BUSTA PAGA. PERSONALE DIPENDENTE Dirigenti

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1 BUSTA PAGA PERSONALE DIPENDENTE Dirigenti

2 CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DEL PERSONALE MEDICO/VETERINARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE BIENNIO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

3 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA datore di lavoro Dati anagrafici del dipendente codice fiscale Sede di servizio del dipendente Matricola Qualifica giuridica Data di inizio del rapporto di lavoro Dati economici

4 VOCI DI RETRIBUZIONE FISSE E RICORRENTI

5 STIPENDIO TABELLARE ,29 COMPRENSIVO DI I.I.S. R.I.A. OVE ACQUISITA PRIMA DEL 1996 STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE FONDAMENTALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE UNIFICATA ASSEGNO PERSONALE INDENNITA DI ESCLUSIVITA

6 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AZIENDALE RETRIBUZIONE ACCESSORIA INDENNITA DI STRUTTURA COMPLESSA RETRIBUZIONE DI RISULTATO INDENNITA PARTICOLARI COND. LAVORO INDENNITA CAPO DIPARTIMENTO

7 CCNL 3/11/2005

8 NUOVI STIPENDI TABELLARI E RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO E NON ESCLUSIVO DAL 31 DICEMBRE 2003

9 Art. 41 Nuovo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari. Conglobamenti 1. A decorrere dal 31 dicembre 2003 lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della 13^ mensilità, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico è fissato in ,00 annui lordi.

10 Art. 34 CCNL 3/11/2005 Indennità Integrativa Speciale 1. A decorrere dall 1 gennaio 2003 cessa di essere corrisposta l indennità integrativa speciale in godimento in quanto conglobata nello stipendio tabellare.

11 2. A decorrere dal 31 dicembre 2003 per i dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni, nel trattamento economico del comma 1 sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: -per ,00( ,83compresala13^mensilità), lo stipendio tabellare annuo di cui all art.35, comma 2, comprensivo, per 7.169,97, dell intera misura dell indennità integrativa speciale annua dell art. 34; - per 5.360,24 ( 5.806,93 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli articoli da n. 37 a n. 40 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall art. 54; - per 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dell art. 56.

12 3. A decorrere dal 31 dicembre 2003, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo con anzianità di servizio inferiore a cinque anni, nel trattamento economico del comma 1, sono conglobate e riassorbite le seguenti voci: - per ,00, lo stipendio tabellare annuo dell art. 35, comma 2 comprensivo, per 7.169,97, dell intera misura dell indennità integrativa speciale annua, dell art. 34; - per 4.381,21 ( 4.746,31 compresivi della 13^ mensilità) la retribuzione di posizione minima contrattuale annua degli artt. 37 e 38 con la corrispondente riduzione in misura pro-capite del fondo previsto dall art. 54; - per 1.245,24 la retribuzione di risultato, con la corrispondente riduzione in misura annua pro-capite del fondo dall art. 56; - per 979,02 ( 1.060,61 compresivi della 13^ mensilità) le risorse della RIA (retribuzione individuale di anzianità) dei dirigenti cessati dal servizio che già dal 31 dicembre 2001 confluiscono nel fondo di cui all art. 9 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio, quale anticipazione dell incremento della retribuzione di posizione di equiparazione attribuibile al raggiungimento del quinquennio ai sensi degli artt. 3 e 4 comma 2 del citato CCNL del II biennio.

13 RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA In attuazione di quanto previsto dall art. 72, comma 3 del d.lgs. 29/1993, con effetto dall 1 gennaio 1997 sono abrogati i meccanismi di automatico incremento della retribuzione per classi e scatti legati all anzianità individuale.

14 INDENNITA DI SPECIFICITA MEDICA-VETERINARIA l'indennità di specificità medico - veterinaria, prevista dall art. 37, comma 2 del CCNL del 8 giugno 2000 resta fissata nella misura di 7.746,85 annui lordi. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l indennità di specificità medico - veterinaria prevista dall art. 38, comma 2 per i dirigenti di ex II livello al rimane fissata nella misura di ,14 annui lordi, a titolo personale.

15 indennità di esclusività del rapporto di lavoro Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa ,27 Dirigente con incarichi art. 27 lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN superiore a quindici anni ,61 Dirigente con incarichi art. 27, lett. b) o c) del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000 ed esperienza professionale nel SSN tra cinque e quindici anni Dirigente con esperienza professionale nel SSN sino a cinque anni , ,41

16 INDENNITA DI STRUTTURA COMPLESSA L indennità per l incarico di direzione di struttura complessa, prevista dall art. 40 del CCNL 8 giugno 2000, per i dirigenti assunti a decorrere dal 31 luglio 1999 rimane fissata nella misura di 9.432,05.

17 INDENNITA CAPO DIPARTIMENTO CCNL 8/6/2000: Nel conferimento dell incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano secondo l atto aziendale più strutture complesse - per la retribuzione di posizione parte variabile del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza

18 INDENNITA CAPO DIPARTIMENTO CCNL 6/5/2010: I valori massimi delle fasce di cui agli artt. 56 e 57 del CCNL , come modificati dall art. 39, comma 10 del CCNL , sono così rideterminati, nei limiti delle disponibilità del fondo di competenza: - Fascia a) dell art. 56: ,00 - Fascia b) dell art. 56: ,00 - Fascia a) dell art. 57: ,00 - Fascia b) dell art. 57: ,00 4. Il comma 9 dell art. 39 del CCNL è così modificato: le parole è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50% sono sostituite dalle seguenti: senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell Azienda, è prevista una maggiorazione fra il 30% ed il 50%

19 Art. 42 La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo. Rideterminazione dal 31dicembre 2003

20 Dirigenti veterinari

21 Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1 gennaio 2009 Dirigente incarico struttura complessa: istituti Zooprofilattici Dirigente incarico struttura complessa: territorio Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/ , , ,30 Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno ,99 Dirigente equiparato 3.330,73 Dirigente < 5 anni

22 Alla retribuzione minima contrattuale si aggiunge la retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente già attribuita o da attribuire,.

23 La retribuzione di posizione minima è garantita al dirigente in caso di mobilità o trasferimento per vincita di concorso o di incarico ai sensi dell art. 15 del d.lgs. 502 del Qualora alla valutazione negativa ai sensi dell art. 30, consegua l attribuzione di un incarico di minore valore economico complessivo, la retribuzione di posizione minima di cui al comma 1 può essere decurtata sino alla misura massima del 40%.

24 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE UNIFICATA MINIMO GARANTITO VARIABILE INCARICO

25 Valori Massimi Delle Fasce CCNL 6/5/2010 Fascia a) dell art. 56: ,00 - Fascia b) dell art. 56: ,00 - Fascia a) dell art. 57: ,00 - Fascia b) dell art. 57: ,00

26 Come si calcola la retribuzione di posizione Graduazione in sede aziendale art. 40 CCNL 8/6/2000

27 La componente fissa della retribuzione di posizione stabilita dalla tabella indicata non è modificabile, mentre l incremento della componente variabile minima contrattuale della medesima tabella sulla base della graduazione delle funzioni di cui all art. 26, è competenza delle singole aziende in relazione alle risorse disponibili nell apposito fondo. Di conseguenza la retribuzione di posizione dei dirigenti, fermo rimanendo il principio che, a parità di graduazione delle funzioni, deve essere identica, si colloca - in base alla tipologia degli incarichi conferiti - nelle fasce economiche degli artt. 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996, secondo la tabella di corrispondenza allegato 1 al presente contratto. Il valore economico complessivo dell incarico determinato ai sensi del comma 6 è la risultante della somma del minimo contrattuale del comma 5 e della quota aggiuntiva variabile definita aziendalmente. Detto valore, a parità di funzioni, si ottiene mediante i relativi conguagli sulla parte variabile rispetto al minimo contrattuale in godimento fino al raggiungimento del valore economico complessivo.

28 Dirigente ex IX livello equiparato con incarico di struttura semplice Retribuzione di posizione unificata ,73 / 12 * 13 = 3.608,30 Minimo garantito o differenza sui minimi ,57/12*13 = 6.261,21 Totale retribuzione tabellare per incarico di struttura semplice ,51

29 Graduazione delle funzioni in sede Aziendale Valore punto. 725,00 Graduazione incarico di struttura semplice punti 15,5 Valore economico dell incarico ,50

30 Retribuzione di posizione variabile aziendale Valore economico dell incarico di struttura semplice ,50 Totale retribuzione tabellare per incarico di struttura semplice , , ,51 = 1.367, ,99 variabile incarico annuale 1.367,99 / 13 = 557,35 105,23 variabile incarico mensile

31 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA L INCREMENTO CONTRATTUALE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE MINIMA NON E RIASSORBITO DALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AZIENDALE EVENTUALMENTE ASSEGNATA

32 DECURTAZIONE OPZIONE SUCCESSIVA AL 15 MARZO 2000 = DECURTAZIONE RETRIBUZIONE POSIZIONE

33 DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 13 Le parti convengono che, ai sensi dell art. 35, comma 2, nei confronti dei dirigenti medici e veterinari che hanno optato per il rapporto esclusivo entro il 14 marzo 2000 non si applichino, neanche temporalmente, le penalizzazioni previste dai commi 1 lett. b), 3, 4 e 5 dell art. 47 I dirigenti sanitari di cui all art. 44 che entro il 14 marzo 2000 abbiano optato per il rapporto esclusivo continuano a prestare la propria attività con le modalità previste dal rapporto in corso di soppressione sino a trenta giorni dall entrata in vigore del presente accordo ai sensi di quanto previsto dall art. 44, comma 2, momento dal quale sarà riadeguato l orario di lavoro. La disposizione è collegata al meccanismo di finanziamento del passaggio previsto dall art. 44 citato, comma 7.

34 INDENNITA DI SOSTITUZIONE al dirigente incaricato della sostituzione di cui all art. 18 CCNL 8/6/2000 non è corrisposto alcun emolumento nei primi due mesi. Indennità dal terzo mese di sostituzione fino al sesto mese, prorogabile per ulteriori mesi sei. 535,05 per struttura complessa,. 267,53 per struttura semplice

35 Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa

36 Le parti prendono atto che, in prima applicazione, gli effetti della legge 138 del 2004 si producono - in concreto - dal 1 gennaio 2005 dopo l opzione da parte dei dirigenti già a rapporto esclusivo per il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo. Di conseguenza da tale data: - il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice; - l art. 45 del CCNL 8 giugno 2000 è disapplicato; - il trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti già a rapporto non esclusivo ai sensi dell art. 46, comma 1, del CCNL 8 giugno 2000 ed a tutti i dirigenti che optino dal 1 gennaio 2005 per tale rapporto di lavoro è indicato nell allegato 6 tavola

37 2. Il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo dal 1 gennaio successivo a quello dell opzione, comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: - i dirigenti di struttura complessa, divenuti tali dopo il 31 luglio 1999 (ai quali compete la relativa indennità in luogo degli assegni personali di cui all art. 38, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000), dopo l opzione continuano a percepire tale indennità senza soluzione di continuità solo in caso di mantenimento dell incarico; - non compete la retribuzione di risultato mentre per la retribuzione di posizione si applicano le regole stabilite dall art 43; - è inibita l attività libero professionale intramuraria; - cessa di essere corrisposta l indennità di esclusività che dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale.

38 Dirigenti veterinari rapporto non esclusivo

39 Il ritorno dei dirigenti all opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, per quanto attiene la retribuzione di posizione e di risultato, è regolato dall art. 48 del CCNL 8 giugno 2000 (modificato dall art. 10, comma 3 nonché dall art. 58). L indennità di esclusività è corrisposta dal 1 gennaio dell anno successivo nella medesima misura già percepita all atto dell opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l acquisizione delle eventuali fasce successive si applica l art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico.

40 Al dirigente che al 31 dicembre dell anno precedente abbia revocato l opzione per l esercizio dell attività libero professionale extramuraria compete il trattamento economico previsto dall art. 44, comma 5, con decorrenza dal 1 gennaio successivo. 2. La retribuzione di posizione è ridefinibile sulla base dell incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure di cui all art. 28, e per quello di direzione di struttura complessa, con le procedure previste dal DPR. 484/1997. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento. 3. Al dirigente è riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa è determinata a consuntivo.

41 CCNL 8/6/2000 Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, ai sensi degli artt. 28 e 29, un incarico di pari valore economico.

42 L. 122/10 art. 9 c. 32 Le pubbliche amministrazioni che alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore

43 VOCI VARIABILI STRAORDINARI INDENNITA DI TURNO INDENNITA POLIZIA GIUDIZIARIA GUARDIA NOTTURNA RISULTATO COMPENSI COMMISSIONI RIMBORSI VARI

44 Indennità per turni notturni e festivi A decorrere dal 1 gennaio 2003, l indennità per lavoro notturno di cui all art. 8, comma 1 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in 2,74 (pari a L ) lordi. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l indennità per lavoro festivo di cui all art. 8, comma 2 del CCNL 10 febbraio 2004 è rideterminata in 17,82 (pari a L ) lordi, nella misura intera, e in 8,91 (pari a L ) lordi, nella misura ridotta

45 Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, del valore annuo di 723,04 a condizione dell effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n L indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1.

46 Turni di guardia notturni per ogni turno di guardia notturna in orario e fuori dell orario di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 è stabilito un compenso del valore di 50,00

47 STRAORDINARIO la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a 34,70

48 RETRIBUZIONE DI RISULTATO RISORSA DESTINATA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE : per la definizione dei criteri di svolgimento e di retribuzione

49 CCNL 1996 ART. 65: La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del Servizio Sanitario Nazionale La retribuzione di risultato dei dirigenti di I e II livello è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del d.lgs. n. 502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del d.lgs. n. 29 del 1993.

50 Articolo 14 - Organismo indipendente di valutazione della performance (Decreto legislativo n 150, 27 ottobre 2009) Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

51 garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonchè dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi

52 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FONDO PER LE CONDIZIONI DI LAVORO Possibilità di incrementare i fondi in modo congruo a certe condizioni FONDO PER LA PRODUTTIVITA

53 CCNL 5/12/1996 costituzione fondi con risorse al 1993

54 CCNL 8/6/2000 I e II biennio economico: implemento percentuale monte salari implemento risorse derivanti da stabile modifica e razionalizzazione dell organizzazione dei servizi, anche a parità di organico implemento assegni personali, maturato economico dirigenti II livello cessati dal servizio implemento importo della Retribuzione Individuale di Anzianità dei dirigenti comunque cessati dal servizio

55 CCNL 10/2/2004 implemento percentuale monte salari

56 CCNL 3/11/2005 confermati tutti gli implementi del CCNL 8/6/200 escluso ovviamente l implemento percentuale monte salari che si storicizza decurtazione importi annui retribuzione di posizione pro capite per effetto dei conglobamenti nello stipendio tabellare

57 CCNL 5/7/2006 conferma implementi previsti dal CCNL 3/11/2005 implemento pro capite dell aumento tabellare della retribuzione di posizione previsto dal contratto stesso

58 CCNL 17/10/2008 implemento pro capite dell aumento tabellare della retribuzione di posizione previsto dal contratto stesso

59 CCNL 6/5/2010:

60 FONDI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA Art. 9 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa Art. 10 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

61 Art. 9 Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa

62 1. Il fondo previsto dall art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli artt. 5 e 6 a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre E confermato il comma 3 dell art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008.

63 Art. 10 Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro

64 1. Il fondo previsto dall art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell art. 25, comma 2, secondo alinea del CCNL del 17/10/ A decorrere dall entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a 34,70.

65 Art. 11 Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale

66 1. L' art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell art. 26, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 17/10/2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all art. 26 comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17 ottobre 2008, le quali comunque costituisco ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3. 2 Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre Si conferma quanto previsto dal comma 3 dell art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008.

67 I FONDI IL CCNL CONFERMA I SEGUENTI FONDI E FLESSIBILITA TRA DI LORO Condizioni di lavoro e straordinario Riduzioni stabili D.O. con effetto sul fondo risultato Utilizzazioni provvisorie solo per anno in cui si verifica avanzo Fondo posizione Risorse fondo alla cessazione dal servizio dipendenti

68 Legge 122/2010 art. 9 comma 2 bis L ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

69 TRATTENUTE PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI FISCALI

70 TRATTENUTE PREVIDENZIALI

71 C.P.D.E.L. a carico Azienda = 23,80% a carico dipendente = 8,85% sul lordo delle voci stipendiali fisse I.N.A.D.E.L. T.F.S./T.F.R. a carico Azienda = 3,60% a carico dipendente = 2,50% sul lordo delle voci stipendiali fisse Fondo Credito CPDEL = 0,350

72 TRATTENUTE FISCALI

73 SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF relative all anno fiscale 2009 Scaglioni reddito 2009 aliquota da 0 a ,00 euro 23% Irpef lordo 23% del reddito da ,01 a ,00 euro da ,01 a ,00 euro da ,01 a ,00 euro 27% 38% 41% da ,00 euro 43% , % sulla parte eccedente i ,00 euro , % sulla parte eccedente i ,00 euro , % sulla parte eccedente i ,00 euro , % sulla parte eccedente i ,00 euro

74 ALIQUOTE AGGIUNTIVE ADDIZIONALE REGIONALE ALL IRPEF Aliquota Regione Lazio 1,4% reddito complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Aliquota Comune di Roma 0,5% reddito complessivo ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili

75 TRATTENUTE VOLONTARIE TRATTENUTE SINDACALI PRESTITI ASSICURAZIONI RISCATTI RICONGIUNZIONI

76 TRATTENUTE COATTIVE PIGNORAMENTI ASSEGNI ALIMENTARI SANZIONI ECONOMICHE DEBITI ORARI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI SCIOPERO

77 INDENNITA STRUTTURA COMPLESSA MINIMO GARANTITO O DIFFERENZA SUI MINIMI INDENNITA ESCLUSIVITA VARIABILE AZIENDALE ART. 71 L. 133/08 ASSENZE PER MALATTIA DECURTAZIONI INDENNITA DIREZIONE DIPARTIMENTO TUTTE LE INDENNITA LEGATE ALLA PRESENZA

78 DETRAZIONI FISCALI Detrazioni PER I LAVORATORI DIPENDENTI Reddito complessivo fino a euro euro Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Reddito complessivo compreso tra e [502 x ( reddito complessivo)/7.000] Reddito complessivo compreso tra e euro x [( reddito complessivo)/40.000]

79 DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

80 CALCOLO SULLA BASE DEL REDDITO DEL NUMERO DI FAMILIARI A CARICO ETA DEL BAMBINO CONDIZIONE DI DISABILITA

81 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE Sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.

82 ASSEGNO DI SOSTEGNO Prestazione che spetta ai nuclei familiari con almeno tre figli con redditi molto bassi

83 IRAP IMPOSTA REGIONALE PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE E A CARICO DEL SOLO DATORE DI LAVORO