Il danno biologico. La giurisprudenza prevalente ha da tempo riconosciuto il danno biologico come «danno

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1 Quali sono i criteri adottati nel sistema risarcitorio civilistico del danno biologico? Come si calcola l ammontare dell indennizzo sociale Inail per danno biologico? Quali sono i limiti della tutela e dell indennizzo Inail del danno biologico? In quali casi è possibile ottenere il risarcimento del danno differenziale? E come si calcola? La Costituzione della Repubblica (art. 32) riconosce specifica tutela alla salute delle persone che, in quanto diritto del singolo e interesse della collettività, rappresenta un «bene giuridico» primariamente protetto, per cui il danno biologico o danno all integrità fisica o alla salute delle persone assume particolare valenza, oltre che nella società civile, anche nel mondo del lavoro (art c.c.). In realtà le problematiche che attengono all indennizzo del danno biologico, lavorativo o meno, nonché, nei casi previsti, al danno differenziale, sono in gran parte condizionate dalla giurisprudenza che ha nel tempo contribuito prima a formare e poi a consolidare le regole che disciplinano oggi questi istituti. Il danno biologico Il danno biologico o danno alla salute è oggi definito, ai sensi dell art. 13, c. 1 del D.Lgs. n. 38/2000, come «... la lesione all integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.». Si tratta, quindi, del danno fisico (ad esempio, una ferita, una frattura, una lesione, un amputazione, ecc.) o psichico (ad esempio, l ansia che diventa patologica, una sindrome post traumatica da stress, gli attacchi di panico, ecc.) alla persona in se e per se considerato e autonomamente risarcibile quale danno ingiusto (art c.c.), che prescinde quindi da ogni valutazione circa le eventuali conseguenza di carattere economico procurate. Il danno biologico, sganciandosi da criteri di determinazione esclusivamente medico legali, comprende il «valore» della persona nel suo complesso, considerata e tutelata nel suo modo di esistere, di essere e, quindi, in tutte le attività attraverso le quali si realizza la sua personalità morale. La giurisprudenza prevalente ha da tempo riconosciuto il danno biologico come «danno 1 / 20

2 evento», un tertium genus rispetto ai danni patrimoniali e non patrimoniali, che è prioritario rispetto a tutte le altre tipologie di danni, che quindi non possono che rientrare tra i «danni conseguenza», com è il caso del danno morale, del danno estetico, del danno alla vita di relazione, del danno patrimoniale, del danno esistenziale, ecc. Risarcimento civilistico Il risarcimento civilistico del danno biologico ha come necessari presupposti l esistenza di una lesione causata da una condotta dolosa o colposa, l individuazione di un responsabile al quale attribuire il fatto illecito che ha provocato l evento, e mira a riconoscere al danneggiato un integrale risarcimento, volto, quanto meno in astratto, a ricostituire lo stato psicofisico in cui si sarebbe trovato se l evento lesivo non fosse accaduto. Pertanto, il risarcimento del danno alla persona in sede civilistica che, di norma, viene riconosciuto e liquidato al danneggiato dalle compagnie d assicurazione private o più spesso dai giudici, è completo ed esaustivo, corrisponde all esatto valore del bene giuridico (salute) che è stato leso, e, salvo casi eccezionali, è rappresentato da un capitale onnicomprensivo, che viene riconosciuto a saldo e tacitazione di ogni pretesa e a completa definizione del rapporto. Nell orientamento giurisprudenziale italiano la prima formulazione del danno biologico, applicata alla valutazione del danno alla persona, si deve al Tribunale di Genova che, con la sentenza del 25 maggio 1974, abbandonava il risarcimento basato sul solo reddito del danneggiato, per affermare che la lesione patita non incideva solo sulla capacità lavorativa, bensì pure su tutte le altre componenti della vita della persona. Lo stesso Tribunale sosteneva, inoltre, che la liquidazione del danno biologico a seguito della lesione dell integrità psicofisica del soggetto non poteva variare da persona a persona, se non in funzione del sesso e dell età, variabili che, peraltro, sono entrambe soggette alle statistiche sulla durata della vita media e sull aspettativa di vita che, notoriamente, è diversa tra i sessi. L evoluzione giurisprudenziale successiva perfezionò ulteriormente questi criteri, introducendo nella liquidazione del danno biologico il principio equitativo del valore di punto differenziato, vale a dire della quantità di denaro assegnata dal giudice per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuta, con riferimento alle stime sul valore medio del punto d invalidità permanente all epoca riconosciuto per le micro invalidità inferiori al 10%. 2 / 20

3 Più di recente i criteri di liquidazione del danno biologico sono stati affinati dal Tribunale di Milano, che ha messo a punto, e periodicamente aggiornato, un sistema gabellare basato, tra l altro, su criteri per cui il valore monetario del punto percentuale d invalidità permanente varia in funzione dell età del danneggiato, e al punto viene attribuito un valore differente a seconda della gravità della menomazione (ad esempio, il 5% merita un valore del punto percentuale differente rispetto al 30% d invalidità). Il Foro di Milano, inoltre, liquida separatamente il danno biologico da invalidità permanente da quello da invalidità temporanea, totale o parziale, che è costituito dalle limitazioni nello svolgimento di comuni azioni, lavorative o meno (ad esempio, camminare, lavarsi, vestirsi, mangiare, ecc.), durante il decorso dell evento e fino alla stabilizzazione di eventuali postumi permanenti, cioè fino a quando il soggetto non è in grado, sia di lavorare che di svolgere le sue normali attività. L orientamento del Tribunale di Milano è ancora oggi prevalente, e le relative tabelle, che sono utilizzate presso molte altre sedi giudiziarie, realizzano, sebbene in modo ancora precario, una certa uniformità di valutazione, che almeno consente di riconoscere, per gli stessi danni patiti in zone diverse del territorio nazionale, un uguale risarcimento. Ai fini del risarcimento civilistico del danno biologico l interessato deve provare, di solito in giudizio, la lesione personale o psicofisica subita, nonché il nesso eziologico con il fatto illecito che l ha determinata, mentre l entità del danno è, di norma, valutata dal medico legale o dal CTU designato dal giudice. I criteri adottati nel sistema risarcitorio civilistico del danno biologico, che consistono essenzialmente nella valutazione del peggioramento delle pregresse condizioni di vita del soggetto, possono essere cosı` sintetizzati: - il danno patrimoniale è determinato tenendo conto del lucro cessante e del danno emergente secondo i canoni del codice civile, e quindi secondo parametri reddituali; 3 / 20

4 - il danno morale, consequenziale alla violazione della norma penale, che rappresenta la cd. pecunia doloris, è liquidato equitativamente; - il danno biologico è quantificato in vari modi, comunque non su parametri reddituali, visto che sul punto non è ancora stato raggiunto un consolidato e uniforme indirizzo giurisprudenziale. La Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità, sia del criterio che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, sia del criterio del punto tabellare incentrato sull indicazione del valore del punto, crescente secondo la maggiore gravità delle conseguenze derivate dalla lesione accertata, e decrescente in relazione all età del danneggiato (Cass., n /2000; Cass., n. 6396/2001; Cass., n. 7084/2001); - il danno esistenziale che, se non è compreso nel danno biologico, è liquidato equitativamente a parte. Come si può notare, le problematiche che attengono alla liquidazione civilistica del danno biologico sono rimesse alla Magistratura, la cui giurisprudenza, peraltro non sempre univoca, fa stato, visto che, a tutt oggi, gli unici interventi del legislatore in materia, del tutto settoriali e sperimentali, riguardano solo i danni alla persona di lieve entità, le cd. «micro permanenti» (dall 1% al 9% compreso) che derivano da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (legge n. 57/2001), e il danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale (D.Lgs. n. 38/2000). Il danno biologico all Inail Fin dal suo sorgere, l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall Inail a norma del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, si è sempre preoccupata di indennizzare le sole conseguenze economiche che infortuni e tecnopatie causavano agli assicurati in termini di perdita della capacità lavorativa e, di conseguenza, di guadagno. L assicurazione pubblica, quindi, ha sempre trascurato il danno fisico o psichico dal quale le conseguenze economiche che indennizzava erano state generate, fino a quando, sull abbrivio delle sentenze pronunciate alla fine del secolo scorso dalla Corte Costituzionale (n. 184/1986; n. 457/1991 e n. 372/1994), in occasione della riforma dell Inail (art. 55 della legge n. 144/1999 e D.Lgs. n. 38/2000), il danno biologico o danno alla salute è entrato a far parte dei rischi 4 / 20

5 assicurati. In realtà l art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, che ha sostituito le previgenti prestazioni Inail per inabilità permanenti di cui all art. 66, n. 2, del D.P.R. n. 1124/1965, ha per la prima volta codificato e introdotto nell ordinamento il danno biologico, dandone una definizione e affermando che il relativo indennizzo prescinde dai riflessi che le lesioni hanno o meno sulla sfera economica del lavoratore danneggiato. Lungi dal voler disciplinare in modo esaustivo la materia, il legislatore ha anzi precisato che disponeva «In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento,...» e, a conferma della provvisorietà del precetto, aggiungeva «... in via sperimentale,...», fugando così ogni dubbio circa la limitatezza e la precarietà del dettato legislativo. A riprova del carattere sperimentale della norma, si pensi che l ultimo comma dell art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, in previsione dei maggiori oneri che l Inail doveva sostenere per l indennizzo del danno biologico, aveva introdotto un apposita addizionale sui premi assicurativi. Tale addizionale, peraltro di modesta entità e fissata di anno in anno per D.M., tranne nel settore agricolo dove ancora esiste, negli altri comparti è rimasta solo fino all anno 2004, dopodiché, sebbene di fatto, è stata abolita, è da ritenere perché, a conti fatti, i previsti, maggiori oneri per l Inail non ci sono più stati. Per quanto concerne il campo d applicazione, la norma in discorso circoscrive chiaramente l ambito quando afferma di disporre solo «... ai fini della tutela dell assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali...», così lasciando fuori il ben più complesso e variegato mondo degli eventi extra lavorativi, che in buona parte resta ancora in attesa di una qualche certezza legislativa. L introduzione dell indennizzo del danno biologico da parte dell Inail amplia, di fatto, anche le garanzie che l assicurazione pubblica offre al datore di lavoro, in quanto, poiché viene fornita una copertura assicurativa più vasta, viene di conseguenza esteso anche l esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, ferma restando l esclusione per i danni inferiori al 6%, nonché per il danno differenziale, ivi compreso il danno biologico 5 / 20

6 temporaneo e il danno morale, come si dirà meglio in seguito. L indennizzo Inail del danno biologico ha in parte modificato anche le rivalse che l Istituto attiva nei casi di accertata responsabilità civile nell accadimento degli eventi infortunistici e tecnopatici, sia nei confronti del datore di lavoro (regresso) che di eventuali terzi (surroga), posto che, di norma, l Istituto può rivalersi sulle voci inerenti il danno patrimoniale e biologico nei limiti dell indennizzo erogato al lavoratore, che però non comprende il danno biologico temporaneo e le altre voci di danno di solito valutate più favorevolmente nel regime civilistico. In sintonia con l indirizzo prevalente, il legislatore, salvo quanto disposto all art. 13, c. 9 del D.Lgs. n. 38/2000, non ha modificato le prestazioni che l Inail eroga ai superstiti aventi diritto in caso di morte dell assicurato per cause lavorative (art. 74, D.P.R. n. 1124/1965), posto che, siccome il danno biologico è la conseguenza della violazione del diritto alla salute, comporta la necessaria esistenza in vita del soggetto leso, visto che diversamente sarebbe violato il diritto alla vita, che è bene giuridico certamente diverso. Indennizzo sociale L indennizzo Inail del danno biologico, oltre a riguardare le conseguenze dei soli infortuni e malattie di origine lavorativa, attiene al mero ristoro dei danni fisici o psichici di carattere permanente, visto che il legislatore nulla ha disposto a proposito dell indennizzo del danno biologico temporaneo, che pertanto, alla stregua di quanto avviene per le micro permanenti al di sotto del 6%, deve essere considerato in franchigia (Inail, circ.n. 57/2000). La copertura Inail del danno biologico garantisce al lavoratore danneggiato un indennizzo sociale che, a differenza del risarcimento civilistico, non deve necessariamente essere riconducibile a un fatto illecito, visto che può prescindere, sia da chi ha realizzato l eventuale condotta dannosa, sia dalla stessa individuazione di un responsabile. Da ciò ne deriva che la funzione del sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, in attuazione dell art. 38 della Costituzione, realizza un interesse pubblico e garantisce ai lavoratori vittime di eventi lesivi di origine professionale i mezzi adeguati alle esigenze di vita, indipendentemente da ogni valutazione circa l imputabilità del fatto che ha generato l evento. In ciò è sostanzialmente diversa dalla funzione di risarcimento del danno che, oltre a prescindere dallo stato di bisogno, ha lo scopo di garantire alla vittima di un atto illecito, imputabile all autore dello stesso, l integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale subito. 6 / 20

7 La norma previdenziale (art. 13, D.Lgs. n. 38/2000) prevede la corresponsione di un «minimum sociale» garantito anche nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la colpa di alcuno, e per questo attraverso la copertura sociale non si risarcisce integralmente il danno biologico da in-fortuni e malattie professionali, ma lo si indennizza come segue: - per gradi di menomazioni permanenti inferiori al 6%, nessun indennizzo, perché fino a tale percentuale le menomazioni, per la loro lieve entità, sono ritenute non rilevanti in un sistema di tutela sociale, e quindi considerate in franchigia; - per gradi di menomazioni permanenti pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, un indennizzo in capitale una tantum del solo danno biologico, perché per queste percentuali si presume che non vi siano anche conseguenze di carattere patrimoniale. L indennizzo in capitale è pari al valore del punto che, in base al grado di menomazione accertato e valutato, nonché in funzione del sesso e dell età dell assicurato, si rileva dalla «tabella indennizzo danno biologico - indennizzo in capitale»; - per gradi di menomazione permanenti pari o superiori al 16%, un indennizzo in rendita vitalizia unitaria, ma composta da due quote distinte: una per danno biologico, che è pari al valore del punto che, in base al solo grado di menomazione, si rileva dalla «tabella indennizzo danno biologico - indennizzo in rendita»; l altra per danno patrimoniale, che si presume sussista a partire da tale percentuale. Il calcolo, ai sensi dell art. 74 del D.P.R. n. 1124/1965, si esegue rapportando il grado di menomazione accertato alla retribuzione, se del caso, ricondotta al minimale o al massimale di legge (artt. 116 e segg. del D.P.R. n. 1124/1965), e sulla base delle aliquote di cui all allegato n. 7 al D.P.R. n. 1124/1965. La retribuzione non viene mai assunta per intero, ma solo in una misura percentualmente ridotta, a seconda della gravità della menomazione e della sua incidenza sulla capacità del soggetto di produrre reddito da lavoro, secondo la «Tabella dei coefficienti». Come si vede, la liquidazione dell indennizzo sociale Inail per danno biologico si basa su un sistema tabellare che esclude ogni discrezionalità, e si compone di tre tabelle approvate con D.M. 12 luglio Tabella delle menomazioni 7 / 20

8 La Tabella delle menomazioni, che sostituisce quelle per l industria e l agricoltura già allegate (n. 1 e 2) al D.P.R. n. 1124/1965, ha lo scopo di rendere omogenea sul territorio la valutazione delle lesioni riportate dai lavoratori, limitando così, per quanto possibile, anche la discrezionalità dei medici in proposito. La tabella riporta, con particolare attenzione a quelli di origine lavorativa, tutti i quadri menomativi (circa 400 derivanti da lesioni e/o da malattie professionali, che comprendono sia i riflessi sulla capacità lavorativa, sia gli aspetti dinamico-relazionali della persona, in altri termini il danno biologico o alla persona intesa nella sua globalità. Per ciascuna menomazione (ad esempio, la perdita della falange ungueale del dito mignolo) è indicato il corrispondente grado di inabilità permanente (nell esempio, è il 2% se si tratta dell arto non dominante e del 3% se è l arto dominante). Nella concreta applicazione della tabella i medici legali devono tenere presenti alcuni criteri, tra i quali: il fatto che la descrizione della menomazione riportata nelle singole voci si riferisce al valore massimo (fino a...), per cui dovrà essere modulata, in relazione alla gravità del caso, partendo da un grado minimo pari a uno; nel caso di danni composti o danni policroni professionali, comprensivi comunque di più menomazioni, la valutazione non può essere la mera somma delle singole menomazioni, ma occorre procedere a una valutazione complessiva secondo le regole stabilite; la perdita funzionale non è equiparata a quella anatomica che, di norma, assume connotazione di maggiore gravità, ecc. Tabella indennizzo danno biologico La tabella prevede, ancora espressi in migliaia di lire, gli importi dell indennizzo del danno biologico riconosciuto dall Inail: e` suddivisa in due parti, di cui una serve a quantificare il capitale una tantum, ed è a sua volta distinta in «maschi» e «femmine»; mentre l altra serve a calcolare la prima quota di rendita vitalizia nei casi previsti, ed è invece unica. 8 / 20

9 La tabella si basa su tre principi fondamentali che prevedono un indennizzo: - areddituale, perché prescinde dalla retribuzione dell assicurato, posto che la menomazione in sé, produce lo stesso pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani; - crescente, perché aumenta con la gravità della menomazione in misura più che proporzionale, sia in termini assoluti che relativi, visto che, al crescere della percentuale di invalidità permanente, aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo, poiché va ad incidere su un quadro clinico maggiormente compromesso; - variabile in funzione dell età (decresce al crescere dell età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità femminile), perché l indennizzo in capitale deve essere proporzionato alla durata della vita residua, nel corso della quale deve ristorare il pregiudizio della menomazione. L età da considerare è quella dell assicurato al momento della guarigione clinica, vale a dire alla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro e, nei casi in cui manchi tale periodo (ad esempio, per le ipoacusie da rumore), al momento della ricezione della denuncia della tecnopatia. Si tratta, in realtà, dei principi del cd. «sistema a punto variabile», che è quello seguito da quasi tutti i Tribunali per il risarcimento civilistico del danno biologico da fatto illecito, nel quale il valore finanziario del punto base unitario (cd. «punto Inail»), riferito al grado e alla classe di età iniziali, è stabilito pari a euro 826,33 (1,6 milioni di lire), e cresce in misura progressiva all aumentare del grado d inabilità permanente. La Tabella indennizzo danno biologico, per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, si applica come una tabella a «doppia entrata», con la quale, una volta accertato il grado dei postumi permanenti, l importo dell indennizzo è determinato dall incrocio tra la riga del grado stesso e la colonna della classe di età, disgiuntamente per maschi e femmine. La Tabella, per gradi di menomazioni superiori al 16%, contiene, per ciascun grado di postumi permanenti accertati (dal 16% al 100%), un valore unico della rendita annua spettante, senza l articolazione per fasce d età e per sesso, ma ciò non vuol dire che non tenga conto di queste variabili che, siccome incidono sulla durata della rendita vitalizia, diversificano in automatico 9 / 20

10 l importo complessivo dell indennizzo che viene erogato. Ad esempio, una donna di 30 anni d età percepirà la rendita per un periodo di tempo statisticamente più lungo rispetto a un uomo di 50 anni, ottenendo così un indennizzo del danno globalmente maggiore. Poiché la normativa non ha ancora introdotto un meccanismo automatico di rivalutazione periodica della Tabella indennizzo danno biologico, il D.M. 27 marzo 2009, allo scopo di mantenere effettiva e costante la garanzia costituzionale dei mezzi adeguati alle esigenze di vita degli invalidi del lavoro, pur senza procedere a un formale aggiornamento della tabella, ha disposto l aumento in via straordinaria, dal 1º gennaio 2008, delle indennità Inail per danno biologico dell 8,68%. Tabella dei coefficienti La Tabella dei coefficienti riguarda la quantificazione dell indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione, e serve a determinare la percentuale di retribuzione, se del caso adeguata al minimale o al massimale di legge (art. 116, D.P.R. n. 1124/1965), da considerare ai fini del calcolo della quota di rendita vitalizia erogata a ristoro delle conseguenze patrimoniali che, in via presuntiva, esistono per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%. In un sistema indennitario e di mera tutela sociale, la quantificazione delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni non può che avvenire attraverso parametri fissati per legge, sia perché non è possibile la prova caso per caso, sia perché il sistema non è finalizzato a risarcire il danno nell esatta misura in cui si è verificato. Per questo, la tabella in esame prescinde dalle specifiche e contingenti peculiarità e dalle effettive modalità di svolgimento dell attività lavorativa, nonché dalle concrete condizioni socio-economiche del mercato del lavoro, attraverso criteri che tengono conto della: - attività svolta, considerata solo come tipologia di attività esercitata alla data dell evento professionale, nelle sue generali connotazioni e indipendentemente dall organizzazione del lavoro in cui in concreto il danneggiato operava (ad esempio, si riferisce a un elettricista in 10 / 20

11 generale, e non a quello specifico elettricista che svolge la sua attività con certe peculiari caratteristiche); - categoria di appartenenza, che la norma definisce come il «... complesso delle attività adeguate...» al patrimonio bio-attitudinale e professionale del soggetto (cultura, età, sesso, condizione psicofisica, esperienze lavorative, ecc.), che si deve rapportare alla generale configurazione delle attività stesse; - ricollocabilità, che attiene alla «... possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili...», prescinde dall effettivo ricollocamento del soggetto, ma va valutata con riguardo esclusivo alle sue potenzialità lavorative, tenendo conto dei risultati della riabilitazione effettuata, e dei benefici che può ricavare, sia dagli interventi di supporto ambientali, sia dai servizi di sostegno effettivamente fruibili. In altri termini, prima si valuta se il lavoratore può continuare a svolgere l attività precedente e poi, in caso negativo, se può svolgere un attività diversa, ma che rientra comunque nella categoria di appartenenza e, infine, se può svolgere una di queste attività grazie alla fruibilità reale di interventi riabilitativi e di servizi di supporto. La Tabella contiene dei coefficienti predeterminati in relazione a fasce di gradi di menomazione, basati sull assunto che, con il crescere della gravità della menomazione aumenti l incidenza della stessa sulla capacità dell infortunato di produrre reddito, fermo restando che, al fine di personalizzare l indennizzo, tale presunzione può essere superata con un adeguata motivazione medico-legale, attribuendo, in particolari situazioni, il più favorevole coefficiente previsto per una fascia di gradi superiore, e comunque mai inferiore. Esempio di calcolo Un lavoratore con una retribuzione annua di euro ,71, subisce un infortunio dal quale riporta una menomazione permanente del 30%, che pregiudica gravemente l attività svolta, ma non ne impedisce altre della stessa categoria di appartenenza. Poiché l infortunio ha causato un danno permanente superiore al 16%, l ammontare dell indennizzo Inail in rendita vitalizia sarà così determinato: - 1a quota per danno biologico = euro 2.750,30 (valore della rendita annua che si rileva, in corrispondenza del grado di inabilità del 30%, dalla «Tabella indennizzo danno biologico - 11 / 20

12 indennizzo in rendita», aumentato dell 8,68%);. 2a quota per danno patrimoniale = euro ,71 x 0,6 (coefficiente rilevato per quella fattispecie dalla Tabella dei coefficienti») x 30% (grado di menomazione) = euro 2.788,87;. totale rendita spettante (1a e 2a quota) = euro 5.539,17 annui, che saranno pagati in dodici rate mensili di euro 461,60 ciascuna. I limiti dell indennizzo Inail Come evidenziato, la copertura assicurativa e il conseguente indennizzo del danno biologico da parte dell Inail, per esplicita volontà del legislatore, trova dei limiti nelle finalità stesse dell assicurazione sociale che, lungi dal voler garantire il ristoro completo del danno nell esatta misura in cui si è verificato, si pone solo l obiettivo di indennizzarlo, garantendo al lavoratore danneggiato i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38 della Costituzione). I limiti della tutela e dell indennizzo Inail del danno biologico si estrinsecano sotto diversi aspetti, tra i quali: - il campo d applicazione, che è esclusivo, sia dal punto di vista soggettivo (è riservato ai soli lavoratori assicurati, o meglio, in virtù dell automaticità delle prestazioni ex art. 67, D.P.R. n. 1124/1965, soltanto a coloro che hanno i requisiti per essere assicurati), sia dal punto di vista oggettivo (la tutela attiene e opera solo con riferimento ai danni permanenti causati da eventi di origine lavorativa); - il disconoscimento del danno biologico temporaneo; - l esistenza di una fascia in franchigia anche per il danno biologico permanente; - il riconoscimento di un indennizzo solamente sociale, ecc. 12 / 20

13 Ne consegue che, da un asettico e sommario confronto, il valore economico del risarcimento civilistico del danno biologico esca sempre notevolmente diverso e maggiore rispetto all indennizzo previdenziale garantito dall Inail. Ciò è chiaramente dovuto al fatto che il sistema pubblico di indennizzo, che è generalista e condizionato da specifici riferimenti normativi, viene confrontato con un sistema di risarcimento che è invece libero, perché, di norma, è rimesso all apprezzamento del giudice che, pressoché scevro da vincoli, valuta le singole situazioni, anche se alla luce di tabelle predeterminate, il cui rispetto non è comunque imposto da nessuna disposizione cogente. Il confronto tra i due sistemi di ristoro del danno biologico che, a prima vista, sembra penalizzare l indennizzo Inail relativamente al quantum, evidenzia anche altri aspetti che avvantaggiano invece il lavoratore assicurato, visto che l Inail eroga in automatico l indennizzo ogni volta che si verificano le condizioni di legge, a prescindere dall esistenza di un fatto illecito e di un responsabile, e, di norma, senza che il lavoratore danneggiato debba provare alcunché, se non il danno patito. Inoltre, a differenza del risarcimento civilistico, che è onnicomprensivo e finalizzato a risarcire l intero danno che si è verificato, ma in modo definitivo, l indennizzo sociale Inail non si esaurisce con l erogazione delle prestazioni previste (economiche, cure mediche, protesi, ausili, assistenza sociale, ecc.), ma segue il lavoratore danneggiato nel tempo, continuando a valutare le sue condizioni di salute, al fine di adeguare o integrare all occorrenza quanto è già stato corrisposto che, comunque, viene periodicamente rivalutato nel quantum a norma di legge. E evidente che le sostanziali diversità tra risarcimento civilistico e indennizzo Inail del danno biologico, siccome comportano differenze nella liquidazione del ristoro, quando vengono messe a confronto, danno origine al cd. «danno differenziale». Il danno differenziale La transazione sociale, che è all origine dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, comporta che i datori di lavoro, sui quali grava per intero l onere del finanziamento del sistema di tutela, siano esonerati, quanto meno parzialmente, dalla responsabilità civile che altrimenti graverebbe su di loro, ai sensi dell art c.c., per lo svolgimento di attività pericolosa, qual è 13 / 20

14 comunemente considerata l attività produttiva. Nell attuale ordinamento tale principio è espresso dall art. 10, c. 1, D.P.R. n. 1124/1965, che però prevede due eccezioni che ne escludono l applicabilità: - in caso di condanna penale per gli autori del fatto dal quale l infortunio è derivato (art. 10, c. 2 del citato D.P.R.); - per colpa penale di coloro che il datore di lavoro ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi egli debba rispondere secondo l art c.c. Come detto, il sistema assicurativo pubblico gestito dall Inail non risarcisce tutti i danni subiti dai lavoratori ma solo quelli previsti dalla legge, per cui il lavoratore, quando è accertata la responsabilità civile del datore di lavoro (diretta o indiretta) o anche di un terzo, ha diritto di essere risarcito da questi per le voci di danno non riconosciute dall Inail (danno morale, danno esistenziale, danno estetico, danno alla vita di relazione, ecc.), per gli eventuali danni permanenti inferiori al minimo indennizzabile (cd. «sotto soglia»), e per il danno differenziale. Il danno differenziale, stante la discorde valutazione e la diversa liquidazione effettuata in sede previdenziale da una parte e dai Tribunali civili o dalle assicurazioni private dall altra, è la differenza tra il danno permanente coperto dal capitale una tantum o dalla rendita riconosciuta dall Inail, e l intero maggior danno subito dal lavoratore, risarcibile secondo le norme di diritto comune. In concreto, il danno differenziale si ottiene sottraendo dall ammontare monetario complessivo del danno biologico secondo le tabelle in uso nei Tribunali e del danno patrimoniale per la riduzione della capacità lavorativa spettante al lavoratore, la somma del valore complessivo dell indennizzo in capitale o della rendita riconosciuta dall Inail, compresi i ratei erogati fino al momento del calcolo del valore capitale. Ciò, sia in ossequio all art. 10, c. 7 del D.P.R. n. 1124/1965, sia al fine di evitare un ingiusta locupletazione dell infortunato al di là del valore del danno effettivamente patito. 14 / 20

15 Sulla base della normativa vigente e in considerazione della diversa natura delle prestazioni previdenziali Inail rispetto al risarcimento del danno dell infortunato, spetta a quest ultimo il diritto di agire in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del danno differenziale dal datore di lavoro o dal terzo responsabile, in relazione all ipotesi in cui l ammontare del danno, liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici, ascenda, come quasi sempre accade, a una somma superiore all indennità una tantum o al valore capitale della rendita erogata dall Inail. Si tratta di una vera e propria azione risarcitoria del danno del lavoratore che, però, ai sensi dell art. 10, c. 6 e 7 del D.P.R. n. 1124/1965, deve essere necessariamente limitata alla quota parte che eccede le indennità già erogate dall Inail, vale a dire al danno biologico temporaneo, a quello permanente inferiore al 6%, al danno morale, al danno esistenziale, al danno patrimoniale da lucro cessante fuori dalla franchigia Inail, al danno patrimoniale emergente, e agli altri eventuali danni non coperti dall assicurazione pubblica. Il lavoratore danneggiato, che pur in assenza di condanna del datore di lavoro, può ottenere il risarcimento del danno differenziale se dimostra che l evento lesivo si è verificato per la mancata adozione delle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, il datore era tenuto a porre in essere, dovrà provare in giudizio il danno patito in tutte le componenti richieste, e la riconducibilità eziologica all inadempimento dell obbligo di sicurezza, mentre il datore di lavoro o il terzo dovrà provare la non imputabilità dell asserito inadempimento. Da sottolineare che, quando il datore di lavoro (o il terzo) e` riconosciuto civilmente o penalmente responsabile, è chiamato a rispondere dell integrale risarcimento civilistico del danno arrecato, del quale, una quota sarà da riconoscere all Inail che si attiverà in rivalsa (regresso o surroga), a ristoro delle prestazioni erogate, l altra sarà da riconoscere al lavoratore danneggiato a titolo di danno differenziale. Per tutelarsi contro queste eventualità, i datori di lavoro possono stipulare con delle compagnie private di assicurazione delle apposite polizze integrative, che coprono il rischio della responsabilità civile nei casi in cui non opera l esonero di legge garantito dall Inail. 15 / 20

16 Il costo di queste polizze, che a libero mercato risultano piuttosto onerose, varia, ovviamente, in funzione dei rischi assicurati e dell entità dei massimali di copertura che sono stabiliti. Le più frequenti ipotesi di attuazione del danno differenziale riguardano senz altro gli infortuni in itinere, nei quali, oltre all assicurazione obbligatoria Inail, è coinvolta anche l altrettanto obbligatoria assicurazione R.C. Auto, che adotta i criteri e i parametri di liquidazione delle indennità di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs. n. 209/2005. Ne consegue che in questi casi il lavoratore danneggiato può usufruire della peculiare protezione accordatagli dal sistema di sicurezza sociale e, nel contempo, ottenere dalla compagnia assicuratrice del responsabile civile il riconoscimento del danno differenziale, salvo che quest ultima, come spesso accade quando è già avvenuta la liquidazione del danno da parte dell Inail, non opponga un perentorio: «il danno biologico è già stato pagato», nel qual caso non resta al lavoratore che intraprendere la via giudiziale. Liquidazione La liquidazione del danno differenziale consente di adeguare il risarcimento all effettivo danno alla salute subito dal lavoratore, evitando la forse eccessiva standardizzazione dell indennizzo sociale garantito dall Inail, e assicurando al lavoratore, a parità di danno, la medesima tutela risarcitoria di cui godono tutti gli altri cittadini. Ai fini della sussistenza o meno di un danno differenziale da liquidare, si dovrà accertare il danno dell infortunato nel complesso risarcibile, da questo evidenziare le voci di danno biologico e patrimoniale, e sottrarre, soltanto da queste voci, gli importi della rendita capitalizzata nel complesso percepita dal lavoratore, al quale andranno direttamente risarcite a parte le voci relative al danno morale e a ogni altro danno non patrimoniale diverso dal biologico senza alcuna limitazione. Quanto al metodo di calcolo del danno differenziale, occorre determinare il danno secondo i criteri civilistici, e poi effettuare un raffronto fra l importo risultante e l ammontare delle prestazioni erogate dall Inail, in modo da riconoscere al lavoratore l eventuale differenza: 16 / 20

17 - nel caso di postumi permanenti inferiori al 6%, per i quali l Inail non riconosce indennizzo, potrà essere richiesto al datore di lavoro o al terzo responsabile l intero risarcimento del danno liquidato secondo i criteri civilistici; - nelle ipotesi di postumi permanenti superiori al 6% ma inferiori al 16%, per i quali l Inail riconosce un indennizzo in capitale una tantum, occorre confrontare la somma liquidata dall Istituto assicuratore con quella che il Tribunale civile competente avrebbe liquidata sulla base delle tabelle là in uso e, se tale ultimo valore risulta superiore, convenire in giudizio il datore di lavoro o il terzo responsabile per chiedere il pagamento della differenza; - nel caso di invalidità permanenti pari o superiori al 16%, per le quali l Inail eroga una rendita vitalizia composta da due quote, una per danno biologico e l altra per le conseguenze patrimoniali presunte per legge, il raffronto deve essere operato non posta per posta, ma avuto riguardo all ammontare complessivo dei rispettivi ristori (Cass. n /2004), tenendo presente che una diversa soluzione comporterebbe un risarcimento superiore all effettivo danno patito. In quest ultimo caso bisognerà sottrarre dal risarcimento che avrebbe liquidato il Tribunale la quota di rendita Inail relativa al danno biologico che, allo scopo di operare con termini omogenei, dovrà essere opportunamente capitalizzata, applicando le Tabelle di cui al D.M. 1º aprile 2008, e poi rivalutata secondo il meccanismo di legge, aggiornato alla data dell effettiva liquidazione. La capitalizzazione delle rendite Inail, che non è un operazione proprio semplice per i più, si può comunque effettuare avvalendosi delle dettagliate istruzioni e degli esempi pratici che il decreto sopra citato riporta, tenendo presente che le Tabelle sono suddivise per fasce di gradi di inabilità permanente (ad esempio, dal 16% al 24%), e contengono i coefficienti di capitalizzazione che ruotano attorno a due parametri basilari: l età dell infortunato e la cd. «antidurata», che è il lasso di tempo trascorso dalla data dell infortunio al momento del calcolo della capitalizzazione. Esempio di calcoloempio di calcolo 17 / 20

18 La CTU espletata dal medico legale ha accertato che una certa lavoratrice, in conseguenza di un infortunio sul lavoro, subì delle lesioni che comportarono dei danni, poi valutati dal giudice applicando i criteri liquidativi elaborati dal Tribunale di Milano (Tabelle 2011). Calcolo del risarcimento civilistico: - periodo di inabilità temporanea totale di gg. 60 liquidato in euro 5.730,00 (euro 95,50 al dì x gg. 60); - periodo di inabilità temporanea parziale di gg. 60 al 75% - liquidato in euro 4.297,50 (75% di euro 95,50 = euro 71,63 al dì x gg. 60); - periodo di inabilità temporanea di gg. 60 al 50% - liquidato in euro 2.865,00 (50% di euro 95,50= euro 47,75 al dì x gg. 60); - periodo di inabilità temporanea di gg. 165 al 30% - liquidato in euro 4.727,25 (30% di euro 95,50 = euro 28,65 al dì x gg. 165); - postumi permanenti incidenti in misura del 25% sull integrità biologica - liquidati in euro ,00 (età anni 51 all epoca del sinistro e invalidità del 25%); - postumi permanenti incidenti in misura del 12-13% sulla sua capacità lavorativa specifica - liquidati in euro ,46 pari a quanto richiesto dalla danneggiata e calcolati secondo i criteri del cd. calcolo tabellare, mediante l applicazione di un coefficiente di sopravvivenza pari a 13,339 (secondo le tabelle di cui al R.D. n. 1403/1922) e del conseguente scarto tra vita fisica e vita lavorativa, di una percentuale di incapacità lavorativa permanente del 12,5% e di un reddito annuo pari a euro ,00; - euro ,25 liquidati a titolo di danno morale (un terzo del danno biologico temporaneo e permanente); 18 / 20

19 - esborsi per spese mediche e di certificazione pari a complessivi euro 801,00 - così liquidati come da C.T.U. Indennizzo sociale Inail: La lavoratrice ha già ottenuto dall Inail la liquidazione, in aggiunta all indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro (non biologica), degli ulteriori importi di: - euro ,49 a titolo di danno biologico permanente; - e di euro ,33 a titolo di danno patrimoniale. Calcolo del danno differenziale: Ciò stante alla lavoratrice danneggiata potranno essere liquidate le sole somme dovute quale ristoro del «danno differenziale» in relazione agli anzidetti titoli che, liquidato ai valori attuali, ammonta a complessivi: - euro ,51 (cioè euro ,00 - euro ,49). Ernesto Murolo - Esperto in materia previdenziale 19 / 20

20 . 20 / 20

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