UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 Delibera n del 05/11/2015 REGIONE DEL VENETO UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 7 PIEVE DI SOLIGO DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE L`anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di Novembre Il Direttore Generale dell U.L.S.S. n. 7, Dott. Gian Antonio Dei Tos, nominato con D.P.G.R.V. n. 227 del , coadiuvato da: Il Direttore Amministrativo Dott. Paolo Pavan Il Direttore Sanitario Dott.ssa Maria Grazia Carraro Il Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale Dott. Giuseppe Bazzo ha adottato la seguente deliberazione: OGGETTO LOCAZIONE LOCALI ADIBITI ALL'UTAP INTEGRATA "MEDINFIOR" E AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN COMUNE DI SAN FIOR- APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE.-

2 Pag. n. 2, segue deliberazione n del 05/11/2015 IL DIRETTORE GENERALE Premesso che: con circolare prot. n / del la regione Veneto ha dato indicazioni in ordine alla progettazione ed attivazione delle unità territoriali per l assistenza primaria (u.t.a.p.) in conformità alla d.g.r.v. n del 07/08/2006; con circolare prot. n / del la regione ha fornito alle u.l.s.s. una ricognizione delle disposizioni regionali in materia di u.t.a.p. prevedendo, tra l altro, il modello dell u.t.a.p. integrata (ad alta integrazione fra u.t.a.p. e distretto), ove l azienda u.l.s.s. mette a disposizione la sede dell u.t.a.p. stessa; con deliberazione n del è stato approvato lo schema di contratto di locazione, fissandone la decorrenza dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015; Vista la nota prot. 55/15 del 13 luglio 2015 (ns. prot. gen. n del 17 luglio 2015) con la quale l associazione lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot, chiede il rinnovo del contratto di affitto dei locali utilizzati dall u.t.a.p. integrata Medinfior ; Visto altresì il parere con il quale il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale invita a procedere con il rinnovo del contratto di affitto dei locali per la nuova medicina di gruppo ; Vista la nota prot del 7 ottobre 2015 con la quale il Direttore Generale, in considerazione dell iter avviato per l approvazione, da parte dell azienda e i rappresentanti sindacali, del contratto per la nuova forma associativa, ha chiesto di procedere al rinnovo dei locali in questione limitatamente al periodo di un anno e di applicare uno sconto del 5% sul canone di locazione così come previsto dalla legge 125/2015; Vista la nota dell associazione Lotta contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot del 27 ottobre 2015, assunta al protocollo generale il 28 ottobre al n , che accoglie la richiesta di rinnovo dei locali da destinare all u.t.a.p. limitatamente al periodo di un anno e la riduzione del canone di locazione; Ritenuto opportuno approvare lo schema di contratto di locazione di immobile per uso socio sanitario a favore dell u.t.a.p. integrata Medinfior, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante; Vista l'attestazione con cui il direttore dell unità operativa complessa affari generali assicura l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Acquisiti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ciascuno per la materia di rispettiva competenza; D E L I B E R A 1. di acquisire in locazione, per le motivazioni esposte in premessa, i locali messi a disposizione dall Associazione Renzo e Pia Fiorot o.n.l.u.s. di San Fior ed ivi ubicati in via Mel n. 13, per il periodo dal al ; 2. di approvare allo scopo lo schema di contratto che forma parte integrante della presente deliberazione (allegato 1); 3. di integrare l autorizzazione 15-U00096 conto C400115/2 di ulteriori euro 6.000,00 per complessivi euro ,00; 4. di delegare il direttore dell unità operativa complessa affari generali alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all esecuzione della presente deliberazione; fs/sf sf0108ot

3 Delib. n del 05/11/2015 IL DIRETTORE GENERALE f.to Dott. Gian Antonio Dei Tos Per il parere di competenza: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE DEI SERV. SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE f.to Dott. Paolo Pavan f.to Dott.ssa Maria Grazia Carraro f.to Dott. Giuseppe Bazzo PUBBLICAZIONE La presente deliberazione, esecutiva dalla data di adozione, viene pubblicata all'albo aziendale per 15 giorni consecutivi dal 09/11/2015., e, in pari data, viene trasmessa al Collegio Sindacale. PIEVE DI SOLIGO, lì 09/11/2015 Il Direttore dell U.O.C. Affari Generali f.to Dott. Filippo Spampinato

4 Allegato alla Deliberazione n del 05/11/2015 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE PER USO SOCIO SANITARIO PREMESSO - che l'u.l.s.s. n. 7 necessità di acquisire in locazione alcuni locali dell'immobile sito in San Fior, via Isidoro Mel n. 13 da destinare alla Sede dell u.t.a.p. integrata Medinfior al servizio assistenza domiciliare integrata; - che la convenzione in corso tra questa ULSS e l Associazione Renzo e Pia Fiorot Onlus di San Fior - disciplinante l attività di volontariato finalizzata al sostegno di pazienti oncologici e loro familiari - prevede, al punto N), la disponibilità da parte dell Associazione di concedere in locazione alcuni spazi che l u.l.s.s. utilizzerà quale sede dell UTAP in Comune di San Fior; - che con deliberazione n del 28 agosto 2015, l u.l.s.s. 7 ha approvato lo schema di contratto di locazione fissando la decorrenza al per il periodo di un anno; - che con deliberazione n. del, a cui si fa rinvio per il dettaglio delle motivazioni, l u.l.s.s. n. 7 ha approvato lo schema di contratto di locazione fissando la decorrenza al ; Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata, TRA - l associazione LOTTA CONTRO I TUMORI RENZO E PIA FIOROT Onlus con sede in San Fior (TV), via I. Mel n. 13 Codice Fiscale n , d ora in poi denominata parte locatrice, qui rappresentata dal Sig. Silvano Fiorot, nato a San Fior il , che agisce in questo atto in qualità di legale rappresentante di detta associazione; E pag. 1

5 - l unità locale socio-sanitaria n. 7, con sede in pieve di Soligo (TV), via Lubin, 16, C.F , d ora in poi denominata parte conduttrice e qui rappresentata dal direttore dell unità operativa complessa affari dott. Filippo Spampinato, giusta delega del direttore generale conferita con deliberazione n..del..; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 L associazione R. e P. Fiorot Onlus concede in locazione all unità locale socio sanitaria n. 7, che accetta, i locali di seguito specificati, in conformità alle condizioni e pattuizioni più avanti indicate: - Porzione di fabbricato così catastalmente individuato: N.C.E.U. in Comune di San Fior (TV) Sezione B foglio 2. : Mappale n. 1748,, Via Isidoro Mel, civico n. 13, come da planimetria allegata, sub A. Trattasi di locali parzialmente ammobiliati come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. Art. 3 La parte Conduttrice si impegna a mantenere i locali concessi in buono stato manutentivo oltre che ad utilizzarli conformemente alla vigente normativa, esonerando espressamente la parte Locatrice da ogni responsabilità al riguardo. Art. 4 Il presente contratto decorrerà dal e verrà a scadere il pag. 2

6 senza bisogno di disdetta ed escludendo sin d ora il rinnovo in forma tacita. La parte Conduttrice potrà recedere dal contratto con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La parte Locatrice potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, con atto motivato da notificare alla parte Conduttrice a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, qualora sia stato accertato che le iniziative programmate non rispondano a quelle previste nel presente contratto; anche in questo caso si richiede il preavviso di 6 (sei) mesi da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 5 L immobile è destinato ad uso di sede dell u.t.a.p. integrata Medinfior,e del servizio assistenza domiciliare integrata. La parte Conduttrice si obbliga, per patto essenziale, a non mutare la destinazione d uso convenuta senza il preventivo consenso scritto della parte Locatrice. La sub-locazione, anche parziale, è vietata. Art. 6 Il canone mensile di locazione, fissato in Euro 4.666,08 (quattromilaseicentosessantasei/08), sarà corrisposto in rate trimestrali anticipate con mandato di pagamento pagabile presso il tesoriere dell u.l.s.s., entro massimo 60 giorni dalla data di presentazione della nota di addebito. Il canone sarà aggiornato, su preventiva richiesta dell Associazione, ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell indice dei prezzi al consumo accertato dall i.s.t.a.t. per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio di questo contratto. Dal canone sono esclusi gli oneri di consumo, anche comuni, nonché tutte le pag. 3

7 spese e gli oneri che le leggi e gli usi pongono a carico della parte Conduttrice, oltre a quelli espressamente indicati nel presente contratto. Art. 7 La parte Conduttrice non potrà per nessun motivo o pretesa ritardare o sospendere il pagamento del canone e degli oneri accessori e non potrà far valere alcuna eccezione od azione trovandosi in condizioni di inadempienza. Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone e/o degli oneri accessori costituisce in mora la parte Conduttrice. Art. 8 La parte Conduttrice avrà l onere di richiedere, a propria cura e spese, agli enti erogatori, gli allacciamenti o i subentri nelle utenze, ovvero la predisposizione di contatori divisionali a valle di quelli principali, laddove possono essere intercettate alimentazioni impiantistiche di uso esclusivo. Saranno a carico della parte Conduttrice, come oneri accessori, le spese di riscaldamento, di acquedotto, di energia elettrica, della pulizia locali, e di condizionamento, delle utenze telefoniche e per l asporto/smaltimento rifiuti solidi urbani. Per tutte le spese inerenti i servizi in comune dell edificio e per quelle per le quali non è possibile realizzare un utenza distinta, si procederà alla ripartizione delle spese in base alla quota desunta dalla seguente tabella millesimale: millesimi: parte locatrice millesimi: parte conduttrice, Azienda ULSS 7 Dette spese, se anticipate dalla parte Locatrice, saranno rimborsate dalla parte Conduttrice su specifica e documentata richiesta in occasione del conguaglio annuale. La parte Conduttrice sarà obbligata inoltre, al momento della riconsegna pag. 4

8 dell immobile, ad effettuare le disdette di tutte le utenze ed a liquidare ogni debito di utenza contratto durante la conduzione locativa. Art. 9 Saranno altresì a totale carico della parte conduttrice tutte le manutenzioni ordinarie di cui all art del Codice Civile. Eventuali migliorie o addizioni apportate all immobile dalla parte Conduttrice, ed ogni adeguamento che si rendesse necessario anche in dipendenza di future norme di legge e relative alle attività svolte saranno eseguite con il preventivo consenso della parte Locatrice. Art. 10 Fanno carico alla parte Locatrice le manutenzioni straordinarie, ad eccezione dei lavori, autorizzati dalla parte Locatrice stessa, che si rendessero necessari per adeguare i locali alle esigenze connesse all attività che sarà posta in essere. Art. 11 La parte Conduttrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della parte Locatrice per eventuali danni derivanti da incendio e deperimento del fabbricato in genere e ne garantirà la responsabilità civile per eventuali danni da essa provocati. La parte Conduttrice garantirà, inoltre, la responsabilità civile verso terzi, comprendendovi il rischio connesso ai beni immessi nell unità immobiliare. Art. 12 In caso di cessione o trasferimento a qualsiasi titolo dell immobile, la parte Locatrice concede il diritto di prelazione alla parte Conduttrice. Rimarrà valido il presente contratto, in ogni sua clausola o accordo intervenuto tra le parti, anche con altri futuri aventi causa. Art. 13 La parte Conduttrice si obbliga ad evitare l emissione di elementi nocivi che pag. 5

9 possano dar luogo al ricorso di vicini o all intervento della Polizia Municipale obbligando a tenere indenne la parte Locatrice da ogni loro domanda, obbligandosi altresì, ad adottare ogni misura o cautela che siano previste da norme vigenti o future per la tutela della sicurezza e sanità dei luoghi di lavoro e della conservazione dell immobile. Art. 14 La parte Locatrice, previo avviso, potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati, in presenza della parte Conduttrice. Art. 15 Nessuna azione od eccezione potrà essere fatta valere dalla parte Conduttrice se non dopo l avvenuto pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati. Art. 16 La mancata osservanza, anche in forma parziale, delle clausole e degli accordi contenuti nel presente contratto, fermo restando per la parte Conduttrice l obbligo di corrispondere il dovuto, comporterà alla parte Locatrice il diritto al risarcimento del danno. Art. 17 La parte Locatrice dichiara che l immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto licenze, autorizzazioni, concessioni edilizie e certificato di agibilità. Art. 18 Al momento della cessazione del presente contratto di locazione viene posto a carico della parte Conduttrice l onere della tinteggiatura e della pulizia dei locali, nonché dei tendaggi e degli arredi. In tale occasione, le parti, in contraddittorio, verificheranno lo stato dei locali. Eventuali danni, non dovuti all usura derivante da un normale uso, dovranno essere pag. 6

10 risarciti dalla parte Conduttrice, senza riserva alcuna. Art. 19 Nessuna modifica del presente contratto potrà avvenire né essere approvata che mediante atto scritto. Art. 20 Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, se dovute, sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. Ai relativi adempimenti provvede la parte Locatrice con diritto di rivalsa nei confronti della parte Conduttrice. Art. 21 Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento al Codice Civile ed alle Leggi in vigore in materia di locazioni. Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di locazione., lì IL LOCATORE per l ASSOCIAZIONE Renzo e Pia Fiorot Onlus Il Legale Rappresentante - sig. Silvano FIOROT - IL CONDUTTORE Per l U.L.S.S. N. 7 Il Direttore u.o.c. affari generali - dott. pag. 7

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