- 1 - Art. (Interventi nei settori produttivi)

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1 - 1 - (Interventi nei settori produttivi) 1. Le stazioni appaltanti presenti sul territorio regionale hanno facoltà di introdurre ulteriori criteri di affidamento dei lavori ad imprese locali, in possesso del seguente requisito: a) sede legale da almeno tre anni in Regione, dalla data di pubblicazione del bando di gara; b) lavori eseguiti in Regione negli ultimi tre esercizi, simili o similari a quello oggetto del bando di gara, attraverso attività propria e indiretta, complessivamente nel caso d imprese associate o consorziate. Ex emendamento SEGANTI - SARO - CIRIANI (Norme in materia di lavoro agricolo occasionale - addetti alla raccolta) 1. Al fine di perseguire obiettivi di sviluppo dell economia e crescita dell occupazione è incentivato, per il settore agricolo, il ricorso al lavoro occasionale per la raccolta dei prodotti agricoli. 2. E considerato lavoro occasionale quello prestato per un periodo massimo di 40 giorni all anno alle dipendenze di titolare di impresa agricola. 3. I prodotti di cui al comma 1 si identificano, a titolo esemplificativo, in uva, olive, frutta, ortaggi e tabacco. 4. I datori di lavoro agricolo possono reperire la manodopera anche fra persone pensionate e giovani studenti. 5. Il datore di lavoro agricolo ha l onere di stipulare preventivamente una polizza RC per le ipotesi di infortunio e morte secondo massimali individuati a livello regionale dall INAIL e di trasmetterne copia al suddetto Ente. 6. Ai fini previdenziali è introdotta una aliquota del 10 per cento; è introdotta una trattenuta del 10 per cento anche ai fini fiscali. 7. Il datore di lavoro è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

2 I datori di lavoro agricolo sono tenuti ad osservare le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto stabilito in termini di regolamentazione degli orari di lavoro. 9. I datori di lavoro agricolo riconosceranno ai dipendenti una retribuzione, da stabilire, sulla base dei contratti sottoscritti a livello provinciale o regionale con le organizzazioni di categoria. Altresì viene consentito un orario di lavoro flessibile come concordato con le organizzazioni sindacali e di categoria. 10. L INAIL è titolare del potere di vigilanza e controllo, con facoltà di esercitarlo direttamente o tramite funzionari di altri Enti di diritto pubblico muniti di apposita delega. 11. Le sanzioni per il mancato rispetto di tale normativa sono comminate dall Ente di controllo. 12. L applicazione di sanzioni di parte dell INAIL fa decadere il datore di lavoro dal diritto di operare ai sensi del comma 1 per tutta la durata dell annata agraria successiva a quella in cui è stata accertata l infrazione. 13. Al fine di una più semplice applicazione della presente norma si prevede: a) l istituzione di specifiche liste per le campagne di raccolta; b) il rilascio di un unico documento retributivo valido anche ai fini fiscali sostituivo della busta paga e del modello CUD; c) la semplificazione delle procedure di assunzione per l avvio della manodopera stagionale attraverso l utilizzo del solo modello di assunzione (escludendo così l esigenza del libretto di lavoro); d) per le aziende agricole che nei periodi di raccolta si avvalgono della collaborazione non retribuita di parenti fino al 4 grado è prevista la non applicazione delle norme sul collocamento e previdenziali, salvo comunque l obbligo dell assicurazione antinfortunistica. Ex emendamento ARDUINI - ZOPPOLATO - SARO - CIRIANI - RITOSSA 1. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 45/1988, così come sostituita dall articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 10/1991 e ulteriormente sostituita dall articolo 37 della legge regionale n. 9/1999 le indennità per i Presidenti e

3 - 3 - per i revisori dei conti delle Aziende di promozione turistica sono sostituite dai seguenti importi: presidente del collegio: lire revisori: lire Ex emendamento CIRIANI - SARO - ZOPPOLATO (Modifica dell articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31) 1. Al comma 1 dell articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, dopo la dizione <<per un periodo massimo di>> le parole <<due anni>> sono sostituite dalle parole <<quattro anni>>. Ex emendamento CIRIANI - GUERRA - SARO N.B.: Articolo già inserito nel disegno di legge n. 67 (Programmi comunitari KONVER) approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 luglio All articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il comma secondo è sostituito dal seguente: <<Per le prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell Amministrazione regionale e degli Enti patrocinati, è dovuto all Avvocato della Regione e agli Avvocati dell Ufficio legislativo e legale della Regione stessa uno speciale compenso determinato in base alle tariffe forensi nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la Regione o per l Ente patrocinato. 1. I dipendenti del ruolo unico regionale assunti con contratto a tempo determinato presso qualsiasi pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa

4 - 4 - senza assegni con riconoscimento dell anzianità di servizio, come previsto dall articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 3/2/1993, n I commi quarto e quinto dell articolo 24 della legge 31 agosto 1981, n. 53 sono soppressi. 1. Al comma 1 dell articolo 59 della legge regionale n. 18/1996 la lettera <<c)>> è soppressa. 1. Il comma 3 dell articolo 29 della legge regionale 7/1988 è sostituito dal seguente: <<3. L istituzione, modificazione o soppressione delle strutture stabili di livello direzionale è disposta con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino della Regione. Per le strutture stabili di livello direzionale del Consiglio regionale, la Giunta regionale delibera su proposta dell Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo.

5 - 5 - (Proroga termine) 1. In deroga alle disposizioni di cui all articolo 7, comma 10, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui all articolo 1, comma 27 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, è differito, per l anno 1999, al 31 ottobre. 1. Il comma 3 dell articolo 48 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 è sostituito dal seguente: <<3. Al conferimento, alla revoca, ovvero al rinnovo degli incarichi di cui all articolo 47, si provvede con deliberazione della Giunta regionale.>>. 1. Gli incarichi di cui all articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, possono essere conferiti con contratto a tempo determinato dalla Giunta regionale, entro il limite del 15 per cento dei posti in organico rispettivamente di direttore regionale e di dirigente, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, dalla docenza universitaria, dalla magistratura e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico è commisurato a quello dei dirigenti regionali con gli incarichi direzionali dell articolo 47 della legge regionale n. 18/1996 e può essere integrato da un indennità commisurata dalla Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell anzianità di servizio.

6 Il comma 4 dell articolo 45 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente: <<4. Il Capo di Gabinetto può essere scelto, su indicazione nominativa dal Presidente della Giunta regionale, tra dipendenti della Regione con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, tra dipendenti con qualifica equiparabile di altre pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, ovvero tra persone estranee all Amministrazione regionale che abbiano una particolare specializzazione professionale. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell anzianità di servizio.>>. (Modifiche agli articoli 85 e 86 e soppressione dell articolo 87 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) 1. Il comma 1 dell articolo 85 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente: <<La Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio si articola nei seguenti servizi: a) Servizio degli affari finanziari e del credito; b) Servizio del patrimonio; c) Servizio della gestione degli immobili; d) Servizio del provveditorato; e) Servizio tecnico della gestione degli immobili; f) Servizio della consulenza tecnica.>>.

7 All articolo 86, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo le parole <<Servizio degli affari finanziari>> sono aggiunte le parole <<e del credito>>. 3. All articolo 86 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: <<h) cura gli adempimenti connessi alle attribuzioni di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti, istituti ed organismi di credito; i) provvede al coordinamento degli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e per le opere pubbliche, in collaborazione con gli uffici regionali competenti per materia; j) tratta gli affari relativi alla stipulazione di convenzioni ed ai conferimenti ad enti, istituti ed organismi che esercitano il credito speciale nella regione, mantenendo a tal fine rapporti con gli stessi per conto dell Amministrazione regionale; k) mantiene i rapporti con la Cassa depositi e prestiti, con gli enti, istituti ed organismi nazionali di credito speciale agli enti pubblici e per le attività economiche; l) mantiene i rapporti con gli enti di credito ordinario per gli interventi a favore di attività di interesse della Regione; m) cura gli adempimenti relativi ad interventi di incentivazione del ricorso al credito da parte degli enti pubblici; n) promuove e cura la redazione di studi in materia di credito; o) collabora con la Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni per le operazioni di credito e finanziarie con gli organismi della Comunità europea.>>. 4. L articolo 87 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è soppresso. Ex emendamento Giunta regionale

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