IVA e imposte indirette Il nuovo regime dell IVA per cassa

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1 24 IVA e imposte indirette Il nuovo regime dell IVA per cassa Caterina Vanetti Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Varese Cultore della materia in diritto tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano Dopo aver ricevuto il parere favorevole da Bruxelles, la nuova disciplina del cash accounting è validamente operativa dal 1. dicembre Premessa La disciplina dell IVA per cassa rappresenta una deroga al sistema ordinario di determinazione dell imposta sul valore aggiunto in quanto prevede l esigibilità dell imposta al momento dell incasso del relativo corrispettivo. Pertanto, prima di analizzare le novità in materia di IVA per cassa, è bene ricordare quando, in linea generale, l imposta sul valore aggiunto diventa esigibile, ossia quando sorge il debito verso l Erario da parte del cedente di un bene o del prestatore di un servizio. L articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che l imposta diventa esigibile nei seguenti momenti: a) alla consegna o alla spedizione, per i beni mobili (comma 1); b) alla stipulazione dell atto traslativo della proprietà, per i beni immobili (comma 1); c) al pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi (comma 3). Tuttavia, se l emissione della fattura anticipa la data di effettuazione dell operazione, come individuata alle lettere a), b) e c), l imposta si considera esigibile già al momento di emissione della fattura, sia nel caso di prestazioni di servizi che di cessioni di beni. Nonostante questa regola generale, la norma (comma 5) prevede che, in caso di operazioni con particolari soggetti, quali, ad esempio, lo Stato e gli enti pubblici, il momento impositivo possa essere differito fino al pagamento del corrispettivo, indipendentemente dalla data di effettuazione dell operazione o dall emissione della fattura. Il regime dell IVA per cassa, quindi, non è una novità nel sistema tributario italiano in quanto è applicato, in via ordinaria, nell ipotesi regolamentata dal citato articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 e, in via facoltativa, secondo le regole stabilite dall articolo 7 del D.L. n. 185/2008, convertito con modifiche dalla Legge n. 2/2009, che erano in vigore fino allo scorso 30 novembre Il nuovo volto dell IVA per cassa L articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 134/2012, ha variato la disciplina facoltativa della liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa che, come detto, rappresenta una deroga al sistema ordinario dell imposta sul valore aggiunto. Sostanzialmente, il nuovo regime stabilisce che: 1) l IVA esposta sulle fatture di vendita dei beni ceduti e dei servizi prestati da coloro che agiscono nell esercizio d impresa, arte o professione, diventa esigibile al momento dell incasso dei relativi corrispettivi; 2) il diritto alla detrazione dell IVA relativa all acquisto di beni e di servizi inerenti all attività d impresa, arte o professione sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi; 3) il diritto alla detrazione per il cessionario o il committente, in regime di IVA ordinario, che effettua acquisti da un contribuente, in regime di IVA per cassa, non viene più differito al momento del pagamento della relativa fattura, come nel sistema previgente, bensì può essere fatto valere fin dal momento di effettuazione dell operazione. Come si analizzerà meglio successivamente, quest ultimo aspetto, ossia l asimmetria che si crea tra il cedente o il prestatore, in regime di IVA per cassa, ed il cessionario o il committente, che applica l imposta sul valore aggiunto secondo le regole ordinarie[1], è senza dubbio il cambiamento più innovativo dell intera disciplina in vigore dal Per coloro che scelgono di adottare il sistema del cash accounting, quanto detto ai punti 1) e 2) si traduce nella possibilità di computare (e quindi differire) l IVA nella liquidazione periodica del mese o del trimestre in cui si verifica il movimento finanziario corrispondente[2] invece che nel momento di effettuazione dell operazione, come identificato nelle lettere a), b) e c). Tale logica si applica anche in caso di incassi o pagamenti parziali: l imposta diventa esigibile o detraibile

2 Novità fiscali / n.4 / aprile in proporzione al rapporto tra quanto incassato o pagato e quanto fatturato complessivamente[3]. In ogni caso, il differimento temporale al momento dell effettivo esborso monetario dei relativi corrispettivi non è illimitato: infatti, l imposta sul valore aggiunto si considera comunque esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell operazione e, in ogni caso, alle condizioni esistenti ab origine[4], salvo che, prima di tale momento, il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali[5]. Pertanto, nel regime del cash accounting, l imposta sul valore aggiunto diviene esigibile o detraibile al momento dell incasso o del pagamento oppure, alternativamente, dopo il decorso di un anno dall effettuazione dell operazione[6]. Si sottolinea che il Legislatore ha ampliato il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina in esame in quanto possono ora usufruire dell IVA per cassa tutti coloro che nell anno precedente hanno realizzato ovvero prevedono di realizzare, in caso di inizio attività, un volume d affari[7] non superiore a 2 milioni di euro. Tali soggetti devono obbligatoriamente indicare nelle fatture emesse l annotazione[8] Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 in modo da rendere chiara ed intelligibile la loro scelta. Con apposito provvedimento, l Agenzia delle Entrate ha regolamentato la modalità di accesso al regime; tale volontà non necessita di alcuna comunicazione preventiva bensì avviene mediante l esercizio di una specifica opzione[9] che si desume, secondo le regole generali, dal comportamento concludente del contribuente. Tale scelta viene poi comunicata espressamente[10] nella prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente all anno in cui si è esercitata l opzione (mediante comportamento concludente). È bene sottolineare che tale scelta diviene vincolante e riguarda l intera attività del contribuente. Ciò significa che la liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa deve necessariamente interessare tutte le operazioni (diverse da quelle escluse) effettuate dal soggetto d imposta nell ambito dell esercizio della sua attività d impresa, arte o professione. Inoltre, l esercizio di tale opzione impegna il contribuente per almeno un triennio, a meno che il soggetto superi, in corso d anno, il limite del volume d affari con la conseguente cessazione del regime. Decorso il triennio, la scelta compiuta rimane valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, esercitata con le stesse modalità previste per l opzione. Il contribuente può quindi fuoriuscire dal sistema dell IVA per cassa in due ipotesi: quando il volume d affari superi[11], in corso d anno, il limite di 2 milioni di euro oppure mediante revoca espressa. In entrambi i casi, comunque, il soggetto economico dovrà computare a debito, nella liquidazione periodica relativa all ultimo mese o trimestre di applicazione dell IVA per cassa, l ammontare dell imposta relativa alle fatture di vendita, anche se i relativi corrispettivi non sono stati ancora incassati; similmente, nella medesima liquidazione, potrà computare a credito l ammontare dell imposta relativa alle fatture di acquisto, sebbene non siano state ancora pagate. Nonostante il regime dell IVA per cassa coinvolga la posizione del soggetto economico in modo totalizzante[12], il Legislatore stabilisce che vengano escluse da questa disciplina e, conseguentemente, siano assoggettate alle disposizioni ordinarie, le seguenti tipologie di operazioni attive: quando il cedente o il prestatore si avvale dei regimi speciali di determinazione dell imposta sul valore aggiunto[13]; quando l acquirente o il committente assolve l imposta mediante l applicazione del reverse charge[14] (o inversione contabile); quando l acquirente o il committente è un consumatore privato; quando il cedente o il prestatore pone in essere un operazione che ricade nella disciplina dell articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, ossia nel regime ordinario dell IVA per cassa[15]. Analogamente, sono escluse dalla possibilità di differire il diritto di detrazione dell imposta sul valore aggiunto, le seguenti tipologie di operazioni passive: gli acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge (o inversione contabile); gli acquisti intracomunitari di beni; le importazioni di beni; le estrazioni di beni da depositi IVA. Si può affermare, in conclusione, che la disciplina dell IVA per cassa incide solo sul momento in cui l imposta diviene esigibile e detraibile mentre non riguarda gli altri adempimenti formali (di cui agli articoli 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972) quali la fatturazione, la registrazione[16] e la dichiarazione che rimangono immutati rispetto al regime ordinario. Il nuovo volto del cash accounting, così come è stato analizzato, è diventato operativo dal 1. dicembre 2012[17]. In realtà, fino a qualche settimana fa, la validità di questo regime era ancora incerta. Si ricorda, infatti, che l articolo 167-bis della Direttiva europea n. 112/2006 statuisce che la soglia del volume d affari per accedere al regime opzionale dell IVA per cassa non può essere superiore a euro; tuttavia, essa conferisce agli Stati membri la facoltà di elevarla fino a 2 milioni di euro, ma previa consultazione del Comitato IVA. Dal momento che l Italia ha deciso di applicare la soglia massima, a novembre 2012, ha dato avvio alla procedura di consultazione del Comitato IVA. Solo recentemente, Bruxelles ha attribuito un esito positivo alla

3 26 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 consultazione, riconoscendo, di conseguenza, il presupposto di validità del regime stesso[18]. Il 1. dicembre 2012 rappresenta, quindi, uno spartiacque tra l attuale disciplina della liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa e quella passata. 3. L abrogazione del regime previgente: le differenze Come anticipato in premessa, il regime facoltativo dell IVA per cassa non è una novità in quanto era già stato introdotto nel 2009 con lo scopo di dare un sostegno alle imprese italiane per affrontare la crisi economica di quel periodo. Questo regime, regolamentato dall articolo 7 del D.L. n. 185/2008, è stato abrogato, per espressa previsione ministeriale, dalla nuova disciplina introdotta con l articolo 32-bis del D.L. n. 83/2012. Il Legislatore ha, infatti, stabilito che il regime previgente non possa più essere applicato alle operazioni effettuate dal 1. dicembre 2012, anche se esso rimane valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione[19]. dell attuale regime dell IVA per cassa ha eliminato questi limiti, nella speranza che le nuove regole possano essere favorevolmente utilizzate dai contribuenti che decideranno di applicarle. 4. Conclusioni L attuale disciplina dell IVA per cassa può essere un valido aiuto per gli operatori economici che oggi si trovano ad affrontare molte difficoltà legate alla crisi economica-finanziaria internazionale. Nonostante ciò, il giudizio positivo di questo regime e, in ultima analisi, la sua convenienza devono essere ponderati in funzione della situazione specifica in cui opera ciascun contribuente. È ora interessante evidenziare quali sono le principali differenze che intercorrono tra i due sistemi dell IVA per cassa in quanto, da tale analisi, si comprendono gli elementi di debolezza del cash accounting applicato fino al 30 novembre Innanzitutto, va segnalato che il regime precedente era rivolto ad una platea di soggetti meno numerosa in quanto potevano aderire ad esso solo coloro che conseguivano un volume d affari non superiore a euro[20]. Secondariamente, la previgente disciplina era opzionale nel senso che lasciava al soggetto passivo la possibilità di scegliere quali operazioni assoggettare ad IVA con esigibilità immediata e quali ad IVA con esigibilità differita. Di conseguenza, la facoltà di aderire a questo sistema dava la possibilità di limitare, anche a singole operazioni, la liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa senza riguardare l intera attività del contribuente, come invece accade nel regime attualmente in vigore. Infine, come già anticipato, la più significativa differenza tra le due discipline risiede nella perfetta simmetria del regime oggi abrogato. Con questa espressione si intende dire che, giacché l esigibilità dell imposta per il cedente o il prestatore, in regime di IVA per cassa, era differita al momento del pagamento del corrispettivo, anche la detrazione per l acquirente, in regime di IVA ordinario, era differita sino a tale momento. Questo significava che il cedente o il prestatore poteva esercitare il diritto alla detrazione dell imposta sul valore aggiunto già al momento di effettuazione dell operazione dei propri acquisti, mentre il cessionario o il committente vedeva differito tale diritto fino al momento del pagamento del prezzo dei beni e dei servizi acquistati dal proprio fornitore. È semplice intuire che la natura opzionale e la simmetria del sistema previgente hanno determinato una scarsa applicazione di questa disciplina in quanto contribuiva a creare tensioni nei rapporti tra imprese. Spesso, si verificava che i clienti di più grandi dimensioni (e quindi esclusi dal regime di IVA per cassa) e contrattualmente più forti scoraggiavano i propri fornitori dall adottare il cash accounting, potendo così usufruire della detrazione immediata sugli acquisti, ma arrecando un potenziale danno per le imprese più piccole. La struttura Da un lato, tale disciplina può portare notevoli agevolazioni in termini di liquidità a quelle imprese che abitualmente accettano termini contrattuali d incasso superiori a quelli di pagamento. In questa ipotesi, è consigliabile la scelta del cash accounting in quanto permette al contribuente di non anticipare l IVA sulle vendite che, secondo le regole ordinarie, diventerebbe esigibile già al momento di effettuazione dell operazione. Dall altro lato, invece, questo regime è meno incisivo per coloro che utilizzano già il principio di cassa, come i professionisti, ed è persino sconsigliabile per quei soggetti economici, come i commercianti al dettaglio, che operano prevalentemente con soggetti privati[21]. Una riflessione separata deve essere fatta per i contribuenti di piccole dimensioni che utilizzano la contabilità semplificata. A differenza della contabilità ordinaria, dove il monitoraggio dei movimenti finanziari è abituale, la contabilità semplificata non garantisce un supporto adeguato in tal senso, con la conseguenza che l imprenditore deve gestire attentamente, non solo gli incassi ed i pagamenti delle singole fatture, ma anche il compimento dell anno dall effettuazione dell operazione. Solo in questo modo, infatti, si individua correttamente il momento in cui l imposta sul valore aggiunto diventa esigibile o detraibile e, quindi, possa essere correttamente computata nella relativa liquidazione periodica. Pertanto, è evidente che per tali soggetti economici la scelta di questo regime va ponderata in funzione delle complicazioni contabili che l adozione dell IVA per cassa porta con sé. Escludendo, quindi, i casi citati in cui l'adozione del nuovo regime dell IVA per cassa può determinare più complicazioni pratiche che benefici effettivi, reputo che la scelta fatta dal Legi-

4 Novità fiscali / n.4 / aprile slatore di rilanciare il cash accounting possa configurarsi come un concreto aiuto per molte imprese che oggi, più di prima, hanno la reale necessità di reinvestire liquidità per garantire la loro stessa sopravvivenza. Per maggiori informazioni: Agenzia delle Entrate, Circolare n. 44 del 26 novembre 2012, in: agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2f6b57804d9830da87e3bf17e a/circolare+44e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2f6b57804d 9830da87e3bf17e582893a [ ] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013 (paragrafo n. 3), in: 2be2fff112467f292/Circolare+n++1+del+15+febbraio+2013x.pdf?MOD=AJ PERES&CACHEID=1471ad004e90aae2be2fff112467f292 [ ] Agenzia delle Entrate, Provvedimento del Direttore del 21 novembre 2012, in: c65a9c50bc4d7c15d8a6/ schema+provvedimento+opzione+iv A+per+cassa_13+novembre.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0045ea 004d88c65a9c50bc4d7c15d8a6 [ ] Articolo 32-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n. 83, o Decreto Sviluppo, convertito con modificazioni in Legge del 7 agosto 2012 n. 134, in: finanze.it/doctribfrontend/getattonormativodetail.do?id={367b6f3a EA-9D4B-D2414DA62C7E} [ ] Articolo 7 del D.L. del 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modifiche in Legge del 28 gennaio 2009 n. 2, in: tend/getattonormativodetail.do?id={fe1cb0cf-7bc b3b4-7a0058b76729} [ ] Decreto Ministeriale dell 11 ottobre 2012, in: TribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id={85DE1B8F D09- A327-5D3C9FD41BCC} [ ] Elenco delle fonti fotografiche: img jpg [ ] _1448 [ ]

5 28 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 [1] Si fa presente che, qualora anche il cessionario o il committente abbia aderito al regime del cash accounting, gli verrà riconosciuto il diritto alla detrazione solo al momento del pagamento del relativo corrispettivo. [2] Nella Circolare n. 1/E del 2013, l Agenzia delle Entrate ribadisce che, qualora il pagamento avvenga mediante mezzi diversi dal contante, il corrispettivo si considera incassato nel momento in cui si consegue l effettiva disponibilità delle somme, ossia quando si riceve l accredito sul proprio conto corrente, indipendentemente dalla formale conoscenza, che avviene attraverso l invio del documento contabile da parte della banca. [3] Si ritiene che, per calcolare correttamente questo rapporto, al denominatore, sia necessario considerare l imponibile comprensivo dell imposta. [4] Con questa espressione, si intende dire che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l IVA diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime di IVA per cassa: è questo il momento in cui ordinariamente sorge il diritto alla detrazione e in cui sono fissate le condizioni per l esercizio del diritto stesso. Anche l Agenzia delle Entrate ha precisato che attraverso tale previsione si è inteso evitare che la percentuale di detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione del cessionario/committente in regime di IVA per cassa. [5] Nella Circolare n. 44/E del 2012, l Agenzia delle Entrate ha precisato che la procedura concorsuale deve essere stata avviata prima del decorso di un anno ed ha individuato il momento in cui una procedura concorsuale si considera avviata, ossia quando l organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (come, ad esempio, la sentenza dichiarativa di fallimento e il decreto di ammissione al concordato preventivo). [6] Il momento in cui l IVA diventa esigibile o detraibile è altresì fondamentale per il corretto trattamento delle note di variazione. Infatti, se quest ultime vengono emesse o ricevute prima che l imposta diventi esigibile o detraibile, esse rettificano in aumento o in diminuzione l imposta sul valore aggiunto originaria; viceversa, se le note di variazione pervengono successivamente a tale momento, esse devono essere ricomprese nella prima liquidazione periodica utile. Nella Circolare n. 1/E del 2013, l Amministrazione finanziaria ha sottolineato che, se una nota di variazione in aumento viene emessa in pendenza del termine di un anno dall effettuazione dell operazione, il decorso dell anno si computa dall effettuazione dell operazione originaria, anche per il nuovo ammontare dell imponibile o dell imposta. [7] Per volume d affari si intende l ammontare complessivo, con riferimento ad un anno solare, delle cessioni di beni (ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili) e delle prestazioni di servizi effettuati da un contribuente, che siano registrate o siano soggette a registrazione (articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972). Ai fini della determinazione del volume d affari per l applicazione del regime dell IVA per cassa, vanno considerate cumulativamente sia le operazioni assoggettate al nuovo regime sia le operazioni escluse dallo stesso. In caso di inizio d attività, il limite del volume d affari non deve essere ragguagliato all anno né deve essere rapportato ai mesi di operatività in quanto ciò che rileva è la fondata sicurezza del contribuente di non eccedere tale limite dalla data di inizio dell attività al termine dell esercizio sociale. [8] L omessa indicazione di questa dicitura costituisce, ai fini sanzionatori, una mera violazione formale; un eventuale omissione della stessa non inficia l applicazione del regime per cassa, nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile. [9] L opzione ha effetto dal 1. gennaio dell anno in cui è esercitata oppure dalla data di inizio attività, in caso di inizio dell attività in corso d anno. Limitatamente al primo anno di applicazione (2012), l opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1. dicembre [10] Per il periodo d imposta 2012, coloro che hanno adottato il regime dell IVA per cassa a decorrere dal 2012, devono comunicare l opzione nella dichiarazione annuale IVA 2013, barrando la casella di rigo VO15. [11] In questo caso, si decade dal regime con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o dal trimestre di superamento. Conseguentemente, il superamento del limite in corso d anno determina la necessità di tenere, per almeno un anno, un doppio binario per la liquidazione dell IVA. [12] Nella Circolare n. 1/E del 2013, l Agenzia delle Entrate ha ribadito che il regime dell IVA per cassa di cui all art. 32-bis del D.L. n. 83/2012 si riferisce non alle singole operazioni ma all attività nel suo complesso, cioè all insieme delle operazioni attive e passive poste in essere dal contribuente e ha chiarito che il differimento della detrazione dell IVA al momento del pagamento del prezzo opera con riferimento a tutti gli acquisti, e cioè anche per quelli relativi ad operazioni attive escluse dall IVA per cassa, a meno che queste ultime e i relativi acquisti costituiscano, ai sensi dell art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, attività separate, ricordando che l adozione della contabilità separata è prevista solo laddove un soggetto eserciti due o più attività corrispondenti a due o più codici ATE- CO Tale precisazione si è resa necessaria in quanto era stata richiesta (infondatamente) l ammissibilità di adottare la contabilità separata per distinguere da un lato le operazioni attive/passive rientranti nel regime dell IVA per cassa e, dall altro, quelle escluse da esso, indipendentemente dal fatto che si potessero configurare o meno due distinte attività. [13] Si tratta di settori particolari dell economia dove l imposta sul valore aggiunto segue regole differenti da quelle ordinarie. I regimi IVA speciali possono identificarsi con i seguenti: 1) il regime così chiamato monofase (articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972) che si applica al commercio di sali, tabacchi e fiammiferi, editoria, vendita di schede prepagate per i servizi di telecomunicazione, vendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta; 2) il regime del margine utilizzato per le compravendite di beni usati, oggetti d arte e di antiquariato (articolo 36 del D.L. n. 41/1995); 3) il regime delle agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972); 4) il regime speciale per i produttori agricoli (articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972); 5) il regime degli agriturismi (articolo 5, comma 2, della Legge n. 413/1991). [14] Il reverse charge si pone come regime derogatorio rispetto alla disciplina generale dell IVA che individua, come debitore dell imposta, il soggetto che effettua l operazione attiva. Con l espressione reverse charge, infatti, si designa l obbligo per l acquirente (soggetto IVA) di rendersi debitore dell imposta in luogo del cedente o del prestatore. L acquirente adempie a tale obbligo integrando la fattura ricevuta con l IVA dovuta e registrando questa fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. Nelle operazioni soggette al reverse charge è evidente che il cedente o il prestatore non può oggettivamente applicare il differimento dell imposta in quanto il soggetto tenuto al versamento dell imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il sevizio. Si fa presente che il meccanismo del reverse charge viene applicato anche nel caso di operazioni internazionali quali cessioni di beni e prestazioni generiche di servizi intracomunitari, cessioni all esportazione e servizi internazionali. In queste ipotesi, il cedente o il prestatore nazionale non è debitore dell imposta a causa della carenza del requisito territoriale dell imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, emetterà la fattura senza l indicazione dell IVA. [15] In questa fattispecie, l esigibilità differita dell imposta è a tempo indeterminato, ossia non esiste un limite temporale decorso il quale l IVA diventa comunque esigibile. [16] Rimane valida, ad esempio, la regola generale secondo cui la detrazione dell imposta può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il relativo diritto. Per coloro che adottano l IVA per cassa, il computo del secondo anno inizia dal momento in cui è stato pagato il corrispettivo oppure dopo il decorso di un anno dall effettuazione dell operazione. [17] Si fa presente che, nelle bozze del decreto, la decorrenza del nuovo regime dell IVA per cassa era fissato al 1. gennaio Con ogni probabilità, il Legislatore ha ritenuto opportuno anticipare la decorrenza per evitare una possibile censura da parte degli organi comunitari in quanto la consultazione del Comitato IVA era obbligatoria per i soli Stati membri che, al 31 dicembre 2012, applicavano una soglia pari o inferiore a euro. [18] In assenza di autorizzazione, la decorrenza anticipata sarebbe potuta essere illegittima in quanto l'attuale sistema dell IVA per cassa deroga al principio di simmetria, di cui all articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sia dal lato del cliente, che dal lato del fornitore. [19] La dottrina raccomanda un attento monitoraggio della contabilità IVA per coloro che si trovano a dover gestire contemporaneamente la liquidazione dell IVA secondo la contabilità di cassa sia con le regole previgenti che con quelle attuali. [20] La precedente disciplina poteva interessare indirettamente anche quei contribuenti che non avevano aderito ad essa ma che intrattenevano rapporti commerciali di fornitura con soggetti che emettevano fatture ad esigibilità differita. [21] In questa ipotesi, una parte significativa di operazioni attive sarebbe esclusa dal regime di IVA differita e seguirebbe, naturalmente, le regole ordinarie di esigibilità immediata.

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