MODELLO UNICO 2014 IL QUADRO RW: CON LA FIDUCIARIA SI EVITA

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1 MODELLO UNICO 2014 IL QUADRO RW: CON LA FIDUCIARIA SI EVITA COS E IL QUADRO RW Il quadro o modello RW è una sezione del Modello Unico relativo alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. In questo modulo vanno indicati gli investimenti esteri (attività finanziarie e patrimoniali) detenuti da contribuenti residenti in Italia a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità di acquisizione, dunque anche se pervengono da eredità o donazioni. Con la Legge n. 97 del 6 agosto 2013 sono state introdotte alcune modifiche riguardo questo modello e la sua compilazione: a) sono state eliminate le sezioni I e III, rimarrà da compilare solo la sezione II in merito alla consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all estero. Quindi non sono più da dichiarare i trasferimenti da, verso e sull estero; b) gli obblighi di compilazione sorgono anche se gli investimenti esteri sono stati detenuti durante il periodo di imposta e non sono presenti al termine di esso come era previsto precedentemente, quindi se un soggetto detiene investimenti esteri anche per pochi giorni dovrà indicarli nel quadro RW; c) è stato eliminato il limite del valore minimo di ,00 che dovevano avere le attività estere per essere indicate; tale limite è stato reintrodotto dalla conversione in legge del D.L. 4/2014 ma soltanto per i depositi e per i conti correnti costituiti all estero, per cui il limite andrà verificato in relazione al valore massimo complessivo (non è stato chiarito se sia da rilevare il valore di picco o la giacenza media) che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d imposta; d) sono state ridotte le sanzioni per omessa compilazione, ora vanno dal 3% al 15% (raddoppiate se le attività non dichiarate sono detenute in paesi black list) degli importi non dichiarati, in più è stata soppressa la sanzione accessoria della confisca dei beni di equivalente valore, ed è stata sostituita la sanzione ordinaria con quella fissa pari ad 258,00 per la presentazione tardiva della dichiarazione relativa agli investimenti esteri entro il termine di 90 giorni; e) la valorizzazione delle attività estere è la stessa utilizzata per calcolare l IVIE e l IVAFE. PERCHÉ COMPILARE IL MODELLO I contribuenti sono tenuti alla compilazione di questo modello dal 1990, l art. 4 del d.l. n. 167 impone di indicare nella dichiarazione dei redditi annuale gli investimenti all estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Il quadro RW deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale delle persone fisiche residenti in Italia che posseggono investimenti all estero, così da poter controllare e scoraggiare l uscita di capitali dallo Stato italiano con lo scopo di evasione fiscale o di riciclaggio di denaro.

2 CHI E TENUTO ALLA SUA COMPILAZIONE Sono tenuti alla compilazione, e quindi soggetti al monitoraggio fiscale da parte dell Amministrazione Finanziaria: 1. tutte le persone fisiche (nozione contenuta nell art. 2 comma 2 del TUIR in base alla quale si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile, tali criteri sono alternativi, in quanto è sufficiente che sia verificato anche solo uno di essi), 2. gli enti non commerciali, le società semplici e soggetti equiparati residenti in Italia (gli artt.5 comma 3 lettera d), e 73 comma 3 del TUIR stabiliscono che si considerano residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo d imposta hanno la sede legale o la sede amministrativa o l oggetto principale nel territorio dello Stato), 3. non solo i titolari delle attività estere, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione, e i titolari effettivi (nozione contenuta nell art. 1, comma 2, lett. u dell allegato tecnico del d.lgs. 231/2007) degli investimenti esteri (introdotto dalla Legge n. 97 del 6 agosto 2013). CHI E ESONERATO Non sono tenuti alla compilazione del quadro RW: 1. gli enti commerciali, le società di persone (S.A.S., s.n.c., società di fatto), le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., società cooperative) e gli enti pubblici e tutti gli altri soggetti indicati nell art. 74 comma 1 del TUIR (si precisa che gli enti di previdenza obbligatoria istituiti nelle forme di associazione o fondazione non rientrano tra gli enti pubblici e dunque sono obbligati agli adempimenti del monitoraggio); 2. gli investimenti effettuati dagli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) istituiti in Italia, visto che tali investimenti non sono produttivi di redditi imponibili; le stesse considerazioni valgono per i fondi mobiliari; 3. i contribuenti la cui residenza fiscale in Italia è determinata in base ad accordi internazionali ratificati e che prestano attività lavorativa all estero (diplomatici e frontalieri) per almeno 183 giorni nell arco di un anno anche non continuativi, e i lavoratori esteri che al termine della loro attività lavorativa rientrino in Italia ma che entro 6 mesi da tale data riporti le attività possedute all estero nello Stato italiano; 4. i contribuenti che hanno stipulato contratti o che hanno dato in gestione le loro attività estere ad intermediari italiani, tra cui le società fiduciarie italiane nel caso in cui i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati tassati dagli intermediari stessi (introdotto dalla Legge n. 97 del 6 agosto 2013); 5. i soggetti delegati ad operare sui conti correnti per conto dell intestatario. I soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate, quindi esonerati dalla compilazione del quadro RW per il monitoraggio fiscale, sono tenuti comunque alla sua compilazione per il calcolo dell IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili Esteri) e dell IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all Estero);

3 CHE COSA INDICARE Nel quadro RW vanno indicati tutti gli investimenti patrimoniali e le attività finanziarie detenuti all estero. Gli investimenti patrimoniali da inserire sono: gli immobili situati all estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia, immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all estero. Occorre fare attenzione alle modalità di detenzione in quanto, se il contribuente risultasse essere titolare effettivo delle attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi, nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, sarà soggetto all obbligo di compilazione del quadro RW. Le attività finanziarie da inserire sono: attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi); contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli; contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato; metalli preziosi detenuti all estero; diritti all acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge; le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l incarico di regolare tutti i flussi connessi con l investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi; le attività finanziarie italiane comunque detenute all estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;

4 le attività e gli investimenti detenuti all estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere titolare effettivo ; le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti; i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili. I VALORI DA INDICARE Per la valorizzazione degli immobili vanno utilizzati gli stessi criteri adottati per il calcolo dell IVIE (anche se non dovuta) così da rendere più semplice la compilazione della dichiarazione dei redditi: il criterio da utilizzare per gli immobili siti in stati esteri non appartenenti all UE o allo SEE, è il costo di acquisto risultante dall atto o dai contratti nei quali si trova il costo complessivo sostenuto per l acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà, in mancanza il valore di mercato come calcolato dallo stato in cui è situato; per gli immobili situati in Paesi esteri appartenenti all UE o in Paesi aderenti allo SEE, il criterio per valutare l immobile è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall atto di acquisto o, in assenza anche di quest ultimo, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile; per gli immobili acquisiti per donazione o successione va dichiarato il valore indicato nella dichiarazione di successione o nell atto registrato, o altri atti con finalità analoghe; per le altre attività patrimoniali detenute all estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione) Per la valorizzazione delle attività finanziarie vanno utilizzati gli stessi criteri adottati per il calcolo dell IVAFE. per i titoli il criterio da utilizzare è il valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione, per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente; nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto L.I.F.O. e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente. Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di

5 tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all amministrazione finanziaria. Per gli importi in valuta estera il contribuente dovrà indicare il controvalore in Euro calcolato utilizzando il cambio indicato dall annuale provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. COMPILAZIONE DEL QUADRO RW Nei righi da RW1 a RW5: Colonna 1: va indicato il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti: 1 proprietà 2 usufrutto 3 nuda proprietà 4 altro diritto reale; Colonna 2: va indicato se il contribuente è: 1 soggetto delegato al prelievo e alla movimentazione del conto - 2 il titolare effettivo; Colonna 3: va indicato il codice di individuazione del bene, rilevato nella Tabella codici investimenti all estero e attività estera di natura finanziaria posta in appendice al fascicolo 1. Colonna 4: va indicato il codice dello Stato estero rilevato nella tabella Elenco Paesi e Territori esteri posta in appendice al fascicolo 1; Colonna 5: va indicata la quota di possesso (in %) dell investimento estero; Colonna 6: va indicato il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore: 1 valore di mercato 2 valore nominale 3 valore di rimborso 4 costo d acquisto 5 valore catastale 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri; Colonna 7: va indicato il valore all inizio del periodo d imposta o al primo giorno di detenzione; Colonna 8: va indicato il valore alla fine del periodo d imposta o all ultimo giorno di detenzione. Per i c/c e i libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza; Colonna 9: va indicato l ammontare massimo che l attività ha raggiunto durante il periodo d imposta (va compilato solo riguardo i c/c e i libretti di risparmio detenuti in paesi non collaborativi); Colonna 10: va indicato il numero di giorni di detenzione dei beni solo se è dovuta l IVAFE; Colonna 11: va riportato il valore dell IVAFE: valore ottenuto rapportando il valore nella colonna 8 a quello nella colonna 10, moltiplicato per lo 0,15% per le attività diverse dai c/c e dai libretti di risparmio, 34,20 in misura fissa, per c/c e dai libretti di risparmio rapportati al periodo di possesso; Colonna 12: va indicato il numero di mesi di possesso per i beni per i quali si calcola, solo se è dovuta, l IVIE (si considerano mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni); Colonna 13: va riportato il valore dell IVIE: aliquota dello 0,76 % aliquota dello 0,40 % sull immobile adibito ad abitazione principale in questo caso è dovuta l imposta anche se l importo non supera i 200 ; Colonna 14: va riportato il credito d imposta pari al valore dell imposta patrimoniale versata allo Stato in cui si trova l immobile o l attività finanziaria, ad ogni modo l importo non può superare all importo dell imposta dovuta; Colonna 15: va indicato l ammontare dell IVAFE effettivamente dovuta; Colonna 16: va riportata, la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell anno durante il quale l immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l unità immobiliare è adibita ad

6 abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di 400 euro; Colonna 17: va indicato l ammontare dell IVIE effettivamente dovuta; Colonna 18: va barrata la casella se i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d imposta o se le attività sono infruttifere (è necessario che il contribuente acquisisca dall intermediario estero documenti che attestino ciò); Colonna 19: va indicata la percentuale di partecipazione nella società o nell entità giuridica se il contribuente è titolare effettivo; Colonna 20: va inserito il codice fiscale della società o entità giuridica se il contribuente è titolare effettivo; Colonna 21 e 22: vanno inseriti i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione di questa sezione nella propria dichiarazione dei redditi; Il rigo RW6 e il rigo RW7 devono essere compilati dal contribuente per determinare rispettivamente l IVAFE e l IVIE (calcolate così -> colonna 1-colonna 2+colonna 3-colonna 4), in particolare: Colonna 1: va indicato il totale dell imposta dovuta sommando gli importi della colonna 15; Colonna 2: eccedenza dichiarazione precedente; Colonna 3: eccedenza compensata modello F24; Colonna 4: acconti versati; Colonna 5: va riportato il risultato del calcolo se è positivo, in quanto corrisponde a un debito; Colonna 6: va riportato il risultato del calcolo se negativo, in quanto corrisponde a un credito.

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8 CASI PRATICI DI COMPILAZIONE 1) Immobili: 2.1 Nuda proprietà di immobili all estero La R.M. n. 142/E/2010 ha chiarito che i nudi proprietari sono tenuti a indicare nel quadro RW il valore del diritto di acquisto come riportato nell atto costitutivo, e che se il bene è in comunione va indicato nella misura del 50%. Il nudo proprietario non deve pagare l IVIE. Il quadro RW andrà così compilato: Colonna 1: 3 = nuda proprietà Colonna 2: lasciare in bianco Colonna 3: 5 = immobile Colonna 4: codice dello stato estero in cui si trova il bene Colonna 5: % della quota di possesso Colonna 6: zero o codice criterio di valorizzazione Colonne 7: valore all inizio del periodo d imposta Colonna 8: valore alla fine del periodo d imposta Colonne : lasciare in bianco (il nudo proprietario non deve pagare l IVIE) Colonna 12: numero dei mesi di possesso Colonna 18: non va barrata Colonne 19 e 20: lasciare in bianco Colonne 21 e 22: va indicato il codice fiscale di altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro (nudi comproprietari o usufruttuari). 2.2 Usufrutto Come per la nuda proprietà se ci sono più usufruttuari ognuno devi indicare nel modello RW la propria quota. Il valore da dichiarare è quello contenuto nell atto d acquisto. Se su un bene sussistono più diritti reali (nuda proprietà e usufrutto) sono tenuti al monitoraggio i titolari di entrambi i diritti visto entrambi i diritti possono generare redditi di fonte estera. Una novità è il fatto che la base imponibile da indicare nel quadro RW è la stessa utilizzata per il calcolo dell IVIE che è dovuta dall usufruttuario o da soggetti titolari di analoghi diritti. Il quadro RW andrà così compilato: Colonna 1: 2 = usufrutto Colonna 2: lasciare in bianco Colonna 3: (15 = immobile o 19 = relativo alla prima abitazione)??? Colonna 4: codice dello stato estero in cui si trova il bene Colonna 5: % della quota di possesso Colonna 6: codice criterio di valorizzazione Colonne 7: valore all inizio del periodo d imposta Colonna 8: valore alla fine del periodo d imposta Colonne : lasciare in bianco Colonna 12: va indicato il numero dei mesi di possesso Colonna 13: importo IVIE Colonna 14: credito d imposta corrispondente al valore d imposta pagata allo stato estero Colonna 16: crediti di imposta da scomputare

9 Colonna 17: importo IVIE effettivamente dovuta (colonna 13-colonna 14-colonna 16) Colonna 18: non va barrata Colonne 19 e 20: lasciare in bianco Colonne 21 e 22: va indicato il codice fiscale di altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro (nudi comproprietari o usufruttuari). 2) Attività finanziarie: 2.1 Conti correnti e libretti di risparmio In data 4 aprile 2014 è arrivata la conferma della conversione dell articolo 4-bis del D.L. 4/2014 IN l. 50/2014 con la quale si reintroduce il limite minimo di ,00, quindi sono esonerati ai fini del monitoraggio coloro il cui valore massimo dei propri conti deposito, conti correnti e libretti a risparmio non superi ,00. Tuttavia l IVAFE è dovuta nella misura fissa di 34,20 euro se la giacenza media annuale è superiore a 5.000,00, quindi il quadro RW deve essere compilato ugualmente. Il quadro RW andrà così compilato: Colonna 1: 4 = altro diritto reale Colonna 2: 1 = delegato al prelievo o alla movimentazione del c/c o 2 = titolare effettivo Colonna 3: codice riferito ad attività estera di natura finanziaria Colonna 4: codice dello stato estero in cui è stato aperto il c/c e/o il libretto di risparmio Colonna 5: 100% se il c/c è intestato a una sola persona, 50% se è cointestato, ecc. Colonna 6: 4 = costo d acquisto Colonne 7: saldo iniziale Colonna 8: valore medio di giacenza Colonne 9: importo massimo del c/c Colonna 10: numero giorni per calcolo IVAFE Colonna 11: 34,20 o eccezione se il contribuente ha più c/c presso lo stesso intermediario estero, Esempio: Conto A possesso 100% 365 giorni valore medio euro Conto B possesso 50% 365 giorni valore medio euro Totale valore medio = (7.000 x 0,5) = euro Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a euro, l imposta non è dovuta. In ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio. Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio euro Conto B possesso 100 % 365 giorni valore medio euro Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) ) = euro, pertanto è dovuta la relativa imposta. In questo caso vanno compilati due distinti righi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i righi è 5.500,mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato 17 dato da ((34,20 * 50% *(365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da ((34,20 * 100%*(365/365)); Colonna : lasciare in bianco riguarda l IVIE Colonna 14: credito d imposta corrispondente al valore d imposta pagata allo stato estero Colonna 15: importo IVAFE effettivamente dovuta

10 Colonna 18: barrare se i redditi saranno percepiti in un periodo di imposta successivo Colonne 19-20: lasciare in bianco Colonne 21 e 22: va indicato il codice fiscale di altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro ( es. cointestatari) 2.2 Conti deposito In data 4 aprile 2014 è arrivata la conferma della conversione dell articolo 4-bis del D.L. 4/2014 IN l. 50/2014 con la quale si reintroduce il limite minimo di ,00, quindi sono esonerati ai fini del monitoraggio coloro il cui valore massimo dei propri conti deposito, conti correnti e libretti a risparmio non superi ,00. Tuttavia l IVAFE è dovuta nella misura dello 0,15%, quindi il quadro RW deve essere compilato ugualmente se l importo dovuto dell imposta è 12 euro (versamento minimo dell imposta). Il quadro RW andrà così compilato: Colonna 1: 4 = altro diritto reale Colonna 2: 1 = delegato al prelievo o alla movimentazione del c/c o 2 = titolare effettivo Colonna 3: codice riferito ad attività estera di natura finanziaria Colonna 4: codice dello stato estero in cui è stato aperto il c/c e/o il libretto di risparmio Colonna 5: 100% se il c/c è intestato a una sola persona, 50% se è cointestato, ecc. Colonna 6: 4 = costo d acquisto??? Colonne 7: saldo iniziale Colonna 8: valore medio di giacenza Colonne 9: importo massimo del c/c Colonna 10: numero giorni per calcolo IVAFE Colonna 11: importo imposta calcolata Colonna : lasciare in bianco riguarda l IVIE Colonna 14: credito d imposta corrispondente al valore d imposta pagata allo stato estero Colonna 15: importo IVAFE effettivamente dovuta Colonna 18: barrare se i redditi saranno percepiti in un periodo di imposta successivo Colonne 19-20: lasciare in bianco Colonne 21 e 22: va indicato il codice fiscale di altri soggetti tenuti alla compilazione del quadro (es. cointestatari) 2.3 Partecipazioni e oro o metalli preziosi L Agenzia delle entrate con la circolare 28/E del 2 luglio 2012 aveva chiarito l ambito oggettivo dell attuale versione della norma riguardante l IVAFE, specificando che sono da ritenersi soggette all imposta, e quindi considerate come attività finanziarie, anche i metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e le partecipazioni societarie. Successivamente però, con l art. 7 della legge europea bis del 2013 viene fatta una modifica, in quanto vengono indicati come soggetti all IVAFE solo i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio, quindi le partecipazioni e i metalli preziosi vengono esonerati dalla tassazione. Questo però non significa che non debbano comunque essere indicati nel quadro RW. Colonna 1: 1 o 4

11 Colonna 2: 2 = titolare effettivo Colonna 3: codice riferito ad attività estera di natura finanziaria Colonna 4: codice dello stato estero in cui si trova il bene Colonna 5: % di possesso Colonna 6: 2 = valore nominale o 4 = costo d acquisto??? Colonne 7: valore iniziale Colonna 8: valore finale Colonne : lasciare in bianco Colonne 19: a) indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell entità giuridica nel caso in cui il contribuente è titolare effettivo, b) se non è titolare effettivo lasciare in bianco. Colonna 20: codice fiscale o il codice identificativo del trust se il contribuente è titolare effettivo. Colonne 21 e 22: va indicato il codice fiscale di altri soggetti QUADRO RW E TRUST La circolare 38/E del 23 dicembre 2013 ha precisato al riguardo alcune questioni: la segnalazione degli investimenti del trust da parte del titolare effettivo deve essere effettuata solo quando il beneficiario è individuato, quindi avrà il 25% o più del patrimonio e un diritto soggettivo sui beni del trust. Per diritto soggettivo si intende come riportato dalla circolare quando il reddito o il patrimonio sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l assegnazione degli stessi nella maggior parte dei casi però questo diritto non è presente quindi i beneficiari non dovranno procedere con la segnalazione; la segnalazione da parte del trust è residuale rispetto al titolare effettivo, è necessario però fare una distinzione tra: trust residenti: gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust se i beneficiari non rivestono la qualifica di titolari effettivi, o comunque per la parte di beni non attribuibili ai titolari effettivi identificati; trust non residenti: in questo caso il beneficiario residente anche se non è titolare effettivo deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust a lui riferibile, la segnalazione che ricadrebbe sul trust italiano qui ricade sui beneficiari italiani. Questo perché il trust essendo estero non sarebbe tenuto a segnalare nulla allo Stato italiano. nel caso in cui i beneficiari non siano stati ancora determinati, il D.lgs. 231 del 2007 specifica che per titolare effettivo si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica. L Agenzia delle Entrate evidenzia come il termine categoria di persone non permetta di individuare un soggetto, quindi il quadro RW deve essere compilato dall entità giuridica stessa se ne ricorrono i presupposti. Supponiamo che la segnalazione vada effettuata: il contribuente deve indicare il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività, questo significa che si deve compilare un solo rigo e preparare e conservare il dettaglio con i relativi calcoli. Il quadro RW andrà così compilato:

12 Colonna 1: lasciare in bianco (se si fa riferimento alla posizione del beneficiario nei confronti del trust, compilare con il numero corretto se si fa riferimento alla posizione del trust sui beni). Colonna 2: 2 = titolare effettivo (1 = delegato al prelievo o alla movimentazione del c/c, situazione che non dovrebbe presentarsi in un trust). Colonna 3: 11 = partecipazioni patrimonio di trust. Colonna 4: codice paese di residenza del trust Colonna 5: a) se il contribuente è titolare effettivo indico la quota di partecipazione ( 25%), b) se il contribuente non è titolare effettivo indico la quota (inferiore al 25%) solo se il trust è NON residente, in più avrà il vantaggio di non dover esibire il dettaglio dei beni all Agenzia delle Entrate. Colonna 6: lasciare in bianco visto che il valore riguarda una pluralità di beni valorizzati con criteri diversi. Colonna 7: valore iniziale Colonna 8: valore finale Colonna 9: compilare se all interno del trust c è un c/c o un libretto di risparmio Colonna 10: numero dei giorni per i beni per i quali è dovuta l IVAFE Colonna 11: valore IVAFE Colonna : lasciare in bianco (gli immobili in trust non sono soggetti all'ivie) Colonna 14: credito d imposta corrispondente al valore d imposta pagata allo stato estero (solo relativa alle attività finanziarie) Colonna 15: ammontare IVAFE effettiva Colonna 18: se all interno del trust ci sono attività finanziarie barrare solo se i redditi di queste saranno percepiti in un periodo di imposta successivo Colonna 19: indicare la percentuale di partecipazione del trust Colonna 20: codice fiscale o il codice identificativo del trust Colonna 21 e 22: codici fiscali di altri soggetti che sono tenuti alla compilazione IL RUOLO DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE Come già accennato precedentemente nel caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali estere siano detenute da una Società Fiduciaria, attraverso il contratto di intestazione fiduciaria o amministrate attraverso il contratto di amministrazione, l obbligo di compilazione del modello RW non sorge in capo al contribuente. Questo perché gli adempimenti relativi verranno espletati dalla Società Fiduciaria che provvederà sia al monitoraggio che al versamento delle imposte IVIE e IVAFE se dovute.

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