REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AUSILIARIO ED EDUCATIVO

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AUSILIARIO ED EDUCATIVO Allegato 1 Art. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO L Amministrazione Comunale regolamenta il servizio di assistenza domiciliare per soggetti in difficoltà o a rischio di emarginazione, al fine di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali, contribuendo a superare o prevenire l isolamento sociale, come sancito dall art. 73, comma 1 e 2 della L.R. 1/86 e confermato dall art. 4 della L.R. 1/2000, art.4. Art. 2 DEFINIZIONE E FINALITA DEL SERVIZIO Il Servizio di Assistenza Domiciliare (successivamente denominato S.A.D.) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate a domicilio di anziani, disabili ed in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti in difficoltà e/o a rischio di emarginazione. Il Servizio ha la finalità di: - consentire la permanenza nel normale ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture residenziali; - mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona stimolando e sostenendolo a mantenere certi ruoli ed interessi; - prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione; - contribuire al mantenimento dell equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti; - promuovere l autonomia delle famiglie in situazioni problematiche; - favorire la socializzazione; - promuovere e collegare tutte le risorse presenti sia sociali che sanitarie, istituzionali e non, in grado di concorrere all autonomia della persona. Il Servizio può essere svolto dal Comune in forma autonoma, oppure mediante affidamento totale o parziale a ditte specializzate. Art. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO Il S.A.D. è rivolto a tutte le persone residenti o, previa valutazione dell assistente sociale, anche dimoranti nel territorio comunale (l amministrazione potrà valutare l eventuale recupero dei costi sostenuti, nei confronti degli utenti e del Comune di residenza).

2 Il servizio è rivolto in particolare a: - persone parzialmente autosufficienti, sole o prive di adeguata assistenza da parte dei familiari; - anziani e disabili che vivono con parenti laddove le cure garantite dai familiari non siano sufficienti rispetto alle esigenze di assistenza (grave situazione di invalidità, necessità di assistenza continua, etc.); - nuclei familiari comprendenti disabili, anziani o soggetti a rischio di emarginazione che presentino situazioni di disagio sociale; - nuclei familiari in situazione di bisogno temporaneo. Art. 4 MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO Il S.A.D. viene attivato su richiesta dell interessato o di un suo familiare, anche a seguito di segnalazione di: - il medico di base; - il servizio di medicina di base dell ASL; - l ospedale; - gruppi ed organizzazioni di volontariato; - altri servizi. L assistente sociale può proporre direttamente di attivare il servizio anche su segnalazione di persone a conoscenza della situazione. La richiesta di assistenza viene esaminata dall assistente sociale che: - svolge un colloquio con chi ha segnalato il caso; - effettua una visita domiciliare per raccogliere ulteriori informazioni, per verificare il bisogno e le risorse disponibili, per valutare il grado di autonomia e la qualità, se esiste, della rete familiare; - valuta la richiesta, le possibili modalità di intervento e la rispondenza con le risorse del servizio in collaborazione con il personale socio-assistenziale; - stende il progetto di intervento, definendone gli obiettivi, i servizi e i tempi di assistenza; - provvede ad attivare il servizio; - segnala il caso alla struttura che gestisce il servizio; - concorda e comunica all utente ed ai suoi familiari l accettazione o meno della richiesta ed il progetto d intervento in cui vengono indicate le attività da svolgere a domicilio, i tempi previsti per l assistenza, la quota di contribuzione, se dovuta, per la fruizione del servizio. Le modalità di attivazione del servizio potranno eventualmente variare a seconda della valutazione dell assistente sociale. Art. 5 MODALITA DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni a domicilio vengono erogate in conformità al piano individualizzato di intervento. Gli orari di permanenza dell assistente domiciliare e dell educatore professionale presso l abitazione dell utente vengono concordati al momento dell accettazione della domanda fra utente e assistente sociale. Ogni utente del S.A.D. è tenuto a comunicare eventuali variazioni della sua situazione economica o abitativa (arrivo di parenti, ricoveri in ospedale, periodi di assenza) e periodicamente verranno

3 effettuati controlli da parte del servizio stesso sulla condizione socio-economica, sulle condizioni di salute, etc. degli utenti del S.A.D. nel rispetto della normativa vigente. Qualora gli utenti non si attengano alle norme previste dal Regolamento del servizio e non provvedano al pagamento delle relative tariffe, il Responsabile di Settore, previa diffida, potrà sospendere il servizio, valutando il singolo caso con il supporto dell assistente sociale e della giunta comunale. Art. 6 MODALITA DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO E CONCESSIONE ESONERI L Amministrazione Comunale stabilisce la soglia minima di contribuzione. Le tariffe di recupero della spesa a carico degli utenti e le loro modalità applicative sono determinate in conformità del Regolamento attuativo dell indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 22/02/05 ed in base alla tabella allegata. Art. 7 FUNZIONI DEL PERSONALE a) L assistente sociale: - ha funzioni di progettazione, coordinamento, organizzazione generale e controllo del servizio; - formula proposte per il miglior andamento del servizio; - decide l accettazione dei casi da assistere e determina insieme al personale socioassistenziale le modalità di erogazione del servizio definite in un piano individualizzato di intervento per utente; - verifica periodicamente con gli ausiliari socio-assistenziali la realizzazione dei piani individualizzati; - comunica all utente il programma d intervento previsto ed i relativi tempi; - sovrintende le riunioni con gli operatori per l analisi degli interventi attuati e da attuare, per uno scambio reciproco di esperienze, per affrontare i problemi legati all utenza e al gruppo di operatori; - predispone la documentazione di accesso al servizio e tiene l archivio degli assistiti; - raccoglie eventuali segnalazioni inerenti al servizio e al personale ed effettua le opportune verifiche e determinazioni in merito; - cura i rapporti con i servizi sanitari in genere e specificatamente sui casi seguiti; - coinvolge e collabora con gli altri enti, in particolare con la ASL e i medici di base, e con le organizzazioni di volontariato; - promuove l aggiornamento proprio e del personale; - riferisce periodicamente al Responsabile di Servizio o all Assessore competente. b) Educatore professionale: - Svolge funzione di sostegno a favore di minori disabili o adulti in difficoltà come da programma concordato; - compila la scheda delle prestazioni fornite a domicilio e del tempo impiegato; - si attiene al progetto di intervento e ne discute l andamento e l eventuale modifica nelle riunioni periodiche insieme all assistente sociale ed all équipe progettuale; - instaura proficui rapporti di collaborazione e stimolo con tutti coloro che possono essere d aiuto all assistito; - partecipa ai corsi di aggiornamento predisposti.

4 c) L ausiliaria socio assistenziale - Svolge servizi di aiuto domiciliare relativo ai bisogni dell utente; - compila la scheda delle prestazioni fornite a domicilio e del tempo impiegato; - si attiene al progetto di intervento e ne discute l andamento e l eventuale modifica nelle riunioni periodiche insieme all assistente sociale ed all équipe progettuale; - instaura proficui rapporti di collaborazione e stimolo con tutti coloro che possono essere d aiuto all assistito; - partecipa ai corsi di aggiornamento predisposti. d) I volontari (Servizio Civile, organizzazioni, gruppi spontanei ): - Si attengono ai programmi di lavoro predisposti dal responsabile di servizio e dall assistente sociale; - Possono essere incaricati di svolgere compiti e funzioni socio-assistenziali, compatibilmente con le disposizioni normative vigenti (ad esempio la consegna dei pasti caldi a domicilio, gli acquisti per gli utenti, eventuali trasporti o accompagnamento, mobilizzazione degli allettati in aiuto agli ausiliari socio-assistenziali etc.). I servizi svolti dai volontari non comportano alcun costo aggiuntivo a carico dell utente. Art. 8 CARATTERE DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni del servizio di aiuto domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e sussidiarietà, nel senso che esse devono essere erogate per il tempo, nella specie e nella misura in cui il beneficiario o i parenti non siano in grado di soddisfare autonomamente i bisogni relativi. Il tipo, l intensità e la durata della prestazioni dovranno soddisfare il livello minimo dei bisogni di autosufficienza e correlativamente stimolare il massimo di attivazione. Art. 9 PRESTAZIONI ALL UTENZA Le principali prestazioni del servizio di assistenza domiciliare svolte dal personale socio-assistenziale ed educativo sono le seguenti: a) Attività di assistenza alla cura della persona: - igiene e cura personale; - aiuto nella vestizione; - aiuto nell assunzione dei pasti; - sollevamento dal letto e mobilizzazione degli allettati; - aiuto nella deambulazione all interno dell abitazione; - controllo nell assunzione dei farmaci; - prevenzione delle piaghe da decubito; - integrazione di programmi riabilitativi; - segnalazione ai parenti ed al medico curante di qualsiasi anormalità nelle condizioni dell utente. b) Attività di assistenza per il governo e l igiene dell abitazione: - pulizia dell abitazione con particolare attenzione ai locali igienicamente più a rischio (cucina, bagno); - servizio di stireria e lavanderia all interno dell abitazione o in apposita struttura.

5 Le attività di assistenza per il governo e l igiene dell abitazione vengono erogate in un piano di assistenza generale, esclusivamente se funzionali all attività di cui al punto A; se sono l unico intervento necessario vengono erogate solo in caso di persone sole o coppie inabili, senza figli che possano provvedervi e con situazione economica insufficiente. c) Attività di assistenza nello svolgimento delle azioni di vita quotidiana: - aiuto negli acquisti e accompagnamenti per disbrigo pratiche; - preparazione e/o aiuto nella somministrazione dei pasti; - supporto relazionale in situazioni di solitudine ed isolamento, anche per mantenere i contatti e le relazioni con familiari, amici e vicinato. d) Supporto educativo - Attività di sostegno educativo svolto allo scopo di promuovere il benessere dei minori appartenenti a nuclei problematici; - Attività volte a rimuovere le cause del disagio e a tutelare i soggetti fragili (minori, disabili, ecc.) in caso di inesistenza o inadeguatezza della famiglia, di violenza, maltrattamento o abuso. Art. 10 CESSAZIONE O RIDUZIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio domiciliare può cessare in caso di: - richiesta scritta dell utente e/o dei suoi familiari; - ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitino ulteriormente del servizio; - qualora vengano meno i requisiti di ammissione allo stesso (es. raggiunta autonomia dell utente o dei suoi familiari nel gestire l assistenza); - qualora non vengano più accettati dall utente e/o dai suoi familiari gli interventi concordati; - qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce ecc.) in forma ripetuta; - qualora l utente si assenti più volte nell orario del servizio senza aver preavvertito l assistente sociale; - qualora l utente non provveda ripetutamente al pagamento della quota a suo carico; - decesso. 2. Il servizio domiciliare può essere sospeso in caso di assenza temporanea dell utente. 3. Il servizio domiciliare può essere ridotto o ampliato dall assistente sociale nelle presenze e nelle ore in relazione alle variazioni delle necessità degli utenti oppure può subire modifiche nel calendario degli operatori, sentito il parere dell utente. Art ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore in base alla tempistica prevista dallo statuto comunale.

6 allegato A TABELLA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA A CARICO DELL UTENZA RELATIVA al PERIODO DI VALIDITA DEL REGOLAMENTO Per sostenere gli utenti e i loro familiari nel pagamento delle prestazioni sociali attivate è stata prevista una serie di fasce tariffarie corrispondenti a diverse percentuali di contribuzione, distribuendo così il carico economico in maniera maggiormente proporzionata rispetto ai valori ISEE di riferimento. Non è prevista l esenzione totale. VALORE ISEE DI RIFERIMENTO PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE Fino a 5.668,00 10% (corrispondente al trattamento minimo) Da 5.668,01 a 7.658,00 20% Da 7.658,01 a ,00 40% Da ,01 a ,00 60% Da ,01 a ,00 80% Oltre ,01 100% Nel caso in cui l utente del servizio sia titolare dell indennità di accompagnamento la fascia tariffaria da applicarsi corrisponderà a quella successiva rispetto al valore ISEE di riferimento. La quota di contribuzione è calcolata sul costo sociale del servizio che viene stabilito pari a. 6,00, sia per il servizio di assistenza domiciliare di tipo educativo che ausiliario.

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