Principali novità fiscali 2015 Bilancio ITA GAAP
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- Camillo Maggi
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1 Bologna 30 Novembre 2015 Principali novità fiscali 2015 Bilancio ITA GAAP I.T.P. 1
2 Principi generali I principi generali della riforma: decisa volontà di adeguamento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS Direttiva comunitaria 2013/34/UE, recepita in Italia dal Decreto Legislativo 139 del 18 agosto 2015, a diretta modifica degli articoli del codice civile riguardanti il bilancio abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda rispettivamente la disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato al momento nessuna indicazione tributaria è contenuta nel decreto di recepimento le disposizioni entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data necessità di un adeguamento dei principi contabili nazionali OIC (comma 3, art. 12 Decreto 139/2015) Giacomo Ramenghi Novità bilancio - 2 2
3 Principali argomenti trattati nella relazione Le novità trattate nella presente relazione: Principio di rilevanza (nuovo) Azioni proprie Schemi di Bilancio (differenziati in base alle dimensioni dell impresa) Rendiconto finanziario Nuovi criteri di valutazione (chiara ispirazione ai principi IAS/IFRS) Derivati misurazione al fair value e contabilizzazione obbligatoria Nota Integrativa Necessità di un aggiornamento dei principi OIC (e di alcune modifiche normative ) Piccole e Micro Imprese Disposizioni transitorie Giacomo Ramenghi Novità bilancio - 3 3
4 Principio di rilevanza Art.2423 C.C. quarto comma (nuovo inserimento) «Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione» Nuovo postulato del bilancio che prevede una semplificazione, quando questa non abbia effetto sulla chiarezza, veridicità e sulla correttezza del bilancio stesso. Applicazione prevalente nella Nota Integrativa (eliminati punti 7 e 10 dell articolo 2427 C.C.). Per l applicazione ci si dovrà rifare ai rinnovati principi contabili nazionali OIC e anche allo IAS 1 (che ha già introdotto il concetto di «material»). Non sarà possibile individuare un valore-soglia generalizzato ma si dovrà ragionare caso per caso (meglio: società per società). Rimangono fermi gli obblighi di regolare tenuta delle scritture contabili. Giacomo Ramenghi Novità bilancio - 4 4
5 Altre modifiche ai principi di redazione del bilancio Art.2423-bis C.C. Principi di redazione del bilancio - primo comma «Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti princìpi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato; 1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto» (nuovo inserimento) Inserimento esplicito di un principio IAS/IFRS che come vedremo servirà a giustificare le modifiche di alcuni criteri di valutazione. Il criterio di contabilizzazione del leasing finanziario non è stato però modificato (non viene adottato il principio ex IAS/IFRS 17). Anche su questo punto i nuovi principi contabili nazionali dovranno fornire qualche chiarimento. Giacomo Ramenghi Novità bilancio - 5 5
6 Azioni proprie Art ter C.C. terzo comma (nuovo inserimento): «L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.» Inserimento nel raggruppamento del Patrimonio Netto della voce: «X- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» Non verranno più esposte nell Attivo e quindi senza contestuale obbligo di vincolo di una riserva di Patrimonio netto. La scrittura contabile sarà pertanto: Riserva negativa per azioni proprie a Debito per acquisto azioni proprie Analogo richiamo effettuato all art bis C.C.: «Le azioni proprie sono rilevate in bilancio a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2357-ter». Giacomo Ramenghi Novità bilancio - 6 6
7 Schemi di bilancio 1/3 Articolo 2424 C.C. - Contenuto dello stato patrimoniale Eliminazione tra le «Immobilizzazioni immateriali» dei costi di ricerca e di pubblicità Impossibilità dal 2016 di capitalizzare queste tipologie di spese. Allo stato attuale, alla data del 1/1/2016 per queste voci si dovrà applicare un criterio retroattivo (in quanto non inserite nelle previsioni dell art. 12 Decreto 139/2015) e quindi l ammontare residuo delle spese capitalizzate ante 1/1/2016 dovrà essere eliminato a conto economico nelle voci straordinarie (applicazione attuale OIC 29). Problema della scomparsa dell area straordinaria. Alternativa (più opportuna) applicazione dello IAS 8 che prevede in questo caso l imputazione alla voce di patrimonio netto «utili perdite portati a nuovo». Si ritiene auspicabile un intervento normativo o un chiarimento nel nuovo OIC 29. Sarebbe stato necessario un periodo transitorio in cui non capitalizzare nuovi costi ma poter continuare ad ammortizzare quelli già iscritti. Non appare al momento molto opportuno capitalizzare nuovi costi di tali tipologie nel bilancio Difficoltà di distinguere tra costi di «ricerca» (eliminati) e di «sviluppo» (che rimarranno). Giacomo Ramenghi Novità bilancio - 7 7
8 Schemi di bilancio 2/3 Articolo 2424 C.C. - Contenuto dello stato patrimoniale Eliminazione del raggruppamento «conti d ordine» «In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine» (eliminato) Modifica però del punto 9 della nota integrativa, art C.C., tramite un informativa rafforzata: indicare «.. importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati». Dal 2016 in nota integrativa vanno indicati tutti gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale. Giacomo Ramenghi Novità bilancio - 8 8
9 Schemi di bilancio 3/3 Articolo 2425 C.C. - Contenuto del conto economico Eliminazione della sezione «E) Proventi e oneri straordinari» - vecchie voci E20) ed E21) Nel passato era una sezione soggetta a grande discrezionalità. Dal 2016 queste componenti saranno riclassificate tra le voci ordinarie. Il conto economico non avrà più la separazione tra gestione ordinaria e gestione straordinaria. «A-B» e/o il Reddito Operativo influenzati da voci ex straordinarie (problemi per gli indici?). Ridefinizione del punto 13 dellanota integrativa per fornire maggiore informativa: indicare «.. l importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali». (nuovo inserimento) Dal 2016 la nota integrativa richiederà che l impresa indichi sempre il valore e la tipologia dei singoli costi e/o ricavi eccezionali, sia dal punto di vista dell ammontare che dell incidenza sul risultato. Servirà la nota integrativa per comprendere e valutare l impatto di ricavi e costi non ricorrenti sul risultato d esercizio conseguito dalle imprese. Permane una difficoltà per l identificazione di tali voci (OIC 12 non adeguato). Cogliere le ultime occasioni dicontabilizzazione nel 2015??? Giacomo Ramenghi Novità bilancio - 9 9
10 Rendiconto finanziario Art ter Rendiconto finanziario «Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.» (nuovo inserimento) Obbligo dal 2016 del Rendiconto finanziario di liquidità. Escluse le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le nuove «micro-imprese». Documento finalizzato alle variazioni delle «disponibilità liquide», utile agli Istituti di Credito (vedi ad es. indice Debt Service Coverage Ratio = cash flow operativo / debito). Migliora l informativa finanziaria, evidenzia il fabbisogno monetario e i processi di raccolta ed impiego dei fondi. Aree: a) flusso della gestione reddituale b) flussi finanziari da attività di investimento c) flussi finanziari da attività di finanziamento Ł Variazione disponibilità liquide di periodo (liquidità di fine periodo liquidità inizio periodo) Giacomo Ramenghi Novità bilancio
11 Nuovi criteri di valutazione (ispirazione ai principi IAS/IFRS) 1/2 Il criterio del costo ammortizzato Art C.C. Titoli immobilizzati, crediti e debiti sono rilevati in bilancio con il criterio del «costo ammortizzato» (criterio tipico IAS/IFRS). Abbandoniamo: il costo storico con eventuali svalutazioni (per i titoli), ed il valore nominale (per i crediti e i debiti). Per i crediti uso ancora anche valore presumibile realizzo. Ci si continua a basare sul costo di acquisto ma si deve tenere conto del fattore temporale (attualizzazione sia di elementi fruttiferi che infruttiferi) e di eventuali differenze tra tassi di interesse nominali e «tassi di interesse effettivi». Le imprese con bilancio in forma abbreviata e «micro-imprese» sono esentate. L art C.C. comma 2 non fornisce la definizione ma rimanda agli IFRS (IAS 39 par. 9). E un criterio di valutazione che impone di ripartire (ammortizzare) le componenti di reddito associate allo strumento finanziario (titolo, credito, debito) lungo la durata dell attività o della passività). Necessità di calcoli finanziari. Es1. acquisto un BTP ad un costo diverso dal valore di rimborso. La differenza è un provento/onere che devo imputare a conto economico non in modo costante ma secondo il «tasso di interesse effettivo». La contropartita patrimoniale è il valore del titolo. Es2. finanziamento ottenuto dal sistema bancario laddove siano presenti significative spese iniziali che comportano una rideterminazione (incremento) del tasso nominale del debito (necessità di confrontare la cifra netta iniziale ottenuta con i rimborsi periodici per ottenere il tasso di interesse effettivo). Giacomo Ramenghi Novità bilancio
12 Nuovi criteri di valutazione (modifiche art C.C.) 2/2 Avviamento: dal 2016 deve essere ammortizzato secondo la vita utile, e solo in casi eccezionali in cui questa non possa essere stimata, l avviamento dovrà essere ammortizzato in un periodo non oltre 10 anni (in Nota Integrativa dovrò spiegare come si è calcolata la vita utile). Se rettificato in negativo, svalutazione, non può mai effettuarsi un ripristino. Costi di sviluppo: dal 2016 devono essere ammortizzati secondo la loro vita utile, e solo in casi eccezionali in cui questa non possa essere stimata, dovranno essere ammortizzati in un periodo non oltre 5 anni. Poste in valuta (adozione del criterio OIC 26): le attività e passività sono distinte tra (a) elementi monetari (liquidità, crediti e debiti) valutati in bilancio al cambio di fine esercizio ed (b) elementi non monetari (altre poste es. partecipazioni in valuta) sempre valutati in bilancio al cambio storico in vigore alla data dell operazione. Giacomo Ramenghi Novità bilancio
13 Strumenti derivati e fair value 1/3 Il DLgs. 139/2015 prevede un obbligo di generale rilevazione in bilancio degli strumenti derivati e delle operazioni di copertura, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, al fair value (escluse solo le «micro-imprese»). Fino ad oggi non c erano disposizioni specifiche, ci si limitava a fornire un informativa nella Nota integrativa ed una valutazione dei rischi nella Relazione sulla gestione. L OIC 31 chiedeva già di rilevare in un fondo rischi le perdite da operazioni fuori bilancio. Principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica (tipica IAS/IFRS) contenuto nel nuovo punto 11-bis dell art C.C. Al momento gli OIC non aiutano, riferimento allo IAS 39 che prevede di rilevare nello Stato patrimoniale un attività o passività finanziaria quando sorgono in capo alla società diritti ed obblighi derivanti da un contratto. Entrata in vigore dal 1/1/2016 senza disposizioni transitorie, quindi dovrò applicarlo a tutte le operazioni in essere (anche quelle sorte ante 2016). E necessario identificare subito gli strumenti finanziari interessati e analizzarne gli effetti. Nell art C.C. viene detto che per la definizione di strumento finanziario, di attività finanziaria e passività finanziaria, di strumento finanziario derivato, di costo ammortizzato, di fair value, di attività monetaria e passività monetaria, parte correlata e modello e tecnica di valutazione generalmente accettato si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'unione europea. Giacomo Ramenghi Novità bilancio
14 Strumenti derivati e fair value 2/3 La misurazione al fair value viene eseguita alla data di sottoscrizione dello strumento e alla data di bilancio. Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. La «variazione» del fair value alla data di chiusura del bilancio se è: Positiva, avremo un attività finanziaria iscritta nelle immobilizzazioni in B) III. 4) «strumenti finanziari derivati attivi» o nell attivo circolante C) III. 5), la contropartita sarà una nuova voce di conto economico D. 18. d. «rivalutazioni di strumenti finanziari derivati» Negativa, avremo un iscrizione alla nuova voce del passivo B) 3) fondi rischi per «strumenti finanziari derivati passivi», la contropartita è una nuova voce di conto economico D. 19. d. «svalutazioni di strumenti finanziari derivati» Giacomo Ramenghi Novità bilancio
15 Strumenti derivati e fair value 3/3 In caso di strumenti di copertura sarà invece coinvolta come contropartita la nuova voce del patrimonio netto: VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi Importante: «non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite». Il fair value è determinato con riferimento: a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo (qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo); b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo (tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato) Giacomo Ramenghi Novità bilancio
16 Altre novità 1/2 Art Contenuto della nota integrativa: «Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico» (nuovo inserimento) per dare maggiore ordine al documento. Art bis Bilancio in forma abbreviata: «Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale» come detto tali società possono pertanto non applicare il criterio del costo ammortizzato. Giacomo Ramenghi Novità bilancio
17 Altre novità 2/2 Art ter Bilancio delle micro-imprese: Sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione: 1) del rendiconto finanziario; 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16); 3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 (obbligo di motivazione delle deroghe ai principi di bilancio) e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426 (valutazione al fair value dei derivati). Giacomo Ramenghi Novità bilancio
18 Disposizioni transitorie D.Lgs. 139/ Art. 12: 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1 gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data. 2. Le modificazioni previste dal presente decreto all articolo 2426, comma 1, numeri 1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. 3. L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto. Ł L immediata applicazione dei nuovi principi presenta eccezioni estremamente limitate (riguardano solo il costo ammortizzato e la modifica dell ammortamento dell avviamento) e non opera ad esempio per la valutazione al fair value dei derivati. Giacomo Ramenghi Novità bilancio
19 Ulteriori considerazioni Mancanza di disposizioni tributarie Però dal 2016 anche nel bilancio ex Codice Civile, come per i soggetti IAS adopter, avremo una prevalenza della sostanza sulla forma giuridica per diverse voci. Ad esempio, cosa fare con: azioni proprie (a riduzione del patrimonio, quali riserve fiscali devo ridurre?), costi non più capitalizzabili (integrazione con i precedenti piani di ammortamento periodo transitorio), oneri/proventi da strumenti derivati (nell art. 112 Tuir sono previsti alcuni punti ed opzioni solo per gli IAS adopter, tali soluzioni non sembrano immediatamente applicabili ai bilanci ITA GAAP senza una modifica normativa), riserva di copertura (idem art. 112 Tuir). Giacomo Ramenghi Novità bilancio
20 Cosa fare già oggi? Piano dei conti aggiornamento già dall inizio del L OIC 11 precisa che il postulato della conformità di formazione del bilancio impone di registrare i fatti aziendali in modo coordinato con il sistema di scritture e che il bilancio non è un procedimento di creazione di nuovi dati. Rendiconto finanziario iniziare la sua predisposizione già per l esercizio 2015 applicando l OIC 10 (evitando così di doverlo redigere nel 2016 anche per l esercizio precedente). Valutazione dell opportunità di capitalizzare costi di ricerca e pubblicità nel Giacomo Ramenghi Novità bilancio
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