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1 net Responsabilità penale e diritto ambientale REATO DI DISCARICA ABUSIVA E RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO. DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ALCUNI IMPORTANTI CHIARIMENTI. A cura dell Avv. Valentina Stefutti Sulle pagine del nostro sito, e nel corso degli eventi seminariali organizzati da Diritto all ambiente, abbiamo sovente trattato della problematica connessa alla eventuale responsabilità del proprietario di un terreno in cui siano stati conferiti rifiuti da parte di un diverso soggetto. Come ben noto ai nostri Lettori, secondo quanto disposto dall art.192 del D.gls. 152/06, la mera qualità di proprietario di un area su cui altri abbiano abbandonato dei rifiuti, non costituisce condizione sufficiente per affermarne la penale responsabilità per il reato di discarica abusiva, né per obbligare tale soggetto a rimuoverli. Sul punto, il Consiglio di Stato, in numerose sentenze (cfr. da ultimo CdS n.333/12) ha stabilito che la Pubblica Amministrazione sia sempre tenuta, dopo aver espletato adeguata istruttoria, a fornire adeguata prova in ordine all imputabilità della condotta illecita al proprietario. Da parte sua, la Suprema Corte di Cassazione, ha più volte affermato che la semplice inerzia conseguente all abbandono da parte di terzi, o anche la consapevolezza di tale condotta da altri posta in essere, non siano idonee a configurare il reato di abbandono poichè una condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell art. 40 c.p., comma 2, vale a dire che sussista l obbligo giuridico di impedire l evento da parte del titolare, che versi nella cd. posizione di garanzia. Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

2 net Da ultimo, nella recente sentenza n del 3 dicembre 2014 (che riportiamo in calce), la Suprema Corte di Cassazione è tornata a riferire sul punto, affermando come il principio che esclude la configurabilità in forma omissiva del reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno per violazione degli obblighi di controllo, non possa mai trovare applicazione nel caso in cui non si tratti di rifiuti depositati da terzi all'insaputa del proprietario bensì di detriti scaricati con la piena consapevolezza ed anzi con l'espresso consenso del titolare. In tal caso, si sarebbe al cospetto di una vera e propria condotta di compartecipazione agevolatrice che giustifica pienamente la responsabilità del proprietario. Nella precitata sentenza, la Corte di Cassazione ha altresì esplicitato che non potrebbe mai richiamarsi la giurisprudenza di legittimità che esclude la responsabilità in forma omissiva del reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva del proprietario del fondo per violazione degli obblighi di controllo (cfr. tra le altre Cass. Pen /11), allorquando non si tratti di rifiuti di terzi depositati all insaputa del proprietario, ma di rifiuti scaricati con la piena consapevolezza e anzi con l espresso consenso del titolare. In tal caso, si è infatti al cospetto di una vera e propria condotta agevolatrice, da parte del proprietario, che ben ne giustifica l accertamento di responsabilità. Valentina Stefutti Pubblicato il 6 gennaio 2015 Riportiamo in calce la motivazione integrale della sentenza in commento Copyright riservato - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata E vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n 248)

3 I 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CLAUDIA SQUASSONI Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. LORENZO ORILIA Dott. ALDO ACETO Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO UDIENZA PUBBLICA DEL 04/11/2014 SENTENZA - Presidente - N. 3079/ Consigliere - REGISTRO GENERALE N / Rel. Consigliere - - Consigliere - - Consigliere - ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: SENTENZA DE PONTE SALVATORE N. IL 12/06/1964 avverso la sentenza n. 608/2007 TRIB.SEZ.DIST. di MARCIANISE, del 18/04/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.,<AAZ 6,e2,04, che ha concluso per "2-e e-e2c," t2e4 Udito, per la parte civile, l'avv Udit i difensor Avv.

4 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. distaccata Marcianise, con sentenza depositata il ha ritenuto De Ponte Salvatore responsabile del reato di cui all'art. 256 D. Lvo n. 152/2006 per avere, quale titolare di un fondo in Portico di Caserta, effettuato una attività di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (materiali di risulta e scarti di lavorazione edile) in assenza della prescritta autorizzazione. 2 Contro questa decisione il difensore ha proposto appello, poi trasmesso a questa Suprema Corte (trattandosi di impugnazione contro sentenza di condanna a pena pecuniaria). L'imputato si duole della mancata assoluzione con formula piena o quanto meno ai sensi dell'art. 530 comma 2 cpp. Osserva in particolare che i detriti - derivanti dalla demolizione di un fabbricato - furono depositati dal titolare dell'impresa che stava realizzando il muro di recinzione nel fondo di sua proprietà e quindi proveniva da altro cantiere, come dichiarato proprio dal teste Dalizzo. Ha contestato l'affermazione secondo cui egli rivestirebbe una posizione di garanzia quale proprietario del fondo. Osservando che al più essa potrebbe riguardare solo il deposito dei materiali derivanti dalla attività da lui commissionata (realizzazione del muro di cinta) ma non il materiale di risulta proveniente da una diversa demolizione ed utilizzato impropriamente dall'esecutore dei lavori. Si duole poi della misura della pena chiedendo l'applicazione nel minimo col beneficio della sospensione condizionale. 3. Con successivo atto del l'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione denunziando inosservanza della legge penale in relazione alla mancanza di un espresso obbligo di impedire la realizzazione o il mantenimento dell'evento lesivo ovvero la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, e come tale inappellabile (art. 593 comma 3 cpp), va senz'altro qualificata come ricorso per cassazione per il principio del favor impugnationis e di conservazione degli atti processuali (art. 568 cpp). Nel caso di specie, quindi, l'impugnazione proposta dal difensore contro la sentenza del Tribunale - erroneamente diretta alla Corte d'appello - è stata trasmessa correttamente in Cassazione dalla Corte napoletana. L'impugnazione è comunque inammissibile perché proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606 ultimo comma cpp): essa si risolve invero in una censura tipicamente in fatto laddove sollecita una diversa ricostruzione della vicenda sulla scorta delle dichiarazioni del teste Dalizzo (titolare dell'impresa esecutrice). I 2

5 2. Quanto al tema della posizione di garanzia del proprietario del fondo, la Corte è ben consapevole del principio affermato da Sez. 3, Sentenza n del 12/11/2013 Ud. dep. 09/12/2013 Rv che esclude la configurabilità in forma omissiva del reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva nei confronti del proprietario di un terreno per violazione degli obblighi di controllo, ma ritiene che esso non possa trovare applicazione nel caso di specie, in cui non si tratta di rifiuti depositati da terzi all'insaputa del proprietario (come nel caso esaminato con la citata sentenza), ma di detriti scaricati con la piena consapevolezza ed anzi con l'espresso consenso del titolare, come emerge dalla sentenza impugnata che riporta la dichiarazione dello stesso Dalizzo ("stavamo facendo l'abbattimento di un palazzo ed ho chiesto che portassero un poco di questo materiale sul posto proprio per evitare che i camion scendessero sul terreno"): in sostanza, si è in presenza di una vera e propria condotta di compartecipazione agevolatrice che giustifica la responsabilità del proprietario (cfr. Sez. 3, Sentenza n del 09/10/2007 Ud. dep. 17/01/2008 Rv ): fuori luogo quindi si rivela il richiamo alla giurisprudenza - peraltro ben nota al Collegio - che esclude la posizione di garanzia da parte del committente con riferimento all'attività di smaltimento di rifiuti da parte dell'appaltatore e che viene richiamata nel ricorso per cassazione proposto direttamente dal De Ponte, precisandosi, anzi che la stessa giurisprudenza, fa "salva l'ipotesi di un diretto concorso nella commissione del reato" (cfr. Sez. 3 sentenza n /2011). Per le suddette considerazioni va dichiarato altresì inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso depositato personalmente dall'imputato, che è incentrato su tale tema. 4. Inammissibile - perché priva di specificità - è infine anche la censura sul trattamento sanzionatorio, che si risolve in una richiesta di riduzione della pena per l'avvenuto ripristino ambientale e la quantità e natura dei materiali rinvenuti, laddove il giudice di merito aveva comunque concesso le attenuanti generiche. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la mancanza di espressa richiesta in sede di conclusioni (come si evince dall'epigrafe della sentenza impugnata) esonerava il giudice dall'obbligo di pronunciarsi. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cass. sez. 3, Sentenza n del 08/10/2009 Ud. dep. 10/11/2009; cass. Sez. 4, Sentenza n del 20/01/2004 Ud. dep. 22/04/2004; sez. un., Sentenza n. 32 del 22/11/2000 cc. dep. 21/12/2000). Il tema della prescrizione non può essere affrontato. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186), alla condanna del ricorrente 3

6 al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibil í ricorsa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il Il c ns. est. Il Presidente DEPOSITATA N CANCELLER'iA. 4

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