Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA
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- Albina Marrone
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1 Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1
2 Riserva di attività (art. 18 T.U.F.2) SVOLGIMENTO PROFESSIONALE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO 2
3 Soggetti abilitati a prestare servizi di investimento (art.18 TUF) prima parte 3 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche. 2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d). Le società di gestione armonizzate possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera d), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. 3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'italia, sentita la Consob, i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'articolo 1, comma 5, lettera c).
4 Soggetti abilitati a prestare servizi di investimento (art.18 TUF) seconda parte 4 4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento adottato sentite la Banca d'italia e la Consob: a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi; b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie
5 Il concetto di impresa di investimento (art. 1 TUF) S.I.M. IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE 5
6 Attività consentite ai soggetti diversi da banche e S.I.M. (art. 18 T.U.F.) 6 Gli intermediari finanziari possono prestare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti derivati e il servizio di collocamento di strumenti finanziari; Le società di gestione del risparmio possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; Gli agenti di cambio: negoziazione per conto terzi/collocamento di strumenti finanziari, limitatamente al collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo e senza assunzione di garanzia nei confronti dell emittente/gestione su base individuale di portafogli di investimento/ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione; Le società fiduciarie iscritte nella sezione speciale dell albo delle S.I.M. possono continuare a svolgere l attività di gestione del portafogli investimento (giusta quanto previsto dal regime transitorio di cui all art. 199 TUF); Le Poste Italiane S.p.A. recentemente sono state ammesse a svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti rispettivamente dall art. 1 co.5 lett. b), c) ed e) e dell art.1, co.6 lett.a),b), d), e), f), e g) del TUF
7 Concetto di professionalità Stabilità dell attività; Svolgimento dell attività nei confronti di economie terze (anche se si tratta di soggetti numericamente ridotti) 7
8 Condizioni per l autorizzazione delle S.I.M. all esercizio di servizi di investimento 1. soggetto S.P.A.; 2. denominazione sociale società di intermediazione mobiliare ; 3. sede legale + D.G. Italia; 4. capitale Banca d Italia; non inferiore a quello determinato in via generale dalla 5.atto costitutivo + statuto + programma dell attività iniziale + relazione sulla struttura organizzativa; 6. requisiti di professionalità e onorabilità per i soggetti che svolgono funzion di amministrazione, direzione e controllo e per i soci più importanti; 8. la struttura del gruppo non deve pregiudicare l obiettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa (+ informazioni richieste ai sensi dell art. 15, co. 5). 9. è garantita la sana e prudente gestione. 8
9 I REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI DI S.I.M., SGR E SICAV Per gli esponenti aziendali requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza; Per i partecipanti al capitale (in misura superiore al 5% o in misura tale da assicurare il controllo) solo requisiti di onorabilità; Riferimenti normativi: Art. 13 TUF, D.M. 468/1998, Delibera CICR 30 luglio
10 ALBO 1. La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. 2. La Consob comunica alla Banca d'italia le iscrizioni all'albo. 3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco. 10
11 Controllo sulla circolazione delle partecipazioni qualificate in SIM, SICAV e SGR È affidato alla Banca d Italia; La Banca d Italia può vietare la circolazione della partecipazione quando ritenga che l acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente dell intermediario o l effettivo esercizio della vigilanza; Rif: Art. 14 TUF 11
12 Considerazioni sul Gruppo del TUF La nozione di gruppo è definita della Banca d Italia ex articolo 11; La società capogruppo esercita poteri di direzione e coordinamento ex articolo 12; Il gruppo è sottoposto a vigilanza ispettiva ed informativa. 12
13 La cessazione dell autorizzazione all esercizio di servizi di investimento Decadenza; Rinuncia; Revoca. IN OGNI CASO OCCORRE UN PROVVEDIMENTO CONSOB 13
14 L accesso ai servizi di investimento da parte di imprese di investimento comunitarie È condizionato ad una preventiva comuniczione alla Consob; Può svolgersi in regime di libera prestazione dei servizi; Può svolgersi mediante apertura di succursali; Possono svolgersi tutte le attività indicate nell allegato al TUF (ossia quasi tutti i servizi di investimento). 14
15 L esercizio di servizi di investimento da parte di imprese extracomunitarie (art. 28 TUF e 19 regolamento intermediari) È consentito solo a condizione di reciprocità È obbligatoria un autorizzazione ad hoc della Consob; La Consob può indicare i servizi per il cui svolgimento è necessario stabilire una succursale in Italia. 15
16 L accesso ai servizi di investimento da parte di soggetti diversi dalle S.I.M. BANCHE = autorizzate da Banca Italia; S.G.R. = autorizzate da Banca Italia sentita la Consob; INTERMEDIARI di cui all art.107 TUF = autorizzati da Banca d Italia; POSTE ITALIANE = non occorre autorizzazione. 16
17 SANZIONI PER L ESERCIZIO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA PARTE DI SOGGETTO NON ABILITATO Reclusione da sei mesi a quattro anni e multa. Nullità dei contratti stipulati con gli investitori. 17
18 SECONDA PARTE UNITA DIDATTICA LE REGOLE DI COMPORTAMENTO NELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO (artt. 21 ss. TUF, ART. 26 ss. regolamento intermediari) 18
19 I diversi obblighi degli intermediari che prestano servizi di investimento Obblighi di correttezza, diligenza, professionalità; Obblighi informativi; Regole in materia di conflitto di interessi; Norme attinenti all organizzazione interna 19
20 I Corollari dell obbligo di diligenza Art. 21 TUF e 26 lett a), b), d), f) Reg. Intermediari: diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; acquisizione delle informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (art. 28 Regolamento Int.); creazione di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; Contenimento dei costi e perseguimento del miglior risultato possibile 20
21 I corollari dell obbligo di informazione Art. 21, lett. B) del TUF e Reg. Intermediari Informazione preventiva; Informazione nel corso del rapporto; Obbligo di astensione dalle operazioni non adeguate 21
22 La disciplina del conflitto di interessi Art. 21 TUF e 27 Reg. Intermediari Vigilanza per l'individuazione dei conflitti di interessi. Organizzazione interna dell intermediario finalizzata a ridurre al minimo il rischio del conflitto e ad assicurare equo trattamento ai clienti e trasparenza 2. Divieto di effettuazione di operazioni in conflitto di interessi non autorizzate previamente dal cliente 22
23 Le regole in tema di organizzazione interna degli intermediari Art. 21 TUF; Art. 57 Reg. Intermediari; Centralità della funzione di controllo interno; 23
24 La disciplina dei contratti (art. 23 T.U.F.). I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente 24
25 La separazione patrimoniale (art. 22 e 91 T.U.B.) 25 Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi
26 La responsabilità dei soggetti abilitati (art. 23 T.U.F. e 1718 cod. civ.) Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. 26
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