NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA DEL VINO
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- Iolanda Santini
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1 NUOVA NORMATIVA SULL ETICHETTATURA DEL VINO L etichetta è certamente la carta d identità di un prodotto che tutela sia il produttore che il consumatore e, accanto ad una generale disciplina applicabile a tutte le categorie di alimenti, vi è una specifica normativa inerente il vino e le bevande alcoliche. Tale normativa ha subito recentemente importanti modifiche. Il principale riferimento normativo è il D.M. 23 dicembre 2009 recante le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. Ad essi si rimanda per qualsiasi ulteriore e necessario approfondimento. Le pagine seguenti hanno esclusivamente l intento di porre all attenzione dell utenza l emissione di nuove norme ed invitare all approfondimento al fine di non incorrere in possibili irregolarità e sanzioni. Si ricorda a tal fine, che gli enti di competenza in merito alle norme sull etichettatura sono: Ispettorato Centrale Repressione Frodi Servizio Antisofisticazioni vitivinicole (la Provincia di Biella è convenzionata con quello di Torino) Con la nuova OCM vengono introdotte anche nel settore vino le Denominazioni di Origine Protetta (DOP e IGT). Viene introdotto il concetto di origine che l UE identifica come la zona ove avvengono la raccolta e la vinificazione del prodotto; limiti alla zona di confezionamento sono eventualmente previsti nei disciplinari di produzione delle singole DOP. Cosa cambia: scompariranno le dizioni VINI DA TAVOLA e VQPRD (DOC e DOCG), sostituiti da: VINI senza altra indicazione VINI con indicazione della VARIETA VINI IGP VINI DOP (ex DOC E DOCG) VINI senza altra indicazione: vini senza possibilità di nessuna menzione detti vini generici. L unico obbligo è riportare l origine intesa come Stato membro di provenienza (non si possono indicare riferimenti a zone geografiche) VINI VARIETALI: possono essere indicati annata e vitigno, quest ultimo solo se appartenente ai 7 vitigni internazionali (Cabernet franc- Cabernet sauvignon Cabernet Chardonnay Merlot Sauvignon - Syrah) VINI IGP sostituiranno gli attuali IGT VINI DOP: sostituiscono di fatto le nostre DOC e DOCG che potranno comunque essere riportate in etichetta con la vecchia Denominazione DOC e DOCG. Cambiano le procedure e gli organi dei controlli.
2 ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE «etichettatura»: i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono. «presentazione»: qualsiasi informazione trasmessa ai consumatori tramite il condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma e il tipo di bottiglie. Sull etichetta devono essere riportate le indicazioni il cui compito è fornire le necessarie informazioni al consumatore, si distinguono in obbligatorie e facoltative. Le indicazioni obbligatorie devono essere riportate sulla bottiglia nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare la bottiglia stessa. indicazioni obbligatorie CATEGORIA DEL PRODOTTO E DENOMINAZIONE, l indicazione vino è sempre obbligatoria per i vini senza denominazione di origine, es vino, vino liquoroso, vino spumante, vino frizzante, ecc. l indicazione DOP o IGP è obbligatoria; tuttavia per non indurre in confusione il consumatore, può essere omessa se in etichetta figurano Denominazione di Origine Controllata (DOC), Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG). Pertanto i vini che riportano in etichetta l indicazione DOC/DOCG non dovranno apportare sostanziali modifiche se non aggiungere, facoltativamente, l espressione comunitaria DOP, in acronimo o per esteso, ed il relativo logo comunitario. TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO EFFETTIVO Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume. Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo«% vol» e può essere preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall abbreviazione «alc». TENORE ZUCCHERINO (obbligato solo per i vini spumanti)): brut naturale - extra brut brut - extra dry secco abboccato - dolce. INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA l indicazione dell origine (Stato membro) è obbligatoria per tutte le tipologie di vino. Per i vini generici e varietali può essere indicato solo lo Stato membro (Italia) in cui le uve sono vendemmiate e vinificate. Es: Prodotto in Italia. IMBOTTIGLIATORE e ALTRI OPERATORI DELLA FILIERA L indicazione dell imbottigliatore è obbligatoria, mentre i riferimenti ad altre categorie commerciali (produttore, venditore, ecc.) sono facoltative. Solo l indicazione dell importatore diventa obbligatoria se il vino ha provenienza extra UE.
3 E comunque possibile raggruppare le indicazioni che riguardano la stessa persona fisica, qualora il produttore e imbottigliatore coincidano, riportando in etichetta prodotto e confezionato da.. Definizioni: «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l imbottigliamento per proprio conto. «imbottigliamento», il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita; «produttore», la persona fisica o giuridica, o un associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico; «venditore», la persona fisica o giuridica, o un associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico; «indirizzo», il nome del comune e dello Stato membro in cui è situata la sede sociale dell imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell importatore. INDICAZIONE DEL NUMERO DI LOTTO può figurare fuori del campo visivo in cui compaiono le altre indicazioni obbligatorie. INDICAZIONE DELL IMPORTATORE ( nel caso di vini importati) CAPACITA DEL RECIPIENTE e solo in UE Es: L 0,75 e CONTENUTO SOLFITI L anidride solforosa, essendo un ingrediente considerato allergenico, deve essere sempre e comunque indicato in etichetta ( per i solfiti si possono usare i seguenti termini: «solfiti»,«sulfiti» o «anidride solforosa») che devono figurare sull etichetta, preceduti dalla parola «contiene». possono figurare fuori del campo visivo in cui compaiono le altre indicazioni obbligatorie. Indicazioni facoltative SIMBOLO COMUNITARIO DOP E IGP per i soli vini a denominazione di origine protetta, le menzioni tradizionali e il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l indicazione geografica protetta. PER GLI SPUMANTI METODO (classico, tradizionale, ) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione
4 AREA GEOGRAFICA vini DOP/IGP hanno la possibilità di indicare in etichetta riferimenti ad unità geografiche (es. luoghi, frazioni, comuni, regioni vitivinicole, ecc.) che comprendono o sono ricompresi nel territorio di produzione della DOP. Tra i riferimenti a zone ricomprese nella DOP vi è la menzione Vigna, in questo caso il vino deve provenire almeno per l 85% delle uve impiegate dalla vigna in menzione; il rimanente 15% deve, comunque, provenire dal territorio delimitato nel disciplinare di produzione. L indicazione dell area geografica deve fare riferimento ad una o più delle seguenti categorie di toponimi: - il nome della località e/o del gruppo di località. - un comune o una frazione. - una sottoregione vitivinicola. - una zona amministrativa. La menzione vigna è utilizzabile a condizione che sia rivendicata nella denuncia attuale di produzione, che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che la vigna sia iscritta in un apposito elenco positivo a livello regionale. ANNATA se non è espressamente vietata o obbligatoria (DOP), è possibile indicare in etichetta l annata di produzione del vino a condizione che almeno l 85% del quantitativo di uve impiegate per la realizzazione dello stesso vino siano state vendemmiate nella stessa annata. Per i vini senza denominazione (ex vini da tavola) l annata di produzione può essere facoltativamente indicata se riconosciuta e certificata da un organismo certificatore così come per i Vini varietali dove, con la stessa condizione, può essere anche indicata la varietà delle uve utilizzate (all interno dei 7 vitigni internazionali riconosciuti). TERMINI DI NATURA PER LO ZUCCHERO per vini diversi dai vini spumanti, la normativa prevede quattro tipologie di indicazioni (secco, abboccato, semidolce, dolce) da utilizzare in base al quantitativo di tenore zuccherino presente. SIMBOLI COMUNITARI DOP/IGP i simbolo comunitari sono quello già in uso per le altre categorie di prodotti DOP/IGP. Le diciture riportate nel pittogramma Denominazione di origine protetta e Indicazione geografica protetta possono essere sostituite dalla menzioni tradizionali Denominazione di origine controllata, Denominazione di origine controllata e garantita. Il simbolo comunitario non può sostituire l indicazione della denominazione che deve sempre e comunque figurare in etichetta. Es: vincoli Commercializzazione ed esportazione.
5 I prodotti con un etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite non possono essere commercializzati nella Comunità né esportati. Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo Il dispositivo di chiusura dei prodotti non può essere rivestito con una capsula o una lamina contenenti piombo.
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