SPECIALE PENSIONI: HANDICAP, DONAZIONE SANGUE
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- Rosa Bartoli
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1 Welfare news n. 48 novembre 2013 SPECIALE PENSIONI: HANDICAP, DONAZIONE SANGUE I recentissimi interventi legislativi: DLGS 101 e 102 del 31/8/2013 hanno apportato alcuni correttivi di salvaguardia per i lavoratori: 1. Per coloro che maturano i requisiti pensionistici entro il 31/12/2017 non si applicano riduzioni percentuali del trattamento pensionistico, ciò per effetto del mancato computo in aggiunta alla prestazione effettiva di lavoro oltre che per i già previsti: astensione obbligatoria per maternità, assolvimento obblighi di leva, infortunio, malattia e cigo (la cigs continua ad essere esclusa nel senso che i relativi periodi sono utili ai fini della maturazione del diritto di accesso al pensionamento, ma non evitano l'applicazione delle penalizzazioni per chi ha meno di 62 anni) anche per la donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali facoltativi di maternità e paternità (i periodi di cui alla legge 104 continuano a non essere considerati ai fini della neutralizzazione delle penalizzazioni). Infine, l Inps ha chiarito che i periodi di omessa contribuzione coperti con il riscatto sono utili, ai fini del computo, per evitare le penalizzazioni fino al Si amplia la possibilità di accedere alla pensione con le regole precedenti alla riforma pensioni della legge 214/2011 per i familiari di disabili che usufruiscono del congedo biennale e di permessi ai sensi della legge 104/1992 nel limite di soggetti: Si tratta di coloro che nel corso dell anno 2011 (quindi tra gennaio e dicembre) risultino: > in congedo ai sensi dell art. 42 comma 5 TU n. 151/2001 (congedo biennale retribuito per assistenza a persone con handicap grave) > abbiano fruito di permessi ai sensi dell art. 33 c. 3 legge 104/1992 i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili per raggiungere la decorrenza del diritto a pensione secondo le regole precedenti l art. 24 legge 214/2011 entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto 201/2011 (vale a dire entro il 6/1/2015).
2 Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza precedente il 1/1/2014 (quindi non spettano eventuali arretrati riferiti al periodo ) Estratto dei testi Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (Modifica all articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici), vedi art. 11 bis: Art Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economicofinanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e criteri: Omissis Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti del numero di lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: Omissis. e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
3 medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1º gennaio Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l anno 2014, di 17 milioni di euro per l anno 2015, di 9 milioni di euro per l anno 2016, di 6 milioni di euro per l anno 2017 e di 2 milioni di euro per l anno L Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni Art. 4-bis. (Modifica all articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e emocomponenti e per i congedi di maternità e paternità). Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 testo coordinato con la legge di conversione Testo del decreto mille proroghe coordinato con la legge di conversione del 24 febbraio 2012, n.14 Art. 6 Proroga dei termini in materia di lavoro 2-quater. All articolo 24, comma 14, lettera c), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «di almeno 59 anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 60 anni di età». Le disposizioni dell articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall articolo
4 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n Ai fini dell attuazione del comma 1: a) limitatamente ai benefìci riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l anno 2013, di 2 milioni di euro per l anno 2014, di 3 milioni di euro per l anno 2015, di 4 milioni di euro per l anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l anno 2013, a 2 milioni di euro per l anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro annui a decorrere dall anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; b) limitatamente ai benefìci riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l anno 2013, 3 milioni di euro per l anno 2014, 5 milioni di euro per l anno 2015, 8,7 milioni di euro per l anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».. Note: Art. 42., comma 5 DLGS 16/3/2001, n. 151 Riposi e permessi per i figli con handicap grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20);. 5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in
5 caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. (6) (7) (8) (9) (9bis) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.) 33. Agevolazioni. COMMA 3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.(8)
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