COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

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1 COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DATA N 12 OGGETTO: Approvazione delle Linee guida per il pagamento degli oneri concessori per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie, incluse quelle in sanatoria.- L anno duemilaquindici il giorno sedici trenta del mese di febbraio alle ore 9,54 e segg., nel Palazzo Municipale, convocata secondo le prescritte modalità si è validamente riunita la Giunta Municipale. Alla trattazione dell argomento in oggetto sono presenti: CHISARI SALVATORE LONGO SALVATORE DI BELLA ROBERTO CARUSO ANTONINO SALADDINO LUCIA MARIA PRESENTE ASSENTE SI SI SI SI SI Presiede il Vice Sindaco Sig. Roberto Di Bella Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dr.ssa Loredana Torella LA GIUNTA MUNICIPALE Su invito del Sindaco ; Vista la proposta di deliberazione entroriportata n. 13 del ; Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all art. 12 della Legge Regionale 23 dicembre 2000 n. 30 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente deliberazione; Con voti unanimi; DELIBERA Approvare la proposta di deliberazione come di seguito riportata. Con successiva autonoma votazione, DELIBERA Rendere il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91, stante l urgenza di provvedere.- ====================================================================== 1

2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AREA FUNZIONALE: TECNICA Responsabile dell AREA: Geom. Francesco Costanzo OGGETTO: Approvazione delle Linee guida per il pagamento degli oneri per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazione edilizie, incluse quelle in sanatoria.- IL VICE SINDACO PREMESSO che: - Ai sensi dell art. 36 della L.R. n. 71/78, il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all incidenza delle spese di urbanizzazione primarie e secondarie, nonché ad un contributo sul costo di costruzione, salvo i casi previsti per la concessione gratuita; - Gli oneri concessori sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a permesso a costruire a costruire, che comporta nuova edificazione, ricostruzione, o ampliamento, etc., o a segnalazione certificata di inizio attività, per gli interventi consentiti (controllo); - Gli oneri concessori sono determinati dall Ufficio Tecnico Comunale al momento dell emissione della permesso a costruire; - Le tariffe da applicare agli oneri di urbanizzazione variano in funzione del tipo d intervento e di zona territoriale omogenea in cui si trova l immobile (zona residenziale zona commerciale, artigianale o industriale zona agricola, ecc.) ed incidono sulla volumetria dell edificio (volume fiscale); - II contributo sul costo di costruzione varia ed è dovuto in funzione della destinazione d uso e delle caratteristiche della costruzione; PREMESSO altresì che: - Sono ancora in fase di definizione numerose istanze di concessione e autorizzazione edilizia in sanatoria, riguardanti immobili realizzati abusivamente, e di cui si è chiesta la regolarizzazione ai sensi delle Leggi di condono: L.R. 37/85, Legge 724/94 e Legge 326/03; - Numerose istanze di condono edilizio rimangono non definite poiché troppo onerose per i cittadini, ai quali viene richiesto un pagamento immediato, nei termini canonici di legge, di somme ingenti; - La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 17 giugno 1995 n. 224/UL, recante indirizzi sull applicazione della normativa di definizione agevolata delle violazioni edilizie, al relativo Capitolo V paragrafo 5.2, prevede: il pagamento dell oblazione può essere rateizzato ; - Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 febbraio 2001 prevede: Il versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi ( ) è versata dal richiedente la sanatoria direttamente al Comune interessato secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. La restante quota pari al 50 per cento della somma dovuta a titolo di conguaglio dell oblazione di pertinenza dell Erario è versata con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004 ; 2

3 RITENUTO di dovere disciplinare le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri concessori relativi alle concessioni e/o autorizzazioni edilizie, inclusi quelli relativi alle concessioni e/o autorizzazioni in sanatoria, introducendo la possibilità di pagamento dilazionato degli stessi, in conformità con le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 71/78 e ss.mm.ii., e con le altre disposizioni normative nazionali vigenti in materia, applicabili in Sicilia, tenendo conto delle indicazioni risultanti dall attività sopra richiamata; DATO ATTO che allo scopo di delineare altresì i vari procedimenti mediante azioni chiare e semplici, finalizzate al controllo dell introito nel bilancio comunale delle somme dovute a titolo di oneri concessori, sono state elaborate le allegate Linee guida, composte da n. 14 articoli, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzare e fare rispettare ai vari uffici e servizi preposti; VISTE le allegate Linee guida per il pagamento degli oneri concessori per il rilascio delle concessioni edilizie, che rispondono pienamente alle finalità prefissate; VISTA la L.R. n. 71/78; VISTO il DPR n. 380/2001; VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; VISTO l Ordinamento per gli Enti Locali vigente in Sicilia; PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 1. ADOTTARE le Linee guida per il pagamento degli oneri concessori per il rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni edilizie, incluse quelle in sanatoria, composte da n. 14 articoli, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. DEMANDARE a tutti i servizi e gli uffici interessati, per il tramite dei funzionari Responsabili di area, il compito di rispettare e fare rispettare gli obblighi e i procedimenti da esse derivanti; 3. NOMINARE Responsabile del procedimento il geom. Francesco Costanzo, funzionario Responsabile dell area Tecnica Lavori Pubblici e Urbanistica. 4. DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. *********************** IL COMPILATORE F.to Musarra IL VICE SINDACO PROPONENTE F.to Roberto Di Bella IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Geom. Francesco Costanzo 3

4 ====================================================================== Ai sensi e per gli effetti della L.R N. 30: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Ragalna, li Il Responsabile dell Area : F.to Costanzo Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Ragalna, li Il Responsabile della Ragioneria: F.to G. Gemmellaro ===================================================================== Letto, approvato e sottoscritto. IL VICE SINDACO F.to Roberto Di Bella L ASSESSORE ANZIANO F.to Salvatore Longo IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Loredana Torella Si dà atto che la presente deliberazione è esecutiva, ai sensi dell art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.- ====================================================================== CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo Comunale, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 17 febbraio 2015 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Dalla Residenza Municipale, li IL MESSO COMUNALE F.to Anna Nicolosi IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Loredana Torella 4

5 Per copia conforme ad uso amministrativo. Ragalna, li IL FUNZIONARIO INCARICATO 5

6 LINEE GUIDA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE, INCLUSE QUELLE IN SANATORIA Approvato con deliberazione di G.M. n. 12 del

7 ART. 1 DETERMINAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI 1. La presente disciplina le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri concessori relativi al rilascio delle concessioni edilizie, incluse quelle in sanatoria, in conformità con le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 71/78 e ss.mm.i.. e con le altre disposizioni normative nazionali vigenti in materia, applicabili nella regione Sicilia. 2. Ai sensi dell art. 36 della L.R. n. 71/78, il rilascio del permesso a costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo economico commisurato sulla incidenza delle spese di urbanizzazione primarie e secondarie, nonché ad un contributo sul costo di costruzione, salvo per i casi previsti per la concessione gratuita. 3. Gli oneri concessori sono determinati dal progettista e verificati dall Ufficio Tecnico Comunale al momento dell emissione del permesso a costruire. 4. Le tariffe da applicare agli oneri di urbanizzazione variano in funzione del tipo d intervento e della zona territoriale omogenea in cui si trova l immobile (zona residenziale zona commerciale, artigianale o industriale zona agricola, ecc.) ed incidono sulla volumetria dell edificio (volume fiscale); 5. Il contributo sul costo di costruzione varia ed è dovuto in funzione della destinazione d uso e delle caratteristiche della costruzione. Esso viene calcolato secondo il prospetto allegato al D.M. dei LL.PP. n del , sulla superficie convenzionale o in funzione del costo documentato di costruzione, in base ad apposito computo metrico estimativo. ART. 2 INTERVENTI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI 1. Gli oneri concessori sono dovuti in relazione agli interventi, soggetti a permesso a costruire, che comportano nuova edificazione, ricostruzione e ampliamento, ecc., o a segnalazione certificata di inizio attività, per gli interventi consentiti; ovvero per la definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alla L.R. n. 37/85, Legge n. 724/94 e alla Legge n. 326/03. ART. 3 MODALITA DI RISCOSSIONE DELLA CONCESSIONE 1. Il servizio urbanistica comunica al richiedente l avvenuta approvazione della pratica edilizia, per il successivo rilascio della relativa concessione e invita il medesimo ad osservare gli ulteriori adempimenti di Legge. 2. Dopo il pagamento degli oneri concessori o della prima rata, nel caso di rateizzazione di cui ai successivi articoli, e l avvenuto compimento di tutti gli adempimenti richiesti, potrà rilasciarsi il permesso a costruire. 3. L Ufficio Tecnico Comunale, contestualmente al rilascio della concessione o SCIA, provvede a trascrivere su un apposito registro degli oneri concessori, il riferimento dell atto autorizzativo 7

8 rilasciato, l importo del credito con l indicazione delle somme pagate, di quelle residue e gli estremi della polizza fidejussoria. 4. Il funzionario Responsabile del servizio Urbanistico adotta un apposita determinazione di formalizzazione dell avvenuto accertamento del credito, relativa alla concessione onerosa da rilasciare o alla segnalazione certificata di inizio attività, con l indicazione delle eventuali rateizzazioni complete di date di scadenza, importo comprensivo di interessi legali, ed eventuali sanzioni per ritardato pagamento, ai sensi dell art. 50 della L.R. n. 71/78, oltre che gli estremi della polizza fidejussoria da allegarsi in copia conforme. La determinazione del funzionario Responsabile del servizio Urbanistico va predisposta contestualmente al rilascio della permesso a costruire o SCIA. 5. I termini per l inizio o per la fine dei lavori decorrono dalla data di emissione della concessione. 6. Il permesso a costruire, nella parte relativa a Prescrizioni Speciali, dovrà contenere gli importi con le relative scadenze, comprensive degli interessi e delle sanzioni per eventuale ritardato pagamento di cui all art. 50 della L.R. n. 71/78, come riportate nel successivo art. 8. ART. 4 MODALITA DI RATEIZZAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI 1. Ai sensi dell art. 44 della L.R. n. 71/78 e s.m.i., il contributo degli oneri concessori dovuti per il rilascio di concessioni edilizie o per segnalazione certificata di inizio attività, può essere, su richiesta dell interessato, dilazionato in rate di pari importo, versate con le modalità di cui sotto: Oneri concessori (Costo di Costruzione e Oneri di Urbanizzazione), il versamento potrà essere effettuato fino ad un massimo di sei rate, di cui: - la 1ª rata dovrà essere versata prima del rilascio della concessione; - le rimanenti cinque rate con scadenze semestrali, oltre gli interessi legali calcolati al momento della richiesta di rateizzazione; - importo minimo di ciascuna rata. 400,00. ART. 5 MODALITA DI PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI 1. Per il permesso a costruire o per la segnalazione certificata di inizio attività, l entità del contributo dovuto è determinata dal progettista e verificata dall Ufficio Tecnico competente prima del rilascio dell atto autorizzativo, tramite comunicazione di esito positivo della pratica edilizia. 2. Il pagamento delle rate o il versamento in unica soluzione degli oneri concessori dovuti, dovranno avvenire tramite bollettino postale intestato al Comune di Ragalna. ART. 6 MODALITA PAGAMENTO OBLAZIONE PER DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO 1. Il pagamento delle somme dovute a titolo di conguaglio dell oblazione, riguardanti le concessioni per pratiche di condono edilizio (L.R. n. 37/85, Legge n. 724/94 e Legge n. 326/2003), quale condizione concorrenziale e finale per l ottenimento delle concessioni e/o autorizzazioni e/o il titolo 8

9 abilitativo in sanatoria, limitatamente alla sola quota del 50% di pertinenza del Comune di Ragalna, su richiesta dell interessato, potrà essere dilazionato (comma 5, art. 17, L.R. 16 aprile 2003 n. 4) in rate di pari importo versate con le modalità di cui sotto: Oblazione per l ottenimento delle concessioni e/o autorizzazioni in sanatoria, il versamento potrà essere effettuato fino ad un massimo di n. 6 rate, di cui: - la 1ª rata dovrà essere versata prima del rilascio della concessione; - le rimanenti cinque rate con scadenze semestrali, oltre gli interessi legali calcolati al momento della richiesta di rateizzazione; - importo minimo di ciascuna rata. 400, Resta inalterato il pagamento della restante quota pari al 50% della somma dovuta a titolo di conguaglio dell oblazione di pertinenza dell Erario, che dovrà essere versato in unica soluzione, con le modalità stabilite dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2004, concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi. 3. Il pagamento degli oneri di urbanizzazione potrà continuare ad essere dilazionato, con le modalità previste dal precedente art Il pagamento delle rate o il versamento in unica soluzione dell oblazione e/o degli oneri concessori dovuti, dovranno avvenire tramite bollettino postale intestato al Comune di Ragalna. ART. 7 DOMANDA DI RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI 1. L intestatario della pratica edilizia, qualora intenda rateizzare gli oneri concessori e si ravvisino le condizioni esposte all art. 4 delle presenti Linee guida, dovrà presentare al funzionario Responsabile dell area Tecnica domanda di rateizzazione degli oneri concessori, contenente: a) ricevuta del versamento dovuto a titolo di prima rata, secondo quanto previsto dagli artt. 4-6 delle presenti Linee guida ; b) polizza fidejussoria a garanzia della dilazione del pagamento per un importo pari al totale degli oneri concessori dovuti alle successive scadenze, maggiorato dell importo di 1/3 per sanzioni amministrative, per ritardato pagamento ed interessi legali. 2. L Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la polizza fideiussoria, provvede a trascrivere sul registro degli oneri concessori il riferimento del permesso a costruire o SCIA, l importo del credito con l indicazione delle somme pagate, di quelle residue e gli estremi della polizza fidejussoria. ART. 8 MANCATO O RITARDATO PAGAMENTO DELLE RATE 1. Il servizio Urbanistica vigilerà sulle scadenze rateali ivi indicate, notificando al debitore l importo da versare almeno venti giorni prima di ogni scadenza. Il suddetto provvedimento riporterà l indicazione delle eventuali sanzioni che saranno applicate per mancato o ritardato versamento degli oneri concessori, di cui all art. 50 della L.R. n. 71/78. La notifica dovrà essere inviata per opportuna conoscenza all Ente fidejussorio, 2. Le sanzioni di cui al suindicato art. 50 della L.R. n. 71/78, per mancato o ritardato versamento degli oneri concessori, rateizzati alle scadenze stabilite, e già riportate nella determinazione dell accertamento del credito di cui sopra, sono le seguenti: 9

10 a) la corresponsione di una penale pari agli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi trenta giorni; b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni; c) l aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b), con l applicazione degli interessi che matureranno fino alla data dell effettiva liquidazione. 3. Il servizio urbanistica, qualora accerti il mancato pagamento della somma relativa alla rata inevasa, oltre il termine di cui alla precedente lettera b), notifica al proprietario e all Ente fidejussorio l avvio del procedimento per l escussione delle polizze fidejussorie di che trattasi e la definizione dello stesso con l emissione del provvedimento finale di escussione. ART. 9 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA 1. Il servizio Urbanistico, una volta accertata l avvenuta riscossione di tutte le somme dovute relative alle singole concessioni edilizie, potrà procedere al rilascio del certificato per lo svincolo della polizza fudejussoria, dandone comunicazione all assicurazione che l ha stipulata. 2. Il suddetto documento liberatorio costituisce altresì condizione necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni di agibilità. ART. 10 RILASCIO AGIBILITA PARZIALE 1. Il certificato di agibilità, come previsto dall art. 30, comma 1, lettera g) Legge n. 98/2013 può essere richiesto anche: a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni; b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all edificio oggetto di agibilità parziale. 2. Ai fini del recupero degli oneri concessori pregressi, può procedersi al rilascio di provvedimenti autorizzativi e dei certificati di agibilità, anche per singole unità immobiliari, previo versamento della relativa quota degli oneri concessori, comprensivi delle sanzioni per ritardato pagamento, stabilite dalla normativa regionale vigente. 3-. Il rilascio dei certificati di agibilità parziali, infatti, non impedisce all Amministrazione di agire per le vie legali o per l escussione delle polizze fideiussorie nei confronti dei creditori o assicurazioni. 10

11 ART. 11 RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO 1. Il contributo per oneri concessori è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare e pertanto non risulta dovuto in caso di rinuncia o di mancato utilizzo dell atto autorizzativo. 2. Qualora il titolare di atti autorizzativi alla realizzazione di interventi di natura edilizia e/o urbanistica provveda al versamento del contributo dovuto, senza dare effettiva esecuzione ai suddetti interventi, potrà richiedere la restituzione delle somme versate, senza interessi. 3. Il funzionario Responsabile del servizio Urbanistico, effettuate le verifiche e gli accertamenti necessari, provvederà con apposita determinazione a revocare la relativa determinazione di accertamento oneri concessori dandone contestuale comunicazione al funzionario Responsabile del servizio Finanziario del Comune, che disporrà la restituzione delle somme pagate. 4. Tale provvedimento comporterà la consequenziale revoca dell atto autorizzativo emesso. ART. 12 AGGIORNAMENTO ONERI CONCESSORI 1. Le aliquote da applicare per il calcolo degli oneri concessori saranno quelle che il Comune determinerà annualmente, adeguando gli oneri di urbanizzazione di cui all art. 5 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, e il costo di costruzione di cui all art. 6 della medesima Legge, ai sensi dell art. 17 della L.R. n. 4/2003, che ha sostituito l art. 24 della L.R. n. 25/ Per le aliquote relative agli oneri concessori derivanti dalla definizione delle pratiche per la concessione/autorizzazione in sanatoria vigono le norme stabilite dalle L.R. n. 37/85, Legge n. 724/94, Legge n. 362/2003, L.R. n. 4/2003 e decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2004 n. 14; ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI 1. Le presenti Linee guida si applicano alle pratiche edilizie presentate dopo la data di esecutività della deliberazione di Giunta Municipale di approvazione, e a quelle per le quali non è stato ancora rilasciato il relativo atto autorizzativo. 2. Per quanto non esplicitamente indicato, si fa riferimento alle definizioni ed alle procedure previste dal Regolamento edilizio e dalla normativa regionale e nazionale vigenti. ART. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. L Ufficio Tecnico Comunale esegue una verifica puntuale di tutte le concessioni edilizie e atti autorizzativi onerosi rilasciati in data antecedente a quella di approvazione delle presenti Linee guida, trascrivendo in un apposito registro annuale degli oneri concessori pregressi, tutti gli atti 11

12 autorizzativi per i quali restano ancora somme a saldo da versare al Comune a titolo di oneri concessori,. 2. Nel suddetto registro saranno annotati altresì l importo del credito con l indicazione delle somme pagate, di quelle residue, degli estremi della polizza fidejussoria, degli estremi della determinazione di individuazione del credito relativo agli oneri concessori pregressi, di cui al successivo comma, e della relativa trasmissione al servizio Finanziario del Comune. 3. La verifica sarà eseguita a partire dalla data di approvazione delle presenti Linee guida, retrocedendo negli anni. 4. Per ogni atto autorizzativo da trascrivere nel registro, l ufficio dovrà estrapolare in copia ogni nota, lettera, diffida o altro atto di sollecito al pagamento eventuale, inoltrato al debitore, la copia della permesso a costruire, la copia della polizza fidejussoria, e le copie delle attestazioni di pagamento effettuate; verrà compilato altresì uno specchietto contenente l indicazione delle singole rate con le relative scadenze, comprensive di interessi e sanzioni. 5. Per ogni anno di verifica degli oneri concessori pregressi, il funzionario Responsabile del servizio Urbanistico adotta una determinazione di formalizzazione dell avvenuta individuazione del credito, relativa agli atti autorizzativi onerosi rilasciati nell anno di riferimento, allegando tutta la documentazione di cui al superiore comma. 6. Prima di attivare tutte le procedure per il recupero delle relative somme, tramite l escussione della polizza fidejussoria, il funzionario Responsabile del servizio Urbanistico procederà ad adottare un apposita determinazione di formalizzazione dell avvenuto accertamento del credito, da trasmettere al funzionario Responsabile del servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza. 7. Il funzionario Responsabile del servizio Urbanistico notificherà al proprietario e all Ente fidejussorio l avvio del procedimento per l escussione delle polizze fidejussorie di che trattasi e la definizione dello stesso con l emissione del provvedimento finale di escussione. 12

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