RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>>

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1 RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA sulle PROPOSTE DI LEGGE N <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>> Legge approvata nella seduta pomeridiana n. 207 del 28 giugno 2011

2 Emendamento modificativo (pagina 1.1) Sostituire il comma 2 con il seguente: <<2. In particolare è garantito al cittadino l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM 29 novembre 2001.>> Emendamento modificativo (pagina 2.1) Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole <<le definizioni indicate dalle lettere da a) ad h) dell'articolo 2>> sono sostituite dalle seguenti: << le definizioni indicate dall'articolo 2, comma 1,>>; b) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: <<2. Le definizioni di cui al comma 1 sono integrate con la seguente: >>; c) alla lettera a) del comma 2 le parole <<ovvero dalla libera scelta del paziente,>> sono sostituite dalle seguenti: <<ovvero dalla libera scelta del malato,>> e le parole <<che rendono tale scelta assistenziale preferibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<che rendono tale soluzione assistenziale preferibile>>. Emendamento modificativo (pagina 2.2) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 3 <<3. In relazione alla percezione del proprio stato di salute la persona ammalata può decidere in qualunque momento di essere dimessa dall'hospice in cui si trova per cura>>. Emendamento modificativo (pagina 3.1) <<1. Il Piano sanitario e sociosanitario regionale stabilisce gli obiettivi regionali nell'ambito delle cure palliative e della terapia del dolore e demanda la loro realizzazione ad apposito Progetto Obiettivo, denominato <<Progetto obiettivo cure palliative e terapia del dolore>>. 2. Il Progetto Obiettivo di cui al comma 1 prevede almeno: a) l'analisi della situazione attuale per evidenziarne le criticità; b) l'individuazione degli obiettivi, di salute e di offerta; c) la definizione del modello organizzativo per conseguire, ai vari livelli assistenziali, gli obiettivi prefissati; d) l'individuazione delle azioni strumentali e delle relative risorse; e) la definizione delle attività e della relativa organizzazione della rete di cure palliative pediatriche.>> Emendamento modificativo (pagina 3.2) Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: <<4. La programmazione socio-sanitaria regionale darà disposizioni affinché le strutture hospice vengano inserite alle dirette dipendenze e in continuità organizzativa e funzionale dei reparti di Medicina degli ospedali>>.

3 PUSTETTO, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 5.1) Sostituire il comma 2 con il seguente: <<Il coordinamento è composto da almeno una rappresentante per ogni singola professione responsabile del piano diagnostico-terapeutico ed assistenziale e le sue modalità di nomina sono stabilite dalla Giunta regionale. I componenti durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati per un unica volta.>>. Emendamento modificativo (pagina 6.1) 1. La rete regionale per le cure palliative è costituita dai servizi ospedalieri, ambulatoriali, domiciliari, e residenziali accreditati. 2. Nell'Atto aziendale previsto all'articolo 2 comma 1 della Legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 <<Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali>>, ciascuna Azienda prevede l'istituzione di una funzione specificatamente dedicata al coordinamento della rete aziendale di cure palliative. 3. La funzione di cui al comma 2 può essere istituita, tramite apposita intesa, con le Aziende a livello di Area Vasta. 4. Il medico di famiglia è coinvolto nel percorso assistenziale del malato che usufruisce dei servizi di cui al comma 1. Emendamento modificativo (pagina 6.1.1) Al comma 2, dopo le parole <<sono erogate>> aggiungere la seguente locuzione <<nei limiti scientifici dettati dalle indicazioni derivanti dalla "Evidence-based Medicine" o da linee guida o protocolli relativi alla condizione clinica del paziente,>>. Subemendamento all emendamento di pagina (pagina ) Al comma 2 dopo le parole <<sono erogate>> aggiungere le parole <<secondo criteri di appropriatezza in base a>>. Emendamento modificativo (pagina 6.1.2) Sostituire il comma 3 con il seguente: <<3. Le aziende per i servizi sanitari garantiscono e coordinano l'offerta di cure palliative a livello di Area Vasta. Le cure palliative vengono erogate attraverso una specifica funzione distrettuale o, laddove più vantaggioso, sovradistrettuale, che opera in accordo con il medico di medicina generale e con il concorso delle associazioni senza finalità di lucro e degli altri organismi no profit operanti nello stesso ambito.>>. Emendamento modificativo (pagina 6.2) Apportare all articolo le seguenti modifiche:

4 b) al comma 3 sopprimere le parole «a livello di singolo distretto»; c) sostituire il comma 4 con il seguente: <<4. Nell'ambito delle cure palliative domiciliari, gli interventi a bassa intensità assistenziale sono coordinati dal medico di medicina generale. Nei casi di alta intensità assistenziale, il medico di medicina generale richiede l'intervento della funzione distrettuale di cure palliative, della cui equipe il medico stesso è parte integrante.>>. Emendamento modificativo (pagina 7.1) <<La rete di cure palliative pediatriche, composta da servizi ospedalieri, territoriali sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali è assicurata dai pediatri di libera scelta per i propri assistiti e dalle aziende sanitarie ed ospedaliere con proprio personale medico e infermieristico afferente alle unità operative cure palliative. Nel Progetto Obiettivo di cui all'articolo 3 e in sintonia con il Piano Oncologico Regionale, sarà eventualmente individuato un <<Centro di riferimento di Cure Palliative Pediatriche>> con il compito di coordinare una rete di cure palliative pediatriche composta da servizi ospedalieri, territoriali sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali che possa essere riferimento regionale e sovraregionale.>> Emendamento modificativo (pagina 7.1.1) <<1. La rete di cure palliative pediatriche, composta da servizi ospedalieri, territoriali sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali è assicurata dai pediatri di libera scelta per i propri assistiti e dagli enti del Servizio Sanitario Regionale nonché dalle strutture private accreditate coli proprio personale. 2. Nel Progetto Obiettivo di cui all'articolo 3, in coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione regionale, vengono individuate specifiche azioni inerenti alle cure palliative pediatriche.>>. Emendamento modificativo (pagina 7.2) Al comma 1 sostituire le parole <<afferente alle unità operative cure palliative.>> con le seguenti: <<afferente alla funzione di cure palliative.>>. PUSTETTO, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 8.0.1) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: 1 bis. Ogni malato, così come ribadito dalla Costituzione e dalla convenzione di Oviedo, ha sempre e comunque il diritto di rifiutare ogni terapia che gli viene proposta compresa idratazione ed alimentazione. 1 ter. Tutto il personale di turno è tenuto a rispettare le scelte del paziente che in caso di incoscienza potranno essere desunte da apposito modulo compilato dal paziente oppure riferite da un tutore legalmente nominato.

5 Emendamento modificativo (pagina 8.1) Al comma 2 sostituire le parole <<il malato deve poter accedere a percorsi agevolati, diagnostici e curativi, che si rendessero necessari>> con le seguenti: <<il malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita accede ai percorsi agevolati, diagnostici e curativi, che si rendono necessari>>. Emendamento modificativo (pagina 10.1) Al comma 1, dopo le parole <<riservando la priorità>> aggiungere le parole <<ai progetti di formazione specifica degli operatori e>>. Emendamento modificativo (pagina 12.1) Sopprimere i commi 4 e 5. Emendamento modificativo (pagina ) Sopprimere i commi 4 e 5. Emendamento modificativo (pagina 12.2) Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole <<promuove la Rete regionale della terapia del dolore >> sono sostituite dalle seguenti: <<promuove la Rete regionale per la terapia del dolore >>; b) al comma 2 le parole <<La Rete regionale della terapia del dolore si fonda sull'integrazione tra azienda ospedaliera e territoriale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Rete regionale per la terapia del dolore si fonda sull'integrazione tra assistenza ospedaliera e territoriale,>>; c) alla lettera a) del comma 4 le parole <<medici di medicina di base>> sono sostituite dalle seguenti: <<medici di medicina generale>>. Emendamento modificativo (pagina ) Sostituire la rubrica del capo IV con la seguente: <<Disposizioni finali, transitorie e finanziarie>>. Emendamento soppressivo (pagina 13.1) Sopprimere l articolo. Emendamento modificativo (pagina ) Sopprimere le parole: <<nonché ove necessario previo parere della Commissione consiliare competente, attraverso un regolamento regionale>>.

6 PUSTETTO, Relatore di minoranza Emendamento modificativo (pagina 13.2) Al comma 1, sopprimere le parole <<nonché ove necessario>>. Emendamento modificativo (pagina 14.1) Al comma 1 sostituire le parole <<la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2001, n. 903 (DM 28 settembre Programma per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali)>> con le seguenti: <<la deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2002, n. 486 (DM 28/1999-DM 5/2001: Programma per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all'interno della rete di assistenza ai malati terminali)>>. Emendamento modificativo (pagina 14.2) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: <<2 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale finalizzata a disciplinare i requisiti di accreditamento, le strutture ove vengono erogate le prestazioni di cui alla presente legge possono continuare a svolgere la propria attività e sono prorogate, alla scadenza, salvo diverso intendimento degli enti del Servizio sanitario regionale, le eventuali convenzioni in essere con gli enti medesimi.>>. Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.1) Dopo l'art. 14, inserire il seguente: <<Art. 14 bis (Disposizioni finanziarie) 1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all art. 4, nonché dal disposto di cui all art. 10, fanno carico all unità di bilancio e al capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l anno Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 5 fanno carico all'unità di bilancio e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l'anno 2011.>> Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.2) Nota: Il 20% dei fondi previsti per le cure palliative all'articolo 2, comma 280, lettera b) della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 <<Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)>>, sono riservati all'area pediatrica.

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