Anno 2012 N.RF223. La Nuova Redazione Fiscale SCHEDA CARBURANTE - RIFORNIMENTI CON STRUMENTI TRACCIABILI

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1 Anno 2012 N.RF223 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 5 OGGETTO SCHEDA CARBURANTE - RIFORNIMENTI CON STRUMENTI TRACCIABILI RIFERIMENTI CM 42/ ART. 7 C. 2 DL 70/ INFO FISCO 145/2011 CIRCOLARE DEL 13/11/2012 Sintesi: il cd. Decreto sviluppo ha previsto la possibilità di evitare l'adozione della scheda carburante in presenza di rifornimenti di carburante effettuati tramite utilizzo di bancomat o carte di credito o prepagate (emesse da società finanziarie fiscalmente residenti in Italia). A tal fine l'agenzia delle Entrate ha chiarito che: - tale esonero opera solo se "tutti" i rifornimenti sono effettuati con tali modalità alternative (anche 1 solo rifornimento pagato tramite contanti obbliga all'adozione della scheda carburante); - la contabilizzazione (per la detrazione dell'iva e la deduzione del costo) va effettuata sulla base dell'estratto conto (bancario o della carta di credito). Il DL 70/2011 (cd. "Decreto Sviluppo"), nell'intento di introdurre delle semplificazioni degli adempimenti, ha previsto l'esonero dall'adozione della scheda carburante per i contribuenti che pagano il rifornimento tramite alcuni strumenti "tracciabili". Art. 7 c. 1 lett. p) DL 70/2011 (conv. L. 12 luglio 2011 n. 106): in deroga a quanto stabilito dal comma 1, i soggetti all imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 7, sesto comma, del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente Regolamento. Con la recente CM 42/2012, l'agenzia ha fornito gli attesi chiarimenti in merito. ESONERO DELLA SCHEDA CARBURANTE Come noto, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati ai distributori stradali in generale vanno documentati tramite la scheda carburante (Dpr 444/97). Scheda carburante: va adottata sia al fine di detrarre l'iva che ai fini della deduzione del costo, sostituendo di fatto la fattura (CM 205/98); al gestore dell'impianto è fatto espresso divieto di emissione della fattura se non in fattispecie tassative. La scheda carburante deve possedere caratteristiche ben precise, in assenza delle quali il documento perde il requisito di documento sostitutivo (venendo meno la detrazione Iva e la deducibilità del costo). In base alle disposizioni introdotta dal Decreto Sviluppo: gli acquisti presso le sedi stradali di carburante per autotrazione (benzina, gasolio, gas metano, Gpl) effettuati esclusivamente attraverso: carte di credito carte di debito (cioè il "bancomat") carte prepagate consentono ai soggetti IVA, di liberarsi dall obbligo di compilazione della scheda carburante. L'adozione della nuova disciplina è informata ai seguenti principi.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 223/2012 Pag. 2 / 5 SISTEMA ALTERNATIVO La nuova disciplina costituisce un sistema documentale alternativo rispetto alla scheda carburante, che continua ad essere utilizzata: per obbligo: laddove il contribuente utilizzi anche altri strumenti di pagamento diversi da quelli tassativamente previsti (es: pagamento in contante) per facoltà: laddove il contribuente non intenda avvalersi della semplificazione. CM 42/2012: "Le modifiche normative introdotte dal decreto sviluppo in materia di scheda carburante rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997 che, dunque, continua ad operare per quanti, non intendendo provvedere all acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi". ESCLUSIVITÀ DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO Per potersi considerare esonerati dall'adozione della scheda carburante tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite i criteri di pagamento citati l'adozione di un criterio di pagamento diverso anche per una sola operazione di rifornimento esclude la possibilità di esonerarne l'utilizzo. ASSEGNI E BONIFICI: tra gli strumenti di pagamento che esonerano dalla compilazione non sono compresi alcuni pagamenti considerati "tracciabili", quali ad esempio: assegni (bancari o circolari) bonifico periodico a fine mese. La CM 42/2012 non affronta la questione; considerato che la norma procede ad una specifica individuazione degli strumenti di pagamento, si deve ritenere che il rifornimento pagato con tali strumenti obbligherà a continuare ad adottare la scheda carburante per tutti i rifornimenti effettuati. CM 42/2012: "Ne consegue che i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante mezzi diversi (es. contanti) sono tenuti all adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d imposta". SELF SERVICE Si ricorda che sono esclusi dalla disciplina della scheda carburanti gli acquisti effettuati in assenza del personale addetto alla distribuzione (durante gli orari di chiusura dell'esercizio - CM 205/98) che pertanto si deve ritenere possono continuare ad essere pagati in contanti (e non obbligatoriamente tramite carta di credito/bancomat/prepagate), senza che si decada dall'adozione della scheda carburante per tutti gli altri rifornimenti effettuati. NETTING (CARTE FEDELTA') Anche in questo caso: vige l'esonero da utilizzo della scheda carburante pertanto tale modalità di rifornimento non è interessata dalla semplificazione introdotta dal Decreto Sviluppo. ALTRI ACQUISTI ESONERATI DA SCHEDA CARBURANTE non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione non destinati all'autotrazione (ad esempio i motori fissi) la destinazione all'autotrazione non può essere constatata all'atto dell'acquisto

3 Redazione Fiscale Info Fisco 223/2012 Pag. 3 / 5 ALTRI ACQUISTI - TRANSAZIONI AUTONOME Se in occasione del rifornimento vengono contestualmente effettuati anche altri acquisti presso l'impianto di distribuzione, la CM 42/2012 richiede che l'acquisto di carburante avvenga tramite una distinta transazione essendo dunque necessario effettuare 2 transazioni distinte. Esempio: il sig. Mario Rossi, imprenditore, si reca presso la stazione di servizio abituale ed effettua: - il rifornimento dell'autovettura - il lavaggio dell'autovettura Se intende non adottare la scheda carburante dovrà effettuare 1) un primo pagamento: per il rifornimento dell'autovettura 2) un secondo pagamento: per il lavaggio. UTILIZZO PROMISCUO DELLE CARTE L'Agenzia delle entrate conferma che la carta elettronica (di credito/bancomat/prepagata): non è necessario sia dedicata all'attività svolta ben potendo essere utilizzato anche per acquisti per finalità private. Esempio: nell'esempio precedente l'imprenditore Mario Rossi potrà acquistare anche una confezione di caramelle; a tal fine sarà sufficiente che il suo pagamento avvenga nella seconda transazione (unitamente al lavaggio dell'autovettura). INTERMEDIARI FINANZIARI ABILITATI Per beneficiare della semplificazione, il pagamento deve avvenire mediante carte elettroniche emesse da operatori finanziari di cui all art. 7 c. 6 Dpr 605/73. Nota: si tratta degli intermediari fiscalmente domiciliati in Italia (con una stabile organizzazione in Italia se si tratta di soggetti con sede all'estero). Tali soggetti sono obbligati a comunicare all Anagrafe tributaria l esistenza dei rapporti e di qualsiasi operazione finanziaria, per cui l'agenzia delle Entrate potrà in ogni momento verificare l'effettività del movimento finanziario e quindi del rifornimento. SOGGETTI INTERESSATI - banche - imprese di investimento - società Poste italiane spa - società di gestione del risparmio - intermediari finanziari - ogni altro operatore finanziario - organismi di investim. Collettivo del risparmio PIU' AUTOMEZZI - UNITARIETÀ DEL CRITERIO DI CERTIFICAZIONE L'agenzia chiarisce che la scelta tra l'adozione della scheda carburante o del nuovo criterio di certificazione dei rifornimenti: va riferito unitariamente al singolo soggetto d'imposta (imprenditore o professionista) indipendentemente dalla presenza eventuale di più veicoli. La mancata adozione della scheda carburante, dunque, comporta che il soggetto passivo: documenti tutti i rifornimenti stradali di carburante di tutti gli autoveicoli posseduti tramite carta di credito/bancomat o carte prepagate.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 223/2012 Pag. 4 / 5 N.B: ove si decida di optare per la mancata adozione della scheda carburante, l'imprenditore o il professionista dovranno istruire adeguatamente il personale al fine di evitare che "accidentalmente" alcuni rifornimenti vengano pagati in contanti (neppure nel caso di mancato funzionamento del sistema POS dell'esercente e attualmente prevista tale modalità di pagamento). PAGAMENTO DEI RIFORNIMENTI STRADALI BANCOMAT e/o CARTA DI CREDITO e/o CARTE PREPAGATE BANCOMAT e/o CARTA DI CREDITO e/o CARTE PREPAGATE + CONTANTI / ASSEGNI / BONIFICI, ecc. PER TUTTI I VEICOLI POSSEDUTI SOLO PER ALCUNI VEICOLI POSSEDUTI OBBLIGO DI SCHEDA CARBURANTE ESONERO DA SCHEDA CARBURANTE OBBLIGO DI SCHEDA CARBURANTE DOCUMENTAZIONE E ANNOTAZIONE DEGLI ACQUISTI L'Agenzia delle entrate affronta la questione riferita ai requisiti minimi richiesti per poter operare la detrazione dell'iva e la deduzione del costo. A tal fine chiarisce che l'ufficio deve poter essere in grado di verificare l'esistenza dell'inerenza dell'acquisto rispetto all'attività svolta, osservando i seguenti adempimenti. CONTENUTO MINIMO A) carta elettronica: deve essere intestata al soggetto esercente l'attività B) estratto conto: deve contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, tra cui: la data del rifornimento l'esercente l'impianto di distribuzione di carburante l'ammontare del corrispettivo. Nota: si noti che tali dati: sono sostanzialmente sempre riportati in relazione all'utilizzo del bancomat (sull'estratto del C/C bancario) e della carta di credito (su relativo estratto conto, mentre sul C/C bancario su cui viene "appoggiata" la carta di credito viene effettuato un generico addebito periodico); vanno invece ordinariamente richiesti in relazione alle carte prepagate (Postapay, ecc.) rimanendo non essere espressamente indicati solo laddove si intenda occultare la transazione sottostante (è il caso di alcuni acquisti on-line per i quali, per espressa pattuizione in sede di acquisto, viene indicata una particolare dicitura in sede di addebito). ULTERIORE DOCUMENTAZIONE L'Agenzia chiarisce che, al fine di agevolare eventuali controlli fiscali: sarà opportuno porre in essere una ulteriore documentazione dalla quale sia possibile associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 223/2012 Pag. 5 / 5 CM 42/2012: "documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione." Nota: l'agenzia affronta il caso in cui la "ulteriore documentazione": è fornita direttamente dal terzo (in particolare viene fatto riferimento al caso del netting, in cui la garanzia dell'acquisto viene fornita tramite l'adozione di una carta fedeltà cui segue la fattura della casa petrolifera). al contrario, laddove sia posta in essere direttamente dall'acquirente avrà certamente minore forza probatoria, ma potrà comunque essere considerata utile. È il caso in cui il contribuente compili una sorta di "scheda carburante interna" al fine di individuare gli utilizzi effettuati dei singoli dipendenti per le autovetture loro assegnate. REQUISITI MINIMI CARTA ELETTRONICA INTESTATA AL SOGGETTO PASSIVO TRASPARENZA DELL'ADDEBITO INDICATO SULL'ESTRATTO CONTO ULTERIORE DETTAGLIO OPPORTUNO ASSOCIARE OGNI SINGOLA TRANSAZIONE AI SINGOLI VEICOLI CONTABILIZZAZIONE Ai fini dell'annotazione sui registri acquisti dei singoli rifornimenti, il contribuente: dovrà riportare il numero di targa del veicolo (per tale motivo occorrerà comunque un rendiconto periodico per singolo veicolo, che potrà avere la forma di una sorta di "scheda carburante a mera rilevanza interna" di cui sopra). Annotazione riepilogativa: si ritiene possibile procedere alla contabilizzazione tramite il "documento riepilogativo" in presenza di operazioni unitariamente inferiori a 300 (art. 6 Dpr 695/96); in tal caso si ritiene che la singola operazione vada riferita al rifornimento di ogni singolo veicolo. D CONTRATTO DI NETTING (cd. "CARTE FEDELTÀ") E' un contratto in base al quale il gestore dell impianto di distribuzione di carburante (a fronte di un corrispettivo) esegue per la società petrolifera una serie di rifornimenti periodici di carburanti ai soggetti passivi convenzionati con la società petrolifera (come da contratto di somministrazione stipulato con quest ultima). Il rifornimento è effettuato presso il distributore utilizzando un apposita tessera magnetica, rilasciata dalla società petrolifera. Dopo l inserimento della tessera magnetica ed il rifornimento, viene rilasciato un buono di consegna del carburante prelevato. Tale buono di consegna contiene i seguenti elementi: data e numero progressivo; dati identificativi della compagnia petrolifera; dati identificativi del cliente; dati identificativi del distributore; quantità e qualità del prodotto erogato (dunque tutti i dati necessari per l'emissione di una fattura). Gestore impianto distribuzione Compagnia petrolifera Impresa utilizzatrice ADEMPIMENTI FISCALI DEL CONTRATTO NETTING Emette fattura nei confronti della compagnia petrolifera relativamente al carburante somministrato alle imprese aderenti alla convenzione. Emette fattura alle singole società aderenti alla convenzione in base ai buoni di consegna rilasciati per ogni rifornimento. Dalla fattura emessa si rileva il tipo di veicolo (targa) che ha effettuato i rifornimenti. Compilazione mensile di un documento numerato e datato nel quale vanno riportati il numero di targa del veicolo ed i Km percorsi (anche per tutti i veicoli utilizzati nell esercizio della propria attività).

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