La possibilità di stipulare analoghe Convenzioni è aperta ad ogni altra Organizzazione Sindacale/Associazione.

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1 Roma, 25 giugno Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell amministrazione pubblica DIREZIONE CENTRALE TRATTAMENTI PENSIONISTICI UFF. 1 NORMATIVA DIREZIONE CENTRALE STUDI COMUNICAZIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI Alla Direzione Centrale per la segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali SEDE LORO SEDI Ai Direttori degli Uffici Centrali e Periferici Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali LORO SEDI LORO SEDI Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati INFORMATIVA N.58 LORO SEDI Agli Enti di Patronato LORO SEDI OGGETTO: Convenzione tra l INPDAP e le Organizzazioni sindacali per la riscossione delle quote sindacali e/o associative sui trattamenti pensionistici. Si porta a conoscenza delle Sedi provinciali e territoriali INPDAP che quest Istituto, riguardo alla riscossione delle trattenute sindacali di cui all oggetto, al fine di rendere all utenza un servizio sempre più efficiente e completo, ha recentemente stipulato una distinta Convenzione con le OO.SS. e/o Associazioni di pensionati CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, SNAP-Conf. S.A.L. e ANAAO ASSOMED. La possibilità di stipulare analoghe Convenzioni è aperta ad ogni altra Organizzazione Sindacale/Associazione. Ogni singola convenzione è finalizzata a disciplinare la riscossione delle quote associative dovute dai titolari di trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità erogati dall INPDAP, aventi diritto ad avvalersi del servizio in oggetto ai sensi dell art.11 della legge 31 luglio 1975, n.364 che estende, altresì, al pubblico impiego, la norma contenuta nell art.23 octies della legge 11 agosto 1972, n.485.

2 Inoltre, riguardo tali esazioni, giova precisare che l onere del servizio previsto in convenzione è posto a carico delle OO.SS./Associazioni ed è determinato annualmente dal Consiglio d Amministrazione di quest Istituto, sulla base dei costi effettivi individuati dai competenti Uffici dell INPDAP. Ciò premesso, per una corretta applicazione operativa, con la presente si richiama l attenzione delle Sedi Provinciali e Territoriali sulla Convenzione in esame, nonché sui punti contenuti nel relativo Protocollo di attuazione, emesso in applicazione dell art.10 della Convenzione stessa, stipulato tra il Direttore Generale di questo Istituto e le Organizzazioni sindacali/associazioni. Come già menzionato, i destinatari della Convenzione in oggetto sono i titolari di pensioni erogate da quest Istituto, che hanno diritto - ai sensi della Legge n.364/ a versare la prevista quota associativa d iscrizione sindacale, mediante diretta trattenuta sul proprio trattamento pensionistico. La ritenuta sindacale di cui trattasi sarà, ovviamente, eseguita previa autorizzazione dell interessato. Con l accordo di cui trattasi, sono principalmente stabiliti i tempi e le modalità delle deleghe e della loro revoca, disciplinandone i criteri di rilascio e i tempi d efficacia della decorrenza stessa. Al riguardo, nell art.3 della predetta Convenzione, è precisato che la delega produce i suoi effetti dal primo giorno del mese utile ai fini della lavorazione della rata corrente e, comunque, non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui tale delega è pervenuta alla Sede dell INPDAP che ha in carico il relativo trattamento di pensione. E stato convenuto, inoltre, che la delega presentata contestualmente alla domanda di pensione, origina i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. La delega, salvo revoca da presentare nei modi e nei tempi stabiliti dalla Convenzione medesima s intende rinnovata di anno in anno. La delega, di cui si allega alla presente il modello, deve essere debitamente firmata dal titolare della pensione INPDAP e controfirmata dal responsabile locale del sindacato, che apporrà altresì nella medesima il timbro dell Organizzazione sindacale/associazione, la quale s impegnerà agli adempimenti previsti dalla legge n.675/95. Al riguardo, per una corretta gestione delle richiamate deleghe, dovrà essere osservato quanto contenuto nel Protocollo d attuazione, come specificato nei seguenti punti: 1. le deleghe dovranno essere presentate dalle OO.SS./Associazioni interessate alla Sede Provinciale/Territoriale INPDAP competente; 2. le deleghe dovranno essere accompagnate da un elenco in duplice copia; una copia sarà restituita - timbrata e firmata per ricevuta - dalla Sede competente all Organizzazione sindacale. Il sopracitato elenco, unitamente alle deleghe, certificherà, in caso di contestazione, l avvenuta presentazione; 3. i suddetti elenchi, da trasmettere alle Sedi INPDAP competenti con le relative deleghe allegate, potranno essere accompagnati da supporti informatici idonei per l acquisizione dei dati con procedura automatizzata. In tal caso, le caratteristiche di tali supporti saranno stabilite dall INPDAP, in funzione delle proprie procedure informatiche; 2

3 4. la struttura centrale o periferica delle OO.SS./Associazioni interessate comunicherà, per iscritto, alla Sede INPDAP competente i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell Organizzazione sindacale/associazione, abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque ad intrattenere i rapporti con l Istituto a livello locale. Nell art.9 della convenzione è specificato che, a partire dall , l INPDAP costituirà un apposita banca dati riguardante le deleghe presentate/quote associative. Tale banca dati potrà essere consultabile dalle Organizzazioni sindacali/associazioni secondo le modalità disposte da quest Istituto e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall Ente e dall Autorità Garante della privacy. In riferimento a ciò, il Protocollo d attuazione - punto 5 - precisa che l INPDAP renderà disponibile, su Internet - nel proprio sito web - alle OO.SS./Associazioni interessate, un archivio contenente i dati relativi alle deleghe di cui trattasi a livello nazionale. Sarà inoltre predisposto uno specifico archivio per le deleghe di nuova attivazione, per quelle cessate (revoca o decesso del pensionato), nonché per coloro che hanno avuto un cambiamento di provincia. Per le deleghe non attivate, sarà comunicata alla sede locale la motivazione. Questo Istituto fornirà, altresì, entro il 31 gennaio di ciascun anno punto 6 del citato Protocollo, l elenco generale anagrafico degli iscritti a ciascuna OO.SS./Associazione stipulante. Entro la fine di aprile, ottobre e gennaio l INPDAP consegnerà alle Strutture sindacali/associazioni nazionali, gli elenchi delle deleghe attivate e non (in tal caso con la relativa motivazione), l elenco di quelle concomitanti alla domanda di pensione, quello delle revoche nonché l elenco delle deleghe eliminate, relativamente al trimestre precedente, ripartiti per provincia. Nell accordo di cui trattasi è stato inoltre convenuto che nella delega sia esplicitamente indicata la misura della trattenuta e sia stabilita anche l entità in percentuale della trattenuta sindacale sulle singole rate di pensioni, compresa la tredicesima. Per le pensioni indirette e di reversibilità erogate in un unico pagamento a più contitolari, la ritenuta è calcolata per singole partite. Nella Convenzione medesima - (art.5) -, è stabilito che questo Istituto verserà all Organizzazione sindacale/associazione interessata gli importi delle trattenute disposte per la rata mensile considerata. Le somme da versare a favore delle OO.SS./Associazioni sono corrisposte entro e non oltre il mese successivo alla lavorazione della quota. Inoltre, con tale convenzione - art.7 - sono determinate le modalità, prestabilite con le sopracitate OO.SS./Associazioni interessate, relative alle rimesse monetarie effettuate dall INPDAP, sollevando altresì l Istituto da responsabilità dovute a difficoltà operative connesse ad eventuali esigenze primarie di carattere istituzionale. Come già precedentemente accennato, è convenuto che le spese da rimborsare all Istituto per tale servizio esattoriale sono annualmente determinate dal Consiglio d Amministrazione dell INPDAP, sulla base dei criteri concordati tra la Direzione Generale di quest Istituto e le Organizzazioni sindacali/associazioni. 3

4 Ulteriori oneri, anche fiscali, inerenti alla Convenzione stessa, sono di competenza delle Organizzazioni sindacali/associazioni medesime. Nell art.8 della Convenzione è specificato che quest Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni, assoggettate alle ritenute di cui trattasi, e le OO.SS./Associazioni alle quali i predetti pensionati sono iscritti e che le Organizzazioni sindacali/associazioni esonerano e sollevano l INPDAP da ogni responsabilità derivante dai suddetti rapporti, anche nelle ipotesi di controversie relative alla validità delle deleghe. La decorrenza della Convenzione - art.11 - sarà tacitamente prorogata alla scadenza di ogni biennio, salvo disdetta comunicata a mezzo raccomandata a.r., da spedire entro il 30 giugno del secondo anno di validità. Di particolare riguardo è anche il punto 8 del Protocollo d attuazione di detta Convenzione, in quanto in esso si stabilisce l esigenza d individuare, presso ciascuna Sede provinciale/territoriale INPDAP, il funzionario delegato ad intrattenere i rapporti con le Organizzazioni sindacali/associazioni dei pensionati. Tale funzionario, come ulteriormente precisato, è il responsabile dei rapporti diretti con l utenza ed è tenuto a curare tutte le questioni concernenti l attuazione della convenzione per le trattenute sulle pensioni e del correlato protocollo. Nel successivo punto 9 del suddetto Protocollo è specificato che tutti i problemi riguardanti l applicazione della convenzione, che non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati centralmente dalla Direzione Generale di questo Istituto e le strutture nazionali delle OO.SS/Associazioni di pensionati. Infine, al punto 10 del Protocollo d attuazione è previsto che lo stesso successivamente alla piena operatività della banca dati anzidetta, ove si dovessero riscontrare alcune parti ritenute, concordemente, superflue o superate, sarà oggetto di revisione. Pertanto, unitamente alla presente Informativa, si allegano le convenzioni di cui trattasi, firmate da CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL e SNAP-Conf. S.A.L., nonché il relativo Protocollo d attuazione e si invitano le Sedi periferiche a metterle a disposizione delle Organizzazioni sindacali e/o Associazioni di pensionati interessate, raccomandando, nel frattempo, la piena e completa osservanza degli adempimenti previsti. IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE Dr. Costanzo Gala Dr. Maurizio Benetti Ing. Remo Gozzi f.to Dr. Gala f.to Dr. Benetti f.to Ing. Gozzi 4

5 CONVENZIONE TRA L'INPDAP E IL SINDACATO PENSIONATI ITALIANI DELLA CGIL PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI/ASSOCIATIVE SU PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 31 LUGLIO N.364 L'anno 2002, il giorno 5, del mese di aprile in Roma, tra l'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica (che in seguito sarà più brevemente denominato INPDAP) nella persona del Presidente Rocco Familiari, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n del 20 / 03/ 2002 E Il Sindacato Pensionati Italiani della CGIL nella persona del Segretario Generale Raffaele Minelli vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; visto l'art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, si conviene quanto segue Art. 1 I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità erogate dall'inpdap possono esercitare il diritto di versare i contributi sindacali alla Organizzazione sindacale/associazione stipulante la presente convenzione mediante trattenuta effettuata dall'inpdap sul proprio trattamento di pensione. Art. 2 L'autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all'art. 1 avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall'inpdap sentite le Organizzazioni sindacali/associazioni dei pensionati, debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata da un responsabile locale del Sindacato/Associazione che vi apporrà anche il timbro dell'organizzazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1995. Le deleghe vanno presentate da persona designata dall'organizzazione sindacale/associazione; tale designazione deve essere comunicata per iscritto alle sedi INPDAP territoriali di competenza a cura della struttura sindacale locale ovvero dagli uffici centrali del Sindacato/associazione. Art. 3 La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del mese utile ai fini della lavorazione della rata corrente e, comunque non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla sede dell'inpdap che ha in carico la pensione stessa.

6 La delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca produrrà i suoi effetti non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla sede dell'inpdap che ha in carico la pensione. La sede INPDAP darà notizia della revoca della delega per la trattenuta sindacale/o quota associativa sulla pensione alla Struttura sindacale/associazione provinciale interessata entro 30 giorni. Ogni successiva delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. Art. 4 La misura della trattenuta per contributi sindacali/quote associative è stabilita nella percentuale dello 0,4 per cento sull'importo imponibile delle singole rate di pensione - compresa la tredicesima - ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati e altri assegni accessori pagabili a favore di grandi invalidi. Per le pensioni indirette di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata per singole partite. La misura del contributo sindacale/quota associativa deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di pensione. Art. 5 L'INPDAP versa all'organizzazione sindacale/associazione stipulante gli importi delle trattenute disposte per la rata mensile considerata. Le somme da versare a favore dei Sindacati/Associazioni sono corrisposte entro e non oltre il mese successivo alla lavorazione della rata. Art. 6 Le spese da rimborsare all'istituto per il servizio di esazione sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell'inpdap sulla base di criteri concordati tra la Direzione Generale dell INPDAP e le Organizzazioni sindacali/associazioni stipulanti con riferimento ai costi effettivi determinati dai competenti uffici dell'istituto stesso. Sono a carico dell'organizzazione sindacale/associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. Art. 7 Le rimesse monetarie all'organizzazione sindacale/associazione stipulante conseguenti all'applicazione della presente convenzione sono effettuate alla Sede centrale della Organizzazione stessa con le modalità da questa indicate. L'INPDAP è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all'organizzazione. Art. 8 L'INPDAP è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni assoggettate alle ritenute sindacali/quote associative e la organizzazione sindacale/associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti.

7 Pertanto l'organizzazione sindacale/associazione stipulante esonera l'inpdap da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'inpdap stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie. Art. 9 L'INPDAP costituirà dall 1/1/2002 un'apposita banca dati delle deleghe sindacali/quote associative che ciascuna Organizzazione convenzionata potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.). La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'inpdap e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall'autorità Garante della "privacy" Art. 10 Le modalità operative per l'applicazione della presente convenzione saranno concordate separatamente e formeranno oggetto di apposito atto, tra la Direzione Generale dell'inpdap e le Organizzazione sindacale/associazione stipulante. Art. 11 La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dal giorno della firma, essa si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità. Sino all entrata in vigore della Convenzione si continuerà a fornire il servizio con le vigenti modalità Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto. Per l'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Il Presidente Rocco Familiari... Per il Sindacato Pensionati Italiani della CGIL Il Segretario Generale Raffaele Minelli..

8 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LE TRATTENUTE SINDACALI O QUOTE ASSOCIATIVE SULLE PENSIONI (art. 11 L. 31 LUGLIO 1975, N. 364) 1 - Le deleghe per la trattenuta sindacale/quota associativa sulle pensioni, rilasciate dai titolari di pensione, devono essere presentate da parte dell Organizzazione Sindacale/Associazione interessata alla Sede Provinciale/Territoriale INPDAP. 2 - Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita dalla sede INPDAP all Organizzazione Sindacale/Associazione interessata con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell avvenuta presentazione. 3 - Gli elenchi e le deleghe ad essi allegati possono essere accompagnati da supporti idonei a consentirne l acquisizione con procedura automatizzata; le caratteristiche di detti supporti sono precisate dall INPDAP in relazione alle proprie procedure automatizzate. 4 - Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 2, la struttura centrale o periferica di ciascuna Organizzazione Sindacale/Associazione comunicherà per iscritto, alla competente Sede periferica dell INPDAP, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque ad intrattenere i rapporti con l Istituto a livello locale. 5 L INPDAP renderà disponibile sul sito Web dell Istituto, alle Organizzazioni Sindacali/Associazioni interessate, un archivio dati delle deleghe vigenti su base nazionale. Sarà predisposto un archivio ad hoc per le deleghe di nuova attivazione, per quelle cessate (indipendentemente che siano cessate per morte o per revoca) e per quelle che hanno avuto un cambiamento di provincia (trasferimenti). Per le deleghe non attivate sarà comunicato dalla sede locale il motivo della mancata attivazione. 6 Entro il 31 gennaio di ciascun anno l INPDAP fornirà l elenco generale anagrafico degli iscritti a ciascuna Organizzazione sindacale/associazione stipulante. Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio l INPDAP consegnerà alle strutture sindacali/associazioni nazionali i seguenti dati anagrafici relativi al trimestre precedente disaggregati per provincia: elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate con relativa motivazione; elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione; elenco delle revoche. elenco delle eliminate L INPDAP renderà disponibile mensilmente la distinta dei versamenti e l elenco delle deleghe su base provinciale. 7 L INPDAP verserà mensilmente alla Sede centrale dell Organizzazione sindacale/associazione interessata, secondo le modalità da questa indicate, le ritenute per i contributi mensili riscossi. 1

9 8 Presso ciascuna Sede dell INPDAP il funzionario delegato ad intrattenere i rapporti con i Sindacati/Associazioni dei pensionati, per tutte le questioni relative all attuazione della convenzione per le trattenute sulle pensioni e del presente protocollo di attuazione, è il responsabile dei rapporti con l utenza. 9 Tutti i problemi concernenti l applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione Generale dell INPDAP e le strutture nazionali delle OO.SS.. 10 Il presente protocollo sarà soggetto a revisione, per quelle parti che si riveleranno superflue o superate, dopo che sarà pienamente operativa la banca dati delle deleghe sindacali. Letto, confermato e sottoscritto in data 5 / 03 / 2002 Per l INPDAP Il Direttore Generale.... PER LA: SPI-CGIL 2

10 CONVENZIONE TRA L'INPDAP E LA FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI DELLA CISL PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI/ASSOCIATIVE SU PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 31 LUGLIO N.364 L'anno 2002, il giorno 5, del mese di aprile in Roma, tra l'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica (che in seguito sarà più brevemente denominato INPDAP) nella persona del Presidente Rocco Familiari, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n del 20 / 03/ 2002 E La Federazione Nazionale Pensionati della CISL nella persona del Segretario Generale Antonio Uda vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; visto l'art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, si conviene quanto segue Art. 1 I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità erogate dall'inpdap possono esercitare il diritto di versare i contributi sindacali alla Organizzazione sindacale/associazione stipulante la presente convenzione mediante trattenuta effettuata dall'inpdap sul proprio trattamento di pensione. Art. 2 L'autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all'art. 1 avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall'inpdap sentite le Organizzazioni sindacali/associazioni dei pensionati, debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata da un responsabile locale del Sindacato/Associazione che vi apporrà anche il timbro dell'organizzazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1995. Le deleghe vanno presentate da persona designata dall'organizzazione sindacale/associazione; tale designazione deve essere comunicata per iscritto alle sedi INPDAP territoriali di competenza a cura della struttura sindacale locale ovvero dagli uffici centrali del Sindacato/associazione. Art. 3 La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del mese utile ai fini della lavorazione della rata corrente e, comunque non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla sede dell'inpdap che ha in carico la pensione stessa.

11 La delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca produrrà i suoi effetti non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla sede dell'inpdap che ha in carico la pensione. La sede INPDAP darà notizia della revoca della delega per la trattenuta sindacale/o quota associativa sulla pensione alla Struttura sindacale/associazione provinciale interessata entro 30 giorni. Ogni successiva delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. Art. 4 La misura della trattenuta per contributi sindacali/quote associative è stabilita nella percentuale dello 0,4 per cento sull'importo imponibile delle singole rate di pensione - compresa la tredicesima - ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati e altri assegni accessori pagabili a favore di grandi invalidi. Per le pensioni indirette di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata per singole partite. La misura del contributo sindacale/quota associativa deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di pensione. Art. 5 L'INPDAP versa all'organizzazione sindacale/associazione stipulante gli importi delle trattenute disposte per la rata mensile considerata. Le somme da versare a favore dei Sindacati/Associazioni sono corrisposte entro e non oltre il mese successivo alla lavorazione della rata. Art. 6 Le spese da rimborsare all'istituto per il servizio di esazione sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell'inpdap sulla base di criteri concordati tra la Direzione Generale dell INPDAP e le Organizzazioni sindacali/associazioni stipulanti con riferimento ai costi effettivi determinati dai competenti uffici dell'istituto stesso. Sono a carico dell'organizzazione sindacale/associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. Art. 7 Le rimesse monetarie all'organizzazione sindacale/associazione stipulante conseguenti all'applicazione della presente convenzione sono effettuate alla Sede centrale della Organizzazione stessa con le modalità da questa indicate. L'INPDAP è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all'organizzazione. Art. 8 L'INPDAP è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni assoggettate alle ritenute sindacali/quote associative e la organizzazione sindacale/associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti.

12 Pertanto l'organizzazione sindacale/associazione stipulante esonera l'inpdap da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'inpdap stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie. Art. 9 L'INPDAP costituirà dall 1/1/2002 un'apposita banca dati delle deleghe sindacali/quote associative che ciascuna Organizzazione convenzionata potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.). La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'inpdap e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall'autorità Garante della "privacy" Art. 10 Le modalità operative per l'applicazione della presente convenzione saranno concordate separatamente e formeranno oggetto di apposito atto, tra la Direzione Generale dell'inpdap e le Organizzazione sindacale/associazione stipulante. Art. 11 La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dal giorno della firma, essa si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità. Sino all entrata in vigore della Convenzione si continuerà a fornire il servizio con le vigenti modalità Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto. Per l'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Il Presidente Rocco Familiari... Per la Federazione Nazionale Pensionati della CISL Il Segretario Generale Antonio Uda..

13 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LE TRATTENUTE SINDACALI O QUOTE ASSOCIATIVE SULLE PENSIONI (art. 11 L. 31 LUGLIO 1975, N. 364) 1 - Le deleghe per la trattenuta sindacale/quota associativa sulle pensioni, rilasciate dai titolari di pensione, devono essere presentate da parte dell Organizzazione Sindacale/Associazione interessata alla Sede Provinciale/Territoriale INPDAP. 2 - Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita dalla sede INPDAP all Organizzazione Sindacale/Associazione interessata con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell avvenuta presentazione. 3 - Gli elenchi e le deleghe ad essi allegati possono essere accompagnati da supporti idonei a consentirne l acquisizione con procedura automatizzata; le caratteristiche di detti supporti sono precisate dall INPDAP in relazione alle proprie procedure automatizzate. 4 - Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 2, la struttura centrale o periferica di ciascuna Organizzazione Sindacale/Associazione comunicherà per iscritto, alla competente Sede periferica dell INPDAP, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque ad intrattenere i rapporti con l Istituto a livello locale. 5 L INPDAP renderà disponibile sul sito Web dell Istituto, alle Organizzazioni Sindacali/Associazioni interessate, un archivio dati delle deleghe vigenti su base nazionale. Sarà predisposto un archivio ad hoc per le deleghe di nuova attivazione, per quelle cessate (indipendentemente che siano cessate per morte o per revoca) e per quelle che hanno avuto un cambiamento di provincia (trasferimenti). Per le deleghe non attivate sarà comunicato dalla sede locale il motivo della mancata attivazione. 6 Entro il 31 gennaio di ciascun anno l INPDAP fornirà l elenco generale anagrafico degli iscritti a ciascuna Organizzazione sindacale/associazione stipulante. Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio l INPDAP consegnerà alle strutture sindacali/associazioni nazionali i seguenti dati anagrafici relativi al trimestre precedente disaggregati per provincia: elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate con relativa motivazione; elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione; elenco delle revoche. elenco delle eliminate L INPDAP renderà disponibile mensilmente la distinta dei versamenti e l elenco delle deleghe su base provinciale. 7 L INPDAP verserà mensilmente alla Sede centrale dell Organizzazione sindacale/associazione interessata, secondo le modalità da questa indicate, le ritenute per i contributi mensili riscossi. 1

14 8 Presso ciascuna Sede dell INPDAP il funzionario delegato ad intrattenere i rapporti con i Sindacati/Associazioni dei pensionati, per tutte le questioni relative all attuazione della convenzione per le trattenute sulle pensioni e del presente protocollo di attuazione, è il responsabile dei rapporti con l utenza. 9 Tutti i problemi concernenti l applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione Generale dell INPDAP e le strutture nazionali delle OO.SS.. 10 Il presente protocollo sarà soggetto a revisione, per quelle parti che si riveleranno superflue o superate, dopo che sarà pienamente operativa la banca dati delle deleghe sindacali. Letto, confermato e sottoscritto in data 5 / 03 / 2002 Per l INPDAP Il Direttore Generale.... PER LA: FNP-CISL... 2

15 CONVENZIONE TRA L'INPDAP E l UNIONE ITALIANA LAVORATORI PENSIONATI DELLA UIL PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI/ASSOCIATIVE SU PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 31 LUGLIO N.364 L'anno 2002, il giorno 5, del mese di aprile in Roma, tra l'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica (che in seguito sarà più brevemente denominato INPDAP) nella persona del Presidente Rocco Familiari, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n del 20 / 03/ 2002 E L Unione Italiana Lavoratori Pensionati della UIL nella persona del Segretario Generale Silvano Miniati vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; visto l'art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, si conviene quanto segue Art. 1 I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità erogate dall'inpdap possono esercitare il diritto di versare i contributi sindacali alla Organizzazione sindacale/associazione stipulante la presente convenzione mediante trattenuta effettuata dall'inpdap sul proprio trattamento di pensione. Art. 2 L'autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all'art. 1 avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall'inpdap sentite le Organizzazioni sindacali/associazioni dei pensionati, debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata da un responsabile locale del Sindacato/Associazione che vi apporrà anche il timbro dell'organizzazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1995. Le deleghe vanno presentate da persona designata dall'organizzazione sindacale/associazione; tale designazione deve essere comunicata per iscritto alle sedi INPDAP territoriali di competenza a cura della struttura sindacale locale ovvero dagli uffici centrali del Sindacato/associazione. Art. 3 La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del mese utile ai fini della lavorazione della rata corrente e, comunque non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla sede dell'inpdap che ha in carico la pensione stessa.

16 La delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca produrrà i suoi effetti non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla sede dell'inpdap che ha in carico la pensione. La sede INPDAP darà notizia della revoca della delega per la trattenuta sindacale/o quota associativa sulla pensione alla Struttura sindacale/associazione provinciale interessata entro 30 giorni. Ogni successiva delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. Art. 4 La misura della trattenuta per contributi sindacali/quote associative è stabilita nella percentuale dello 0,4 per cento sull'importo imponibile delle singole rate di pensione - compresa la tredicesima - ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati e altri assegni accessori pagabili a favore di grandi invalidi. Per le pensioni indirette di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata per singole partite. La misura del contributo sindacale/quota associativa deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di pensione. Art. 5 L'INPDAP versa all'organizzazione sindacale/associazione stipulante gli importi delle trattenute disposte per la rata mensile considerata. Le somme da versare a favore dei Sindacati/Associazioni sono corrisposte entro e non oltre il mese successivo alla lavorazione della rata. Art. 6 Le spese da rimborsare all'istituto per il servizio di esazione sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell'inpdap sulla base di criteri concordati tra la Direzione Generale dell INPDAP e le Organizzazioni sindacali/associazioni stipulanti con riferimento ai costi effettivi determinati dai competenti uffici dell'istituto stesso. Sono a carico dell'organizzazione sindacale/associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. Art. 7 Le rimesse monetarie all'organizzazione sindacale/associazione stipulante conseguenti all'applicazione della presente convenzione sono effettuate alla Sede centrale della Organizzazione stessa con le modalità da questa indicate. L'INPDAP è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all'organizzazione. Art. 8 L'INPDAP è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni assoggettate alle ritenute sindacali/quote associative e la organizzazione sindacale/associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti.

17 Pertanto l'organizzazione sindacale/associazione stipulante esonera l'inpdap da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'inpdap stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie. Art. 9 L'INPDAP costituirà dall 1/1/2002 un'apposita banca dati delle deleghe sindacali/quote associative che ciascuna Organizzazione convenzionata potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.). La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'inpdap e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall'autorità Garante della "privacy" Art. 10 Le modalità operative per l'applicazione della presente convenzione saranno concordate separatamente e formeranno oggetto di apposito atto, tra la Direzione Generale dell'inpdap e le Organizzazione sindacale/associazione stipulante. Art. 11 La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dal giorno della firma, essa si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità. Sino all entrata in vigore della Convenzione si continuerà a fornire il servizio con le vigenti modalità Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto. Per l'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Il Presidente Rocco Familiari... Per L Unione Italiana Lavoratori Pensionati della UIL Il Segretario Generale Silvano Miniati..

18 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LE TRATTENUTE SINDACALI O QUOTE ASSOCIATIVE SULLE PENSIONI (art. 11 L. 31 LUGLIO 1975, N. 364) 1 - Le deleghe per la trattenuta sindacale/quota associativa sulle pensioni, rilasciate dai titolari di pensione, devono essere presentate da parte dell Organizzazione Sindacale/Associazione interessata alla Sede Provinciale/Territoriale INPDAP. 2 - Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita dalla sede INPDAP all Organizzazione Sindacale/Associazione interessata con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell avvenuta presentazione. 3 - Gli elenchi e le deleghe ad essi allegati possono essere accompagnati da supporti idonei a consentirne l acquisizione con procedura automatizzata; le caratteristiche di detti supporti sono precisate dall INPDAP in relazione alle proprie procedure automatizzate. 4 - Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 2, la struttura centrale o periferica di ciascuna Organizzazione Sindacale/Associazione comunicherà per iscritto, alla competente Sede periferica dell INPDAP, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque ad intrattenere i rapporti con l Istituto a livello locale. 5 L INPDAP renderà disponibile sul sito Web dell Istituto, alle Organizzazioni Sindacali/Associazioni interessate, un archivio dati delle deleghe vigenti su base nazionale. Sarà predisposto un archivio ad hoc per le deleghe di nuova attivazione, per quelle cessate (indipendentemente che siano cessate per morte o per revoca) e per quelle che hanno avuto un cambiamento di provincia (trasferimenti). Per le deleghe non attivate sarà comunicato dalla sede locale il motivo della mancata attivazione. 6 Entro il 31 gennaio di ciascun anno l INPDAP fornirà l elenco generale anagrafico degli iscritti a ciascuna Organizzazione sindacale/associazione stipulante. Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio l INPDAP consegnerà alle strutture sindacali/associazioni nazionali i seguenti dati anagrafici relativi al trimestre precedente disaggregati per provincia: elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate con relativa motivazione; elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione; elenco delle revoche. elenco delle eliminate L INPDAP renderà disponibile mensilmente la distinta dei versamenti e l elenco delle deleghe su base provinciale. 7 L INPDAP verserà mensilmente alla Sede centrale dell Organizzazione sindacale/associazione interessata, secondo le modalità da questa indicate, le ritenute per i contributi mensili riscossi. 1

19 8 Presso ciascuna Sede dell INPDAP il funzionario delegato ad intrattenere i rapporti con i Sindacati/Associazioni dei pensionati, per tutte le questioni relative all attuazione della convenzione per le trattenute sulle pensioni e del presente protocollo di attuazione, è il responsabile dei rapporti con l utenza. 9 Tutti i problemi concernenti l applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione Generale dell INPDAP e le strutture nazionali delle OO.SS.. 10 Il presente protocollo sarà soggetto a revisione, per quelle parti che si riveleranno superflue o superate, dopo che sarà pienamente operativa la banca dati delle deleghe sindacali. Letto, confermato e sottoscritto in data 5 / 03 / 2002 Per l INPDAP Il Direttore Generale.... PER LA: UILP-UIL.... 2

20 CONVENZIONE TRA L'INPDAP E IL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO PENSIONATI ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE DEI SINDACATI AUTONOMI DEI LAVORATORI PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI/ASSOCIATIVE SU PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 31 LUGLIO N.364 L'anno 2002, il giorno 6, del mese di giugno in Roma, tra l'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica (che in seguito sarà più brevemente denominato INPDAP) nella persona del Presidente Rocco Familiari, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n del 20 / 03/ 2002 E Il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati aderente alla Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (SNAP- Conf. S.A.L.) vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; visto l'art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, si conviene quanto segue Art. 1 I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità erogate dall'inpdap possono esercitare il diritto di versare i contributi sindacali alla Organizzazione sindacale/associazione stipulante la presente convenzione mediante trattenuta effettuata dall'inpdap sul proprio trattamento di pensione. Art. 2 L'autorizzazione ad effettuare le trattenute di cui all'art. 1 avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall'inpdap sentite le Organizzazioni sindacali/associazioni dei pensionati, debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata da un responsabile locale del Sindacato/Associazione che vi apporrà anche il timbro dell'organizzazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dalla legge 675/1995. Le deleghe vanno presentate da persona designata dall'organizzazione sindacale/associazione; tale designazione deve essere comunicata per iscritto alle sedi INPDAP territoriali di competenza a cura della struttura sindacale locale ovvero dagli uffici centrali del Sindacato/associazione. Art. 3 La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti dal primo giorno del mese utile ai fini della lavorazione della rata corrente e, comunque non oltre il primo giorno del

21 terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla sede dell'inpdap che ha in carico la pensione stessa. La delega presentata contestualmente alla domanda di pensione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca. La revoca produrrà i suoi effetti non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla sede dell'inpdap che ha in carico la pensione. La sede INPDAP darà notizia della revoca della delega per la trattenuta sindacale/o quota associativa sulla pensione alla Struttura sindacale/associazione provinciale interessata entro 30 giorni. Ogni successiva delega produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente. Art. 4 La misura della trattenuta per contributi sindacali/quote associative è stabilita nella percentuale dello 0,4 per cento sull'importo imponibile delle singole rate di pensione - compresa la tredicesima - ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati e altri assegni accessori pagabili a favore di grandi invalidi. Per le pensioni indirette di reversibilità corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata per singole partite. La misura del contributo sindacale/quota associativa deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega. La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di pensione. Art. 5 L'INPDAP versa all'organizzazione sindacale/associazione stipulante gli importi delle trattenute disposte per la rata mensile considerata. Le somme da versare a favore dei Sindacati/Associazioni sono corrisposte entro e non oltre il mese successivo alla lavorazione della rata. Art. 6 Le spese da rimborsare all'istituto per il servizio di esazione sono annualmente determinate dal Consiglio di Amministrazione dell'inpdap sulla base di criteri concordati tra la Direzione Generale dell INPDAP e le Organizzazioni sindacali/associazioni stipulanti con riferimento ai costi effettivi determinati dai competenti uffici dell'istituto stesso. Sono a carico dell'organizzazione sindacale/associazione, oltre alle spese, ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione. Art. 7 Le rimesse monetarie all'organizzazione sindacale/associazione stipulante conseguenti all'applicazione della presente convenzione sono effettuate alla Sede centrale della Organizzazione stessa con le modalità da questa indicate. L'INPDAP è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali. Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione all'organizzazione.

22 Art. 8 L'INPDAP è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni assoggettate alle ritenute sindacali/quote associative e la organizzazione sindacale/associazione alla quale i predetti titolari sono iscritti. Pertanto l'organizzazione sindacale/associazione stipulante esonera l'inpdap da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'inpdap stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie. Art. 9 L'INPDAP costituirà dall 1/1/2002 un'apposita banca dati delle deleghe sindacali/quote associative che ciascuna Organizzazione convenzionata potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.). La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'inpdap e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall'autorità Garante della "privacy" Art. 10 Le modalità operative per l'applicazione della presente convenzione saranno concordate separatamente e formeranno oggetto di apposito atto, tra la Direzione Generale dell'inpdap e le Organizzazione sindacale/associazione stipulante. Art. 11 La presente convenzione ha validità biennale a decorrere dal giorno della firma, essa si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio, salvo disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro il 30 giugno del secondo anno del biennio di validità. Sino all entrata in vigore della Convenzione si continuerà a fornire il servizio con le vigenti modalità Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto. Per l'istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Il Presidente Rocco Familiari... Per il Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati aderente alla Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (SNAP- Conf. S.A.L.) Il Segretario Nazionale Valerio Salvatore.

23 PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LE TRATTENUTE SINDACALI O QUOTE ASSOCIATIVE SULLE PENSIONI (art. 11 L. 31 LUGLIO 1975, N. 364) 1 - Le deleghe per la trattenuta sindacale/quota associativa sulle pensioni, rilasciate dai titolari di pensione, devono essere presentate da parte dell Organizzazione Sindacale/Associazione interessata alla Sede Provinciale/Territoriale INPDAP. 2 - Le deleghe devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali sarà restituita dalla sede INPDAP all Organizzazione Sindacale/Associazione interessata con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell avvenuta presentazione. 3 - Gli elenchi e le deleghe ad essi allegati possono essere accompagnati da supporti idonei a consentirne l acquisizione con procedura automatizzata; le caratteristiche di detti supporti sono precisate dall INPDAP in relazione alle proprie procedure automatizzate. 4 - Ai fini di quanto previsto dal precedente punto 2, la struttura centrale o periferica di ciascuna Organizzazione Sindacale/Associazione comunicherà per iscritto, alla competente Sede periferica dell INPDAP, i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati dell Organizzazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe e comunque ad intrattenere i rapporti con l Istituto a livello locale. 5 L INPDAP renderà disponibile sul sito Web dell Istituto, alle Organizzazioni Sindacali/Associazioni interessate, un archivio dati delle deleghe vigenti su base nazionale. Sarà predisposto un archivio ad hoc per le deleghe di nuova attivazione, per quelle cessate (indipendentemente che siano cessate per morte o per revoca) e per quelle che hanno avuto un cambiamento di provincia (trasferimenti). Per le deleghe non attivate sarà comunicato dalla sede locale il motivo della mancata attivazione. 6 Entro il 31 gennaio di ciascun anno l INPDAP fornirà l elenco generale anagrafico degli iscritti a ciascuna Organizzazione sindacale/associazione stipulante. Entro la fine dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio l INPDAP consegnerà alle strutture sindacali/associazioni nazionali i seguenti dati anagrafici relativi al trimestre precedente disaggregati per provincia: elenco delle deleghe attivate e di quelle non attivate con relativa motivazione; elenco delle deleghe concomitanti alla domanda di pensione; elenco delle revoche. elenco delle eliminate L INPDAP renderà disponibile mensilmente la distinta dei versamenti e l elenco delle deleghe su base provinciale. 7 L INPDAP verserà mensilmente alla Sede centrale dell Organizzazione sindacale/associazione interessata, secondo le modalità da questa indicate, le ritenute per i contributi mensili riscossi. 1

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