DELIBERAZIONE N. 47/12. Avvio di una procedura sperimentale s

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1 Oggetto: Avvio di una procedura sperimentale s per la donazione di tecnologie sanitarie (biomedicali, elettromedicali etc.), arredi e attrezzature sanitarie e informatiche, non più utilizzate dalle Strutture sanitarie arie pubbliche e private della Regione Sardegna, a favore di iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo. Il Vicepresidente ricorda il costante impegno della Regione Sardegna nell ambito della cooperazione sanitaria internazionale realizzato attraverso una pluralità di strumenti tra cui la legge regionale 11 aprile 1996, n. 19 Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e di collaborazione internazionale, e il Programma Assistenziale per ragioni umanitarie (Delib.G.R. n 23/3 del ). Il Vicepresidente rammenta ancora la recente adozione, con la deliberazione della Giunta n. 9/4 del , della Carta della Salute Senza Frontiere, assunta quale nuovo strumento di riferimento per tutte le azioni di cooperazione allo sviluppo in materia sanitaria promosse dal mondo pubblico e privato del territorio sardo. La Carta, sottoscritta ad oggi da numerose associazioni, organizzazioni non governative (ONG), università, enti e istituzioni pubbliche e private, pone le proprie basi sui principi fondamentali del diritto e della promozione della salute in una visione di Sanità Pubblica Allargata che si estrinseca oltre qualsiasi frontiera e confine geografico. Il documento è espressione di un percorso e di modalità operative da realizzarsi attraverso l assunzione di dieci specifici impegni tra i quali, in particolare, si richiama il recupero e la donazione di risorse strumentali delle Aziende Sanitarie pubbliche e private della Sardegna a Paesi in ritardo di sviluppo, per fini solidaristici e umanitari. Il Vicepresidente continua sottolineando l utilità del riutilizzo di materiali e attrezzature mediche, ancora funzionanti, in contesti di grandi ristrettezze e necessità quali quelli in cui già operano numerose progettualità cofinanziate mediante la succitata L.R. n. 19/1996. Il Vicepresidente propone, pertanto, di dare attuazione al predetto impegno e garantire che beni mobili, quali attrezzature biomedicali ed elettromedicali, arredi, attrezzature sanitarie e 1/5

2 informatiche, non più utilizzati dalle Strutture Sanitarie sarde, pubbliche e private, ma ancora funzionanti, possano essere impiegati nell ambito di iniziative di cooperazione internazionale in campo sanitario. Appreso che ad oggi non è ancora presente una normativa regionale che disciplini in materia organica la materia, il Vicepresidente propone, nelle more della sua adozione, di dare avvio a una procedura sperimentale che consiste nel seguente percorso: invito a tutte le Strutture sanitarie, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale che intendano aderire all iniziativa (l adesione dovrà avvenire mediante formale provvedimento a firma del Rappresentante legale dell Ente) a comunicare alla Struttura regionale competente in materia di cooperazione internazionale, entro un mese dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Sardegna della presente deliberazione, i beni mobili non più utilizzati e/o messi fuori uso per obsolescenza tecnica che si intendono donare a fini umanitari (attrezzature biomedicali ed elettromedicali, arredi, attrezzature sanitarie e informatiche etc.). La comunicazione dovrà essere accompagnata da apposita documentazione che riporti le motivazioni per cui il bene non risulti più utilizzato e/o sia stato messo fuori uso, oltreché da una dichiarazione di funzionamento del bene; pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Sardegna, sulla base delle comunicazioni che pervengono dalle predette Strutture, di un elenco regionale delle attrezzature, e suo costante aggiornamento; pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla presentazione di richieste di beni da parte di enti pubblici, università, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, enti o istituzioni religiose. Le richieste presentate da soggetti che operano o che hanno operato in ambito sanitario nei Paesi in ritardo di sviluppo, dovranno essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di cooperazione internazionale con la necessaria precisazione in ordine alla tempistica entro la quale si assicurerà il prelievo dei beni dalla sede di origine e il suo invio a destinazione. Le richieste dovranno, inoltre, essere accompagnate da formale adesione all iniziativa da parte del partner beneficiario del Paese in ritardo di sviluppo; valutazione delle richieste pervenute alla Regione da parte di una apposita commissione, nominata con determinazione del Direttore generale della Presidenza, composta da funzionari della Struttura regionale competente in materia di cooperazione internazionale e della Direzione generale della Sanità. La commissione potrà essere integrata con i rappresentanti delle Strutture sanitarie, pubbliche e private, che hanno aderito alla procedura. Le valutazioni avverranno sulla base di criteri quali la presenza nel Paese beneficiario di calamità e 2/5

3 situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni (art. 2 comma 2 L.R. n 19/1996), la coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento alla Carta della Salute senza Frontiere e all individuazione di aree geografiche considerate prioritarie per la cooperazione sanitaria, la grandezza del bacino di utenza cui si indirizzeranno i beni donati, e, a parità degli altri requisiti, dell ordine di presentazione della richiesta; comunicazione al soggetto richiedente il bene e alla Struttura sanitaria interessata, dell esito della valutazione (entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta); donazione del bene, a titolo gratuito e nel rispetto delle modalità previste dalle norme di contabilità vigenti, da parte della Struttura sanitaria interessata che dovrà dare contestuale comunicazione della cessione del bene alla Struttura regionale competente in materia di cooperazione internazionale per l aggiornamento degli elenchi. Il Vicepresidente precisa inoltre che tutte le Strutture sanitarie pubbliche e private, operanti nel territorio regionale che aderiranno all iniziativa, dovranno impegnarsi a conservare i beni che intendono donare per fini umanitari per quattro mesi dalla trasmissione dell elenco alla Struttura regionale competente in materia di cooperazione internazionale o aggiornamento degli stessi; trascorsi i quattro mesi senza alcuna richiesta dei beni inseriti in elenco, le Strutture sanitarie interessate procedono alla dismissione degli stessi sulla base della legislazione vigente oppure, con nota scritta, comunicano alla Regione la proroga della disponibilità dei beni per ulteriori quattro mesi a partire dalla data della comunicazione. Il Vicepresidente puntualizza inoltre che i soggetti assegnatari dei beni dovranno documentare, alla Struttura regionale competente in materia di rapporti internazionali, l avvenuta consegna del bene nel Paese in ritardo di sviluppo con cui si coopera e il suo corretto funzionamento in loco. Evidenzia infine che le modalità e le spese di prelievo dei beni e di trasporto, di installazione e di eventuali consumabili relativi ai beni donati, dovranno essere totalmente a carico dei soggetti richiedenti. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Vicepresidente, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Presidenza e dal Direttore generale della Sanità DELIBERA 3/5

4 di adottare la seguente procedura sperimentale, per la donazione di tecnologie sanitarie (biomedicali, elettromedicali etc.), arredi e attrezzature sanitarie e informatiche, non più utilizzate dalle Strutture sanitarie pubbliche e private della Regione Sardegna a favore di strutture sanitarie pubbliche di Paesi in ritardo di sviluppo: 1. invito a tutte le Strutture sanitarie, pubbliche e private, operanti nel territorio regionale che intendano aderire all iniziativa (l adesione dovrà avvenire mediante formale provvedimento a firma del Rappresentante legale dell Ente) a comunicare alla Struttura regionale competente in materia di cooperazione internazionale, entro un mese dalla pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Sardegna della presente deliberazione, i beni mobili non più utilizzati e/o messi fuori uso per obsolescenza tecnica che si intendono donare a fini umanitari (attrezzature biomedicali ed elettromedicali, arredi, attrezzature sanitarie e informatiche etc.). La comunicazione dovrà essere accompagnata da apposita documentazione che riporti le motivazioni per cui il bene non risulti più utilizzato e/o sia stato messo fuori uso, oltreché da una dichiarazione di funzionamento del bene; 2. pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Sardegna, sulla base delle comunicazioni che pervengono dalle predette Strutture, di un elenco regionale delle attrezzature, e suo costante aggiornamento; 3. pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla presentazione di richieste di beni da parte di enti pubblici, università, associazioni di volontariato, organizzazioni non governative, enti o istituzioni religiose. Le richieste presentate da soggetti, che operano o che hanno operato in ambito sanitario nei Paesi in ritardo di sviluppo, dovranno essere presentate alla Struttura regionale competente in materia di cooperazione internazionale con la necessaria precisazione sia in ordine alla circostanza che le spese di prelievo dei beni e di trasporto, di installazione e di eventuali consumabili relativi ai beni donati, dovranno essere totalmente a carico dei soggetti richiedenti, sia in ordine alla tempistica entro la quale si assicurerà il prelievo dei beni dalla sede di origine e il suo invio a destinazione. Le richieste dovranno, inoltre, essere accompagnate da formale adesione all iniziativa da parte del partner beneficiario del Paese in ritardo di sviluppo; 4. valutazione delle richieste pervenute alla Regione da parte di una apposita commissione, nominata con determinazione del Direttore generale della Presidenza, composta da funzionari della Struttura regionale competente in materia di cooperazione internazionale e della Direzione generale della Sanità. La commissione potrà essere integrata con i 4/5

5 rappresentanti delle Strutture sanitarie, pubbliche e private, che hanno aderito alla procedura. Le valutazioni avverranno sulla base di criteri quali la presenza nel Paese beneficiario di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni (art. 2 comma 2 L.R. n. 19/1996), la coerenza con le strategie e la programmazione regionali di cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento alla Carta della Salute senza Frontiere e all individuazione di aree geografiche considerate prioritarie per la cooperazione sanitaria, la grandezza del bacino di utenza cui si indirizzeranno i beni donati, e, a parità degli altri requisiti, dell ordine di presentazione della richiesta; 5. comunicazione al soggetto richiedente il bene e alla Struttura sanitaria interessata, dell esito della valutazione (entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta); 6. donazione del bene, a titolo gratuito e nel rispetto delle modalità previste dalle norme di contabilità vigenti, da parte della Struttura sanitaria interessata che dovrà dare contestuale comunicazione della cessione del bene alla Struttura regionale competente in materia di cooperazione internazionale per l aggiornamento degli elenchi; di incaricare l ufficio della Direzione generale della Presidenza, competente in materia di rapporti internazionali, di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l avvio e la realizzazione delle procedura sperimentale. Il Direttore Generale Gabriella Massidda Il Vicepresidente Simona De Francisci 5/5

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