REGIONE ABRUZZO DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO

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1 ALL. A REGIONE ABRUZZO DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI ENTI LOCALI CONTROLLI SERVIZIO SISTEMI LOCALI E PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO MONTANO Criteri e modalità per la presentazione e verifica di ammissibilità dei piani di investimento. La Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 concernente Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2005 e pluriennale della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005) all articolo 14 ha previsto uno stanziamento di ,00 su apposito capitolo inserito nell elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo, allegato alla legge regionale , n. 7 e denominato: Interventi a favore delle Comunità Montane Medio e Alto Vastese, Maielletta, Aventino Medio Sangro, Val Sangro. Con Legge regionale 8 novembre 2006, n. 32 recante: Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo si è proceduto, all articolo 14, a interpretare autenticamente i commi 2 e 3 del suddetto articolo 14 prevedendo, da un lato, che la somma di ,00 destinata alle Comunità Montane Medio e Alto Vastese sia da utilizzare per la redazione di uno studio di fattibilità sul territorio di loro competenza allo scopo di valorizzarne e promuoverne le risorse endogene (ambientali, archeologiche, agricole, turistiche ecc.) attraverso successivi interventi con fondi regionali, nazionali e comunitari dall altro, che la rimanente quota, pari ad ,00 è finalizzata per le Comunità Montane Medio e Alto Vastese, Maielletta, Aventino Medio Sangro, Medio Sangro e Val Sangro. Art. 1 Finalità 1. Le presenti direttive disciplinano i criteri e le modalità per la presentazione di Piani di investimento per l utilizzo delle risorse spettanti alle Comunità Montane Medio e Alto Vastese ai sensi dell articolo 14, comma 2, della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i. nonché, alle Comunità Montane Medio e Alto Vastese, Maielletta, Aventino Medio Sangro, Medio Sangro e Val Sangro, ai sensi dell articolo 14, comma 3 della medesima legge regionale. Art. 2 Ambiti territoriali di intervento 1. I progetti inseriti nei Piani di investimento sono predisposti da ciascuna Comunità Montana beneficiaria in coerenza con le previsioni contenute nei Piani di Sviluppo Socio Economico approvati ai sensi dell articolo 8 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 ed hanno riguardo ai territori dei Comuni facenti parte di esse, così come ridelimitati ai sensi della L.R. n. 11/03 e s.m.i.

2 Art. 3 Oggetto dei progetti 1. I progetti inseriti nei Piani di investimento mirano a favorire lo sviluppo del territorio della Comunità Montana proponente, attraverso la valorizzazione e promozione delle risorse endogene (ambientali, archeologiche, agricole, turistiche ecc.) secondo quanto previsto dall art. 14 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i. 2. Ai fini della individuazione degli investimenti si tiene conto di quanto previsto dalla legge , n. 350, articolo 3, comma 18. Art. 4 Termini e modalità di presentazione 1. I piani di investimento relativi ai progetti da finanziare devono essere trasmessi unitamente alla documentazione di cui al successivo articolo 6, esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. 2. Ai fini della presentazione nei termini fa fede il timbro a data apposto dall ufficio postale accettante. 3. Sulla busta deve essere indicato il riferimento a L.R. 6/ art Piano di investimenti per lo sviluppo del territorio. 4. La presentazione oltre il termine previsto comporta una riduzione del 10% delle risorse spettanti all Ente inadempiente, da assegnare in parti uguali fra le Comunità Montane adempienti, previa presentazione di adeguata documentazione integrativa, secondo le modalità stabilite dalla Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Controlli, Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano. Art. 5 Finanziamento 1. La somma disponibile per la realizzazione nel proprio territorio dei progetti inseriti nel Piano di investimento ammonta ad ,00 per le Comunità Montane Medio Vastese, Alto Vastese, Maielletta, Aventino Medio Sangro, Medio Sangro e Val Sangro ai sensi dell articolo 14 comma 3 della L.R. L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e ad ,00 per le Comunità Montane Medio Vastese e Alto Vastese, ai sensi dell articolo 14 comma 2 della legge medesima.

3 Art. 6 Documentazione 1. Al fine di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle risorse spettanti, deve essere prodotta la seguente documentazione: a) delibera esecutiva adottata dalla Giunta comunitaria, di approvazione del piano di investimenti e di impegno a realizzarlo nel termine di cui all articolo 9 delle presenti direttive; b) relazione illustrativa del piano di investimenti dalla quale risultino: 1) la natura dell iniziativa, specificando gli obiettivi che si intendono raggiungere; 2) le opere ed interventi da realizzare; 3) la proprietà pubblica del patrimonio interessato dagli interventi; 4) la localizzazione degli stessi (anche mediante opportuna cartografia); 5) i tempi di realizzazione (per ciascuna opera o iniziativa) e del Piano di investimenti nel suo insieme; 6) la coerenza con i Piani di Sviluppo Socio Economico delle Comunità Montane e/o con i Piani Territoriali Provinciali, da descrivere in sintesi richiamando l obiettivo che si intende perseguire; 7) la coerenza con eventuali progetti pubblici esistenti e suscettibili di attivare rapporti di sinergia o di complementarietà; 8) le ricadute economiche del progetto; in particolare: incrementi di reddito di tutta o parte della popolazione, vantaggi potenziali in termini di mantenimento della popolazione sul territorio; 9) il numero di ambiti (turismo, ambiente, archeologico ed altri) coinvolti dai progetti; 10) le ricadute occupazionali, specificando le eventuali nuove esigenze occupazionali; 11) l eventuale cofinanziamento di soggetti pubblici, indicando i soggetti cofinanziatori, l entità della somma impegnata per il cofinanziamento, gli estremi dell atto amministrativo dell impegno stesso; 12) benefici in campo ambientale, sociale, turistico e culturale; 13) le eventuali forme di pubblicizzazione, con indicazione delle iniziative e dei costi previsti, 14) il piano di valutazione ex ante, in itinere ed ex post. La valutazione comporta il monitoraggio continuo sull uso delle risorse (professionali, finanziarie, strutturali) e delle attività, al fine di misurare lo scostamento tra quanto previsto ex ante, quanto messo in campo in fase attuativa, quanto realizzato in termini di risultato. Per valutazione ex ante si intende la valutazione condotta in fase progettuale circa la coerenza e la fattibilità del Piano di investimenti in funzione degli obiettivi; La valutazione ex post mira a rendere conto dell efficacia e dell efficienza degli interventi e del loro impatto effettivo. A tal fine andrà specificata: a) la valutazione di risultato intesa come realizzazione di quanto previsto attraverso il perseguimento degli obiettivi indicati ex ante; b) la valutazione di impatto intesa come la misura degli effetti conseguiti dal Piano di investimenti attraverso la specificazione di indicatori che diano conto

4 dell efficacia del Piano di investimenti proposto (es. miglioramento qualità vita, miglioramento dei servizi etc). Per gli interventi consistenti in lavori da realizzare su patrimonio immobiliare pubblico: c) progetto preliminare, redatto da un tecnico iscritto all albo, composto, ai sensi della normativa vigente, dai seguenti documenti tecnici e amministrativi: 1) relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione generale dell intervento proposto, nonché la descrizione analitica di tutte le opere da realizzare, articolata in paragrafi distinti, riguardanti opere murarie, impianti tecnologici, arredi e attrezzature ; 2) stralcio del piano urbanistico generale o attuativo da cui risulti la localizzazione dell intervento; 3) planimetria generale ed elaborati grafici redatti in scala opportuna e debitamente quotati, tali da consentire l individuazione di tutte le opere murarie e degli impianti tecnologici, indicati nella relazione tecnica e riportati nel computo metrico estimativo; 4) calcolo sommario della spesa, desunto da un computo metrico estimativo, redatto in conformità al quadro economico da allegare al predetto calcolo. Le voci di spesa indicate nel suddetto computo devono riferirsi a tutte le opere e lavori indicati nella relazione tecnico-illustrativa e negli elaborati grafici. Per l acquisto di arredi e attrezzature: 5) relazione tecnico-illustrativa contenente la descrizione dei beni da acquistare, redatta da un tecnico abilitato o dal soggetto richiedente; 6) preventivo analitico della spesa da sostenere redatto dal fornitore o da un tecnico abilitato. d) attestazione del responsabile finanziario della Comunità Montana che la spesa da sostenere è spesa di investimento ai sensi della Legge , n. 350, articolo 3, comma 18. Art. 8 Ammissione a finanziamento 1. La Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano accertata la corrispondenza del Piano di investimenti alle finalità di cui all articolo 14 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e s.m.i. e la completezza della documentazione richiesta, provvede a comunicare l ammissione a finanziamento del Piano di investimento, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all articolo 4.

5 2. Eventuali integrazioni istruttorie devono essere prodotte, su richiesta del Servizio competente, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. 3. Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri delle Comunità Montane beneficiarie assumono diretta e solidale responsabilità, nell ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione delle risorse accreditate, come risultante dal Piano di investimento ammesso a finanziamento e dal relativo quadro economico. Art. 9 Tempi di realizzazione 1. Il Piano di investimenti deve essere completamente realizzato entro dodici mesi dalla data di comunicazione dell ammissione a finanziamento. 2. Tale termine può essere prorogato, una sola volta, per motivi debitamente documentati, per un periodo non superiore a mesi 6, su richiesta del legale rappresentante della Comunità Montana, da far pervenire alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano almeno trenta giorni prima della predetta scadenza. 3. Al Piano di investimento finanziato non può essere apportata, nella fase di realizzazione, alcuna modifica, se non debitamente autorizzata dal Servizio Sistemi locali e programmazione dello Sviluppo montano. Art. 10 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese necessarie per la realizzazione dei progetti ed in particolare le spese riguardanti: progettazione e studi, suolo, opere murarie e assimilabili, impianti, arredi e attrezzature. 2. Le spese concernenti la progettazione e gli studi di fattibilità non sono riconoscibili oltre la misura del 10% dell investimento complessivo ammissibile. Art. 11 Modalità di erogazione dei contributi 1. L erogazione delle risorse spettanti è effettuata con Determinazione del Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, con le seguenti modalità: a) il 30% a titolo di anticipazione, a seguito di presentazione di: 1) progetto esecutivo; 2) comunicazione di inizio lavori;

6 b) il 40% alla presentazione della seguente documentazione: 1) stato di avanzamento lavori, così come previsto dalla normativa vigente in materia di LL.PP., emesso dal Direttore Lavori al raggiungimento di almeno il 50% dei lavori in contratto; 2) relativi certificati di pagamento; c) il residuo 30%, a titolo di saldo, a presentazione a consuntivo entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori, pena la revoca del contributo, della seguente documentazione: 1) attestazione di ultimazione del progetto nel termine previsto; 2) certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo; 3) stato finale; 4) relazione acclarante i rapporti fra Regione e Ente finanziato che riassuma in maniera analitica tutte le spese comunque sostenute. Art. 12 Utilizzazione somme disponibili 1. Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione del Piano di investimento finanziato, le Comunità Montane beneficiarie possono utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque verificatesi, previa comunicazione alla Direzione Riforme Istituzionali - Enti locali - Controlli - Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano e, comunque, prima della richiesta di erogazione del saldo del contributo. Art. 13 Vigilanza 1. La Regione Abruzzo, Direzione Riforme Istituzionali - Enti Locali - Controlli, Servizio Sistemi locali e Programmazione dello Sviluppo Montano, può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre opportune verifiche, anche a campione, circa lo stato di attuazione del Piano di investimento ammesso a finanziamento. Art. 14 Revoche 1. Il finanziamento è revocato con determinazione del dirigente del competente Servizio regionale: a) quando il Piano di investimento non venga realizzato conformemente a quello ammesso a finanziamento; b) quando il Piano di investimento non venga realizzato nei termini indicati nelle presenti direttive;

7 c) quando non venga trasmessa la documentazione a consuntivo nel termine di cui all articolo 11, comma 1, lett. c). 2. Anche al di fuori dei casi predetti, in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il dirigente competente provvede alla revoca del contributo. Art. 15 Responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è la dr.ssa Basciani Gabriella, Servizio sistemi Locali e Programmazione dello sviluppo montano, Ufficio Sviluppo Montano, Pescara, tel

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