I PATTI SUCCESSORI E LA TUTELA DEI LEGITTIMARI

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1 I PATTI SUCCESSORI E LA TUTELA DEI LEGITTIMARI 1) LA FORZA DELLA VOLONTÀ TESTAMENTARIA E I LIMITI DEL SISTEMA Autonomia privata e pianificazione successoria Volontà del disponente - Revocabile usque ad supremum exitum vitae - Libera e senza costrizioni - Unilateralità e interpretazione della volontà - Limitabile solo dalle tutele dei legittimari e dal divieto dei patti successori Tipicità e centralità del testamento Collazione e autonomia privata Sostituzione fedecommissaria 1

2 2) IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI. Art. 457 c.c. Art 458 c.c - divieto dei patti istitutivi - divieto dei patti rinunciativi - divieto dei patti dispositivi Negozi mortis causa e post mortem Determinabilità dell oggetto del negozio di disposizione Mancanza di causa del negozio di disposizione Impossibilità di un accettazione parziale 2

3 3) LE TUTELE DEI LEGITTIMARI. Le tre azioni a tutela dei legittimari. Il codice detta una tutela specifica (artt ), denominandola della reintegrazione della quota riservata ai legittimari. Si parla, genericamente, di azione di riduzione, ma in realtà si tratta di tre azioni autonome, anche se strettamente connesse. Esse sono: azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre; azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte. azione di restituzione contro i terzi acquirenti. Le azioni di restituzione sono successive all esperimento vittorioso dell azione di riduzione in senso stretto, ed hanno lo scopo di recuperare al patrimonio del legittimario il bene oggetto della disposizione lesiva della legittima, già resa inefficace con l azione di riduzione. Altra forma di tutela. Eccezioni. a)-divieto di pesi e condizioni. La legge, inoltre, assegna anche un ulteriore tutela ai legittimari, prevedendo all art. 549, la nullità dei pesi e delle condizioni imposte sulla quota dei legittimari. b)-eccezioni. Sono salve le eccezioni consentite (artt. 733 e 734). IL CALCOLO DELLA LEGITTIMA Le tre operazioni. Per determinare la quota di legittima occorre procedere alle tre operazioni previste dall art. 556: formazione della massa dei beni relitti; detrazione dei debiti; riunione fittizia delle donazioni. 3

4 1 Formazione della massa dei beni relitti (relictum) Beni relitti. Beni appartenenti al de cuius sotto condizione. Beni oggetto di alienazioni simulate. Legati di specie e dei crediti. Ai fini della formazione della massa ereditaria, s deve tenere conto anche dei beni oggetto dei legati di specie e di crediti, salvo che siano inesistenti o di dubbia esigibilità. -Aziende ed il relativo avviamento: fanno parte del relictum. -Valore dei beni che il de cuius abbia acquistato con il patto di riservato dominio: compresi nel relictum, ma occorre indicare tra le passività il debito delle rate di prezzo non ancora pagate. 2 Detrazione dei debiti. 3 Riunione fittizia delle donazioni. -Riunione delle donazioni. -Riunione fittizia. La riunione fittizia denota che essa ha carattere meramente contabile nel senso che non influisce sulla situazione giuridica dei beni donati, che potranno essere eventualmente conseguiti dal legittimario solo all esito vittorioso dell azione di riduzione (art. 555). -Momento di determinazione del valore dei beni (stima): il valore dei beni va determinato con riferimento al tempo dell apertura della successione (artt dettati in tema di collazione). Individuazione della quota riservata a ciascun legittimario. Determinazione del valore del patrimonio ereditario. Applicazione delle norme che indicano le quote di riserva (artt. 536 ss.). Calcolo della porzione disponibile: indirettamente, sottraendo al valore del 4

5 patrimonio ereditario la somma delle porzioni indisponibili spettanti ai legittimari. Preventiva imputazione ex art. 564, commi 2 e 3 c.c. Problema: Si discute se occorra tener conto della situazione teorica al momento dell apertura successione o situazione concreta realizzata a seguito di rinunzia o prescrizioni. Tesi della situazione astratta al momento dell apertura della successione. Si deve tener conto situazione esistente al momento dell apertura della successione e, quindi, la rinunzia o la prescrizione del diritto del legittimario non comportano il ricalcalo delle quote spettanti agli altri legittimari. Una volta determinate le quote risulterebbero invariabile e, quindi, insensibili alle vicende che possono interessare ciascuno dei legittimari (Cass., S.U. 06/13429; C. 06/13524). 5

6 LE STRATEGIE SUCCESSORIE 1) LE ANTICIPAZIONE DEI TRASFERIMENTI IN VITA DEL DISPONENTE a) Perché anticipare in vita a.1) cercare di beneficiare qualcuno oltre la disponibile a.2) protezione da creditori del disponente a.3) protezione da creditori di uno dei beneficiari a.4) stabilità dell assetto voluto b) Come anticipare in vita b.1) la donazione e le clausole di dispensa da collazione e imputazione b.2) la donazione indiretta b.3) il negozio a favore del terzo b.4) il patto di famiglia b.5) il trust b.6) le assicurazioni c) Da tenere in considerazione per le valutazioni del caso Non si trasmettono mortis causa e quindi non concorrono a formare il relictum: 1)-diritti che si estinguono con la morte (usufrutto uso e abitazione), 2)-diritti sottoposti a condizione risolutiva o a termine finale, 3)-i frutti naturali non ancora percepiti e i frutti civili non ancora maturati; 4)-diritti che si acquistano iure proprio in occasione della morte del de cuius (diritto al risarcimento del danno nei confronti di chi abbia commesso il fatto illecito da cui sia derivata la morte del de cuius); 5)-diritto del beneficiario di un assicurazione sulla vita stipulata dal defunto, 6) l indennità prevista dall art c.c.; 6

7 2) DONAZIONI Tecniche normalmente utilizzate e rapporto con successione e riunione fittizia 1)-Donazioni con dispensa dalla collazione. Le donazioni con dispensa dalla collazione sono soggette alla riunione fittizia, perché il donante in nessun modo può impedire che le donazioni da lui compiute siano fittiziamente riunite ai sensi dell art )-Donazioni con dispensa dalla imputazione ex se. Neanche gioverebbe a tal fine la dispensa da quella imputazione che, ex se deve fare il legittimario che agisce in riduzione (art. 564, 2 comma); la dispensa infatti, ha lo scopo di permettere al legittimario di conseguire la donazione in più della legittima, quindi cumulativamente, ma non può certo modificare la base di calcolo per la determinazione della legittima stessa. 3)-Donazione con riserva di usufrutto a favore del donante. Non si tiene conto della riserva, e, pertanto, si calcola il valore della piena proprietà; ciò perché si ha riguardo al tempo dell apertura della successione per effetto della quale l usufrutto riservatosi dal donante si è consolidato con la nuda proprietà. 4)-Donazioni indirette. Simulazione della donazione: 1)-Simulazione relativa. Riunione fittizia. In tal caso la riunione fittizia avrà luogo, perché si tratta di vere donazioni, mascherate sotto la figura di negozi onerosi (naturalmente a condizione che sussistano i requisiti di forma e di sostanza previsti per il negozio dissimulato). Rapporto tra azione di simulazione ed azione di riduzione. Il legittimario leso o pretermesso ha evidentemente interesse a che si accertino le donazioni dissimulate 7

8 fatte in vita dal de cuius, in modo da poter poi agire in riduzione e farne dichiarare l inefficacia, totale o parziale, nei propri confronti, qualora siano lesive dei suoi diritti. 2)-Simulazione assoluta o simulazione relativa con assenza dei requisiti di forma e di sostanza previsti per il negozio dissimulato. La riunione non ha luogo perché i beni, in realtà, appartengono al patrimonio del defunto e rientrano fra i beni relitti. 5) - Rinuncia all opposizione alla donazione La riforma 80/2005, oltre a prevedere il termine di stabilità delle donazioni di 20 anni, introduce la possibilità di opporsi alla donazione e impedire che la donazione si stabilizzi nonostante il trascorrere dei detti 20 anni (art. 561 e 563 c.c.). 8

9 3) LE RINUNCE RINUNCE IN VITA DEL DISPONENTE 1. RINUNCE EFFETTUATE DAL DISPONENTE Rinuncia all usufrutto fatta dal donante a favore del donatario nudo proprietario. Si calcola il valore della piena proprietà (08//20387). Rinuncia ispirata da animus donandi che comporta un anticipata estinzione dell usufrutto. La rinuncia all'usufrutto, se ispirata da animus donandi, è suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando un'estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento dei vantaggi patrimoniali inerenti all'acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l'usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi è, pertanto, senz'altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 (C. 97/13117) 2. RINUNCE PER SUPPORTARE LA VOLONTA DEL DISPONENTE ANCORA VIVO Rinuncia all opposizione alla donazione La riforma 80/2005, oltre a prevedere il termine di stabilità delle donazioni di 20 anni, introduce la possibilità di opporsi alla donazione e di rinunciare a tale opposizione Rinuncia alla restituzione Discutibile una rinuncia secca all azione di restituzione ancora in vita il donante, anche se ora parte della dottrina preme in lettura ampia della lettera 561 c.c. manca risposta della giurisprudenza. 9

10 RINUNCE DA ATTUARSI DOPO LA MORTE DEL DISPONENTE 3.Rinunce per supportare la volontà del disponente ormai morto Rinuncia alla riduzione Non sempre la rinuncia alla riduzione è negativa. Può essere effettuata nel tentativo di accettare le volontà del disponente 4. Rinunce per proteggere il patrimonio del beneficiario Rinuncia all eredità Il debitore non ha interesse a ricevere beni che potrebbero essere oggetto di esecuzione immediata da parte di suoi creditori. I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art c.c.). Può essere interessante se abbinata ad un legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto un bene di minor valore o difficilmente liquidabile. Rinuncia alla riduzione Non sempre la rinuncia alla riduzione è negativa. Può essere effettuata nel tentativo di non far entrare nel proprio patrimonio beni che potrebbero essere oggetto di aggressione immediata. Anche in questo caso i creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad agire in riduzione, ma è molto più difficile effettuare il calcolo per un estraneo alla successione. 10

11 4) UTILIZZO DI TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA IN MANIERA STRATEGICA a) Perché aspettare dopo la morte Rivalutazione degli strumenti successori. - per mantenere il controllo fino all ultimo - per verificare la degnità dei beneficiari fino all ultimo - per assicurarsi un indipendenza economica a.1) cercare di beneficiare qualcuno oltre la disponibile - legato in sostituzione di legittima - banale testamento lesivo a.2) protezione da creditori del disponente - insuperabile: binomio controllo/tutela non salvabile a.3) protezione da creditori di uno dei beneficiari (da valutare a seconda del grado di decozione) - trust testamentario - legati di beni non facilmente liquidabili - beni gravati da debiti e obbligo di pagamento a carico dell erede solo finchè bene rimane in capo al legatario - quote indivise con patto di indivisibilità per 5 anni - legato di alimenti - disposizioni condizionate con condizioni difficili - legati con termine iniziale sufficientemente lungo per soluzione situazione beneficiario - disposizioni lesive (abbinate a rinuncia ad azioni di riduzione) a.4) stabilità dell assetto voluto 11

12 - insuperabile: binomio stabilità/disposizione mortis causa è condizionato a valori dopo la apertura della successione Da ricordare, per meglio valutare, che non sono soggette a riunione fittizia: le spese non soggette a collazione; le liberalità ex art. 809, comma 2 ; quanto si è conseguito ex art. 743; la cosa donata e perita di cui all art

13 b) Come abbinare diposizioni in vita con disposizioni mortis causa b.1) clausole di dispensa da collazione e imputazione da inserire nel testamento e riferite a solo alcune delle donazioni effettuate in vita b.2) recupero di donazioni indirette b.3) revoca di negozi a favore del terzo b.4) il patto di famiglia intoccabile b.5) lasciti a favore del trust confermando scopo e strumento istituiti in vita b.6) assicurazioni modifica del beneficiario con disposizione testamentaria 13

14 5) IL RICORSO ALLO STRUMENTO ASSICURATIVO Trasmissione inter vivos Esclusione dal relictum corollari: esclusione dal calcolo della legittima; esclusione dalla denuncia di successione; esclusione dalla franchigia di imposte, salvo i premi; e sclusione dalle aggressioni dei creditori del defunto; acquisto senza accettazione Attenzione ai termini di prescrizione per il beneficiario 14

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