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1 Revisori dei conti degli enti locali: Il TAR Lazio ritiene legittima la nuova procedura di estrazione a sorte degli iscritti negli elenchi regionali di cui al decreto del Ministero dell interno 23/ Quadro normativo Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, all art. 16, comma 25, convertito con modificazioni con legge del 14 settembre 2011, n. 148 "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica del comuni e razionalizzazione dell esercizio delle funzioni comunali" stabilisce che "A decorrere dal primo rinnovo dell organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali 1 sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 1 Per comprendere meglio la ratio della normativa in materia pare utile richiamare l'art. 239 del TUEL il quale stabilisce che all'organo di revisione sono attribuite le seguenti funzioni: "a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione del parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tulle le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione del beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro II termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si con figurino ipotesi di responsabilità; verifiche di cassa di cui all'articolo 223

2 La disposizione rinvia ad un decreto del Ministro dell interno l individuazione dei criteri per l inserimento degli interessati nell elenco dei revisori degli enti locali: detti criteri dovranno rispettare i seguenti principi: rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; previsione della necessità, ai fini dell iscrizione nell elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell organo di revisione degli enti locali; possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.. Il decreto sopra citato, adottato il 15 febbraio 2012 n. 23, ha istituito il registro dei revisori dei conti degli enti locali, nel quale possono essere inseriti, previa domanda, gli iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tale elenco è formato su base regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente, ed è suddiviso in tre fasce, in relazione al numero di abitanti degli enti locali: 2 Per ognuna delle fasce, l Amministrazione ha stabilito specifici requisiti di accesso, prevedendo una disciplina differenziata in regime di prima applicazione del decreto ministeriale, rispetto a quella fissata in via ordinaria. In particolare, in regime di prima applicazione (articolo 4 del DM n. 23/2012), ai professionisti è richiesto, ai fini dell inserimento nell elenco, di soddisfare i seguenti requisiti: 2 Le fasce sono così individuate: Fascia 1 > comuni fino a abitanti; Fascia 2 > comuni con popolazione da 5000 a abitanti, unioni di comuni e comunità montane; Fascia 3 > comuni con popolazione pari o superiore a abitanti, nonché province.

3 fascia 1 > iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; l aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del decreto, richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione dell ente locale; l aver conseguito almeno 15 crediti formativi, nel triennio , in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; fasce 2 e 3 > iscrizione, rispettivamente, da almeno 5 anni (fascia 2) e 10 anni (fascia 3) nel registro dei revisori legali o all Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; l aver svolto, rispettivamente, almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni (fascia 2) o aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di anni tre (fascia 3); l aver conseguito almeno 15 crediti formativi, nel triennio , in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. In regime ordinario, il regolamento prescrive (articolo 3 del DM n. 23/2012), per tutte e tre le fasce, l aver conseguito, "nel periodo 1 gennaio 30 novembre dell anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell Interno", ed inoltre per ogni singola fascia, gli ulteriori seguenti requisiti: fascia 1 > iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all ordine del dottori commercialisti ed esperti contabili;

4 fascia 2 > iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all Ordine del dottori commercialisti ed esperti contabili; aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; fascia 3 > iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili; aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di anni tre. 2. Il ricorso al TAR e la sentenza del TAR Lazio del 22 gennaio 2013 n Alcune associazioni di formazione continua, estromesse dall elenco delle associazioni presso cui i revisori dei conti potevano dimostrare di aver conseguito i crediti formativi necessari per essere inseriti negli elenchi dei revisori dei conti hanno impugnato innanzi il Tar Lazio: il decreto del Ministero dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, commentato nel precedente paragrafo nonché la Circolare del 5 marzo 2012 del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - relativa all attuazione del decreto ministeriale e delle Linee Guida allegate; il Decreto del 5 giugno 2012 del Direttore della direzione centrale della finanza locale, recante "Modalità e termini per la presentazione delle domande di inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali per la fase di prima applicazione del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23", con il quale è stato approvato l Avviso per la presentazione delle domande di inserimento

5 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali appartenenti alle regioni a statuto ordinario in fase di prima applicazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23, altri provvedimenti attuativi della normativa precedentemente elencata. Tali atti sono stati censurati dai ricorrenti contestando, anzitutto, l articolazione regionale del registro dei revisori dei conti degli enti locali e l'estrazione a sorte dal predetto elenco. A questa censura il Collegio ha risposto rilevando che dal tenore letterale dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011, emerge chiaramente che l elenco avrebbe dovuto essere predisposto tenendo conto del "livello regionale" di iscrizione e che la scelta avrebbe dovuto essere prevista mediante estrazione. Pertanto, secondo il TAR Lazio correttamente il Ministero dell Interno ha previsto e regolamentato un elenco articolato a livello regionale, stabilendo che la scelta dei revisori da nominare sarebbe avvenuta mediante sorteggio. Ciò risulta confermato, come ha correttamente rilevato l Amministrazione resistente, dagli atti parlamentari preparatori relativi alla legge di conversione del citato decreto legge, da cui emerge la volontà del legislatore: "Il comma 11 (divenuto comma 25, in sede di conversione) prevede che a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo alla data di entrata in vigore del decreto, i revisori dei conti del Comuni siano scelti, a tutela dell'indipendenza e dell imparzialità del controllo, mediante estrazione, effettuata a livello provinciale, fra coloro che sono iscritti al Registro dei revisori contabili e che siano in possesso di

6 specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali.". Inoltre, continua il giudice amministrativo, non appare illogico l aver previsto un criterio (quello della residenza e del livello regionale dell elenco) che garantisce uno più stretto collegamento spazio-temporale tra il revisore e l ente e, conseguentemente, crea i presupposti affinché il revisore possa raggiungere più agevolmente e di frequente l amministrazione presso la quale è tenuto a svolgere le proprie funzioni. Le associazioni ricorrenti avevano anche richiesto la remissione degli atti alla Corte di Giustizia per violazione dei principi di libera concorrenza in materia di professioni e alla corte Costituzionale per violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento della P.a. Il Tar Lazio respinge la rimessione alla Corte di giustizia e dichiara la questione di legittimità costituzionale in parte infondata e in parte inammissibile. Al riguardo, il Collegio rileva che, in applicazione della normativa comunitaria indicata, il giudice nazionale può sottoporre alla Corte di giustizia UE una o più questioni di diritto comunitario che dovessero emergere nel corso del giudizio innanzi a sé pendente e dalle quali dipende la soluzione della lite. Nella fattispecie, però, l'interpretazione richiesta non è necessaria per decidere la controversia, in considerazione della già rappresentata distinzione tra revisori dei conti degli enti locali e liberi professionisti, considerati i particolari compiti e le specifiche funzioni di rilievo pubblicistico svolte dai primi, non assimilabili all espletamento di comuni prestazioni di servizi e, quindi, all esercizio di una libera professione, e caratterizzati da esigenze di tutela di interessi generali che, in ogni caso,

7 giustificherebbero eventuali deroghe ai principi concorrenziali evocati dai ricorrenti. Invece il Tar Lazio accoglie la richiesta delle associazioni ricorrenti di essere inserite negli elenchi: infatti le stesse risultano essere state erroneamente non incluse nell elenco, posto che risulta impossibile (per chi presenta domanda) indicare i crediti da queste riconosciuti. In sostanza, appare ingiustificatamente impossibile considerare i crediti riconosciuti dalle Associazioni ricorrenti ai fini del raggiungimento dei 15 crediti necessari per l accoglimento della domanda di inserimento nella lista del revisori da compilare in sede di prima applicazione della normativa impugnata. Del resto, aggiunge il Tar Lazio, anche le linee guida allegate all impugnata circolare del Ministero dell Interno n. 7/2012, fanno riferimento ai crediti riconosciuti dagli Ordini e da tutte le associazioni rappresentative.

Ministero dell Interno

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