SICUREZZA, REGOLARITA E CONGRUITA DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. avv. Federico Ventura Firenze, 11 febbraio 2009

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1 SICUREZZA, REGOLARITA E CONGRUITA DEL LAVORO NEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE avv. Federico Ventura Firenze, 11 febbraio 2009

2 MATERIA APPROVVIGIONAMENTI PUBBLICI SICUREZZA DEL LAVORO

3 NORMATIVA COMUNITARIA Direttiva 2004/17/Ce Direttiva 2004/18/Ce Direttiva 92/57/Cee

4 Normativa nazionale in materia D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. L. 296/06 D.lgs. 6/07 D.lgs. 113/07 L. 123/2007 D.lgs. 152/08 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 L. 129/08 L. 133/08

5 Normativa regionale in materia Legge Regione Toscana Legge 13 luglio 2007, n. 38 e ss.mm.ii.

6 Normativa costituzionale in materia Art. 117 Costituzione Comma 1 competenza esclusiva dello Stato tutela della concorrenza Comma 2 competenza concorrente Stato- Regioni tutela e sicurezza del lavoro

7 Pronuncia della Corte Costituzionale Sentenza 23 novembre 2007, n. 401 In relazione al riferimento, ai «piani di sicurezza», si osserva che, gli stessi attengono alla materia concorrente «sicurezza sul lavoro» per ciò che concerne la riduzione al minimo dei rischi di infortuni dei lavoratori impiegati nell appalto.

8 Corte Costituzionale (2) i piani di sicurezza, in relazione ai quali la competenza legislativa esclusiva statale sarebbe relativa soltanto alla loro formazione, mentre rientrerebbero nella competenza concorrente gli aspetti contenutistici relativi alla normativa antinfortunistica.

9 Corte Costituzionale (3) L art. 5, commi 1, 2 e 4 del Codice contratti pubblici, viene ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in quanto, autorizzando l emanazione del regolamento per i settori indicati al comma 3 dell art. 4, invaderebbe competenze che spettano alle Regioni.

10 Corte Costituzionale (4) Infatti, tra tali settori sono compresi anche le attività di progettazione e i piani di sicurezza, i quali sono, per le ragioni esposte, da ricondurre a materie di competenza concorrente o residuale delle Regioni, con conseguente impossibilità per lo Stato, stante la previsione del sesto comma dell art. 117 Cost., di emanare regolamenti.

11 Art codice civile NOZIONE DI CONTRATTO DI APPALTO L appalto è il contratto col quale una parte assume il compimento di un opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio

12 CAUSA DEL CONTRATTO DI APPALTO CAUSA: funzione economico sociale del contratto, oggettivamente intesa CAUSA DEL CONTRATTO DI APPALTO: compimento di un opera o di un servizio dietro pagamento di un prezzo organizzazione dei mezzi rischio di impresa

13 GESTIONE A PROPRIO RISCHIO Nel prima stesura del codice si prevedeva che elemento della causa del contratto di appalto fosse la DIREZIONE DEI LAVORI. La norma prevede invece la gestione a proprio rischio

14 APPALTO, ESTERNALIZZAIZONE E APPROVVIGIONAMENTO Concetto privatistico di appalto Concetto pubblicistico di approvvigionamento

15 Art. 86, c. 3-bis del dgs. 163/06 Nella predisposizione delle gare di appalto nella valutazione dell anomalia dell offerta gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

16 Art. 86, c. 3-ter del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d asta.

17 Art. 87, c. 4 Codice contratti pubblici VERIFICA ANOMALIA Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.p.r. 3 luglio 2003, n. 222.

18 (segue) Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

19 Art. 131 d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

20 (segue) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

21 (segue) 4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

22 (segue) 5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

23 Dpr 222/03 Contenuti minimi dei piani di sicurezza Oggi allegato XV d.lgs. 81/08

24 Autorità vigilanza contratti pubblici Determinazione 4 del 26 luglio 2006 Costi della sicurezza

25 ITACA Linee guida sicurezza 1 marzo 2006

26 TESTO UNICO SICUREZZA D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

27 art. 26 del d.lgs. 81/08 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

28 (segue) a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

29 (segue) 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

30 (segue) b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

31 (segue) 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

32 (segue) 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

33 (segue) Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

34 (segue) 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

35 (segue) 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

36 (segue) Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

37 (segue) 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

38 (segue) Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

39 (segue) 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

40 (segue) 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

41 Autorità di vigilanza per i contratti pubblici Determinazione n. 3 del 2008

42 Itaca Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - prime indicazioni operative del 27 febbraio 2008

43 Art. 96, c. 2 d.lgs. 81/08 L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

44 Cantiere temporaneo e mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile

45 ALLEGATO X 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

46 (segue) 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

47 committente il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

48 responsabile dei lavori soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

49 coordinatore per la progettazione soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

50 coordinatore per l'esecuzione dei lavori soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

51 uomini-giorno entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

52 piano operativo di sicurezza il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

53 impresa affidataria impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

54 Art. 90 del d.lgs. 81/08 Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

55 (segue) 4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

56 (segue) 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

57 Art Obblighi di trasmissione 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

58 (segue) 2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

59 (segue) 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

60 Art. 90 T.U. casi nei quali sussiste l obbligo da parte del committente di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione obbligo da parte del committente, anche in caso di coincidenza con l impresa esecutrice, della nomina dei coordinatori sussiste sempre nel caso in cui sia prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, a meno che nel cantiere stesso non siano eseguiti dei lavori non soggetti a permessi di costruire.

61 art. 93 d.lgs. 81/08 in ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità alla verifica degli adempimenti generali di sicurezza, dell obbligo del committente di adottare dei provvedimenti nel caso che il coordinatore in fase di esecuzione gli segnali delle inadempienze da parte delle imprese esecutrici e dell obbligo della trasmissione della notifica preliminare.

62 verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione. art. 97 d.lgs. 81/08 obblighi a carico del datore di lavoro delle imprese affidatarie vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento coordinare gli interventi finalizzati all attuazione delle misure generali di sicurezza

63 art. 101 d.lgs. 81/08 imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il POS all impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio piano di sicurezza, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione.

64 Art. 38 Codice contratti pubblici LEGITTIMAZIONE A CONTRARRE 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

65 (segue) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale

66 (segue) e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio;

67 (segue) g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

68 (segue) i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

69 (segue) m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

70 COMMITTENTE APPALTATORE (COMMITTENTE) APPALTATORE SUB ALTRO CONTRAENTE

71 Art codice civile AUTORIZZAZIONE L appaltatore non può dare in sub appalto l esecuzione l dell opera o del servizio se non è stato AUTORIZZATO dal committente

72 Art. 118, c. 8 Codice dei contratti pubblici Il sub appalto deve essere autorizzato dalla amministrazione entro 30 gg o 15 gg dall istanza

73 Art. 118, c. 8 Codice dei contratti pubblici AUTORIZZAZIONE La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

74 Art. 118, c. 11 Codice contratti pubblici CIO CHE E CONSIDERATO SUBAPPALTO è CONSIDERATO subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

75 Art. 118, c. 11 ultimo periodo Codice contratti pubblici COMUNICAZIONE E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

76 schema SUBAPPALTO FORNITURE NOLO Approvazione 30 gg Approvazione 30 gg 2% o euro SUBAPPALTO FORNITURE 50% mano d opera NOLO Approvazione 15 gg Comunicazione

77 Giurisprudenza C.d.S. 21 novembre 2007 n. 5906

78 Art. 118, c. 4 Codice contratti pubblici SICUREZZA L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

79 (segue) la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

80 Art. 118, c. 6 bis Codice contratti pubblici Il NUOVO DURC Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con INPS e INAIL, rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori, ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

81 Art. 118, c. 6 Codice contratti pubblici CONTRIBUZIONE L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.

82 Decreto ministero lavoro 24 ottobre 2007 DURC

83 Circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 5 del 2008 DURC

84 Art. 7 d.m. ll.pp. 145/00 A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

85 Art. 7 d.m. ll.pp. 145/00 Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

86 Art. 13 d.m. ll.pp. 145/00 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

87 Art. 36 l. 20 maggio 1970 n. 300 nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola determinante l'obbligo per l appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

88 Art. 118, c. 6 Codice contratti pubblici TRATTAMENTO ECONOMICO L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

89 Art codice civile Diritti dei lavoratori dell appaltatore verso il committente Coloro che, alle dipendenze dell appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l opera o il servizio possono proporre azione nei confronti del committente per conseguire quanto gli è dovuto fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l appaltatore

90 Art. 14 d.lgs. 81 del 2008 SOSPENSIONE ATTIVITA LAVORATIVA il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale

91 Ministero del lavoro e della previdenza sociale Circolare n. 24 del 14 novembre 2007

92 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circolare 3 novembre 2006, n. 1733

93 I DIVERSI CONTRATTI APPALTO Appalto integrato e appalto concorso CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI (Project financing) AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE (GENERAL CONTRACTOR) GLOBAL SERVICE

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