La funzione della previdenza complementare è
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- Romeo Puglisi
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1 RIFORMA DELLA PREVIDENZA Nuovo sistema di previdenza di Maria Rosa Gheido (*) e Alfredo Casotti (**) La funzione della previdenza complementare è quella di permettere al lavoratore di integrare la pensione di base corrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Il D.Lgs. n. 252/2005 ( il decreto ) si incardina pertanto su questo obiettivo, privilegiando il permanere dell iscrizione al fondo rispetto alle vicende che potrebbero indurre allo smobilizzo o alla rinuncia all investimento. Determinazione della posizione individuale Il capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, dato dalla sommatoria dei contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, nonché da eventuali versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, al netto di eventuali riscatti parziali e anticipazioni, costituisce la posizione individuale dell aderente al fondo. Questa somma è rivalutata in base al rendimento dei comparti, calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione. Investimento delle quote di TFR Ai sensi dell art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 252/2005 le forme pensionistiche complementari devono prevedere, in caso di conferimento tacito del TFR, l investimento delle relative somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR. Le Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, adottate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) con delibera del 28 giugno 2006, chiariscono che il termine garanzia deve essere inteso come un effettivo impegno ad assicurare con certezza il risultato della restituzione integrale del capitale, al netto di qualsiasi onere, entro un lasso di tempo predeterminato e/o al realizzarsi di determinati eventi. Con nota dell 8 febbraio scorso la stessa COVIP ha precisato che il capitale minimo da restituire all aderente al verificarsi degli eventi coperti da garanzia, va inteso come la somma dei contributi versati al fondo (inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni), decurtata dei costi eventualmente posti direttamente a carico degli aderenti (quota una tantum, quota associativa, spese per l esercizio di prerogative individuali), ossia di quelle somme che non sono affidate in gestione. Prestazioni del fondo Per espressa previsione dell art. 11, comma 2, del decreto, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare; pertanto, se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare mentre, se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l aderente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, la forma pensionistica complementare può erogare solo il capitale e non la pensione complementare. Al perfezionamento del diritto, l aderente potrà scegliere fra: l erogazione di una rendita; il prelievo del capitale attualizzato, fino ad un massimo del 50% del montante finale, accumulato. Nel caso in cui la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell assegno sociale (attualmente pari a Euro 381,72 mensili), la stessa può essere erogata in capitale. Ai fini di questo calcolo deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità, si deve tener conto, cioè, del solo beneficiario diretto. (*) Consulente del lavoro, dottore commercialista (**) Consulente del lavoro, Revisore dei Conti PRATICA FISCALE e Professionale 38 n. 11 del 19 MARZO 2007
2 Anzianità contributiva Ai fini della determinazione dell anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto. L accesso alle prestazioni può essere anticipato, di cinque anni rispetto ai requisiti per l accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in due casi: qualora l aderente a seguito della cessazione dell attività lavorativa resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; se l aderente è colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Cessione delle prestazioni Le prestazioni pensionistiche possono essere cedute, sequestrate e pignorate solo nei casi e nella misura previsti per la pensione obbligatoria. Vecchi iscritti ai vecchi fondi Un regime particolare è riservato ai vecchi iscritti ai vecchi fondi, per cui l aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Si rammenta che, per il D.Lgs. n. 124/1993, è considerato vecchio fondo qualsiasi forma previdenziale, purché già esistente alla data del 15 novembre 1992, che eroghi prestazioni complementari a quelle dell AGO. Trasferimento della posizione individuale Con l adeguamento, da parte dei fondi pensione, alle direttive fornite dalla COVIP, dei regolamenti e degli statuti, vengono meno alcune rigidità che, di fatto, vincolavano gli iscritti al fondo di appartenenza. Dal 1 gennaio 2007, l iscritto può trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare nei seguenti casi: perdita dei requisiti di partecipazione, quando, per esempio, muti l attività lavorativa. In questo caso l iscritto può, in alternativa al riscatto - che di norma è previsto dagli statuti dei fondi - trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa; volontariamente, in quanto, decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l intera posizione individuale maturata può essere trasferita presso un altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale (cd. portabilità della posizione individuale). In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, nei limiti ed alle condizioni previste da accordi e contratti collettivi. L iscrizione al fondo può anche essere mantenuta, per un certo periodo di tempo, senza effettuare versamenti, fermo restando che, in costanza del rapporto di lavoro, rimane fermo l obbligo di versamento del trattamento di fine rapporto maturando. Per gli eventuali contributi aggiuntivi, invece, pur in costanza del rapporto di lavoro l aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell obbligo contributivo a carico del datore di lavoro fermo restando, come si è detto, il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. Riscatto della posizione L aderente che perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare ha davanti a sé diverse soluzioni che tengono conto anche dei motivi per i quali i requisiti sono venuti meno. Pertanto, qualora, prima della maturazione del diritto all erogazione del trattamento pensionistico complementare, l aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, potrà: trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di: cessazione dell attività lavorativa che comporti disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi; mobilità; cassa integrazioni guadagni ordinaria; cassa integrazioni guadagni straordinaria; esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di: PRATICA FISCALE e Professionale 39 n. 11 del 19 MARZO 2007
3 invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; cessazione dell attività lavorativa che comporti un periodo di disoccupazione superiore a 48 mesi; mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione. In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, le forme pensionistiche complementari possono inoltre prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata al di fuori dei casi sopra previsti, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva. Il Fondo deve provvedere agli adempimenti conseguenti all esercizio delle facoltà di trasferimento e recesso da parte dell aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. L importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Nell ipotesi di decesso dell aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l intera posizione maturata è versata agli eredi o ai beneficiari indicati dall iscritto (che possono essere anche persone giuridiche). In mancanza di tali soggetti, la posizione viene inglobata dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anticipazioni L art del Codice Civile regola i casi in cui il lavoratore ha diritto ad ottenere, dal datore di lavoro, una anticipazione sul TFR maturato. Questa possibilità è prevista anche in caso di destinazione del TFR ad un fondo pensione, a condizioni qualche volta anche migliori rispetto a quelle previste dal Codice Civile. La somma da anticipare è calcolata sulla posizione individuale maturata, formata dai versamenti effettuati e dai rendimenti realizzati fino a quel momento. Dal 1 gennaio 2007, l iscritto può ottenere l anticipazione della posizione individuale: in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica: fino al 75% della posizione individuale maturata per sostenere spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme relative a questo tipo di anticipazione sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria; dopo 8 anni di iscrizione al fondo: fino al 75% per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; fino al 30% della posizione individuale, per ulteriori esigenze dell iscritto. Per la maturazione degli otto anni di iscrizione, sono tenuti in considerazione tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per i quali non si sia esercitato il riscatto e che siano stati trasferiti al fondo al quale viene rivolta la richiesta di anticipazione. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. A titolo di esemplificazione si riportano le condizioni stabilite da un fondo pensione negoziale (Cometa) per la richiesta di anticipazione per l acquisto della prima casa (cfr. l esempio a pag. 41). Decesso del beneficiario della prestazione Di regola, la rendita spettante al momento della maturazione dei requisiti è vitalizia, calcolata cioè in base all aspettativa di vita dell avente diritto. A tutela dell aderente, però, gli schemi per l erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. Occorre, pertanto, riferirsi alle condizioni previste dal regolamento o dallo statuto dei singoli fondi e alle scelte effettuate dall aderente per capire se la rendita sarà o meno reversibile. Una prima soluzione è quella della rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, la cui erogazione decorre a seguito dell esercizio del diritto alla presta- PRATICA FISCALE e Professionale 40 n. 11 del 19 MARZO 2007
4 zione pensionistica. Secondo le linee guida fornite dalla Covip, l aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, potrebbe richiedere l erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate: una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate); una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per un numero di anni concordati all aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia; (al fine di evitare elusioni alle restrizioni previste dal Decreto con riferimento all erogazione della prestazione in capitale, tale rendita è strutturata in modo che l importo della rata di rendita vitalizia non sia inferiore a quello della rendita certa); una rendita vitalizia differita: detta rendita è corrisposta all aderente all epoca stabilita (ovvero al raggiungimento di una certa età) successiva all esercizio del diritto alla prestazione (le condizioni di rendita disciplinano la prestazione da riconoscere ai beneficiari in caso di decesso del titolare della prestazione pensionistica durante il periodo di differimento ovvero durante la fase di erogazione, coerentemente alle previsioni in merito alla rendita vitalizia reversibile). Esempio Condizioni stabilite da un fondo pensione negoziale (Cometa) per la richiesta di anticipazione per l acquisto della prima casa L aderente deve essere iscritto, a partire dalla prima contribuzione, da almeno 8 anni o deve avere maturato periodi di iscrizione anche in altri Fondi purché abbia provveduto a trasferire presso Cometa i contributi versati presso l altro Fondo. La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata al momento della maturazione dei requisiti. Non prima. La richiesta di anticipazione verrà accolta se l acquisto della casa è avvenuto non oltre i 18 mesi precedenti la richiesta. In caso di documentazione provvisoria (es. compromesso), il richiedente si impegna ad inviare al Fondo copia del rogito, entro 60 giorni dalla stipula. Nessun altra richiesta di anticipazione potrà essere esaminata finché la documentazione prodotta non risulti completa. Dal momento dell accettazione della pratica, l anticipazione verrà erogata dal Fondo entro 30 giorni dalla valorizzazione della quota successiva all accoglimento della domanda. Per il comparto SICUREZZA, data la gestione con garanzia a scadenza, il tempo di erogazione potrebbe essere superiore ai 90 giorni. RICHIEDO L ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER ME PER I MIEI FIGLI Per un importo pari a. al netto delle tasse*. (Solo in caso di accoglimento della richiesta verrà addebitato un costo per la gestione della pratica sulla somma erogata pari a 20 ) Dati per accredito: L anticipazione richiesta dovrà essere accreditata sul seguente conto corrente bancario: nominativo Banca:.... intestatario del conto. c/c ABI CAB PRATICA FISCALE e Professionale 41 n. 11 del 19 MARZO 2007
5 Documenti da presentare in fotocopia per poter ottenere l anticipazione: Se il richiedente chiede l anticipazione per l acquisto della prima casa per sé: 1. modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti; 2. certificato di residenza, se il richiedente risiede già nel comune ove è ubicato l immobile o autocertificazione in cui si esplicita l intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l immobile; 3. autocertificazione da cui risulti la non titolarità del richiedente di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l immobile; 4. atto notarile da cui risulti la proprietà dell abitazione (se si tratta di acquisto da terzi occorre produrre il contratto di vendita; se si tratta di acquisto in cooperativa occorre produrre l atto di assegnazione dell alloggio; se si tratta di costruzione in proprio occorre produrre atto comprovante il titolo di proprietà del terreno) o, nel caso l immobile sia in fase di acquisto, copia del preliminare di vendita (compromesso), con l impegno a inviare copia del rogito entro 60 giorni dalla stipula; 5. copia della carta d identità e del codice fiscale; 6. autocertificazione nel caso l aderente avesse acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR. In presenza di vincoli di natura giudiziaria, il modulo deve essere vidimato anche dal giudice oppure in alternativa dovrà essere allegata la certificazione. Se il richiedente chiede l anticipazione per l acquisto della prima casa di abitazione per i figli: 1. modulo di richiesta di anticipazione compilato in tutte le sue parti; 2. certificato di residenza del figlio, se risiede già nel comune ove è ubicato l immobile o autocertificazione in cui il figlio esplicita l intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l immobile; 3. autocertificazione a nome del figlio da cui risulti la non titolarità del figlio stesso di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l immobile; 4. atto notarile da cui risulti la proprietà dell abitazione (se si tratta di acquisto da terzi occorre produrre il contratto di vendita; se si tratta di acquisto in cooperativa occorre produrre l atto di assegnazione dell alloggio; se si tratta di costruzione in proprio occorre produrre atto comprovante il titolo di proprietà del terreno) o, nel caso l immobile sia in fase di acquisto, copia del preliminare i vendita (compromesso), con l impegno a inviare copia del rogito entro 60 giorni dalla stipula; 5. stato di famiglia (nel caso l acquisto sia per i figli) o, in caso di divorzio, estratto dell atto di nascita dei figli; 6. copia della carta d identità e del codice fiscale dell aderente e del/i figlio/i; 7. autocertificazione da compilare a cura dell aderente associato al Fondo nel caso l aderente avesse acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR. In presenza di vincoli di natura giudiziaria, il modulo deve essere vidimato anche dal giudice oppure in alternativa dovrà essere allegata la certificazione. PRATICA FISCALE e Professionale 42 n. 11 del 19 MARZO 2007
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