Università degli Studi di Napoli Parthenope
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- Aniello Spano
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1 Pos. AG IL RETTORE Decreto n. 425 VISTO VISTO il DM 270/04 ed in particolare l art.3 comma 9 che recita Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello il Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello emanato con DR n.100 del ; PRESO ATTO delle deliberazioni con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12 maggio e 14 maggio 2009 hanno approvato la modifica dell art.19 del regolamento di cui innanzi come di seguito riportato: Ai partecipanti al corso viene richiesto il versamento di una tassa di iscrizione e di un contributo. Il pagamento delle tasse e dei contributi e la mora per il ritardato pagamento vengono previsti nel bando di selezione. L importo delle tasse e dei contributi è introitato nel bilancio dell Ateneo. Il 90% dei contributi viene trasferito all atto dell incasso alla Struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso. Il restante 10% dei contributi viene così ripartito: - Il 6% viene trasferito al fondo di dotazione ordinaria di funzionamento della struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso. - il 4% viene destinato al fondo comune di Ateneo. La struttura dovrà tenere un conto separato per ogni corso di master nell ambito del proprio bilancio. L ammontare della tassa è pari a quello stabilito annualmente per l iscrizione ai corsi di studio dell Ateneo. L ammontare del contributo è stabilito dalle Facoltà, in modo che sia assicurato il pareggio finanziario con la quota di contributi trasferita ai sensi del precedente comma 2. Il contributo comprende i costi relativi all organizzazione e alla gestione del corso, così come previsto dall art 15 lett.j nonché i costi previsti per la stampa delle pergamene. 1
2 VISTA la delibera con la quale il Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 12 maggio 2009, ha proposto un ulteriore modifica al regolamento in argomento e precisamente ha chiesto di integrare l art 11 il cui testo definitivo è: L Ateneo promuove, secondo la normativa vigente, corsi di formazione superiore, di perfezionamento scientifico e di alta formazione culturale (in seguito denominati: "corsi"), volti a fornire specifiche conoscenze in settori ad alto profilo professionale, anche per un maggior raccordo con il mercato del lavoro e con le realtà territoriali. La denominazione "master universitario" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono, secondo quanto determinato dal comma 9 dell art. 3 e dal D.M. n. 270/04. I corsi possono essere svolti anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri e possono essere attivati anche per soddisfare esigenze di enti e di soggetti esterni mediante specifiche convenzioni. I Master Universitari sono denominati Interateneo quando il percorso di studi è svolto unitamente con altri Atenei italiani e stranieri che rilasciano titolo congiunto o doppio titolo. Di norma i corsi di Master interateneo sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti presso l Ateneo che ne è sede amministrativa. Eventuali deroghe al presente regolamento, che dovessero rendersi necessarie a causa della difformità della regolamentazione adottata presso le varie sedi, saranno valutate dal Senato Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione. Le convenzioni disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione necessaria per l attuazione del programma formativo, nella compatibilità del piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell Ateneo; VISTE le delibere del Senato e del Consiglio del 9 giugno 2009 le quali hanno approvato le modifiche sopra menzionate; VISTO l art. 7 dello Statuto; DECRETA E modificato il regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per master universitari di primo e secondo livello come nel testo di seguito riportato: REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE PERMANENTE E DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 2
3 Articolo 1 (Ambito di applicazione) Il presente regolamento disciplina le procedure per l istituzione e la gestione: a) dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, compresi quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, previsti dallo Statuto dell Università; b) dei corsi previsti dal comma 9 dell art. 3 del D.M. n. 270/04. al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario, e precisamente: corsi di formazione superiore volti al perfezionamento professionale alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo livello; corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente alla conclusione dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di secondo livello. TITOLO II CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Articolo 2 (Finalità) L Ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, e di formazione permanente e ricorrente (in seguito denominati: "corsi"), che favoriscano lo sviluppo di competenze e di capacità a livello superiore. Articolo 3 (Durata) I corsi hanno durata non superiore a dodici mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilire una maggiore durata. Articolo 4 (Crediti formativi) Possono essere riconosciuti come crediti, con corrispondente riduzione del carico formativo previsto per il conseguimento di un Master universitario affine organizzato dall Ateneo, anche le attività svolte in Corsi di perfezionamento organizzati dall Ateneo stesso con almeno 40 ore di attività formative. La misura dei crediti riconosciuti non può essere superiore a 12 ed è determinata dal Consiglio di Corso in ragione delle congruità delle attività formative del Corso di perfezionamento con gli obiettivi e le attività formative del Master. Articolo 5 (Accesso) 3
4 L iscrizione ai corsi è riservata: a) a coloro abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario (diploma universitario, laurea, laurea di primo livello, laurea specialistica); b) a coloro che, indipendentemente dal possesso del requisito di cui al precedente punto (a), abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei corsi. Articolo 6 (Istituzione e attivazione) I corsi possono essere proposti da una o più Facoltà, anche su iniziativa di Dipartimenti, Centri, e gruppi di docenti. La proposta di istituzione di un corso deve indicare: gli obiettivi formativi, la struttura che assicura la gestione amministrativo-contabile del corso, il Direttore e il Comitato ai quali compete il coordinamento delle attività didattico- formative, la durata, il piano finanziario con l indicazione specifica delle fonti di finanziamento e dei contributi richiesti ai partecipanti, nonché dei costi suddivisi per tipologia. Deve essere assicurato il pareggio finanziario, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive sia in termini di personale docente e tecnico-amministrativo, sia in termini di attrezzature e di spazi. I corsi possono essere organizzati anche in forma consorziata, mediante accordi con enti e soggetti esterni. I corsi possono prevedere l acquisizione di crediti formativi universitari ai sensi del D.M. n. 270/04. Le proposte formulate dalle Facoltà sono sottoposte all approvazione degli Organi di governo dell Ateneo. I corsi sono attivati con decreto rettorale; in tale atto, oltre agli elementi previsti nella proposta, vengono, altresì, indicati i requisiti per l accesso, il numero di posti disponibili, le modalità di selezione. Il decreto è pubblicato nell albo della struttura cui è affidata la gestione del corso, nonché sull albo e sul sito internet dell Ateneo. Articolo 7 (Responsabile del corso) Responsabile del corso è il Direttore che coordina le attività didattico-formative. E nominato dalla Facoltà che concorre all attivazione del corso. Articolo 8 (Contributi e/o agevolazioni per la partecipazione ai corsi) Le attività dei corsi sono finanziate con i contributi richiesti ai partecipanti e/o con finanziamenti di enti e soggetti esterni. A fronte di tali finanziamenti, possono essere previste agevolazioni economiche per i partecipanti. 4
5 Il contributo richiesto ai partecipanti è correlato ai costi di attivazione e gestione del corso ed è introitato sul bilancio dell Ateneo. Il contributo viene trasferito all atto dell incasso alla struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso. Articolo 9 (Emolumenti al personale) Il docente può ricevere emolumenti per l attività di cui al presente Titolo nell ipotesi che tale attività venga svolta oltre le 250 ore, delle quali almeno 120 ore dedicate a lezioni, laboratorio ed esercitazioni certificate dai relativi registri, dell impegno didattico previsto dalla normativa vigente in materia. In tale caso viene riportato nel piano finanziario l importo degli emolumenti per il docente unitamente a quelli da riservare a eventuali collaboratori esterni e al personale tecnico e amministrativo dell Università, correlandoli all impegno aggiuntivo oltre gli obblighi di servizio. Tali emolumenti saranno erogati in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi ed è riferito oltre all attività di docenza, a quelle di monitoraggio, progettazione e direzione scientifica, direzione didattica, tutoraggio, preparazione di materiale didattico ed ogni altra prestazione essenziale per la buona riuscita dell attività didattica, da motivare. Il docente interessato autocertifica il monte ore di attività didattica svolta con dichiarazione sottoscritta dall interessato e vistata, per presa visione, dal Preside della Facoltà di appartenenza e dal Direttore del Dipartimento di afferenza se istituito. L erogazione degli emolumenti al personale universitario è effettuata dall Amministrazione centrale, previo trasferimento dei relativi fondi da parte della struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso. La gestione delle risorse, destinate al funzionamento è affidata alla struttura indicata nella proposta istitutiva. Le spese sono effettuate su proposta del Direttore del corso. Articolo 10 (Attestati rilasciati) Il Direttore del corso rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di Verifica finale delle competenze acquisite. TITOLO II CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO Articolo 11 (Finalità) L Ateneo promuove, secondo la normativa vigente, corsi di formazione superiore, di perfezionamento scientifico e di alta formazione culturale (in seguito denominati: "corsi"), volti a fornire specifiche conoscenze in settori ad alto profilo professionale, anche per un maggior raccordo con il mercato del lavoro e con le realtà territoriali. La denominazione "master universitario" si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi delle disposizioni che seguono, secondo quanto determinato dal comma 9 dell art. 3 e dal D.M. n. 270/04. 5
6 I corsi possono essere svolti anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri e possono essere attivati anche per soddisfare esigenze di enti e di soggetti esterni mediante specifiche convenzioni. I Master Universitari sono denominati Interateneo quando il percorso di studi è svolto unitamente con altri Atenei italiani e stranieri che rilasciano titolo congiunto o doppio titolo. Di norma i corsi di Master interateneo sono organizzati nel rispetto delle normative vigenti presso l Ateneo che ne è sede amministrativa. Eventuali deroghe al presente regolamento, che dovessero rendersi necessarie a causa della difformità della regolamentazione adottata presso le varie sedi, saranno valutate dal Senato Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione. Le convenzioni disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione necessaria per l attuazione del programma formativo, nella compatibilità del piano finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell Ateneo. Articolo 12 (Durata) I corsi hanno durata di 12 mesi. Articolo 13 (Crediti formativi) I corsi sono comprensivi di attività didattica di livello adeguato al grado di formazione che si intende perseguire e di attività pratiche, esperienze di rilievo, stages, tirocini, ecc., funzionali, per durata e per modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. All insieme delle attività suddette, integrate con l impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte nei corsi di cui al Titolo II. Il Collegio dei docenti, di cui al successivo art.17 verifica la congruità e determina la misura dei crediti riconoscibili. Il Collegio può eventualmente riconoscere ulteriori crediti derivanti da altre attività formative seguite e delle quali esista attestazione, purché coerenti con la fisionomia e il livello del corso di master, e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al corso di master. Articolo 14 (Accesso) Possono iscriversi ai corsi di master universitario di primo livello coloro che abbiano conseguito la laurea. Possono iscriversi ai corsi di master universitario di secondo livello coloro che abbiano conseguito la laurea Magistrale. Per ogni anno accademico è consentita l iscrizione a un solo corso di master universitario. Non è ammessa la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio universitari. 6
7 Articolo 15 (Istituzione e attivazione) I corsi devono essere proposti da una o più Facoltà, anche su iniziativa, di Dipartimenti, Centri e gruppi di docenti. La proposta deve indicare: a) gli obiettivi, i profili funzionali, gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento; b) il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale; c) la sede o le sedi di svolgimento dell attività didattica; d) il numero massimo di posti disponibili e il numero minimo di iscritti per attivare il corso medesimo; e) le modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti; f) i componenti del Collegio dei docenti e il direttore; g) i docenti coinvolti e il carico di docenza esterna (non superiore al 50%, salvo che ricorrano motivate esigenze in favore di una diversa quota); h) la struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso (Dipartimento, Facoltà, centro di servizi ); i) la consistenza organizzativa (persone di segreteria e incaricati del tutorato); j) il piano finanzia rio che preveda le fonti di finanziamento, con l indicazione delle tasse e contributi richiesti ai partecipanti, e i costi suddivisi per tipologia. Deve essere assicurato il pareggio finanziario, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive sia in termini di personale docente e tecnico-amministrativo, sia in termini di attrezzature e di spazi; k) eventuali soggetti esterni coinvolti nell attività del corso; l) eventuali agevolazioni economiche e/o borse di studio previste per i partecipanti, a fronte di specifici contributi di enti e soggetti esterni. Le proposte di istituzione dei corsi, approvate dai rispettivi Consigli di Facoltà, sono portate all approvazione, per le rispettive competenze, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I corsi sono attivati con decreto rettorale; in tale atto, oltre agli elementi previsti nella proposta, sono altresì indicati i requisiti per l accesso, il numero di posti disponibili, le modalità di selezione. Il decreto è pubblicato nell albo della struttura cui è affidata la gestione del corso, nonché sull albo e sul sito internet dell Ateneo. Articolo 16 (Verifiche e prove finali) Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività è subordinato a verifiche di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Il conseguimento del diploma di master universitario è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite. Per le eventuali verifiche intermedie e per la prova o le prove finali sono previsti giudizi di idoneità. Articolo 17 7
8 (Responsabili del Corso e loro competenze) Responsabile del corso è il Direttore che coordina le attività didattico-formative. E nominato dalla Facoltà che concorre all attivazione del corso e presiede il Collegio dei docenti. Il Collegio è composto da un numero minimo di tre docenti. La maggioranza dei componenti, nonché il Direttore devono essere docenti dell Università. Qualora il corso sia organizzato in collaborazione con altre Università, il numero complessivo di componenti e la quota riservata all Ateneo sono determinati di volta in volta. Al Collegio e al Direttore spettano la programmazione e l organizzazione del corso. Essi possono individuare uno o più tutors, con competenze specifiche in relazione ai contenuti e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica, collegamento fra i docenti e coordinamento delle attività di tirocinio. Al termine del corso, il Direttore redige una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto economico. Tale relazione, previa approvazione del Collegio, viene trasmessa al Preside o ai Presidi interessati, al Magnifico Rettore e al Nucleo di Valutazione. Articolo 18 (Proposta di rinnovo) Le Facoltà che abbiano proposto un corso possono presentare proposta di rinnovo per l anno successivo, chiedendone l attivazione al Magnifico Rettore. A tale proposta deve essere allegata la relazione di cui all articolo 16. Nel caso in cui la proposta comporti la modifica di uno o più degli elementi indicati nell art. 14, sarà sottoposta all approvazione degli organi di governo dell Ateneo. Articolo 19 (Tasse e contributi) Ai partecipanti al corso viene richiesto il versamento di una tassa di iscrizione e di un contributo. Il pagamento delle tasse e dei contributi e la mora per il ritardato pagamento vengono previsti nel bando di selezione. L importo delle tasse e dei contributi è introitato nel bilancio dell Ateneo. Il 90% dei contributi viene trasferito all atto dell incasso alla Struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso. Il restante 10% dei contributi viene così ripartito: - Il 6% viene trasferito al fondo di dotazione ordinaria di funzionamento della struttura a cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso. - il 4% viene destinato al fondo di Ateneo. La struttura dovrà tenere un conto separato per ogni corso di master nell ambito del proprio bilancio. L ammontare della tassa è pari a quello stabilito annualmente per l iscrizione ai corsi di studio dell Ateneo. L ammontare del contributo è stabilito dalle Facoltà, in modo che sia assicurato il pareggio finanziario con la quota di contributi trasferita ai sensi del precedente comma 2. 8
9 Il contributo comprende i costi relativi all organizzazione e alla gestione del corso, così come previsto dall art 15 lett.j nonché i costi previsti per la stampa delle pergamene. Articolo 20 (Emolumenti al personale) Il docente può ricevere emolumenti per l attività di cui al presente Titolo nell ipotesi che tale attività venga svolta oltre le 250 ore, delle quali almeno 120 ore dedicate a lezioni, laboratorio ed esercitazioni certificate dai relativi registri, dell impegno didattico previsto dalla normativa vigente. In tale caso viene riportato nel piano finanziario l importo degli emolumenti per il docente unitamente a quelli da riservare ad eventuali collaboratori esterni e al personale tecnico e amministrativo dell Università, correlandoli all impegno aggiuntivo oltre gli obblighi di servizio. Tali emolumenti saranno erogati in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi. ed è riferito oltre all attività di docenza, a quelle di monitoraggio, progettazione e direzione scientifica, direzione didattica, tutoraggio, preparazione di materiale didattico ed ogni altra prestazione essenziale per la buona riuscita dell attività didattica, da motivare. Il docente interessato autocertifica il monte ore di attività didattica svolta con dichiarazione sottoscritta dall interessato e vistata, per presa visione, dal Preside della Facoltà di appartenenza e dal Direttore del Dipartimento di afferenza. L erogazione degli emolumenti al personale universitario è effettuata dall Amministrazione centrale, previo trasferimento dei relativi fondi da parte della struttura cui è affidata la gestione amministrativo-contabile del corso. La gestione delle risorse, destinate al funzionamento è affidata ala struttura indicata nella proposta istitutiva. Le spese sono effettuate su proposta del Direttore del corso. Articolo 21 (Rilascio del diploma di master universitario) Agli iscritti che hanno superato con esito positivo le prove finali è rilasciato un diploma di master universitario di primo o secondo livello. Sul diploma rilasciato sono riportati i nomi del Rettore, del Direttore del Corso Master e del Direttore Amministrativo, con la riproduzione delle relative firme. dell Ateneo Articolo 22 Disposizioni finali, transitorie e norme di chiusura Il presente regolamento entra in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione all Albo Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si demanda alla normativa vigente in materia Napoli,15giugno 2009 ftoil RETTORE ( prof. Gennaro Ferrara) 9
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