SESTA GIORNATA DOCENZA LAORE

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1 1 SESTA GIORNATA DOCENZA LAORE

2 Approfondimenti sulla legislazione 2 Approfondimenti sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari

3 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 3 Legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione, revoca e modifica delle stesse. Fonti di accesso alle informazioni (banche dati, siti web ecc.);

4 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 4 Il REGOLAMENTO REACH Nell Unione Europea la normativa quadro sulla registrazione, valutazione e autorizzazione di tutte le sostanze chimiche, di cui fanno parte i prodotti fitosanitari, è rappresentata dal Regolamento (CE) n 1907/2006 denominato con l acronimo REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Il Regolamento REACH è stato adottato, dopo una lunga fase di dibattito tra gli stati membri, con l intento di proteggere la salute umana e l ambiente dai possibili rischi derivanti dai prodotti chimici. Il REACH attribuisce ai produttori l onere di documentare scientificamente i potenziali rischi attribuibili alle singole sostanze chimiche che vengono fabbricate o vendute nel territorio dell Unione europea, e contemporaneamente di indicare come gestire questi rischi. Il compito dei produttori è infatti di dimostrare che i loro prodotti possono essere usati in sicurezza, comunicando adeguatamente agli utilizzatori come gestire al meglio i rischi eventuali derivanti dall utilizzo.

5 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 5 In tale contesto è previsto che qualsiasi fornitore (fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore) che immette sul mercato una sostanza o una miscela pericolosa deve fornire al destinatario la scheda dati di sicurezza SDS (art. 31 del Regolamento REACH). Il complesso meccanismo di attuazione del Regolamento REACH ha richiesto l istituzione dell European Chemical Agency (ECHA) con sede a Helsinki. L Agenzia ECHA ha la funzione di realizzare e gestire un database comune a tutti gli stati membri (previsto dal Regolamento) nel quale sono inseriti i dati relativi ai pericoli e ai rischi connessi a tutti i prodotti chimici (ancora in fase di completamento) e di sovrintendere alle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione di tutte le sostanze chimiche in modo che il loro impiego sia armonizzato, cioè realizzato in maniera omogenea, all interno dell Unione Europea. L ECHA ha un sito multilingue (echa.europa.eu) e il Governo italiano un sito in italiano riguardante il REACH ( in cui sono disponibili informazioni sulle sostanze chimiche e sulle evoluzioni della normativa del settore.

6 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 6 Successivamente all approvazione del regolamento REACH l Unione europea ha provveduto anche a adottare un nuovo schema armonizzato a livello mondiale, proposto dalle Nazioni Unite con la sigla GHS (Globally Harmonized System), per la classificazione, l imballaggio e l etichettatura, sia delle sostanze chimiche (nel caso degli agrofarmaci i principi attivi e gli altri componenti delle formulazioni), che delle miscele (nel caso degli agrofarmaci, le formulazioni, ex preparati). Tale processo di armonizzazione ha portato all approvazione del regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) che per la prima volta riunisce in un solo provvedimento sia le norme riguardanti le sostanze attive, sia quelle riguardanti le miscele, prevedendo l obbligo di applicazione nel dicembre del 2010 per le prime e nel giugno del 2015 per le seconde. L approvazione del Regolamento CLP ha comportato anche una modifica del Regolamento REACH. Il Regolamento (UE) 453/2010 ha introdotto infatti la nuova classificazione e un nuovo formato per le schede dati di sicurezza (SDS) in adeguamento al CLP.

7 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 7 Il REGOLAMENTO 1107/2009 I prodotti fitosanitari rientrano pienamente nelle nuove norme che regolamentano la registrazione, valutazione e autorizzazione di tutte le sostanze chimiche. Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 n 1107/2009/CE è relativo all immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e stabilisce, a livello comunitario, i criteri di autorizzazione in base alla classificazione delle sostanze attive e delle miscele pericolose impiegate in agricoltura. Sulla base di questo Regolamento, le sostanze attive vengono autorizzate a livello comunitario e vengono stabilite le modalità con cui gli stati membri possono autorizzare i prodotti fitosanitari.

8 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 8 La normativa comunitaria vigente garantisce quindi uniformità nei criteri di autorizzazione poiché le sostanze attive sono registrate una sola volta a livello comunitario La procedura di registrazione prevede la presentazione da parte della società che ha sviluppato la nuova molecola di un complesso dossier contenente dati sperimentali che dimostrino le caratteristiche di classificazione della stessa molecola, dal punto di vista tossicologico, ecologico, dell efficacia e della residualità. Tale procedura richiede anni di tempo e notevoli investimenti. Questa procedura è stata semplificata dal regolamento 1107/2009: Gli stati membri vengono infatti raggruppati in 3 zone omogenee, Nord, Centro e Sud; Nell ambito della zona omogenea è un singolo stato membro che riceve l istanza di registrazione e segue tutto l iter di valutazione previsto dal Regolamento.

9 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. Una volta ottenuta la registrazione di una molecola, questa vale per tutti gli altri Stati membri della medesima zona (principio del riconoscimento reciproco). Questo riduce le precedenti disparità presenti tra i paesi UE in termini di disponibilità di prodotti.

10 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 10 Riassumendo, le sostanze attive vengono valutate ed ammesse a livello comunitario mentre i preparati/miscele, cioè i formulati commerciali, vengono registrati a livello di singolo Paese membro. In questo modo i criteri per la registrazione sono omogenei in tutti gli Stati membri anche se, fra i diversi Paesi, vi possono essere differenti etichette per il medesimo prodotto. L armonizzazione a livello europeo delle norme sulla valutazione e emissione in commercio delle sostanze attive e delle miscele nonché dei livelli massimi di residuo ammissibile (LMR) nelle produzioni migliora la libera circolazione delle merci all interno dell Unione e punta a garantire ai produttori dei diversi paesi le stesse opportunità nella gestione dell attività produttiva e commerciale.

11 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. Decreto Presidente della Repubblica n. 290/ La normativa italiana di riferimento per l autorizzazione all immissione in commercio di un prodotto fitosanitario è il Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 che è ancora in vigore per quanto riguarda le parti relative all immissione in commercio (registrazione) dei prodotti fitosanitari. Il Decreto del Presidente della Republica n 55/2012 ha modificato Il DPR 290/2001 adeguandolo alla normativa comunitaria (Reg. CE 1107/2009) per quanto riguarda le disposizioni di autorizzazione e immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti. In Italia la registrazione viene rilasciata dal Ministero della Salute su richiesta della società che lo produce o lo commercializza. La validità dell autorizzazione può raggiungere al massimo 10 anni, dopo i quali serve una nuova valutazione scientifica sugli aspetti tossicologici, ambientali, agronomici (efficacia, fitotossicità ecc..) per essere ri-registrato.

12 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 12 In casi di gravi emergenze ed esigenze fitosanitarie il Ministero può concedere delle autorizzazioni particolari (usi eccezionali) di durata non superiore a 120 giorni. Al termine del periodo di autorizzazione, in assenza di una richiesta di rinnovo da parte della società titolare della registrazione o per la mancata o incompleta presentazione dei dossier scientifici che devono supportare la richiesta di rinnovo, il Ministero può emettere un provvedimento di revoca di un determinato prodotto, che dovrà essere commercializzato o utilizzato entro i termini che sono specificati nello stesso provvedimento di revoca. L etichetta di un prodotto può subire variazioni nell ambito del periodo di validità dell autorizzazione in quanto Il Ministero della Salute può anche emettere dei provvedimenti di ri-registrazione dei diversi prodotti, che modificano alcuni aspetti sull utilizzo presenti in etichetta come, per esempio, le colture e le avversità autorizzate, i dosaggi, le modalità di impiego, ecc In questo caso le variazioni presenti in etichetta sono spesso di immediata applicazione e non sono previsti dei tempi per l adeguamento alle nuove prescrizioni.

13 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 13 Il Ministero della Salute può, anche prima della scadenza dell autorizzazione, sospendere o addirittura revocare l impiego di un prodotto fitosanitario, nel caso vi siano evidenze scientifiche di gravi danni alla salute umana o all ambiente, prevedendo di solito dei limiti temporali per lo smaltimento delle scorte, al termine del quale è vietato l utilizzo di quel prodotto e le sue eventuali scorte sono da smaltire come rifiuto speciale pericoloso. La revoca può riguardare anche formulati commerciali che contengano sostanze attive che non superino il processo di revisione a livello comunitario. In Italia, come in ogni stato membro dell UE, possono essere utilizzati solo i prodotti fitosanitari registrati in Italia, questo perché le etichette possono essere differenti all interno di ogni stato per una serie di motivi (diverse colture per cui è registrato, diversa modalità o tempistica, diverso intervallo di sicurezza ).

14 Legislazione nazionale e europea sulle procedure di autorizzazione e revoca dei prodotti fitosanitari. 14 Per rimanere aggiornati sui prodotti autorizzati e le loro variazioni di etichetta sono disponibili diverse banche dati pubbliche a cui è possibile accedere liberamente e gratuitamente attraverso il web: Ministero della Salute Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali (portale SIAN) Esistono anche dei siti privati, spesso accessibili dopo registrazione e in alcuni casi a pagamento, che consentono di consultare direttamente le etichette ministeriali o svolgere delle ricerche per tipo di impiego, intervallo di sicurezza, indicazioni di pericolo, ammissibilità in coltura biologica ecc..

15 Il Decreto legislativo 150/ Registro dei trattamenti. 15 modalità di compilazione e gestione del registro dei trattamenti (art. 16 del D.lgs. n. 150/2012)

16 Il Decreto legislativo 150/2012. Dati di produzione, vendita e utilizzazione. 16 DATI DI PRODUZIONE VENDITA E UTILIZZAZIONE (Art. 16) Dati sulla commercializzazione e vendita Le persone o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti sono tenuti a registrare i dati sulla vendita di ogni p.f. su apposita scheda (anche informatizzata) e a trasmettere gli stessi dati annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, in via telematica o su supporto informatico al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o all autorità regionale competente (ASL). La scheda si riferisce esclusivamente alle vendite effettuate agli utilizzatori professionali e deve contenere, oltre ai dati relativi all esercente, informazioni relative alle caratteristiche (denominazione e n di registrazione) e alle quantità prodotto venduto; Infine, il distributore è tenuto ad annotare il n dell abilitazione dell utilizzatore professionale che acquista il prodotto.

17 Il Decreto legislativo 150/ Registro dei trattamenti. 17 Dati sull utilizzo Il registro dei trattamenti Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari devono conservare presso l'azienda il registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria. Sul registro devono essere annotati i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari a uso professionale utilizzati in azienda, entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

18 Il Decreto legislativo 150/ Registro dei trattamenti. 18 Il registro dei trattamenti deve riportare: a. i dati anagrafici relativi all'azienda; b.la denominazione della coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari; c.la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

19 D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, Art. 42. Il Quaderno di Campagna. 19 DECRETO ASSESORE AGRICOLTURA N. 385 DEL 26 maggio 2006

20 Il Decreto legislativo 150/ Registro dei trattamenti. 20 Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono compilare autonomamente il registro o avvalersi di consulenti professionisti o di CAA (Centri di assistenza agricola) previa delega scritta. Se chi effettua i trattamenti è un dipendente aziendale può anch esso compilare il registro dei trattamenti ma il datore di lavoro deve dare delega scritta al dipendente e sottoscrivere a fine anno il registro. Qualora ad effettuare il trattamento siano dei contoterzisti il registro va compilato dal proprietario dell azienda sulla base del modulo fornito dal terzista oppure dallo stesso terzista apponendo la sua firma, in questo caso dev essere presente la delega all effettuazione dei trattamenti. Nel caso di cooperative il registro può essere conservato presso la sede sociale e viene compilato dal legale rappresentante con delega rilasciata dai soci.

21 Il Decreto legislativo 150/2012 e PAN - Registro dei trattamenti. 21 Utilizzatore prodotto fitosanitario (*) (**) Titolare azienda (*) Acquirente prodotto fitosanitario (*) Gestione registro degli interventi Persona Terza (*) Responsabile sottoscrivente il registro Note relative alla compilazione del registro dei trattamenti (a) (a) (a) (a) Compilazione diretta del titolare azienda (a) (b) (a) (b) (a) (b) (a) (a) (a) (b) (a) (c) (b) (a) (b) (b) (a) (a) (c) (d) (**) (CAA o consulente) Contoterzista (b) Contoterzista (b) (a) (b) (c) (d) (b) Coop. (a) (b) Coop. Coop. (b) (b) (a) (a) Possibile compilazione dell utilizzatore/acquirente (b) sottoscrizione del titolare (a) fine anno solare. Possibile compilazione dell utilizzatore (b) sottoscrizione del titolare (a) fine anno solare. In questo caso, il compilatore e sottoscrittore se diverso dal titolare (a) deve avere delega scritta, presente in azienda, del titolare, Il delegato può essere (b) o (c) o (d). Il titolare (a) sottoscrive l intero registro. Il contoterzista rilascia, per ogni trattamento, l apposito modulo da allegare al registro contoterzista. Il titolare (a) sottoscrive l intero registro. Il contoterzista (b) può rilasciare, per ogni trattamento, l apposito modulo da allegare al registro. in alternativa, annota e controfirma sul registro ogni singolo intervento effettuato. Il registro conservato presso la sede della Coop. (b) è compilato e sottoscritto dal rappresentante legale della stessa Coop. (b) previa delega espressa rilasciata dal socio (a) (*) a lettera uguale corrisponde uguale persona. (**) se gli utilizzatori, per la compilazione, si avvalgono dell assistenza di CAA o consulenti, devono notificarlo alla ASL competente.

22 Il Decreto legislativo 150/ Registro dei trattamenti. 22 Il registro, oltre che elemento di controllo per le Asl, è anche strumento fondamentale di rintracciabilità dei prodotti agricoli e utile, in prospettiva, per i trattamenti per l anno successivo e per rispettare gli intervalli di sicurezza. Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche per gli interventi fitosanitari eseguiti in post raccolta e per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato, quando consentito, per gli impieghi effettuati in ambito extra - agricolo. Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati. Il titolare dell'azienda deve conservare in modo idoneo, per il periodo di tre anni, anche le fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari.

23 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 23 interpretazione delle informazioni riportate in etichetta, con particolare attenzione all etichettatura di pericolo, e nelle schede di dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari

24 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 24 Prima di impiegare qualsiasi prodotto fitosanitario è indispensabile leggere e saper interpretare correttamente le informazioni riportate nell etichetta. L etichetta informa sulla tipologia di prodotto (insetticida, acaricida, fungicida, ecc.), le colture sulle quali è autorizzato, la dose di impiego, le precauzioni di impiego, l intervallo di sicurezza e tutte le altri informazioni necessarie per un corretto utilizzo. Come abbiamo detto, l etichetta può venire aggiornata nel tempo, è quindi opportuno verificare periodicamente on-line o tramite il rivenditore la sua rispondenza con quella attuale. In primo luogo sull etichetta sono riportati il nome commerciale del prodotto, il tipo di prodotto (insetticida, fungicida, ecc.), la sostanza attiva contenuta e il tipo di formulazione (sospensione concentrata, granuli idrodispersibili, ecc.,)

25 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 25 Le informazioni obbligatorie che devono essere riportate in etichetta sono: 1. la dose massima per ettaro che si può distribuire con ogni applicazione, a volte completata con la dose per ettolitro e con l indicazione eventuale del volume minimo di miscela da applicare per ettaro; 2. il numero massimo di applicazioni per anno o per ciclo colturale, a volte il numero massimo di applicazioni consecutive con quel prodotto; 3. l intervallo tra i trattamenti che, per alcuni prodotti, indica la persistenza di efficacia o durata di azione del prodotto ; 4. il periodo che deve intercorrere tra l ultima applicazione e la raccolta, detto intervallo di sicurezza o tempo di carenza, durante il quale il prodotto ha tempo di degradarsi sino a raggiungere livelli giudicati non pericolosi per il consumo; 5. l eventuale restrizione di applicazione del prodotto, dovuta a ragioni sanitarie (es.: divieto di impiego in serra) o ambientali (es.: rispettare la distanza di... metri da un corpo idrico)

26 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 26 Le informazioni obbligatorie che devono essere riportate in etichetta sono: 6. se necessario l obbligo di informare i vicini confinanti del trattamento per eventuali motivi di deriva o che abbiano colture o allevamenti (es.: api) sensibili all azione del prodotto; 7. l intervallo di rientro, cioè il periodo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di accedere all area trattata senza i DPI prescritti; 8. il peso o il volume del prodotto fitosanitario contenuto in quella confezione; 9. le indicazioni relative a un corretto uso secondo i criteri della difesa integrata. Ogni singola etichetta è approvata per decreto dal Ministero della Salute e il suo fac-simile viene pubblicato sul sito web del Ministero e su quello del Mipaaf. un prodotto fitosanitario può essere impiegato solo per le colture e alle dosi e secondo le modalità indicate in etichetta, ogni altro impiego è illegale e sottoposto a sanzione.

27 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 27 ATTENZIONE: un prodotto autorizzato per una coltura può essere utilizzato solamente sulle avversità specifiche, indicate in etichetta con il nome italiano e con quello latino. L utilizzo contro altre malattie o parassiti è illegittimo. l utilizzo in aree non agricole (per es.: il diserbo di piazzali, argini, ecc. verde pubblico) deve essere specificamente autorizzato dall etichetta. La dose di utilizzo può essere espressa come sia come quantità per unità di superficie (litri o grammi o kg per ettaro) sia come quantità per ettolitro. L etichetta riporta anche le modalità di azione nei confronti della pianta e dell avversità (di contatto, citotropico, sistemico, per ingestione, ecc..), la selettività nei confronti della coltura per quanto riguarda alcune varietà o la tutela degli organismi utili e indicazioni sulla miscibilità con altri prodotti.

28 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 28 Di fondamentale interesse risultano le parti dell etichetta che fanno riferimento alla pericolosità del prodotto per l uomo e per l ambiente L introduzione delle nuove norme relative alla classificazione, all etichettatura e all imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (regolamento CLP) e la coesistenza fino 1 giugno 2017 di prodotti etichettati secondo entrambe le classificazioni rende necessario un confronto tra le vecchie e le nuove etichette del prodotti fitosanitari. Risulta anche necessario valutare le differenze intervenute sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose dal punto di vista della tossicità sull uomo e degli impatti sull ambiente.

29 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 29 LA CLASSIFICAZIONE Per classificazione si intende la valutazione di una sostanza in base alle sue proprietà chimico-fisiche, tossicologiche ed ecotossicologiche al fine di individuare le potenziali pericolosità per l uomo e per l ambiente. La classificazione di una sostanza viene quindi stabilita esclusivamente in base alla sua pericolosità intrinseca legata agli effetti a breve e a lungo termine, sulla salute umana e sugli organismi viventi e sull ambiente Ogni sostanza o miscela deve essere dotata di un imballaggio idoneo e di una etichetta, sulla quale devono essere riportate le informazioni sulla pericolosità e le avvertenze da osservare in caso di utilizzo. le sostanze, tenendo conto della natura del pericolo, sono divise in classi di pericolo, a loro volta suddivise in categorie in base alla gravità.

30 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 30 PRINCIPALI CAMBIAMENTI APPORTATI DAL CLP Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela. Le classi e le categorie di pericolo previste dal CLP sono differenti da quelle previste dalla precedente normativa. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie e le nuove indicazioni in etichetta. Il Regolamento CLP suddivide i pericoli in quattro classi: chimico-fisici (es. infiammabile, esplosivo, ecc..) tossicologici (salute umana) (pericolo per il feto, cancerogenesi, ecc..) ecotossicologici e di destino ambientale (impatto sugli organismi acquatici, ecc..) Supplementari (non ricompresi nelle altre classi)

31 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 31 LE CLASSI DI PERICOLO INTRODOTTE DAL CLP Classi di pericolo chimico - fisico Classi di pericolo per la salute umana Classe di pericolo per l ambiente Classe di pericolo supplementare (UE) Esplosivi Gas infiammabili Aerosol infiammabili Gas comburenti Gas sotto pressione Liquidi infiammabili Solidi infiammabili Tossicità acuta Corrosione/irritazione della pelle Gravi lesioni oculari/irritazione oculare Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle Mutagenicità sulle cellule germinali Cancerogenicità Tossicità per la riproduzione Pericolo in caso di aspirazione Pericoloso per l ambiente acquatico Non rientra nelle precedenti e contiene delle categorie non armonizzate a livello mondiale.

32 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 32 DIFFERENZA TRA VECCHIE E NUOVE ETICHETTE Vengono introdotti nuovi pittogrammi che identificano le classi di pericolo introdotte dal CLP e sostituiscono i simboli presenti nelle vecchie etichette. Vengono modificate le indicazioni di pericolo e le frasi che accompagnano i pittogrammi, come riportato in tabella. VECCHIE ETICHETTE Indicazioni di pericolo sotto il simbolo: Irritante (XI) Nocivo (XN) Tossico (T) Molto tossico (T+) Frasi di rischio o Frasi R (Risk) Frasi di prudenza o Frasi S (Safety) ETICHETTE CLP Pittogrammi che possono essere accompagnati da codici di avvertenza come GHS01, GHS02, ecc.. Sono presentii delle avvertenze che indicano la gravità del pericolo: ATTENZIONE (pericolo meno grave) PERICOLO (pericolosità maggiore) Indicazioni di pericolo o Frasi H (Hazard) Consigli di prudenza o Frasi P (Precautionary statements) Indicazioni di pericolo supplementari riconosciute solo a livello UE e identificate dal codice EUH (European Union Hazard)

33 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 33 Pittogrammi di pericolo L etichetta contiene dei pittogrammi di pericolo, diversi per forma, dimensione e contenuto dai simboli di pericolo attualmente utilizzati. Ogni etichetta può riportare diversi pittogrammi di pericolo. Nell etichetta i pittogrammi sono accompagnati dalle avvertenze come pericolo o attenzione che indicano la gravità del pericolo. L avvertenza PERICOLO si riferisce a categorie di pericolo più gravi mentre ATTENZIONE si riferisce a categorie di pericolo meno gravi. I pittogrammi possono essere inoltre contraddistinti da codici di avvertenza come GHS01, GHS02 ecc. Le etichette non riporteranno più le indicazioni di pericolo precedentemente utilizzate come irritante, nocivo, tossico, molto tossico.

34 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 34 Confronto tra pittogrammi CLP e vecchi simboli di pericolo

35 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 35 Indicazioni di pericolo Le indicazioni di pericolo descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela e, se del caso, il livello di pericolo. Come già anticipato le indicazioni di pericolo sono riportate nell etichetta attraverso la lettera H. Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo: H2 = pericoli chimico-fisici; H3 = pericoli per la salute; H4 = pericoli per l ambiente; Sono inoltre indicati i due ulteriori numeri che corrispondono alla categoria e al livello di gravità del pericolo. Se si considera per esempio la frase H350, il numero 3 significa che la sostanza è pericolosa per la salute umana; gli altri due numeri (5, 0) codificano che la sostanza può provocare il cancro. La frase H351 indica che la sostanza è invece «solamente» sospettata di provocare il cancro.

36 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 36 Indicazioni di pericolo fisico

37 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 37 Indicazioni di pericolo per la salute umana

38 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 38 Indicazioni di pericolo per la salute umana

39 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 39 Indicazioni di pericolo per l ambiente

40 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 40 Consigli di prudenza I consigli di prudenza descrivono le misure raccomandate per prevenire, o ridurre al minimo gli effetti nocivi derivanti dall esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguentemente al suo impiego. Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da tre numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio: P1 = carattere generale (es. tenere fuori dalla portata dei bambini); P2 = prevenzione (accorgimenti per prevenire e limitare il rischio); P3 = reazione (provvedimenti da adottare una volta verificatosi il danno); P4 = conservazione (consigli su come conservare i prodotti); P5 = smaltimento (modalità di smaltimento del prodotto/recipiente); Anche in questo caso i due numeri successivi specificano ulteriormente il tipo di consiglio. Quando è presente, per esempio, il consiglio P280, il numero 2 indica che devono essere adottati dei sistemi di prevenzione, i successivi 2 numeri (8, 0) specificano quali modalità di prevenzione adottare, in questo caso Indossare guanti/indumenti protettivi, proteggere gli occhi/proteggere il viso.

41 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 41 Consigli di prudenza «Prevenzione»

42 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 42 Consigli di prudenza «Reazione»

43 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 43 Consigli di prudenza «Conservazione»

44 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 44 Chiave di lettura delle indicazioni di pericolo e dei consigli di prudenza a norma del CLP Indicazioni di pericolo: H Consigli di Prudenza: P Pericolo fisico 1 00 Generale Pericolo per la salute 2 00 Prevenzione Pericolo per l ambiente 3 00 Reazione 4 00 Conservazione 5 00 Smaltimento

45 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 45 Indicazioni di pericolo supplementari

46 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 46 Frasi H e frasi P - Riepilogo Sono delle indicazioni, presenti nelle etichette CLP, che fanno riferimento ai Rischi (Hazard) che si corrono relativamente a un determinato prodotto e alle precauzioni di Sicurezza (P) che devono essere seguite nel suo utilizzo. Sostituiscono le frasi R e le Frasi S delle vecchie etichette.

47 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 47 Confronto tra vecchi simboli e frasi di rischio e nuovi pittogrammi e indicazioni di pericolo per la salute

48 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 48 Confronto tra vecchi simboli e frasi di rischio e nuovi pittogrammi e indicazioni di pericolo

49 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 49 Confronto tra vecchi simboli e frasi di rischio e nuovi pittogrammi e indicazioni di pericolo per l ambiente

50 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 50 Esempio di confronto tra vecchia e nuova etichetta Nuova etichetta CLP Etichetta attuale

51 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 51 Esempio di confronto tra vecchia e nuova etichetta Etichetta attuale Nuova etichetta CLP

52 Il REGOLAMENTO 1272/ CLP 52

53 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 53

54 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) - riepilogo 54 ETICHETTA CLP- SINTESI Di che cosa si tratta? Classificazione e etichettatura dei prodotti chimici su scala mondiale Come è definita? Dalle classi di pericolo (tipo di pericolo) suddivise in categorie di pericolo (gravità del pericolo) Dalle frasi di pericolo H corrispondenti L etichetta secondo il sistema CLP Il simbolo L avvertenza Le informazioni supplementari UE PERICOLO ATTENZIONE Nessuna Classi di pericolo H2.. Pericoli fisici H3.. Pericoli per la salute H4.. Pericoli per l ambiente I consigli di prudenza P1.. Consigli generali P2.. Consigli di prevenzione H4.. Pericoli per l ambiente

55 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) - riepilogo 55 ETICHETTA CLP- esempi Pittogramma di pericolo Avvertenza PERICOLO ATTENZIONE PERICOLO ATTENZIONE Frase di pericolo H H301 H311 H331 H302 H312 H332 H304 H341 H351 H361d H361f H373 Tossico se ingerito Tossico per contatto con la pelle Tossico se inalato Nocivo se ingerito Nocivo per contatto con la pelle Nocivo se inalato Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie Sospettato di provocare alterazioni genetiche Sospettato di provocare il cancro Sospettato di nuocere al feto Sospettato di nuocere alla fertilità Può provocare danni agli organi

56 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) - riepilogo 56 ETICHETTA CLP - esempi Pittogramma di pericolo Avvertenza Frase di pericolo H PERICOLO H318 Provoca gravi lesioni oculari ATTENZIONE H315 H317 H319 H335 H336 Provoca irritazione cutanea Può provocare una reazione allergica della pelle Provoca grave irritazione oculare Può irritare le vie respiratorie Può provocare sonnolenza o vertigini ATTENZIONE H400 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Nessuna avvertenza H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata Nessuno Nessuna avvertenza H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

57 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 57 La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) La scheda dati di sicurezza (SDS) è un documento che «accompagna» il formulato commerciale e deve essere predisposto dall azienda titolare della registrazione o della distribuzione per descrivere la sostanza o il prodotto dal punto di vista della pericolosità per l uomo e per l ambiente, al fine di fornire agli utilizzatori elementi per una migliore valutazione dei rischi connessi all utilizzo e consentire di adottare le più appropriate misure di prevenzione e protezione. Dal 1 dicembre 2012, dopo un regime transitorio durato due anni, tutte le SDS devono essere compilate secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) N.453/2010 (Regolamento SDS), in conformità al Regolamento (CE) N.1272/2008 (Regolamento CLP). In Italia le informazioni contenute nella SDS devono inoltre rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/08, permettendo al datore di lavoro in ambito agricolo di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dall utilizzo dei prodotti fitosanitari.

58 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 58 Pertanto il Regolamento SDS si rivolge non solo ai responsabili della immissione sul mercato, cioè ai fornitori, siano essi fabbricanti, importatori, formulatori e distributori che immettono sul un prodotto fitosanitario, ma anche a tutti gli utilizzatori a valle, intesi come i datori di lavoro e gli utilizzatori professionali che impiegano i prodotti fitosanitari in ambito agricolo per uso professionale. Il responsabile dell immissione sul mercato (FORNITORE) di un prodotto fitosanitario classificato pericoloso deve sempre fornire gratuitamente al suo destinatario, in occasione o anteriormente alla prima fornitura, una scheda di dati di sicurezza (SDS) su supporto cartaceo o su supporto informatico. In base alla normativa quindi la società che produce/distribuisce il prodotto fitosanitario deve fornire la SDS al rivenditore che è a sua volta tenuto a fornirla all utilizzatore professionale agricolo o extra agricolo degli stessi prodotti entro la data della prima fornitura del prodotto. In caso di mancata consegna della SDS da parte del rivenditore, l utilizzatore professionale deve richiederla obbligatoriamente anche perché se non ne risultasse in possesso in sede di utilizzo rischia una sanzione fino a euro.

59 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 59 La Scheda Dati di Sicurezza deve esser suddivisa in sedici sezioni obbligatorie. SEZIONI OBBLIGATORIE - REGOLAMENTO (UE) N.453/ Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 2. Identificazione dei pericoli 3. Composizione/Informazione sugli ingredienti 4. Misure di primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Misure in caso di rilascio accidentale 7. Manipolazione ed immagazzinamento 8. Controllo dell esposizione/protezione individuale 9. Proprietà fisiche e chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni

60 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 60 Oltre alle 16 sezioni che erano previste dalla normativa precedente il regolamento 453/2010 introduce numerose nuove sottosezioni articolate in ulteriori capoversi, ad esempio: SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1. Identificatore del prodotto 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 1.4. Numero telefonico di emergenza SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 2.2. Elementi dell etichetta 2.3. Altri pericoli SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche Informazioni sugli effetti tossicologici

61 Interpretazione dell etichetta e della Scheda Dati di Sicurezza (SDS) 61 A partire dal 1 giugno 2015, insieme ad altre differenziazioni, dovrà essere introdotta obbligatoriamente nella compilazione delle SDS la classificazione secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), con i relativi pittogrammi, le indicazioni di pericolo H (Hazard) e i consigli di prudenza P (Precautionary); Per le miscele (formulati commerciali) già immessi sul mercato prima del 1 giugno 2015, è previsto un periodo transitorio di 2 anni (fino al 31 Maggio 2017) in cui potrà essere comunque utilizzata la vecchia classificazione a patto che non vi siano modifiche che comportano l obbligo di rietichettatura e reimballaggio (es. nuova classificazione della miscela) o altre revisioni normativa. Le schede dati di sicurezza vengono aggiornate tempestivamente dal produttore ogni qualvolta intervengano novità sulla classificazione, sulla gestione dei rischi o sulle autorizzazioni/restrizioni. La nuova versione deve essere fornita al destinatario, se quest ultimo ha acquistato la sostanza o la miscela nei dodici mesi precedenti. Per questo motivo, le SDS devono riportare, in maniera facilmente identificabile, tutte le informazioni sulla data di modifica e sui punti modificati.

62 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 62 identificazione IMPORTANTE!! Obbligatoria per tutti Gli utilizzatori devono richiederla, i rivenditori devono consegnarla Va conservata, facilmente accessibile, vicino al luogo di deposito dei fitofarmaci

63 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 63 Identificazione pericoli

64 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 64 Identificazione pericoli Consigli di prudenza

65 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 65 Misure di primo soccorso

66 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 66 Misure antincendio

67 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 67 Misure in caso di rilascio accidentale

68 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 68 Manipolazione e immagazzinamento Dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante l uso

69 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 69 Proprietà fisiche e chimiche

70 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 70 Informazioni tossicologiche

71 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 71 Informazioni ecologiche

72 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 72

73 Scheda Dati di Sicurezza (SDS) esempio 73 Informazioni tossicologiche e frasi H

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