Misure per supportate la crescita e l internazionalizzazione delle imprese

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1 Misure per supportate la crescita e l internazionalizzazione delle imprese Le slide non forniscono una completa descrizione delle nuove norme né affrontano tutte le tematiche che possono rilevare ai fini della loro applicazione

2 Decreto Internazionalizzazione In attuazione della delega per la riforma fiscale il Consiglio dei Ministri ha approvato in data in data 21 aprile 2015 un disegno di Decreto Legislativo contenente tra le altre previsioni misure per la crescita e la internazionalizzazione delle imprese. Il disegno di Decreto consta di 15 articoli ed interviene su una gamma ampia e variegata di interesse per imprese estere che effettuano investimenti o esercitano attività in Italia, per imprese italiane con attività transnazionale, nonché per imprese italiane con attività nazionale. Gli interventi sono finalizzati a creare un contesto giuridico di maggior favore per gli investimenti e di maggiore certezza andando a semplificare taluni adempimenti ed eliminare alcune distorsioni ed incongruità dei meccanismi impostivi vigenti.

3 Gli articoli Art. 1 Ruling Internazionale Art. 5 Costi da Black List Art. 8 Disposizioni in materia di CFC Art. 14 Branch Exemption Art. 15 Credito d imposta estero

4 Art. 1 Accordi Preventivi per le imprese con attività internazionale Ruling Preventivo Abrogazione delle disposizioni relative al ruling internazionale (art. 8 DL 269/2003) Introduzione dell art. 31-ter nel DPR 600/1973 la collocazione del nuovo articolo all interno del titolo «Accertamento e Controlli» è coerente con la natura che si vuole dare agli accordi preventivi Applicabile sia ai fini Ires che ai fini Irap

5 Art. 1 Accordi Preventivi per le imprese con attività internazionale Ruling Preventivo Ampliamento delle materie / casistiche per le quali si può chiedere il ruling preventivo Definizione delle metodologie di calcolo dei prezzi di trasferimento infragruppo (art. 110, comma 7 TUIR) Definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento di residenza (artt. 166 e 166-bis TUIR) Applicazione ad un caso concreto di norme concernenti l attribuzione di utili o perdite di una stabile organizzazione situata in un altro Stato ovvero la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente Valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 162 TUIR disciplina convenzionale) Applicazione ad un caso concreto di norme concernenti l erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali da o a soggetti non residenti Elenco non tassativo - «con principale riferimento»

6 Art. 1 Accordi Preventivi per le imprese con attività internazionale Ruling Preventivo L accordo vincola le parti per il periodo d imposta in corso alla stipula ed i successivi quattro periodi salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto Possibilità di anticipare la validità dell accordo al momento di presentazione dell istanza Roll Back Qualora le condizioni di fatto e/o di diritto a base dell accordo ricorrano per uno o più periodi d imposta precedenti la stipula possibilità di ricorrere all istituto del ravvedimento ovvero alla dichiarazione integrativa senza l applicazione di sanzioni

7 Art. 1 Accordi Preventivi per le imprese con attività internazionale Ruling Preventivo Finalizzata a conferire maggiore organicità alla disciplina e a potenziare le misure già esistenti con ulteriori interventi attrattivi per nuovi investitori esteri, volti a creare un contesto di maggiore certezza per gli operatori La preventiva definizione in contraddittorio comporterebbe una sensibile riduzione delle contestazioni in sede di verifica e dell eventuale successivo contenzioso Impossibilità per l amministrazione finanziaria di effettuare accessi, ispezioni e verifiche aventi ad oggetto i temi definiti nell accordo per tutti i periodi d imposta di validità dello stesso Decorrenza: data fissata da provvedimento AdE da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore del decreto

8 Art. 1 Accordi Preventivi per le imprese con attività internazionale Ruling Preventivo Non esiste un termine per la conclusione dell accordo Preclusione verifiche nelle more del contraddittorio? sospensione dei termini? Quando va esercitata l opzione per il Roll Back? Applicabilità alle procedure in corso

9 Art. 5 Disposizione in materia di costi black list e valore normale Modifiche alla disciplina dell art. 110 TUIR concernente la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzare in paesi black list Formulazione attuale condizioni per la deducibilità Fornire prova che le imprese estere svolgano in via prevalente una attività commerciale effettiva ovvero Che le operazioni rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione o L effettivo interesse economico va valutato tenendo conto di tutti gli elementi dell operazione provare l esistenza di oggettivi e significativi vantaggi economici La prima esimente è quasi di possibile applicazione

10 Art. 5 Disposizione in materia di costi black list e valore normale Formulazione proposta condizioni per la deducibilità La deducibilità è sempre riconosciuta nel limite del valore normale dei beni e servizi acquistati e Dimostrando che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione Deducibilità totale dimostrando che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione Applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto

11 Art. 5 Disposizione in materia di costi black list e valore normale Focalizzazione sulla operazione e non sulla controparte - eliminazione della necessità di provare che l impresa estera svolga effettivamente attività commerciale i regimi fiscali privilegiati verranno individuati con apposito decreto del Ministero dell economia delle finanze in funzione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con l Italia

12 Art. 5 Disposizione in materia di costi black list e valore normale Necessità di una revisione dell interpretazione di effettivo interesse economico La norma si riferisce unicamente all art. 9 del TUIR o anche al «valore di mercato»? individuare criteri univoci e chiari Una operazione black list può essere considerata comparabile ai fini della determinazione del valore normale? Prestazione di servizi rese da soggetti privi di comparabili (ad esempio intangibles o subappalti): modalità di determinazione del valore normale?

13 Premessa generale: Art. 14 Branch exemption principio worldwide taxation: tassazione su base mondiale per i residenti nel territorio dello Stato e tassazione limitata ai redditi prodotti nel territorio dello Stato per i non residenti problematiche di doppia imposizione qualora il reddito prodotto all estero dal residente sia assoggettato a tassazione anche nel Paese della fonte per eliminare o limitare detta doppia imposizione sono possibili due rimedi tecnici: esenzione: il Paese di residenza del soggetto che produce reddito all estero esenta detto reddito poiché lo stesso ha già scontato la tassazione nell altro Paese credito d imposta: diritto a scomputare dall imposta italiana relativa a un reddito prodotto in uno Stato estero, le imposte, aventi caratteristiche similari a quella italiana, pagate a titolo definitivo in detto altro Stato

14 Art. 14 Branch exemption (segue) l Italia utilizza il credito d imposta come metodo per eliminare la doppia imposizione L effetto dell utilizzo del credito d imposta si manifesta in sede di pianificazione quando si deve scegliere tra subsidiary vs branch

15 Art. 14 Branch exemption (segue) Subsidiary entità giuridica distinta e autonoma, di cui la società madre è socia è soggetto di diritto dello Stato estero il reddito prodotto dall impresa estera è soggetto alla potestà impositiva esclusiva dello Stato estero (prospettiva italiana e salvo eccezioni) se istituita in uno Stato coperto da Convenzione contro le doppie imposizioni con l Italia, si applicano le norme convenzionali (anti doppia imposizione, ritenute ridotte su royalty, dividendi, interessi, ecc.) è soggetta alla applicazione delle CFC Rules (artt. 167 e 168 TUIR) si applica il regime del Transfer price (principio di libera concorrenza e valore normale delle transazioni)

16 Branch Art. 14 Branch exemption (segue) sede fissa di affari per mezzo della quale l impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato ovvero esistenza nel territorio dello Stato di un soggetto residente o non residente che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nome dell impresa contratti diversi da quelli di acquisto di beni (art. 162 TUIR) la definizione nazionale di stabile organizzazione è in linea con quella convenzionale (cfr. art. 5, paragrafo 1, del Modello OCSE) non assoggettamento a ritenuta fiscale dei pagamenti per cd. passive incomes (royalty, interessi) fra branch e società madre il risultato della branch estera concorre alla formazione del reddito imponibile Ires della società italiana eliminazione della doppia tassazione con il metodo del credito per imposte estere ex art. 165 TUIR

17 Art. 14 Branch exemption (segue) Nuovo regime opzionale in forza del quale il reddito della branch viene esentato dall imposta sui redditi Il reddito della branch viene tassato solo nello Stato estero in cui è ubicata e quindi sconta il medesimo livello impositivo dei competitor ivi situati Se il livello impositivo dello Stato estero è inferiore a quello dell Italia, l esenzione consente di avvantaggiarsi di detto beneficio Nel regime del credito, vale a dire in assenza di esenzione, se il livello impositivo è inferire a quello dell Italia, quest ultima esige la differenza

18 Art. 14 Branch exemption (segue) esenzione facoltativa degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti ratio: favorire la competitività delle imprese residenti che operano all estero, creando, con l esenzione dei profitti realizzati dalle loro stabili organizzazioni all estero, condizioni fiscali di pari vantaggio rispetto a quelle di cui già godono i competitors di molti altri grandi Paesi europei ed extra europei opzione irrevocabile («all in - all out»), da esercitarsi, a regime della norma, al momento di costituzione della stabile organizzazione con effetto dal medesimo periodo d imposta in cui è esercitata. Per le branch già esistenti l opzione può essere esercitata entro il secondo periodo d imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma ed ha effetto dall esercizio in corso dalla data dell opzione stessa per le SO poste in Paesi black list o in Paesi diversi da quelli in presenza di prevalenti profitti passive e di un tax rate inferiore di più della metà rispetto a quello italiano l opzione produrrà i suoi effetti a condizione che sussistano le relative esimenti

19 Esimenti: Art. 14 Branch exemption (segue) svolgimento di una effettiva attività industriale o commerciale nel mercato di riferimento dello Stato o territorio in cui è insediata; dimostrazione di non conseguire l effetto di delocalizzare redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati per le potenziali SO CFC in white list dimostrazione che non siano costruzioni di puro artificio in assenza delle esimenti applicazione del regime CFC: imputazione separata degli utili e delle perdite riferibili alla SO CFC rispetto al reddito complessivo della sede centrale

20 Art. 14 Branch exemption (segue) se il regime CFC viene disapplicato per la sussistenza delle esimenti: tassazione integrale dei dividendi con il riconoscimento del credito d imposta in presenza dell esimente relativa allo svolgimento di un effettiva attività industriale o commerciale applicazione del regime pex se vi è la dimostrazione di non conseguire l effetto di delocalizzare redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati

21 Art. 14 Branch exemption (segue) la modalità di determinazione del reddito della SO, da indicare separatamente in Unico, deve essere effettuata con le modalità di cui all art. 152 del TUIR (principio elaborato in ambito OCSE che vede la SO come una functionally separate entity ) possibile recapture delle perdite nette della SO conseguite negli ultimi 5 periodi d imposta (norma transitoria e di sistema) transfer pricing, deve trovare applicazione sia nelle transazioni tra la stabile e le altre imprese del gruppo sia nelle transazioni interne - c.d. internal dealings - che intercorrono tra la stabile e la sede centrale

22 Art. 8 CFC ratio: norma di contrasto nei confronti di situazioni di abuso, volta ad impedire che vengano costituite società partecipate estere, in paradisi fiscali, esclusivamente al mero scopo di delocalizzare i redditi facenti capo sostanzialmente a soggetti residenti in uno stato a regime fiscale ordinario al contribuente è data la possibilità di fornire la prova dell effettività e genuinità della presenza della società estera attraverso lo strumento dell interpello che consente di disapplicare la norma antielusiva Il regime CFC si applica ai soggetti IRPEF e IRES residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona: il controllo ovvero una partecipazione non inferiore al 20% agli utili di una impresa, società o altro ente, residente o localizzato in paradisi fiscali e comporta l attribuzione dei redditi conseguiti dal soggetto controllato o collegato in capo al soggetto partecipante a prescindere dall effettiva distribuzione (art. 167 e 168 TUIR)

23 condizioni di applicazione Art. 8 CFC residenza del soggetto estero in un Paese o territorio incluso nella c.d. black-list; residenza del soggetto estero in un Paese white con un tax rate inferiore di più della metà rispetto a quello italiano e in presenza di prevalenti profitti passive esimenti dimostrazione, alternativa, che: o o il soggetto non residente svolga un effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; dalle partecipazioni non consegue l effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata

24 Art. 8 CFC Modifiche obiettivo: semplificazione e razionalizzazione dei rapporti fiscali con l estero con una clausola più aderente ai suggerimenti OCSE anche in ambito BEPS eliminazione della CFC per le società collegate (abrogazione art.168tuir) conferma natura facoltativa dell interpello preventivo ora antielusivo 120 gg +60 e silenzio assenso eventuale contradditorio e motivazione rafforzata dell atto di accertamento l individuazione degli Stati e territori a regime fiscale previlegiato torna ad essere - definitivamente - affidata, all art. 167, comma 4, del TUIR

25 Art. 8 CFC base imponibile uniformata a titolari reddito d impresa irpef ires anche norme fiscali extra TUIR (es. ACE) modalità semplificate per il calcolo del tax rate virtuale

26 Art. 15 Credito d imposta per i redditi prodotti all estero Modifiche intervenute Esteso a tutti i redditi di fonte estera e a tutte le categorie di contribuenti il riferimento alla competenza temporale non più limitato ai soli redditi d impresa prodotti all estero mediante stabile organizzazione Detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia purché pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d imposta successivo Carry back e carry forward delle eccedenze di imposta estera estesi a tutte le tipologie di reddito (non più solo reddito d impresa) Applicabilità della nuova disciplina a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto

27 Art. 15 Credito d imposta per i redditi prodotti all estero (segue) Eliminazione della disparità di trattamento tra i diversi tipi di contribuenti Sembra venir meno la c.d. per country limitation (calcolo separato del credito d imposta per singolo paese) molto probabilmente un errore

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