ACCORDO DI COLLABORAZIONE. Tra REGIONE TOSCANA FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL USURA ONLUS

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ACCORDO DI COLLABORAZIONE. Tra REGIONE TOSCANA FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL USURA ONLUS"

Transcript

1 Allegato A ACCORDO DI COLLABORAZIONE Tra REGIONE TOSCANA e FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL USURA ONLUS Per la costituzione del fondo vincolato per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie ai sensi dell articolo 9 della legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione ed il contrasto sociale)

2 Firenze, Vista le legge regionale 2 agosto 2013 n. 45 (Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione ed il contrasto sociale), in particolare gli articoli 8 e 9 con cui si rinvia tra l altro ad un Accordo di collaborazione la disciplina dei rapporti tra Regione Toscana e Fondazione Toscana per la prevenzione dell usura ONLUS finalizzato alla costituzione di un fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie; Considerato che la Regione con il provvedimento legislativo di cui al punto precedente intende adottare provvedimenti economici per aiutare le famiglie toscane che, anche per la crisi generale in atto, si trovano in situazioni di grave difficoltà finanziarie che spesso portano alla perdita dell abitazione; Preso atto che la Fondazione è riconosciuta, sin dal 1998, dal Ministero dell Economia e delle Finanze, quale unico soggetto autorizzato a svolgere in Toscana l attività di prevenzione usura ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura) rilasciando tra l altro garanzie a banche convenzionate per agevolare la concessione di finanziamenti ai sensi dell articolo15 della citata legge, utilizzando un Fondo di garanzia costituito da contributi principalmente versati dallo Stato ed ammontante al 31 dicembre 2012 ad euro ,00; Considerato che la Fondazione, in virtù di specifico protocollo d intesa, collabora da oltre quindici anni con la Regione Toscana; Vista la legge regionale 29 dicembre 2009 n. 86 (Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro) con cui la Regione ha riconosciuto il ruolo che, nel campo della prevenzione usura e nell educazione all uso corretto del denaro, la Fondazione svolge nel territorio toscano.

3 TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto 1. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Toscana e Fondazione Toscana per la prevenzione dell usura ONLUS ( di seguito Fondazione) e le indicazioni delle modalità operative per la costituzione di un Fondo vincolato per il rilascio di garanzie integrative ( di seguito Fondo) a quelle rilasciate dalla Fondazione ai sensi dell articolo 15 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 (Disposizioni in materia di usura). 2. Le garanzia integrative di cui al punto 1 sono volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all estinzione di passività pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficoltà finanziarie. Art. 2 Impegni dei firmatari 1. La Regione Toscana si impegna a mettere a disposizione le risorse economiche previste dalla l.r. 45/2013 e pari a ,00 necessarie alla Fondazione per l attuazione degli impegni previsti dal presente Accordo. 2. La Fondazione si impegna a realizzare gratuitamente tutte le attività previste dalla l.r. 45/2013 e dal presente Accordo nei termini e alle condizioni ivi previste e senza richiedere al beneficiario dell intervento alcuna commissione o rimborso spese. 3. La Fondazione si impegna reperire e a fornire le risorse umane, strumentali e materiali necessarie alla gestione e alla realizzazione delle iniziative oggetto del presente Accordo di collaborazione per il periodo di validità temporale dello stesso.

4 Art. 3 Condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della Fondazione 1. La Fondazione rilascia le garanzie integrative di cui al presente Accordo previa presentazione alla Fondazione medesima di apposita istanza da parte di soggetti residenti in Toscana. Nel caso di istanze relative a richieste di mutuo da cointestare a due o più persone, la garanzia integrativa può essere rilasciata se almeno uno dei contestatari è residente in Toscana. 2. La Fondazione potrà rilasciare garanzia nella misura del 25 per cento di ogni singolo finanziamento sino ad un massimo di euro ,00. La garanzia integrativa andrà ad aggiungersi, con separato impegno, a quella rilasciata dalla Fondazione ai sensi dell articolo 15 della legge 108/96. Art. 4 Fondo vincolato per il rilascio di garanzie 1. La somma di cui all articolo 2 comma 1 sarà accreditata dalla Regione Toscana alla Fondazione che provvederà a depositarla in uno specifico conto corrente bancario e/o ad investirla in titoli pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale somma nel suo complesso costituisce il Fondo vincolato per il rilascio di garanzie Integrative. 2. Il Fondo verrà impiegato dalla Fondazione per rilasciare garanzie a banche convenzionate con la Fondazione (rapporto minimo Fondo di Garanzia/Mutui da 1 a 4) che abbiano inserito nella medesima convenzione l impegno ad escutere la garanzia integrativa contemporaneamente a quella rilasciata dalla Fondazione ai sensi della Legge 108/1996.

5 Art. 5 Termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo 1. Le garanzie integrative potranno essere rilasciate dalla Fondazione fino al 30 settembre 2016 sulle richieste di mutuo avanzate successivamente alla data della firma del presente Accordo. Successivamente a tale data non sono possibili ulteriori forme di reimpiego del Fondo. Art. 6 Durata delle garanzie integrative 1. La garanzia integrativa andrà a decadere dopo cinque anni dalla data di erogazione del mutuo, se a tale data l ammortamento del mutuo risulterà regolare. 2. In caso di morosità, anche di una sola rata, la garanzia integrativa resterà valida fino a quando l ammortamento non ritornerà regolare, comunque non oltre il 30 settembre Art. 7 Modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati 1. Dal 31 dicembre 2016 e negli anni successivi la Fondazione provvederà a riaccreditare alla Regione l importo del Fondo che a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie non risulta più impegnato. Art. 8 Rendicontazione alla Regione sull utilizzo del fondo 1. La Fondazione trimestralmente presenterà in via telematica alla Regione un resoconto sull utilizzo del Fondo, ivi comprese eventuali

6 imputazioni di perdite sul fondo, finalizzato al controllo della gestione delle risorse e alla raccolta delle informazioni utili al monitoraggio del fenomeno dell indebitamento e all individuazione delle sue maggiori criticità. 2. I contenuti specifici dei rapporti di monitoraggio saranno concordati fra la Regione Toscana e la Fondazione. Art. 9 Durata dell accordo 1. Il presente accordo ha validità fino alla scadenza di tutte le garanzie integrative rilasciate dalla Fondazione. Letto, approvato e sottoscritto, REGIONE TOSCANA FONDAZIONE TOSCANA PER LA PREVENZIONE DELL USURA.