- relazione istruttoria - Il Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza. 04 febbraio 2011
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1 LEGGE REGIONALE 21/12/2010 N.19 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 "INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITÀ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L'OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE", - relazione istruttoria - Il Responsabile della III Area Arch. Nicla Paola Frezza 04 febbraio 2011 Pagina 1 di 9
2 - RELAZIONE - La Regione Marche ha approvato la Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile". Tale legge, pubblicata sul BUR Marche n. 96 del ha trovato piena applicazione a far data dal 30 novembre L obiettivo della legge è quello di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell attività edilizia diretta all ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell efficienza energetica. La Giunta Regionale con delibera n.1870 del ha dato piena attuazione a quanto previsto dalla L.R. In detta delibera vengono approvati i criteri per la realizzazione degli scaglioni, le procedure per la valutazione della sostenibilità degli edifici e dei controlli. La Giunta Regionale con delibera n.1991 del 24/11/2009 ha inoltre approvato un atto di indirizzo concernente Interpretazione ed applicazione della Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 dove sono stati esplicitati i contenuti del provvedimento legislativo. Il Consiglio Comunale, in attuazione di quanto disposto dall art.9 della suddetta L.R., con delibera n.89 del ha dettato i propri indirizzi in ordine all applicazione della L.R. 22/2009 ai sensi dell art.4 comma 1 e dell art.9 comma 1 precisandone le limitazioni e le deroghe. Successivamente con deliberazione n.1338 del la Giunta Regioanle ha varato le Linee di indirizzo per le soprelevazioni e per ampliamenti sugli edifici esistenti ai sensi dell art.90 del DPR 380/01 e della LR 22/09 (Piano casa). La Regione Marche ha successivamente approvato la Legge Regionale n.19 pubblicata sul BUR Marche n.114 del Modifiche alla Legge Regionale 8 ottobre 2009 n.22 "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile". Le principali novità riguardano: Pagina 2 di 9
3 - viene prorogata la validità del Piano Casa sino al ; (art.9 c.2) - nelle zone residenziali viene consentito l ampliamento degli edifici residenziali sino al 20% della volumetria esistente, eliminando il limite dei 200 mc esistente nella normativa attuale, che resta valido solo per gli edifici residenziali in zona agricola. Si introduce il limite che l ampliamento non può comportare aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto a quelle esistenti. (art.1 c.1 e c.1bis) - Viene prevista la possibilità di ampliare gli edifici non residenziali in zona artigianale e agricola fino al 20% della SUL (superficie utile lorda) escludendo il limite vigente di 400 mq; (art,1 c.3) - Viene reso possibile in zona agricola l accorpamento all edificio principale di un solo accessorio agricolo di pertinenza senza dover presentare il piano di recupero purchè la Superficie non sia superiore a mq 70; (art,1 c.6) - Viene compreso tra gli ampliamenti possibili anche l ampliamento non volumetrico (soppalchi, sottotetti); (art.1 c.8 bis) - Viene consentito il recupero dei sottotetti a fini abitativi degli edifici residenziali esistenti. Tale ampliamento è consentito anche nei centri storici, zone omogenee A, purchè non sia modificata l altezza di colmo e di gronda e la pendenza delle falde, consentendo così una riqualificazione degli ultimi piani degli edifici anche sotto l aspetto energetico; (art,1bis) - L art.2 Interventi di demolizione e ricostruzione è stato interamente riscritto. Le principali novità riguardano : - l esclusione dall applicabilità della legge per gli edifici in zona agricola presenti nella cartografia IGM ; (art.2 c.1) - la precisazione che negli interventi di demolizione e ricostruzione è ammessa la ricomposizione volumetrica con forme architettoniche diverse e spostamento dell area di sedime; (art.2 c.1) - nella zone agricole si quantifica in 100 ml lo spostamento dell area di sedime e si specifica che la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche; (art.2 c.1) - sono ridefiniti i limiti dell ampliamento degli edifici residenziali che diventano il 30% della V esistente da demolire se si ottiene un aumento del 15% dell efficienza energetica dell edificio rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs n.192/2005 e dal DPR 59/2009 e il 40% della V esistente da demolire qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche; (art.2 c.2). Si elimina quindi l obbligo del Protocollo Itaca Marche per ampliamenti fino al 30%. Tale obbligo resta solo per gli ampliamenti fino al 40% - Si estende la possibilità degli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento anche agli edifici ubicati nel centro storico, zone omogenee A, realizzati dopo il 1 gennaio 1950 che presentino caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche, ed ambientali non coerenti con il contesto storico e Pagina 3 di 9
4 architettonico in cui si inseriscono, previa presentazione di un piano particolareggiato di recupero. (art.2 c.3) - Si precisa che in caso di demolizione e ricostruzione parziale gli interventi dovranno garantire il miglioramento della sicurezza sismica, mentre in caso di demolizione totale si richiede l adeguamento sismico sia per gli edifici residenziali che per quelli non residenziali; (art,2 c.1 e c.4) - E eliminato l obbligo di utilizzare fonti energetiche rinnovabili; - E consentito il cambio di destinazione d uso di edifici non residenziali ubicati nelle zone omogenee B e C non più utilizzati prima del 1 gennaio 2007, a condizione che sia compatibile con la destinazione d uso prevista nel PRG e siano garantiti gli standards urbanistici, mentre nelle zone omogenee D e E il cambio di destinazione d uso degli edifici non è consentito; (art.2 c.4) - Sono modificati i requisiti e la percentuale massima di ampliamento degli edifici non residenziali, analogamente a quanto stabilito per gli edifici residenziali, con la differenza che le percentuali di ampliamento si riferiscono alla SUL (superficie utile lorda) e non al volume; (art,2 c.5) - Si precisa che in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento la distanza dai confini o dai fabbricati da rispettare è solo quella relativa alle parti in ampliamento o soprelevazione; (art,2 c.7) AMBITO DI APPLICAZIONE - Si introduce la possibilità di applicare la legge anche per gli edifici in corso di ristrutturazione; (art.4 c1) - Si introduce la disposizione che gli ampliamenti previsti dalla legge in oggetto possono essere realizzati in aggiunta agli incrementi volumetrici concessi dagli strumenti urbanistici in vigore; (art.4 c2) - Viene precisato che gli interventi di cui al Piano Casa comportano la deroga di tutti i parametri della L.R. n.13/90 (norme per le zone agricole) fatta eccezione per l altezza massima degli edifici in relazione alla destinazione d uso e la distanza per gli allevamenti di tipo industriale che rimane invariabile; (art.4 c.2 bis) - Vengono eliminate alcune esclusioni dall applicabilità della legge e precisamente le aree di tutela integrale dei piano regolatori adeguati al PPAR (piano paesistico ambientale regionale) e le aree AVD_P2 del PAI (piano assetto idrogeologico). In tali aree si applica la legge con alcune limitazioni. (art.4 c.5bis e 5ter) La legge regionale di modifica n.19/2010 all art.9 prevede che i Comuni, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, possono: limitarne l applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria Pagina 4 di 9
5 delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale; introdurre ulteriori deroghe ai regolamenti edilizi e alle previsioni dei piani urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali. Il Comune di Maiolati Spontini con atto Consiliare n.89 del ha già ritenuto opportuno stabilire alcune ulteriori limitazioni rivolte a tutelare aspetti igienico sanitari, sicurezza, ambientali e salvaguardare eventuali diritti di terzi confinanti, nonché a prevedere ulteriori deroghe ai parametri urbanistici ed edilizi individuati nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Comunale, al fine di poter dare piena attuazione a quanto previsto dalla Legge. Esaminate le principali modifiche apportate alla Legge Regionale n.22/2009 dalla L.R. n.19/2010 e, considerato che l adeguamento delle delibere consiliari è limitato alle nuove disposizioni previste dalla L.R. n.19/2010, si propone di confermare le limitazioni e le deroghe stabilite nell atto consiliare n.89/2009 aggiungendo le seguenti precisazioni e integrazioni: 1. modificare il punto 5) lettera d) del dispositivo relativo agli interventi in territorio rurale in quanto la nuova disposizione legislativa regionale interviene più volte a disciplinare tale casistica, e precisamente: all'art. 1, co. 6, stabilisce che non è più necessario il piano di recupero per l'accorpamento di un solo accessorio all'edificio principale; all'art. 2, co. 1, stabilisce che negli interventi di demolizione con ricostruzione è ammessa la ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse e spostamento dell'area di sedime (max 100 ml) e che la ricostruzione deve avvenire secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. Pertanto al fine di garantire che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche negli ampliamenti e per evitare che le demolizioni e ricostruzioni, con eventuali accorpamenti, diano luogo ad interventi incompatibili con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale si propone che gli interventi nei fabbricati ubicati nel territorio rurale vengano articolati nelle seguenti diverse situazioni: - accorpamento degli accessori di pertinenza all'edifico principale (residenziale): compete al Consiglio Comunale, in sede di valutazione del piano di recupero previsto dall'art.1 comma 6 della L.R. n.22/2009, come modificata dalla L.R. n. 19/2010, stabilire la compatibilità dell'accorpamento degli accessori di pertinenza all'edifico principale, in relazione al tipo edilizio ed alle caratteristiche architettoniche degli Pagina 5 di 9
6 edifici interessati, ovvero l'opportunità di mantenere distinte le varie volumetrie, fermo restando quanto consentito dallo stesso art.1 comma 6.. Nel caso di accorpamento di un solo accessorio di pertinenza all'edificio principale, per il quale ai sensi dell'articolo sopra citato non è necessario il piano di recupero, la compatibilità dell'accorpamento o l'opportunità di mantenere distinte le due volumetrie (fermo restando quanto consentito dall'art. stesso) dovrà essere valutata in sede di istruttoria del titolo abilitativo edilizio diretto. A tal proposito è necessario allegare al progetto un esauriente rilievo del contesto, sia grafico che fotografico. - fabbricati principali (residenziali): gli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento nei fabbricati principali dovranno essere effettuati secondo il tipo edilizio e le caratteristiche edilizie storiche. Per valutare il rispetto di tale prescrizione i relativi progetti dovranno essere corredati da un rilievo, cartografico e fotografico, dello stato di fatto delle aree e degli edifici presenti nella zona per la individuazione del tipo edilizio e delle caratteristiche edilizie storiche prevalenti nella stessa. Nel caso di demolizione, anche parziale, di fabbricati costituiti da più corpi di fabbrica, anche se ognuno di questi possiede le caratteristiche per essere classificato autonomo edificio ai sensi dell'art. 13, co. 1, lett. bb) del regolamento edilizio, non è consentita la ricostruzione separata dei singoli corpi di fabbrica, restando pertanto obbligatoria la riproposizione di un unico fabbricato costituito dall'aggregazione di diversi volumi; Tutti gli interventi dovranno essere attuati sulla base di un dettagliato progetto che preveda l'utilizzo di materiali, finiture, sistemazioni esterne e piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. In ogni caso l'altezza dell'edificio ampliato e/o ricostruito non potrà essere superiore a ml 7,50; - accessori di pertinenza di fabbricati principali (residenziali): nei casi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento negli accessori di pertinenza di fabbricati principali, oltre al rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche edilizie storiche, da valutare con le modalità stabilite per i fabbricati principali, è consentito anche l'accorpamento fra più manufatti a condizione che il volume di ogni nuovo corpo di fabbrica non sia superiore al 50% di quello dell'edificio principale, l'altezza non sia superiore a ml 4,50, la distanza fra i fabbricati accessori e l'edificio principale non sia inferiore a ml 10,00 e che i fabbricati accessori siano disposti in modo da formare una corte. Ai fini della individuazione della normativa di riferimento per gli edifici accessori di pertinenza dei fabbricati principali, agli stessi viene assegnata la normativa relativa alla destinazione del manufatto principale; - demolizione e ricostruzione di più fabbricati non residenziali in assenza di edificio principale: nei casi di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento di più fabbricati non residenziali, in assenza di uno che può essere definito principale, oltre al rispetto del tipo edilizio e delle caratteristiche edilizie storiche, da valutare con le modalità stabilite per i fabbricati principali, è consentito anche l'accorpamento fra più manufatti a condizione che la superficie di ogni nuovo corpo di fabbrica non sia Pagina 6 di 9
7 superiore a 200 mq, l'altezza non sia superiore a ml 4,50, la distanza fra i fabbricati non sia inferiore a ml 10,00 e che i fabbricati stessi siano disposti in modo da formare una corte; 2. integrare il punto 5) del dispositivo della deliberazione con le seguenti ulteriori limitazioni : - nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all art.2 della Legge Regionale n.22/2009 così come modificata dalla L.R. n.19/2010, si dovranno utilizzare obbligatoriamente fonti energetiche rinnovabili; Inoltre considerato che all'art. 1, co. 1 della Legge Regionale, si stabilisce che l'ampliamento è consentito anche per singola unità immobiliare, si propone di introdurre la seguente ulteriore precisazione: - fermi restando i limiti inderogabili di distanze ed altezze, le richieste di atto abilitativo edilizio per gli ampliamenti di singole unità immobiliari (che non costituiscono autonomo edificio) poste su fabbricati costituiti da più unità, consentiti ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L.R. n. 22/02009 come modificata dalla L.R. n. 19/2010, devono essere corredate di una specifica dichiarazione del richiedente, resa sotto forma di atto di notorietà, con cui si attesti di aver titolo ad effettuare tale intervento avendo acquisito specifica autorizzazione condominiale ; 3. di integrare il punto 6) del dispositivo della deliberazione consiliare n.89/2009 relativo agli indici e parametri che possono essere derogati in considerazione del fatto che la nuova disposizione legislativa regionale, fra l'altro, stabilisce che: - all'art. 2, co. 7 della Legge Regionale, negli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, le distanze dai confini e dai fabbricati sono rispettate con riferimento alla sola parte di edificio che costituisce ampliamento o sopraelevazione del preesistente edificio. Pertanto si propone di integrare il punto 6) del dispositivo come segue: - alla fine del contenuto del 2 punto verrà inserita la frase: a meno che non si costruisca in aderenza al preesistente muro dell'edificio contiguo ; - inserimento del punto 3) dopo il contenuto del 2 punto come segue: 3) negli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento di fabbricati che sono ubicati a distanza dai confini e dai fabbricati inferiore a quella minima prescritta, i relativi progetti devono essere corredati da un apposito elaborato tecnico relativo alla sagoma planivolumetrica del fabbricato esistente e alla sua ubicazione sul lotto, con riferimento ad un caposaldo certo. Pagina 7 di 9
8 - Inserimento alla fine del punto 6) del dispositivo: 6) in caso di soprelevazione del sottotetto per il raggiungimento dell altezza di cui all art.1 bis, l ampliamento potrà essere posto a filo con la parete del fabbricato esistente anche se questa si trova a distanza dalla strada inferiore a quanto previsto dal DM 1404/68 e dall art.9 del DM 1444/68. Per le distanze dai confini andrà rispettato invece quanto stabilito nel precedente atto consiliare n.82/2009 Resta altresì confermato quanto deliberato con atto consiliare n.89/2009 in merito agli standards urbanistici e ai diritti di segreteraia. Maiolati li 04 febbraio 2011 La Responsabile Ufficio Tecnico Arch.Nicla Paola Frezza Pagina 8 di 9
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