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1 n. 20, 21 maggio 2012 CIRCOLARE N. 3/DF DEL 18 MAGGIO 2012 I PRINCIPALI CHIARIMENTI

2 a cura di Maurizio Delfino Elena Salvia Qui di seguito pubblichiamo una sintesi dei principali chiarimenti forniti dalla circolare n. 3/DF in materia di I.M.U. suddivisi per materia. Potestà regolamentare degli enti locali La potestà regolamentare dei Comuni va coordinata con i limiti più stringenti introdotti dal D.L. 201/2011, anche in considerazione della riserva della quota erariale. Esclusa espressamente dalla circolare la possibilità di intervenire sulle pertinenze e sulla maggiorazione della detrazione per figli. La differenziazione delle aliquote deve seguire criteri di ragionevolezza e non discriminazione. Presupposto impositivo Immobili È soggetto ad I.M.U. qualsiasi immobile, compresi i c.d. terreni incolti. Il richiamo effettuato all art. 2 D.Lgs. 504/1992 ha lo scopo di mantenere immutate le definizioni già adottate ai fini I.C.I.. Area fabbricabile Vale ancora la definizione data dall art. 36 comma 2 D.L. 223/2006. Base imponibile Fabbricati gruppo D Terreni Aree fabbricabili comunicazione Aliquote Il passaggio dal criterio di determinazione della base imponibile fondato su valori contabili al criterio contabile avviene in base all attribuzione della rendita con DOCFA, secondo l orientamento della Corte di Cassazione SS.UU. (sent. N del 9 febbraio 2011). Per i terreni agricoli e non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP il coefficiente è 110 da applicare al reddito dominicale rivalutato del 25%. Per gli altri terreni agricoli e per quelli non coltivati, il procedimento è lo stesso, ma il moltiplicatore è 135. I Comuni devono comunicare l attribuzione della qualifica di edificabile ad un area (art. 31 co. 20. L. 289/2002). Gli aspetti operativi possono essere disciplinati dal Comune adottando lo schema più confacente alla propria organizzazione. In caso di mancata comunicazione, non si applicano sanzioni ed interessi. Il limite minimo e quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale nell esercizio della sua autonomia regolamentare può esclusivamente manovrare le aliquote differenziandole sia nell ambito della stessa fattispecie impositiva, si all interno del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. Si deve comunque sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Abitazione principale Unica unità Si supera il contrasto giurisprudenziale emerso ai fini I.C.I.. L abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare. Il contribuente può scegliere, nel caso ne utilizzi due o più, a quale attribuire il beneficio. Non può applicare le agevolazioni a più di una unità immobiliare a meno che non abbia preventivamente proceduto al loro accatastamento unitario. 2

3 Residenza e dimora Residenza e dimora del nucleo familiare Concetto di nucleo familiare Figli (residenti altrove) Pertinenze Differenziazione aliquota abitazione principale Detrazione Conteggio degli anni Figli a carico Spettanza della detrazione in caso di conviventi Maggiorazione figli a carico poteri dei Comuni Variazione della detrazione Il legislatore ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e dimora abituale, ponendo fine alle problematiche emerse ai fini I.C.I.. Per usufruire della agevolazioni, le due condizioni devono sussistere contemporaneamente La norma deve essere interpretata restrittivamente, in quanto finalizzata ad evitare elusioni. Il nucleo familiare va individuato nei coniugi non legalmente separati. Nel caso in cui i coniugi abbiano la residenza e dimora in due immobili ubicati nello stesso comune, l agevolazione spetta solo ad uno. Nel caso in cui i comuni siano diversi, l agevolazione spetta ad entrambi i coniugi qualora si sia trasferita la residenza (e la dimora) per effettive necessità, ad esempio, lavorative. Se il figlio acquisisce la residenza e la dimora in altro immobile, anche nello stesso comune dei genitori, forma un altro nucleo familiare per cui ad esso spettano le agevolazioni. Le agevolazioni spettano anche ai genitori, che perdono solo la maggiorazione della detrazione. Sono agevolabili nel numero di massimo di tre, una per ciascuna categoria (C/2; C/6; C/7). Il contribuente sceglie a quali applicare l agevolazione. Devono comunque rispettare i criteri di cui all art. 817 c.c. (destinazione durevole a servizio della cosa principale). Non sono pertinenze quelle considerate tali dal contribuente per convenienza fiscale (Cass. sentenza n del 30 novembre 2009). Se una pertinenza è censita unitamente all abitazione principale, deve essere comunque conteggiata nel predetto limite in base alla categoria in cui sarebbe accatastata separatamente. Alle altre pertinenze si applica l aliquota ordinaria. I Comuni non possono intervenire sulla disciplina delle pertinenze. Al Comune è riconosciuta la potestà di diversificare le aliquote all interno dei limiti massimi e minimi stabiliti dalla legge, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza. La detrazione va rapportata ai mesi dell anno per i quali si verificano le condizioni richieste. La nascita del figlio ed il compimento del 26esimo anno sono conteggiati come mese intero se gli eventi si verificano almeno da 15 giorni. Non è richiesto che i figli siano fiscalmente a carico. I Comuni non possono introdurre una disposizione similare nel regolamento. In caso di unioni di fatto con figli conviventi nati dalle precedenti unioni, la detrazione spetta interamente al genitore naturale, purché soggetto passivo, indipendentemente dalla quota di proprietà. Qualora il titolare del diritto reale non sia il genitore naturale dei figli conviventi, la detrazione non spetta. I Comuni non possono variare l importo della maggiorazione per i figli I Comuni possono aumentare l importo della detrazione, fino a concorrenza dell imposta dovuta, nel rispetto dell equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Nel solo caso in cui il Comune abbia disposto l aumento della detrazione fino a concorrenza dell imposta dovuta, il comma 10 dell art. 13 del D.L. n. 201/2011, prevede che lo stesso ente non possa fissare un aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 3

4 Coniuge assegnatario Soggetto passivo Disposizioni coniuge ex assegnatario Quota erariale Solo l ex coniuge assegnatario è il soggetto passivo I.M.U. che deve assolvere gli obblighi tributari. Ad esso spettano le agevolazioni per l abitazione principale e relative pertinenze, compresa la maggiorazione della detrazione. Implicitamente abrogate Non si applica la riserva di quota erariale. Anziani e disabili ricoverati e cittadini italiani residenti all estero Abitazioni considerate direttamente adibite ad abitazione principale su base regolamentare. Non si applica la riserva di quota erariale. Hanno perso significato le norme che disponevano per il comune la possibilità di stabilire l aliquota e la detrazione dell abitazione principale per i soggetti di cui all art. 3 comma 56 L. 662/1997. La maggiorazione di 50 euro per i figli si applica solo nel caso in cui dimorino abitualmente e risiedano nell immobile oggetto dell agevolazione. Immobili dati in comodato Non viene più riproposta l agevolazione di cui all art. 59 comma 1 lettera e) D.Lgs. 446/1997. Non è possibile assimilare tali fattispecie all abitazione principale. Immobili IACP e cooperative edilizie indivise Alle unità adibite ad abitazione principale spetta solo la detrazione, senza la maggiorazione per i figli. Trattandosi di immobili di proprietà di soggetti passivi IRES, il Comune può ridurre l aliquota fino allo 0,4%. Non si applica la riserva di quota erariale. L agevolazione spetta anche agli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell art. 93 DPR 616/1977. Agevolazioni applicabili ai terreni agricoli Soggetti Coefficiente Terreni edificabili considerati agricoli Coltivatori diretti: soggetto che si dedica interamente ed abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, con forza lavorativa non inferiore ad 1/3 di quella complessivamente richiesta per la conduzione del fondo. IAP: soggetti che dedicano direttamente o in qualità di socio all attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricavano dall attività almeno il 50% del reddito globale da lavoro. Definizioni di cui all art. 1 D.Lgs. 99/2004. Le agevolazioni non sono più limitate alle sole persone fisiche. 110 per i terreni agricoli coltivati e per quelli incolti perché a riposo in base alle tecniche agricole (set aside). Se il terreno è posseduto da più soggetti, ma coltivato da uno solo, l agevolazione si applica a tutti i comproprietari (Cass. sentenza n del 30 giugno 2010). 4

5 Franchigia terreni agricoli Terreni affittati Fabbricati rurali A destinazione abitativa Strumentali Agevolazioni ed esenzioni I.C.I. Immobili locati Potestà regolamentare Camere di Commercio Consorzi tra enti Esenzioni Enti non commerciali ONLUS Confermato criterio di applicazione di cui all art. 9 D.Lgs. 504/1992. Se il soggetto possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e devono essere rapportate al periodo dell anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma ed alla quota di possesso. Le agevolazioni, di carattere soggettivo, si applicano per intero sull imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente quota di proprietà del soggetto che coltiva direttamente il fondo. Se i soggetti che coltivano sono più d uno, il beneficio spetta ad ognuno proporzionalmente alla quota di possesso. Se non tutti i proprietari conducono il fondo, l agevolazione va ripartita proporzionalmente alla quota di proprietà dei soggetti che coltivano il terreno. A coloro che non coltivano il fondo il beneficio fiscale non spetta e l imposta si calcola secondo le regole ordinarie. Le agevolazioni hanno effetto anche sulla quota erariale. Se il terreno viene concesso in affitto, si perdono le agevolazioni (manca possesso e conduzione). Si ha una eccezione nel caso in cui l affittuario sia una società di persone ed il possessore sia il socio iscritto nella previdenza agricola della stessa che continua a coltivare direttamente il fondo (cfr. art. 9 D.lgs. 228/2001). Purché non strumentali, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie. Rientrano nell agevolazione quelli di cui all art. 9 comma 3bis D.L. 557/1993 indipendentemente dalla qualificazione catastale. Sono esenti quelli ubicati nei comuni considerati montani o parzialmente montani dall ISTAT. Devono essere comunque accatastati entro il 30 novembre Le agevolazioni in materia di I.C.I. non sono applicabili direttamente all I.M.U.. La possibile riduzione dello 0,4% si applica anche agli immobili affittati. Le ulteriori agevolazioni lasciate alla potestà regolamentare possono essere disposte esclusivamente attraverso la riduzione delle aliquote e nei limiti previsti dal legislatore per ciascuna fattispecie. Non sono esenti I.M.U. le Camere di Commercio. Sono esenti i consorzi tra enti territoriali e altri enti che siano individualmente esenti (art. 31 co. 18 L. 289/2002). Sono esenti i terreni agricoli ricadenti nelle aree montane e di collina individuati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 fino all eventuale emanazione del decreto di cui all art. 4 comma 5bis D.L. 16/2012. I Comuni inclusi nell elenco sono diversi da quelli in cui si applica l esenzione per i fabbricati rurali strumentali. Sono esenti gli immobili destinati alle attività istituzionali agevolate di cui all art. 7 lettera i) del D.Lgs. 504/1992 purché svolte con modalità non commerciali. Si rimanda ad un successivo decreto per l attuazione delle disposizioni di cui all art. 91bis D.L. 1/2012, il quale prevede l obbligo dichiarativo e l accatastamento delle porzioni utilizzate per attività commerciali. Le ONLUS possono essere esentate ex art. 21 D.Lgs. 460/1997, ma non ai fini della quota erariale. 5

6 Altre esenzioni Fabbricati inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali Quota riservata allo Stato I Comuni possono prevedere riduzioni, fino all esenzione: per gli esercizi commerciali ed artigianali siti in zone precluse al traffico per lavori che si protraggono da oltre 6 mesi (art. 1 comma 86 L. 549/1995); per le ex IPAB riordinate (art. 4 comma 5 D.Lgs. 207/2001). Le agevolazioni non si applicano alla quota erariale. Non è stata riproposta l esenzione di cui all art. 7 comma 1 lettera g) D.Lgs. 504/1992. Non si applica: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli alloggi IACP regolarmente assegnati, nonché a quelle di altri istituti comunque denominati aventi medesima finalità; alle unità immobiliari considerate direttamente adibite ad abitazione principale in base a norma regolamentare; agli immobili posseduti dai Comuni sul loro territorio; alla casa coniugale assegnata all ex coniuge. Si applica alle altre fattispecie agevolate dagli enti locali (es. ONLUS). Le attività di accertamento sono eseguite dai Comuni ai quali spettano le maggiori somme a titolo di imposta (? I codici tributo F24 dispongono diversamente), sanzioni ed interessi. Versamento Compensazione Arrotondamento Importo minimo Cittadini residenti all estero Versamento 2012 Sanzioni ed interessi Versamento IACP e coop edilizie a proprietà indivisa Abitazione principale Pertinenze Fabbricati rurali non censiti L I.M.U. può essere compensata, in F24, con altri crediti di imposta risultanti da dichiarazioni (es. credito 730/2012). In questo caso, va comunque presentato l F24, anche se pari a 0. Arrotondamento all euro per ciascun rigo dell F24, per difetto nel caso in cui la frazione sia uguale o inferiore a 49 centesimi. Salvo diversa determinazione dell ente locale, è 12 euro, riferito all imposta complessivamente dovuta. Viene meno la possibilità di versare in un'unica soluzione a dicembre con la maggiorazione del 3%. Il versamento è effettuato con le modalità previste per l I.C.I., ovvero vaglia postale internazionale ordinario, vaglia postale internazionale di versamento in c/c e bonifico bancario. Non si applicano sanzioni ed interessi per errori nei versamenti dovuti ad incertezza nella disciplina I.M.U.. Al di fuori di detti casi, il mancato pagamento delle rate ne comporta l applicazione. Devono versare solo con il codice 3918, senza quello previsto per la quota erariale. Non si può versare l imposta in tre rate Il versamento delle prime due delle tre rate avviene ad aliquota standard. Si applicano però sin dall acconto le agevolazioni deliberate dell ente locale, es. maggiorazione della detrazione per annullamento dell imposta. Se l ente, entro il 30 settembre, modifica le aliquote, l eventuale versamento è effettuato in sede di saldo. Il versamento va effettuato unitamente all abitazione principale, con il codice tributo Versamento effettuato in unica soluzione a dicembre, sia per quelli strumentali che per quelli a destinazione abitativa. Perde di significato il comma 14 quater dell art. 13 D.L. 201/

7 Versamento in unica soluzione a giugno La dichiarazione Termini Fabbricati rurali non censiti Esclusioni Imposte sui redditi Indeducibile Immobili NON soggetti ad IRPEF ma ad I.M.U. Immobili soggetti ad IRPEF e ad I.M.U. Reddito agrario Terreni non affittati Immobile adibito ad abitazione principale parzialmente locato Immobili esenti I.M.U. Accertamento e riscossione Potestà regolamentare Nomina funzionario responsabile Sanzioni e ravvedimento Riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza Invio regolamenti e delibere Anche nel caso in cui i Comuni abbiano già deliberato le aliquote per l acconto, possono modificarle entro il 30 settembre. Pertanto, non essendo definitive, non è possibile usufruire della facoltà di versare in un unica soluzione l imposta. È da presentare entro 90 giorni da quando si verifica la variazione. Per gli immobili variati al 1 gennaio 2012, la dichiarazione va presentata entro il 1 ottobre, fermo restando il termine dei 90 giorni. Quindi, se la variazione è avvenuta il 31 agosto, la dichiarazione non va presentata il 1 ottobre, ma entro il 29 novembre La dichiarazione va presentata entro 90 giorni decorrenti dal 30 novembre Non si è obbligati alla presentazione della dichiarazione nei casi in cui si era esclusi ai fini I.C.I. (es. M.U.I.) per il rinvio diretto dell art. 13 comma 12 ter D.L. 201/2011 al decreto per l individuazione dei casi in cui persiste l obbligo dichiarativo. I.M.U. è indeducibile da IRPEF, IRES ed IRAP Immobili non locati o non affittati (esclusi i terreni, cfr. oltre), compresi quelli concessi in comodato gratuito e gli immobili utilizzati ad uso promiscuo dai professionisti. Immobili locali ed affittati (si aggiungono anche quelli - non citati - non produttivi di reddito fondiario e quelli soggetti ad IRES). Comunque soggetto ad IRPEF. Soggetti ad I.M.U. per reddito dominicale e ad IRPEF per reddito agrario Si calcola solo l I.M.U. nel caso in cui l importo della rendita catastale rivalutato del 5% > canone locazione abbattuto del 15% o canone intero in caso di opzione perla cedolare secca. È dovuta l I.M.U. e l IRPEF nel caso in cui l importo della rendita catastale rivalutato del 5% < canone locazione abbattuto del 15% o canone intero in caso di opzione perla cedolare secca. Sono dovute le imposte sui redditi e relative addizionali (es. terreni agricoli di cui all art. 7 lettera h) D.Lgs. 504/1992) ove dovute (es. restano esenti IRPEF i fabbricati rurali strumentali esenti I.M.U. ubicati nei comuni montani o parzialmente montani). È confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di accertamento e riscossione (art. 52 D.Lgs. 446/1997). Nel caso in cui si disponga la compensazione dell I.M.U. con altri tributi (art. 1 comma 167 L. 296/2006), la facoltà vale solo per la quota di spettanza del Comune. È superflua la comunicazione al MEF dei nominativi dei funzionari responsabili per il mancato richiamo all art. 18bis D.L. 8/1993 Si applica all I.M.U. la sanzione per omesso versamento di cui all art. 13 D.Lgs. 471/1997, ridotta nel caso di versamento nei 15 gg. La riduzione di 1/3 in luogo di un 1/4 si applica alle violazioni commesse dall entrata in vigore del D.L. 201/2011. Negli avvisi di accertamento I.C.I. notificati per violazioni commesse prima del 6/12/2011 per la definizione agevolata va applicata la riduzione più favorevole (1/4). A decorrere dal 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inviate al MEF entro 30 gg dalla scadenza prevista per l approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio è sanzionato, previa diffida, con il blocco delle risorse a qualunque titolo dovute. Non essendo ancora emanato il relativo decreto attuativo, non trova ancora applicazione il regime sanzionatorio. Nelle more di applicazione del sistema, di richiede la trasmissione degli atti in via telematica, mediante inserimento sul portale (nota del 6 aprile 2012). 7

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