Anno 2013 N. RF246. La Nuova Redazione Fiscale COMPRO ORO E HOLDING - ENTRO IL 31/10 LA COMUNICAZIONE ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA

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1 Anno 2013 N. RF246 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO COMPRO ORO E HOLDING - ENTRO IL 31/10 LA COMUNICAZIONE ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA RIFERIMENTI PROVV. AG. ENTRATE N DEL 25/03/2013; ART. 11 DL 201/2011; L. 7/2000 CIRCOLARE DEL 23/10/2013 Sintesi: entro il prossimo 31/10, gli operatori professionali in oro e le cd holding di partecipazione sono tenuti a comunicare all anagrafe tributaria il contenuto delle movimentazioni poste in essere con i contribuenti; tuttavia, restano esclusi da tale adempimento gli esercenti l attività tipica del compro oro in quanto trattando beni finiti di oggetti preziosi restano fuori dalla definizione di commercio dell oro. Con il provvedimento n /2013, l Agenzia ha definito modalità e termini della suddetta comunicazione precisando che la stessa: diviene ora periodica, automatica e non soggetta a richiesta va effettuata annualmente ed entro il 20 aprile di ogni anno a regime; in via transitoria, entro i prossimi 31/10/2013 e 31/03/2014 rispettivamente per gli anni 2011 e 2012 Come noto, l art. 11 DL 201/2011 ha introdotto l obbligo per gli operatori finanziari di comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria il contenuto delle movimentazioni poste in essere con i contribuenti (in forma aggregata); il successivo provvedimento attuativo n /2013 ha individuato: i dati oggetto di comunicazione periodica le modalità di comunicazione (esclusivamente telematiche) i termini per effettuare le comunicazioni. Nel seguito si pone attenzione all obbligo di comunicazione all Anagrafe tributaria da parte: A) degli operatori professionali nel commercio di oro B) delle cd holding di partecipazione. SOGGETTI INTERESSATI GLI OPERATORI FINANZIARI Sono tenuti alla comunicazione in esame gli operatori finanziari, ovvero, in generale: le banche e altri soggetti che effettuano l esercizio nei confronti del pubblico dell attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (nuovo art. 106 Testo Unico leggi Bancarie) gli intermediari finanziari: in cui rientrano tutte le altre attività di natura finanziaria (investimenti per conto dei clienti, assunzione di partecipazioni, intermediazione in cambio, ecc.) Più in particolare, il Provv. n /2012 riporta il seguente elenco: COD. 1 Banche 2 Poste Italiane S.p.A. DESCRIZIONE 3 Soggetti ex art. 106 T.U.B., come sostituito dall'art. 7 del DLgs.141/ Soggetti ex art. 107 T.U.B, ora confluiti nel nuovo art. 106 come da art. 7 del DLgs 141/ Soggetti che svolgono attività finanziaria non nei confronti del pubblico ( holding di partecipazione ) 6 Soggetti che rilasciano garanzie a favore di banche nell interesse degli appartenenti ai soggetti stessi (ossia le cd. cooperative di garanzia collettiva fidi, esercenti in via esclusiva la predetta attività, iscritte, a seguito del D.Lgs. n. 141/2010, nell elenco di cui all art. 112 del T.U.B.)

2 Redazione Fiscale Info Fisco 246/2013 Pag. 2 / 7 7 Cambia-valute 8 Le cd. Casse peota 9 Agenti in attività finanziaria 10 Addetti al commercio in oro 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL) 12 Imprese di investimento (SIM) 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR - Fondi di investimento - SICAV) 14 Società di gestione del risparmio (SGR) 15 Società fiduciarie 16 Altri intermediari (codice residuale) 17 Soggetti operanti nel settore del microcredito 18 Agenzie di prestito su pegno 19 Società ed Enti di assicurazione (per le attività finanziarie) 20 Istituti di Pagamento ex art. 114 septies del T.U.B., inserito dall'art. 33 Dlgs. n. 11/2010 HOLDING DI PARTECIPAZIONE Tra i soggetti obbligati alla comunicazione di sono le cd. holding di partecipazione, definite dall art. 10 DLgs. 141/2010 come soggetti che: esercitano in via prevalente le attività di assunzione e di gestione di partecipazioni non nei confronti del pubblico (non operano, sostanzialmente, in borsa). Nota: le holding (o capogruppo), sono caratterizzate dal fatto che le partecipazioni sono assunte al fine di dirigere e coordinare l attività delle società partecipate; si parla di holding miste se viene affiancata una attività industriale (non prevalente rispetto a quella finanziaria). Il Dlgs 141/2010 ha soppresso l apposito elenco previsto dall art. 113 TUB, eliminando la distinzione tra holding statiche (dette anche di famiglia, non obbligate all iscrizione in tale elenco) e quelle dinamiche ; l obbligo di comunicazione non discende più dall iscrizione a tale elenco, ma solo dal concetto di prevalenza dell attività finanziaria. Dal punto di vista civilistico e fiscale trovano applicazione le regole ordinarie (se non trovano applicazione gli IAS); tuttavia, considerata la loro natura, devono porre particolare attenzione alle regole riferite agli interessi passivi (art. 96 Tuir), alla PEX (e, per le operazioni sull estero, al trasfer pricing e CFC); ai fini Irap va adottato il criterio finanziario (inclusione del saldo della gestione finanziaria e aliquota maggiorata) s è verificato il requisito della prevalenza dell attività finanziaria. PREVALENZA PARTECIPAZIONI: in relazione agli obblighi di Comunicazione, l art. 12 DM 29/2009 stabilisce le regole per accertare la sussistenza del requisito della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni rispetto ad altre attività di natura non finanziaria, che risulta verificato se: per 2 esercizi consecutivi si ha > 50% di attivo di natura finanziaria e > 50% di ricavi di natura finanziaria a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla predetta lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento richiamati dall'articolo 106, comma 1, del Testo unico, sia superiore al 50% dei proventi complessivi.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 246/2013 Pag. 3 / 7 Sul punto, la nota Assoholding n.110/2011, ha precisato che dette holding: non sono tenute ad effettuare il test della prevalenza se l'attività di assunzione di partecipazioni è l'unica attività svolta devono effettuare la comunicazione all'anagrafe tributaria, in quanto la partecipazione è detenuta in modo durevole. Nota: per effetto delle novità introdotte dal DL 201/2011 e delle relative disposizioni attuative, attualmente, per queste, non sussiste un unico obbligo di comunicazione (v. oltre). DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Con il citato provvedimento attuativo, l Agenzia, sentite le associazioni di categoria ed il Garante per la protezione dei dati personali, ha stabilito le modalità e i termini di effettuazione delle suddette comunicazioni. Pertanto, sarà necessario comunicare: DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTO DATI RELATIVI AI SALDI RAPPORTI IN CORSO D ANNO TOTALE MOVIMENTAZIONI i dati identificativi del rapporto, compreso il relativo codice univoco riferito al soggetto che ne ha la disponibilità, inclusi procuratori e delegati, nonché tutti i cointestatari i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale e finale rispettivamente al 1 gennaio e al 31 dicembre per i rapporti accesi in corso d 'anno il saldo iniziale alla data di apertura per i rapporti chiusi in corso d'anno il saldo antecedente alla chiusura i dati relativi ai totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua. In particolare, come si evince dalla tabella allegata al provvedimento, con specifico riferimento ai rapporti identificati con il progressivo 24 Acquisti e vendita di oro e metalli preziosi, è necessario comunicare: l importo totale del valore degli acquisti effettuati nell anno l importo totale del valore delle vendite effettuati nell anno il numero totale delle operazioni effettuate nell anno Nota: le comunicazioni che gli operatori finanziari dovranno inviare non avranno quindi ad oggetto le singole operazioni poste in essere nel corso dell anno, ma il loro totale in forma aggregata. CONFERMA DEI PRECEDENTI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE Il nuovo obbligo di trasmissione dei dati non sostituisce le vecchie comunicazioni di cui ai Provv. Agenzia Entrate del 19/01/07 e 29/02/08, ovvero: l invio telematico mensile dei dati riferiti al mese precedente relativi: alle variazioni, comprese le cessazioni, o all instaurazione di nuovi rapporti alle operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo (cd operazioni extra-conto), unitamente ai dati identificativi di coloro che le hanno effettuate. Si tratta, secondo l Allegato 2 al provvedimento del 6/12/2011 dei seguenti tipi di rapporto :

4 Redazione Fiscale Info Fisco 246/2013 Pag. 4 / 7 Cod. DESCRIZIONE DETTAGLIO RAPPORTO 1 Conto corrente Conto deposito titoli e/o obbligazioni Conto deposito a risparmio libero/vincolato Rapporto fiduciario (L. 1966/39) Gestione collettiva del risparmio Gestione patrimoniale Certificati di deposito e buoni fruttiferi 8 Portafoglio 9 Conto terzi individuale/globale 10 Dopo incasso Cessione indisponibile Cassette di sicurezza Qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale Qualsiasi tipologia di deposito titoli, compresi gli eventuali sub depositi; nella descrizione del rapporto si dovranno riportare tutti i dati relativi al deposito Nominativi e al portatore - Nella descrizione rapporto riportare tutti i dati compresi eventualmente quelli degli esecutori materiali Rapporto contrattuale tipico tra fiduciante e fiduciaria (vedere operazioni codici dal 201 al 216) Vanno ricompresi in questo codice tutti i rapporti riconducibili a sottoscrizioni di quote di fondi di qualsiasi tipo e di SICAV, OICR, SGR Nella descrizione del rapporto va riportato il tipo di gestione e nel campo importo l'ammontare del contratto di gestione Nominativi e al portatore - Oltre al beneficiario va indicato l'importo facciale del titolo e la sua scadenza. Vanno anche riportati i buoni di risparmio postali Indicare la forma tecnica di lavorazione della partita di foglio (Sconto, SBF, Conto Anticipo Ricevute) Rapporto diverso dal conto corrente di corrispondenza. Questo nella contabilità bancaria fa parte dei conti debitori e creditori diversi. L'operatore deve riportare tutti i conti terzi transitori nominativi e del conto terzi globale, i sub conti del conto terzi globale se nominativi Forma tecnica di lavorazione dei titoli ceduti all'incasso agli intermediari ed accreditati alla clientela solo dopo l'avvenuto incasso. Va segnalato il cedente e l'importo della partita Conto d'ordine infruttifero che accoglie partite di effetti da accreditare solo a maturazione delle singole scadenze o di una scadenza media. Va segnalato il cedente ed il saldo del conto d'ordine Riportare nella descrizione del rapporto tutti i dati del contratto d'affitto della cassetta, compresi i verbali di discesa in cassetta nei formati previsti dal provvedimento in caso di richiesta di documentazione 13 Depositi chiusi Segnalare tutti i dati del contratto di deposito 14 Contratti derivati 15 Carte di credito/debito 16 Garanzie 17 Crediti 18 Finanziamenti Sono compresi sia i contratti derivati finanziari che i contratti derivati su crediti. Ad esempio i contratti swap, option, futures, contratti a termine, ecc.) nonché i contratti risultanti dalla loro combinazione. Nella descrizione riportare i dati fondamentali del contratto Nel campo importo va riportato il plafond di spesa abbinato alla carta di credito. Per la carte di debito sono da riportare i dati del titolare e la banca del conto di appoggio Sono comprese sia le garanzie reali che personali, sia quelle prestate alla clientela che quelle ricevute dalla clientela o da terzi Fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca. Conti anticipi di ogni tipo, crediti di firma, crediti in contenzioso, crediti documentari, operazioni di cartolarizzazione Finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti rateali, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari, credito al consumo, prestiti personali. Vanno ricompresi in questo

5 Redazione Fiscale Info Fisco 246/2013 Pag. 5 / 7 codice anche i prestiti obbligazionari e il finanziamento soci 19 Fondi pensione Vanno segnalati i fondi aperti Patto compensativo Finanziamenti in pool Segnalare l'importo del patto convenuto tra intermediario e cliente Segnalare la quota di partecipazione al finanziamento in pool 22 Partecipazioni Detenzione di partecipazioni societarie Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione Acquisto vendita di oro e metalli preziosi Polizze unit-linked Polizze index-linked Contratti ed operazioni di capitalizzazione Obbligo riferito, oltre che ai soggetti previsti dall'art. 2 della Legge n.. 7/2000, anche ai soggetti previsti dall'art. 1 co. 3 della stessa legge 99 Altro rapporto Codice residuale da utilizzare nel caso di rapporto non riferibile ai codici dall'1 al 24 Pertanto, resta fermo l obbligo di comunicazione, tra gli altri, anche: per le operazioni di acquisto/vendita di oro e metalli preziosi per le cd holding di partecipazione, in relazione alle movimentazioni riguardanti ad esempio le partecipazioni, i finanziamenti, i prestiti, garanzie e cash pooling. TRATTAMENTO ED UTILIZZO DEI DATI COMUNICATI I dati e le notizie che pervengono all Anagrafe tributaria: sono archiviati in un apposita sezione denominata Archivio dei rapporti finanziari sono raccolti e ordinati, al fine della valutazione della capacità contributiva sono utilizzati: - per la formazione di liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione; - ai fini della semplificazione degli adempimenti di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, in merito alla compilazione del modello ISEE - in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella suddetta dichiarazione. TERMINI PER LA COMUNICAZIONE Il citato provvedimento, precisa che i dati vanno comunicati dagli operatori finanziari nei seguenti termini: A REGIME IN VIA TRANSITORIA entro il 20 aprile di ogni anno, in relazione alle informazioni relative all anno precedente; e quindi: - entro il 20/04/2014, per le informazioni relative al entro il 20/04/2015, per le informazioni relative al 2014 entro il 31/10/2013, andranno comunicati i rapporti relativi al 2011 entro il 31/03/2014, andranno comunicati i rapporti relativi al 2012 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La comunicazione all Anagrafe tributaria dei dati in esame avviene, in via telematica, mediante la compilazione di un software che raccoglie tutte le informazioni previste dalla norma le cui specifiche tecniche sono contenute nell allegato 2 del provvedimento attuativo.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 246/2013 Pag. 6 / 7 COMUNICAZIONE MEDIANTE SISTEMA SID I soggetti obbligati effettuano le comunicazioni all Anagrafe tributaria utilizzando una nuova infrastruttura informatica denominata Sistema di Interscambio Dati (SID) che prevede il colloquio tra sistemi informativi agendo, quindi, in modalità totalmente automatizzata. Pertanto, ai fini dell adempimento, i singoli operatori finanziari devono: a) b) registrarsi ai servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) per l ottenimento delle credenziali utilizzabili per la creazione di un proprio nodo di interscambio nella piattaforma SID procedere alla trasmissione del file predisposto attraverso: in generale: la piattaforma FTP opportunamente configurata in alternativa, il servizio PEC ( per file inferiori a 20 MB) Nota: la predisposizione dei file da mettere a disposizione dell Agenzia è a carico esclusivo del soggetto obbligato, titolare dei dati da comunicare. Non è quindi possibile avvalersi di intermediari abilitati per le attività di assistenza fiscale e di trasmissione delle dichiarazioni. ASPETTI SANZIONATORI In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione all'anagrafe tributaria dei suddetti dati si applica la sanzione amministrativa da a (art. 10, co.1-bis DLgs. 471/97) In particolare, ai sensi dell art. 10 del DLgs.471/97: si considera omessa, la trasmissione non eseguita nei termini stabiliti la sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni. CONCLUSIONI Alla luce di quanto precisato, si osserva che: sono tenuti all adempimento: gli operatori professionali in oro, in relazione alle operazioni di cessione/acquisto di oro Nota: questi dovranno comunicare i dati relativi al valore complessivo degli acquisti e cessioni effettuati, nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno dei propri clienti e fornitori e il numero delle corrispondenti operazioni. le cd holding di partecipazione indipendentemente dalla loro natura giuridica (società di persone o di capitale). non sono tenuti a tale comunicazione: gli esercenti l attività tipica del compro oro (acquisto oggetti preziosi usati da privati per rivendita a fonderie), i quali trattando beni finiti di oggetti preziosi restano fuori dalla definizione del commercio dell oro (L. 7/2000) a meno che questi non abbiano provveduto all iscrizione alla Banca d Italia in quanto effettui la commercializzazione di oro. Rimangono, in sostanza, obbligati i soli commercianti soggetti al controllo della Banca d Italia: a) quindi il commerciante che commissioni la fusione al Banco metalli e successivamente si risolva nel vendere (al Banco metalli stesso o a terzi) l'oro "puro" ricavato (cessione esente da Iva ex art. 10 n. 11 Dpr 633/72); in tal caso occorre essere iscritte all apposito albo della Banca d Italia

7 Redazione Fiscale Info Fisco 246/2013 Pag. 7 / 7 b) non il soggetto che ceda direttamente i preziosi al Banco metalli (ante fusione), che non risulta soggetto al controllo della Banca d Italia (v. Info Fisco 037/2013 pag. 3). Peraltro, anche in relazione ai soggetti vigilati di cui al punto a) precedente, la L. 7/2000 dispone che chiunque effettua il trasferimento di oro da o verso l estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l obbligo di dichiarare l operazione alla Banca d Italia, qualora i valore della stessa risulti di importo > In pratica, tali informazioni finalizzate all antiriciclaggio risultano già in possesso dell Amministrazione Finanziaria; sarebbe, dunque, auspicabile un intervento per evitare duplicazioni negli adempimenti ed ampliarne l utilizzo anche ad altre attività di indagine. Infatti tali obblighi di comunicazione potrebbero essere considerati in contrasto con il cd Statuto dei diritti del contribuente (art. 6, co. 4, L. 212/2000) secondo cui: al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

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