5 di 6
10 La informiamo che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti stabiliti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, tra cui: - ottenere da SACE BT la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; - avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; - opporsi al trattamento per motivi legittimi, ovvero opporsi ai trattamenti finalizzati al marketing e all'informazione commerciale; - ricevere l'attestazione che le operazioni di cui al punto d) che precede sono state portate a conoscenza dei terzi ai quali i dati siano stati comunicati in precedenza. Per l'esercizio di tali diritti, potrà rivolgere richiesta scritta direttamente al Responsabile del trattamento di riferimento nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili del Trattamento Privacy. Tale elenco è disponibile sul sito internet ovvero presso SACE BT stessa. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la presente dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("l'informativa"), di averne resi edotti eventuali altri terzi di cui fornisco i dati e presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'informativa. Il consenso si intende prestato anche per l'effettuazione di trattamenti analoghi in occasione della richiesta di instaurazione di rapporti futuri. In merito al trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto 6 dell'informativa presta il consenso nega il consenso Luogo e data Il Contraente OLIVO ANTONINO (Codice fiscale LVONNN58P26L950F ) Firma (Il legale rappesentante o persona debitamente autorizzata) Con la presente si dichiara di aver ricevuto le Condizioni di Polizza da SACE BT precedentemente alla sottoscrizione. Luogo e data Il Contraente OLIVO ANTONINO Firma (Il legale rappresentante o persona debitamente autorizzata) ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 6 di 6
11 POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE - Legge 210 del e ss.mm. AGENZIA / POLIZZA APPENDICI ALLEGATE N ? EMESSA A SAN GENESIO ED UNITI IN 3 ESEMPLARI AD UNICO EFFETTO IL 06/02/2011 (Da citare come riferimento) CONTRAENTE OLIVO ANTONINO Codice fiscale LVONNN58P26L950F domiciliato in VIA RIVIERA 43/A comune di SAN GENESIO ED UNITI PV CAP BENEFICIARIO Codice fiscale nato a il domiciliato in comune PREMESSO b) che il Contraente ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita che allegato forma parte integrante della polizza, con cui vende al Beneficiario un'unità immobiliare identificata come in al prezzo complessivo di. la cui consegna è prevista entro il c) è prevista la somma di. a titolo di anticipo del prezzo con assegno bancario/circolare n. della banca intestato a e che dovrà versare gli importi di seguito indicati alle rispettive scadenze: d) che il Contraente è tenuto a prestare in base alla Legge 210 del e ss.mm. (in seguito denominata Legge) idonea polizza fideiussoria a garanzia delle somme riscosse e da riscuotere qualora, a termini di legge, incorra in una situazione di crisi che non consenta il trasferimento della proprietà con la stipula del contratto notarile di compravendita/assegnazione dell'immobile costruito. CIO' PREMESSO La Società SACE BT S.p.A. (in seguito denominata Società) domiciliata in Roma Piazza Poli 42, autorizzata dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato con D.M. del 9/9/68 pubblicato sulla G.U. n. 243 del 24/9/68, ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della Legge n. 348 del 10/6/82, con la presente polizza, alle condizioni generali e particolari che seguono, si costituisce fideiussore a favore del Beneficiario, nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, fino alla concorrenza della somma massima assicurata di 0,00 (euro ZERO/00 ) a garanzia - qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi così come previsto dalla legge - della restituzione delle somme riscosse dal Contraente e del valore di ogni altro corrispettivo che il Contraente ha riscosso, maggiorate delle spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguirne la restituzione oltre agli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di versamento delle somme e la data della restituzione. Ai soli effetti della liquidazione del premio iniziale il Contraente indica il periodo di tempo presuntivamente necessario per ottenere la liberazione della garanzia in giorni e cioè dal al. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO RATA INIZIALE Tasso di premio imponibile annuo DI PREMIO PROROGA PREMIO NETTO ACCESSORI CONTRIBUTO OBBLIGATORIO* TASSE TOTALE *In relazione a quanto previsto all'art. 17 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Contributo obbligatorio a carico dei Costruttori), il Contraente versa la somma prevista al comma 3 del medesimo articolo. Misura del contributo per l'annualità in corso: per mille ESEMPLARE PER SACE BT (DA RENDERE FIRMATO) mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 1 di 6
12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL BENEFICIARIO Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, nei limiti della somma assicurata, a garanzia dell'eventuale restituzione delle somme versate anticipatamente dal Beneficiario per l'acquisto dell'unità immobiliare precisata in premessa, qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi a termini di legge che non consenta al Beneficiario la stipula del contratto notarile definitivo di acquisto/assegnazione. La somma assicurata comprende anche le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario per ottenere la restituzione dell'importo versato. Art. 2 - Durata - La presente garanzia cessa ad ogni effetto, anche in deroga a quanto disposto dall'art C. C., al momento del trasferimento della proprietà con la sottoscrizione del contratto notarile di acquisto o assegnazione. Art. 3 - Pagamento del risarcimento - Qualora ricorrano i presupposti di legge, il pagamento delle somme dovute verrà versato dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Beneficiario corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate dal Beneficiario stesso ed il valore di ogni altro corrispettivo che il contraente ha riscosso, maggiorate delle spese da quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguirne la restituzione oltre agli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di versamento delle somme e la data della restituzione. La garanzia non potrà essere escussa qualora la mancata stipula del contratto sia imputabile ad inadempimenti del Beneficiario. Resta inteso che la Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art CC. L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto al Beneficiario. Art. 4 - Crediti del Contraente verso il Beneficiario - Dal risarcimento la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società. Art. 5 - Cessione del beneficio - Il beneficio della presente garanzia e dei crediti da essa derivanti non può essere ceduto senza il preventivo assenso della Società. A eventuali cessionari viene comunque riconosciuto il solo diritto di cessionari del beneficio della garanzia e di eventuali crediti da essa derivanti, senza che ciò comporti alcuna successione nel contratto di assicurazione né traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti, che resteranno quindi ad esclusivo ed integrale carico del Beneficiario e fermo restando che l'esercizio del diritto di escussione potrà essere esercitato esclusivamente dal Beneficiario. Qualunque indennizzo fosse dovuto al Beneficiario, la Società provvederà al versamento dell'importo sul c/c che sarà indicato da eventuali cessionari. Art. 6 - Surrogazione - Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati. Ove la Società lo richieda il Beneficiario è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili. Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Beneficiario, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per le controversie tra la Società e il Beneficiario riguardanti l'esecuzione della presente polizza, il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Beneficiario. B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL CONTRAENTE Art. 8 - Notizie sullo stato delle prestazioni - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere al Beneficiario notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza Art. 9 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti. ESEMPLARE PER SACE BT (DA RENDERE FIRMATO) mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 2 di 6
13 Art Calcolo del premio - Supplementi di premio - II premio è calcolato per tutta la durata del contratto garantito. Se la liberazione si verifica anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di proroga, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 11, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di "Liquidazione del premio". Art Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - II Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società: a) l'esemplare della polizza restituitogli dal Beneficiario; oppure b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 10, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo; oppure c) copia dell'atto pubblico di trasferimento o di acquisto della titolarità dell'immobile. Art Rivalsa - Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art C. C.. Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato. In caso di escussione e pagamento dell'importo garantito, a tutela del diritto di regresso, il Contraente riconosce preferenza alla Società a soddisfarsi sulle somme eventualmente ricavate dal compendio immobiliare oggetto della presente garanzia. Art Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi di quanto previsto all'art. 2, il Contraente è tenuto a sostituire, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, la presente garanzia con altra accettata dal Beneficiario. In difetto il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. Lo stesso obbligo incomberà al Contraente nei casi di: a. protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza; b. liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente; c. d. ricezione da parte della Società dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 3; inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o di fideiussioni in genere. Le somme versate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Beneficiario, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Beneficiario dalla Società. Art Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente. - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per le controversie tra la Società ed il Contraente riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero a scelta della Parte Attrice, di quello dove ha sede I'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. ESEMPLARE PER SACE BT (DA RENDERE FIRMATO) mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 3 di 6
14 IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO SACE BT S.p.A. Agli effetti degli artt e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art. 2 - (Durata della garanzia e deroga all'art C.C.). Art. 3 - (Rinuncia del Contraente ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società). Art (Rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art C. C.). Art (Sostituzione della polizza con altra garanzia. Deposito cautelativo). Art (Giurisdizione e Foro competente). IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO L'importo di è stato pagato oggi a mie mani. L'ESATTORE ESEMPLARE PER SACE BT (DA RENDERE FIRMATO) mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 4 di 6
15 RAGIONE SOCIALE OLIVO ANTONINO POLIZZA N ? INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 La conclusione e la gestione del rapporto contrattuale richiedono l'acquisizione ed il trattamento da parte di SACE BT di dati personali e sensibili dell'interessato. Titolare del trattamento è SACE BT Piazza Poli 42, Roma. I dati personali sono trattati da SACE BT, per le seguenti finalità: 1. Istruttoria precontrattuale, comprendente l'acquisizione di tutte le informazioni utili e/o necessarie per la stipulazione della polizza e/o il rilascio della garanzia; 2. Esecuzione di obblighi derivanti dai contratti stessi e gestione dei rapporti con la clientela quali, a titolo esemplificativo, gestione della contabilità, amministrazione, gestione dei sistemi di pagamento o incasso e tutela del credito; 3. Adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni specifiche impartite da autorità; 4. Svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o comunque per far valere o difendere diritti in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle predette finalità; 5. Prevenzione di frodi ovvero altri crimini o condotte comunque illecite a danno di SACE BT anche mediante inserimento dei dati personali in banche dati appositamente istituite e/o gestite da tali società; 6. Altre finalità funzionali all'attività di SACE BT, quali: a) raccolta di informazioni commerciali ed effettuazione di indagini di mercato, rilevazione della qualità dei servizi e del grado di soddisfazione degli utenti, eseguite sia direttamente, sia con la collaborazione di società specializzate; b) indagini a carattere statistico e realizzazione di profili statistici degli operatori interessati ai servizi offerti da SACE BT e dalle società controllate e/o collegate; c) pubblicazione, sul sito web di SACE BT e/o nel bilancio annuale e/o con qualsiasi altra modalità, dei dati relativi all'operazione oggetto della copertura assicurativa e/o rilascio di garanzia; d) invio di materiale informativo e pubblicitario di prodotti e servizi di SACE BT di società controllate e/o collegate e/o di soggetti terzi. I dati saranno trattati da dipendenti di SACE BT e/o delle società controllate e/o collegate, nel rispetto della normativa vigente in materia, a mezzo di strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. I dati potranno essere comunicati da SACE BT: (a) al legale rappresentante della persona giuridica in nome e per conto della quale l'utente ha chiesto la registrazione ed alla quale si riferiscono i dati forniti (b) ad altre società controllate e/o collegate, anche all'estero, sia in paesi appartenenti all'unione Europea sia non appartenenti, ferma restando l'adozione da parte di tali società di criteri di sicurezza e di riservatezza equivalenti; (c) a consulenti ed altri terzi, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse e strumentali all'erogazione ed alla distribuzione dei servizi e dei prodotti erogati da SACE BT, nonché solo per le finalità di cui al punto 6 lettere a), b) e d) - società terze con le quali SACE BT abbia stipulato accordi commerciali o di partnership; (d) a soggetti che operano con finalità di recupero dei crediti e tutela legale e commerciale; (e) ad organismi di assicurazione e riassicurazione; (f) a società di factoring; (g) ad altre Agenzie di Assicurazione del Credito all'esportazione; (h) ad istituti bancari, intermediari finanziari, e società assicurative, nonché associazioni tra tali soggetti; (i) ad Autorità ed Organi di vigilanza e di controllo; Autorità Giudiziarie, Autorità di Pubblica Sicurezza. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 è obbligatorio. L'eventuale diniego determinerà l'impossibilità per SACE BT di emettere la polizza o rilasciare la garanzia. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 6 è facoltativo e l'eventuale diniego non pregiudicherà in alcun modo l'emissione della polizza o il rilascio della garanzia. ESEMPLARE PER SACE BT (DA RENDERE FIRMATO) mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 5 di 6
16 La informiamo che potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti stabiliti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, tra cui: - ottenere da SACE BT la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; - avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; - ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; - opporsi al trattamento per motivi legittimi, ovvero opporsi ai trattamenti finalizzati al marketing e all'informazione commerciale; - ricevere l'attestazione che le operazioni di cui al punto d) che precede sono state portate a conoscenza dei terzi ai quali i dati siano stati comunicati in precedenza. Per l'esercizio di tali diritti, potrà rivolgere richiesta scritta direttamente al Responsabile del trattamento di riferimento nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili del Trattamento Privacy. Tale elenco è disponibile sul sito internet ovvero presso SACE BT stessa. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la presente dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("l'informativa"), di averne resi edotti eventuali altri terzi di cui fornisco i dati e presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'informativa. Il consenso si intende prestato anche per l'effettuazione di trattamenti analoghi in occasione della richiesta di instaurazione di rapporti futuri. In merito al trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto 6 dell'informativa presta il consenso nega il consenso Luogo e data Il Contraente OLIVO ANTONINO (Codice fiscale LVONNN58P26L950F ) Firma (Il legale rappesentante o persona debitamente autorizzata) Con la presente si dichiara di aver ricevuto le Condizioni di Polizza da SACE BT precedentemente alla sottoscrizione. Luogo e data Il Contraente OLIVO ANTONINO Firma (Il legale rappresentante o persona debitamente autorizzata) ESEMPLARE PER SACE BT (DA RENDERE FIRMATO) mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 6 di 6
17 POLIZZA FIDEIUSSORIA PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE - Legge 210 del e ss.mm. AGENZIA / POLIZZA APPENDICI ALLEGATE N ? EMESSA A SAN GENESIO ED UNITI IN 3 ESEMPLARI AD UNICO EFFETTO IL 06/02/2011 (Da citare come riferimento) CONTRAENTE OLIVO ANTONINO Codice fiscale LVONNN58P26L950F domiciliato in VIA RIVIERA 43/A comune di SAN GENESIO ED UNITI PV CAP BENEFICIARIO Codice fiscale nato a il domiciliato in comune PREMESSO b) che il Contraente ha sottoscritto un contratto preliminare di compravendita che allegato forma parte integrante della polizza, con cui vende al Beneficiario un'unità immobiliare identificata come in al prezzo complessivo di. la cui consegna è prevista entro il c) è prevista la somma di. a titolo di anticipo del prezzo con assegno bancario/circolare n. della banca intestato a e che dovrà versare gli importi di seguito indicati alle rispettive scadenze: d) che il Contraente è tenuto a prestare in base alla Legge 210 del e ss.mm. (in seguito denominata Legge) idonea polizza fideiussoria a garanzia delle somme riscosse e da riscuotere qualora, a termini di legge, incorra in una situazione di crisi che non consenta il trasferimento della proprietà con la stipula del contratto notarile di compravendita/assegnazione dell'immobile costruito. CIO' PREMESSO La Società SACE BT S.p.A. (in seguito denominata Società) domiciliata in Roma Piazza Poli 42, autorizzata dal Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato con D.M. del 9/9/68 pubblicato sulla G.U. n. 243 del 24/9/68, ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed in regola con il disposto della Legge n. 348 del 10/6/82, con la presente polizza, alle condizioni generali e particolari che seguono, si costituisce fideiussore a favore del Beneficiario, nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, fino alla concorrenza della somma massima assicurata di 0,00 (euro ZERO/00 ) a garanzia - qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi così come previsto dalla legge - della restituzione delle somme riscosse dal Contraente e del valore di ogni altro corrispettivo che il Contraente ha riscosso, maggiorate delle spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguirne la restituzione oltre agli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di versamento delle somme e la data della restituzione. Ai soli effetti della liquidazione del premio iniziale il Contraente indica il periodo di tempo presuntivamente necessario per ottenere la liberazione della garanzia in giorni e cioè dal al. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO RATA INIZIALE Tasso di premio imponibile annuo DI PREMIO PROROGA PREMIO NETTO ACCESSORI CONTRIBUTO OBBLIGATORIO* TASSE TOTALE *In relazione a quanto previsto all'art. 17 del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (Contributo obbligatorio a carico dei Costruttori), il Contraente versa la somma prevista al comma 3 del medesimo articolo. Misura del contributo per l'annualità in corso: per mille COPIA PER INTERMEDIARIO mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 1 di 4
18 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL BENEFICIARIO Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, nei limiti della somma assicurata, a garanzia dell'eventuale restituzione delle somme versate anticipatamente dal Beneficiario per l'acquisto dell'unità immobiliare precisata in premessa, qualora il Contraente incorra in una situazione di crisi a termini di legge che non consenta al Beneficiario la stipula del contratto notarile definitivo di acquisto/assegnazione. La somma assicurata comprende anche le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario per ottenere la restituzione dell'importo versato. Art. 2 - Durata - La presente garanzia cessa ad ogni effetto, anche in deroga a quanto disposto dall'art C. C., al momento del trasferimento della proprietà con la sottoscrizione del contratto notarile di acquisto o assegnazione. Art. 3 - Pagamento del risarcimento - Qualora ricorrano i presupposti di legge, il pagamento delle somme dovute verrà versato dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Beneficiario corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate dal Beneficiario stesso ed il valore di ogni altro corrispettivo che il contraente ha riscosso, maggiorate delle spese da quest'ultimo effettivamente sostenute e strettamente necessarie per conseguirne la restituzione oltre agli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data di versamento delle somme e la data della restituzione. La garanzia non potrà essere escussa qualora la mancata stipula del contratto sia imputabile ad inadempimenti del Beneficiario. Resta inteso che la Società rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art CC. L'importo del risarcimento verrà corrisposto dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. Il mancato pagamento del premio non potrà essere opposto al Beneficiario. Art. 4 - Crediti del Contraente verso il Beneficiario - Dal risarcimento la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso il Beneficiario e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società. Art. 5 - Cessione del beneficio - Il beneficio della presente garanzia e dei crediti da essa derivanti non può essere ceduto senza il preventivo assenso della Società. A eventuali cessionari viene comunque riconosciuto il solo diritto di cessionari del beneficio della garanzia e di eventuali crediti da essa derivanti, senza che ciò comporti alcuna successione nel contratto di assicurazione né traslazione degli oneri ed obblighi da questo previsti, che resteranno quindi ad esclusivo ed integrale carico del Beneficiario e fermo restando che l'esercizio del diritto di escussione potrà essere esercitato esclusivamente dal Beneficiario. Qualunque indennizzo fosse dovuto al Beneficiario, la Società provvederà al versamento dell'importo sul c/c che sarà indicato da eventuali cessionari. Art. 6 - Surrogazione - Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, suoi coobbligati, successori, aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati. Ove la Società lo richieda il Beneficiario è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili. Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Beneficiario, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per le controversie tra la Società e il Beneficiario riguardanti l'esecuzione della presente polizza, il foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Beneficiario. B) CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETÀ ED IL CONTRAENTE Art. 8 - Notizie sullo stato delle prestazioni - Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere al Beneficiario notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza Art. 9 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le parti. COPIA PER INTERMEDIARIO mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 2 di 4
19 Art Calcolo del premio - Supplementi di premio - II premio è calcolato per tutta la durata del contratto garantito. Se la liberazione si verifica anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di proroga, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 11, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di "Liquidazione del premio". Art Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza - II Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società: a) l'esemplare della polizza restituitogli dal Beneficiario; oppure b) una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 10, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo; oppure c) copia dell'atto pubblico di trasferimento o di acquisto della titolarità dell'immobile. Art Rivalsa - Surrogazione - Il Contraente si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta tutte le somme che questa sia chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art C. C.. Sono inoltre a carico del Contraente tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato. In caso di escussione e pagamento dell'importo garantito, a tutela del diritto di regresso, il Contraente riconosce preferenza alla Società a soddisfarsi sulle somme eventualmente ricavate dal compendio immobiliare oggetto della presente garanzia. Art Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi di quanto previsto all'art. 2, il Contraente è tenuto a sostituire, entro dieci giorni dalla richiesta della Società, la presente garanzia con altra accettata dal Beneficiario. In difetto il Contraente dovrà costituire in pegno presso la Società a semplice richiesta di quest'ultima, contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza. Lo stesso obbligo incomberà al Contraente nei casi di: a. protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza; b. liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente; c. d. ricezione da parte della Società dell'avviso di cui al primo comma dell'art. 3; inadempienza del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quella prestata con la presente polizza o di polizze fideiussorie o di fideiussioni in genere. Le somme versate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore del Beneficiario, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente. La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Beneficiario dalla Società. Art Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente. - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla sede della Direzione della Società risultante dal frontespizio della polizza stessa. Per le controversie tra la Società ed il Contraente riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione della Società, ovvero a scelta della Parte Attrice, di quello dove ha sede I'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. COPIA PER INTERMEDIARIO mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 3 di 4
20 IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO SACE BT S.p.A. Agli effetti degli artt e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art. 2 - (Durata della garanzia e deroga all'art C.C.). Art. 3 - (Rinuncia del Contraente ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società). Art (Rinuncia del Contraente ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art C. C.). Art (Sostituzione della polizza con altra garanzia. Deposito cautelativo). Art (Giurisdizione e Foro competente). IL CONTRAENTE IL BENEFICIARIO L'importo di è stato pagato oggi a mie mani. L'ESATTORE COPIA PER INTERMEDIARIO mod.27303i-vers.30/03/2007 Polizza ? Pagina 4 di 4
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