CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO LOCAZIONE FINANZIARIA

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1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO LOCAZIONE FINANZIARIA ADEGUAMENTO INTERSEZIONE VIA MANZONI VIA ROCCHETTA E FORMAZIONE PARCHEGGIO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA ex art. 160 bis D.lgs 163/2006 s.m.i. 1 - Contenuto Minimo del Contratto di Leasing 1. Si riportano di seguito le disposizioni che dovranno costituire il contenuto minimo del Contratto di Leasing che sarà stipulato dalla Stazione Appaltante con il Finanziatore facente parte dell ATI aggiudicataria della Gara. 2. In sede di stipula del Contratto di Leasing, il Concorrente aggiudicatario potrà proporre modifiche ed integrazioni al Contenuto Minimo del Contratto di Leasing, fermo restando che la Stazione Appaltante resterà libera di non accettare tali proposte di modifica qualora siano in contrasto con le previsioni contenute nel presente Capitolato. 2 - Stipulazione del Contratto di Leasing, del Contratto di Appalto e del Contratto di Cessione del diritto di superficie 1. Il Contratto di Leasing sarà stipulato con il Finanziatore, facente parte dell ATI aggiudicataria della Gara. 2. La Stazione Appaltante dovrà stipulare con il Costruttore, facente parte dell ATI aggiudicataria dell Appalto, il contratto di appalto per l esecuzione dei Lavori (di seguito, il Contratto di Appalto ). Il Contratto d Appalto con il Costruttore sarà stipulato dalla Stazione Appaltante su mandato gratuito con rappresentanza da parte del Finanziatore. 3. La Stazione Appaltante, infine, dovrà stipulare con il Finanziatore, facente parte dell ATI aggiudicataria dell appalto, il contratto per la cessione del diritto di superficie sull area ove verrà realizzata l opera (di seguito, il Contratto di Cessione dell area ). Tale contratto avrà una durata pari 28 anni della durata del contratto di leasing e, comunque, durerà fino a quando la Stazione Appaltante non abbia esercitato l opzione di riscatto totale dell immobile. 4. Il Contratto di Cessione dell area sarà sottoposto alla condizione risolutiva che il Contratto di Leasing si risolva o si sciolga o perda efficacia anticipatamente, rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita, per cause diverse dall esercizio del diritto di riscatto. 3 - Condizione sospensiva del Contratto di Leasing Il Contratto di Leasing sarà sottoposto alla condizione sospensiva legata alla stipula, da parte della Stazione Appaltante, del Contratto di Cessione dell area e, pertanto, non acquisirà efficacia fino a quando la Stazione Appaltante non sottoscriverà il predetto Contratto di Cessione dell area. 4 - Condizione risolutiva del Contratto di Leasing 1. Il Contratto di Leasing si risolverà automaticamente qualora la stazione appaltante receda dal contratto di appalto a norma dell art. 134 del D. Lgs. 163/06. In tutti gli altri casi di risoluzione del contratto d appalto il Finanziatore si obbliga a sostituire il Costruttore, previo assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 2. Il Contratto di Leasing si risolverà, altresì, automaticamente anche nelle ipotesi in cui la gara venga annullata o dichiarata nulla o, comunque, revocata. 3. In tutte le ipotesi di risoluzione del Contratto di Leasing il Finanziatore perderà il diritto di superficie sull area nonché il diritto di proprietà sui Lavori realizzati e, per l effetto, non potrà vantare alcun diritto sugli stessi. 3.1 Qualora la risoluzione del Contratto di Leasing si verifichi prima della presa in consegna, da parte dell Utilizzatore (Stazione Appaltante), dell Immobile completo dei lavori

2 realizzati (e, pertanto, prima che sia cominciato a decorrere il Contratto), la Stazione Appaltante dovrà provvedere a: rimborsare al Finanziatore tutte le somme che lo stesso avrà anticipato a qualsiasi titolo per l esecuzione dei lavori e/o per le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo connessi al presente Contratto; corrispondere al Finanziatore gli oneri di prelocazione calcolati per il periodo intercorrente tra la data dei vari pagamenti effettuati a qualsivoglia titolo e la data del rimborso da parte della Stazione Appaltante; tali oneri saranno calcolati sulla base dell indice Euribor 3ML/360 rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore il giorno lavorativo bancario in cui viene effettuato ciascun pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori maggiorato dello spread indicato in Offerta; 3.2 Qualora, invece, la risoluzione del Contratto di Leasing si verifichi dopo la presa in consegna da parte dell Utilizzatore (Stazione Appaltante) dell Immobile completo dei lavori realizzati (e, pertanto, durante la decorrenza del contratto di locazione finanziaria) il Finanziatore avrà diritto al pagamento di tutti i canoni scaduti e non saldati, con i relativi interessi di mora di cui all art. 9.5, ed al pagamento di tutti i canoni residui a quel momento ancora da rimborsare, attualizzati al tasso Euribor 3ML/360 rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore il giorno di presentazione dell offerta, maggiorati del prezzo di riscatto. 5 - Consegna dell area, esecuzione e collaudo dell opera 1. L esecuzione dei Lavori avrà inizio dopo la consegna dell area da parte della Stazione Appaltante al Finanziatore, il quale, a sua volta, provvederà contestualmente a metterla a disposizione del Costruttore, senza assumere alcun obbligo nei confronti del Costruttore per la mancata o ritardata immissione nella disponibilità dell area stessa per fatto o colpa della Stazione Appaltante. 2. La consegna e l esecuzione dei Lavori saranno regolate dal Contratto di Appalto stipulato dalla Stazione Appaltante con il Costruttore. 3. Contestualmente alla stipula del verbale di presa in consegna dell opera, ultimata e collaudata, la Stazione Appaltante sarà immessa nella disponibilità dell opera stessa e delle sue pertinenze. 6 - Finanziamento dei lavori e delle spese 1. Il Soggetto Finanziatore dovrà provvedere, tramite contratto di locazione finanziaria da stipularsi con l Ente appaltante, al finanziamento della spesa complessiva riportata nel quadro di spesa all art. 5 del Bando. 2. Il Soggetto Realizzatore fatturerà direttamente al Soggetto Finanziatore gli importi dei lavori eseguiti come risultanti dai certificati di pagamento relativi agli stati di avanzamento lavori redatti a cura della Direzione Lavori ed approvati dalla stazione appaltante. 3. Resta inteso che l obbligo del Finanziatore consisterà, esclusivamente, nel provvedere al pagamento degli importi risultanti dalle suddette fatture a seguito di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 4. I pagamenti del Finanziatore relativi alle suddette fatture avverranno entro 90 gg dal ricevimento di espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante; per i lavori eseguiti dal soggetto realizzatore i pagamenti avverranno in un'unica rata, al termine dell esecuzione dei lavori. 5. La Stazione appaltante non è responsabile di eventuali ritardi nel pagamento delle fatture dopo la spedizione al Finanziatore dell espressa autorizzazione al pagamento delle stesse. 7- Perizie di varianti in corso d opera 1. Qualora nel corso della realizzazione delle opere dovesse insorgere la necessità di eseguire perizie di varianti in corso d opera, queste potranno essere proposte dalla Direzione Lavori e approvate dalla stazione appaltante conformemente al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006).

3 2. Al momento della consegna e del collaudo positivo, si provvederà alla comparazione tra gli stati d avanzamento lavori approvati dalla stazione appaltante e gli atti progettuali, comprese le eventuali varianti, anch essi approvati dalla stazione appaltante. A seguito di detta comparazione, si procederà alla determinazione dell importo complessivo del capitale finanziato. 8 - Consegna dell Opera Decorrenza e durata del Leasing 1. A partire dalla firma del verbale di presa in consegna dell opera, ultimata e collaudata, avrà inizio la concessione in leasing a favore della Stazione Appaltante dell opera stessa e delle sue pertinenze. 2. Il Leasing si concluderà con il pagamento di tutti i canoni periodici e con il riscatto dell'opera a prezzo residuo pari ad euro (1% lavori) a cui conseguirà il trasferimento alla Stazione Appaltante della proprietà dell area e dell opera ivi realizzata. In tal senso il contratto di cessione dell area dovrà prevedere esplicitamente che, a seguito del riscatto dell'opera a prezzo residuo pari ad euro (1% lavori) il diritto di superficie si intenderà estinto a tutti gli effetti di legge fatto salvo quanto previsto dal successivo punto Il contratto di leasing avrà durata di 18 anni a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna dell opera da parte della Stazione Appaltante. 9 - Corrispettivo del Leasing Interessi di mora 1. Le rate di leasing avranno periodicità semestrale posticipata e saranno pagate alle rispettive scadenze, previa presentazione da parte del Finanziatore di regolare fattura. Il Finanziatore si impegna ad effettuare la fatturazione dei canoni periodici entro 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza naturale. L'Utilizzatore dovrà provvedere al pagamento delle fatture con valuta fissa per il beneficiario pari a quella del giorno di scadenza contrattuale dei canoni. 2. Atteso che l Amministrazione appaltante può disporre di finanziamenti propri e/o di altri enti, è prevista la possibilità di uno o più extracanoni che saranno pagati, in unica soluzione o in più rate, prima della concessione in leasing dell'immobile ultimato e collaudato. 3. Alla consegna dell'opera il canone sarà determinato utilizzando il tasso Euribor 3ML/360 rilevato il giorno antecedente la data del verbale di presa in consegna e collaudo positivo dell'opera aumentato dello spread indicato in offerta. L importo sul quale calcolare il canone è costituito dai seguenti valori:. valore dei lavori offerti in gara. valore degli oneri per la sicurezza. valore delle varianti o importi per revisione prezzi autorizzati dalla stazione appaltante. valore gli oneri di prelocazione. valore del diritto di superficie. valore del riscatto Gli oneri di prelocazione per anticipati esborsi da parte del Finanziatore rispetto alla data di presa in consegna dell opera, saranno calcolati al tasso Euribor 3ML/360, rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore alla data di ciascun esborso, maggiorato dello spread indicato in offerta. Gli oneri così determinati saranno capitalizzati nell ambito dei canoni di locazione finanziaria. 4. In caso di ritardato pagamento del canone di Leasing da parte della Stazione Appaltante, decorreranno sulle rate del canone scadute e non saldate nei termini di cui al precedente primo comma, interessi di mora secondo il D.lgs 231/ Godimento della Stazione Appaltante e facoltà del Finanziatore 1. Il Finanziatore garantisce alla Stazione Appaltante, per tutta la durata del leasing, il pacifico godimento dell opera realizzata e delle sue pertinenze, contro eventuali molestie arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sull opera stessa.

4 2. Il Finanziatore si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto di Leasing in qualsiasi momento nel rispetto delle prescrizioni di cui all art. 117 del D.Lgs. 163/ La Stazione Appaltante con la sottoscrizione del Contratto di Leasing, esprime, ai sensi e per gli effetti delle leggi in materia, formale autorizzazione preventiva alla cessione a terzi dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Finanziatore Destinazione degli Immobili 1. La Stazione Appaltante avrà diritto di godere degli Immobili per lo svolgimento delle proprie attività, nei limiti consentiti dalla legge, dalla loro destinazione, dai regolamenti locali e dalle disposizioni in materia di lavoro e di igiene. 2. l immobile dovrà essere utilizzato dalla Stazione Appaltante con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo normale e atto a mantenerli sempre in buono stato di manutenzione, nonché senza arrecare danno o molestia a terzi. La Stazione Appaltante si impegna ad osservare scrupolosamente ogni disposizione relativa alla custodia ed all uso degli Immobili. 3. Ad ogni buon conto le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere la destinazione dell opera. Resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante, nell ambito delle proprie attività istituzionali, di destinare l opera, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ad altre funzioni Rischi Manleva e tutela del Finanziatore 1. L Utilizzatore (Stazione Appaltante) esonera e manleva il Finanziatore da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancanza di qualità, difetti di funzionamento, vizi palesi o occulti, inadempimenti del Costruttore, e/o di terzi, e comunque per ogni altra ipotesi che comporti la parziale o mancata utilizzazione dell Immobile per qualsiasi motivo o causa. 2. L Utilizzatore, inoltre, esonera e manleva il Finanziatore da qualsiasi responsabilità per la ritardata o mancata consegna dell Immobile completo dei lavori. 3. In caso di vizi degli Immobili o dei Lavori, fermo l obbligo della Stazione Appaltante di provvedere comunque al pagamento dei canoni di leasing ed accessori, e di tutti gli importi dovuti al Finanziatore in forza del Contratto di Leasing, la Stazione Appaltante avrà azione diretta nei confronti del Costruttore. La Stazione Appaltante si obbliga ad informare il Finanziatore di ogni iniziativa in tal senso Responsabilità civile e manleva del Finanziatore 1. La Stazione Appaltante, nella sua qualità di custode, sarà responsabile per ogni e qualsiasi danno causato all opera o provocato dall opera o dal suo uso a persone e beni, anche di terzi. 2. La Stazione Appaltante pertanto si obbliga a manlevare e tenere indenne il Finanziatore dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall uso dell opera Azioni a tutela della proprietà dell Opera 1. La Stazione Appaltante, dalla data di presa in consegna dell opera, si impegna a coltivare, a proprie cure e spese, ogni iniziativa, anche in sede processuale, per tutelare, nei confronti di qualsiasi terzo, diritti e ragioni relativi all opera o alla sua utilizzazione, restando sin da ora legittimata ad agire. 2. Di ogni attività svolta dovrà tenere informato il Finanziatore. 3. Resta inteso che saranno a carico della Stazione Appaltante gli oneri e le spese, anche processuali, per la salvaguardia dei diritti, azioni e ragioni inerenti all opera oggetto del Leasing Custodia dell Opera e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Utenze 1. La Stazione Appaltante si impegna a custodire l opera con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa, inoltre, dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di ordinaria e

5 straordinaria manutenzione all adeguamento degli Immobili alle normative di volta in volta vigenti, esonerando il Finanziatore da ogni responsabilità al riguardo. 2. Le spese di utenza, acqua, luce, ecc., saranno in ogni caso a completo carico della Stazione Appaltante, che sarà autorizzata a fare intestare a proprio nome, o a nome di eventuali terzi utilizzatori finali dell opera, tutti i contratti di fornitura e di utenza relativi agli Immobili, dandone contestuale comunicazione scritta al Finanziatore e, di conseguenza, a chiedere, a propria cura, onere e spese, i relativi allacciamenti. 3. Faranno infine carico alla Stazione Appaltante, che dovrà tenere indenne e sollevato il Finanziatore, ogni spesa ed onere contributivo attinente agli Immobili e al loro uso Cauzioni e garanzie da rilasciare in caso di aggiudicazione: 1. Il Soggetto Realizzatore deve prestare le seguenti garanzie: ai sensi dell articolo 113, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una garanzia fideiussoria a titolo di CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% (dieci per cento) dell importo dei lavori (comprensivo degli oneri per l attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, utilizzando gli schemi di polizza tipo predisposti con D.M n In caso di aggiudicazione della gara con ribasso d asta sull importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza superiore al 10%, la suddetta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ( art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i). Si applicano le disposizioni previste dall art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ai sensi dell art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e 103 del Regolamento, POLIZZA DI ASSICURAZIONE a copertura degli eventuali danni subiti dall Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell esecuzione dei lavori, utilizzando gli schemi di polizza-tipo predisposti dal citato D.M n. 123, per l importo minimo di ,00. Detta polizza deve prevedere, ai sensi dell art.129 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, anche una garanzia, a favore dell Amministrazione, di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un minimo di ,00. Polizza e garanzia decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo positivo. Si evidenzia che la cauzione definitiva e la polizza devono essere conformi al disposto dell art. 108 D.P.R. 554/99 e pertanto devono essere intestate a tutte le imprese partecipanti all A.T.I. costituenda o costituita (v. anche Sent. Cons. Stato -Adunanza Plenaria del 4 ottobre 2005, n. 8); ai sensi dell art. 104 del D.P.R. 554/99, POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE, a far data dal certificato di collaudo, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi Per quanto non indicato trova applicazione l art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 2. L Amministrazione Appaltante, in qualità di Utilizzatore dell opera, provvederà, con oneri a proprio carico, alle coperture assicurative per responsabilità civile (RCT), a decorrere dall'ultimazione dei lavori/collaudo e per tutta la durata del contratto di leasing, comunque fino all esercizio dell opzione finale di riscatto. Le coperture assicurative decorreranno dalla data di ultimazione dei lavori/collaudo e per tutta la durata del contratto di leasing, comunque fino all esercizio dell opzione finale di riscatto. La Stazione appaltante si obbliga a stipulare tali polizze con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Finanziatore e con i massimali richiesti dal Finanziatore stesso.

6 L Amministrazione Appaltante avrà cura di includere tra gli assicurati anche il soggetto Finanziatore quale proprietario dei beni Modifiche, Addizioni e Migliorie 1. La Stazione Appaltante ha il diritto di eseguire innovazioni o trasformazioni degli Immobili, anche su richiesta delle Autorità Competenti, necessari o opportuni per lo svolgimento della propria attività, con il preventivo consenso del Finanziatore, purché tali modifiche non alterino la struttura portante del fabbricato. Ciascuna modifica dovrà essere eseguita regolarmente nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia e dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, le relative spese saranno interamente a carico della Stazione Appaltante e il Finanziatore non sarà tenuto a corrispondere alcun compenso o indennità. Al termine del Leasing il Finanziatore non potrà chiedere la rimessa in pristino. Tutte le eventuali migliorie ed addizioni apportate dalla Stazione Appaltante saranno acquisite dal Finanziatore senza alcuna corresponsione di indennizzi anche sevi sia stato consenso del Finanziatore stesso Esclusione della risoluzione in caso di inadempimento della Stazione Appaltante 1. Il Finanziatore rinuncia alla facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto di Leasing per inadempimento della Stazione Appaltante a partire dalla presa in consegna, da parte di quest ultima, degli Immobili completi dei Lavori realizzati. 2. In caso di inadempimento della Stazione Appaltante, il Finanziatore potrà soltanto agire, anche in via giudiziale, per ottenere che la Stazione Appaltante adempia alle proprie prestazioni derivanti dal Contratto di Leasing e potrà, quindi, agire anche in via esecutiva per il pagamento dei canoni dovuti. 3. In caso di mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante di più di due canoni consecutivi, ovvero nel caso di inadempimento da parte della Stazione Appaltante agli obblighi assunti ai sensi dei precedenti punti nn. 11 (Destinazione degli Immobili), 12 (Rischi Manleva e tutela del Finanziatore) e 15 (Custodia dell Opera e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria), il Finanziatore sarà autorizzato a dichiarare la Stazione Appaltante decaduta dal beneficio del termine e quindi potrà agire per ottenere il pagamento dell intero corrispettivo ancora dovuto, nonché dei canoni scaduti e non pagati sino alla data della decadenza dal beneficio del termine con i relativi interessi moratori, nella misura prevista dall art A fronte dei pagamenti di cui al punto precedente la Stazione Appaltante potrà esercitare il riscatto di cui al successivo art. 19. In tal caso il riscatto dovrà essere esercitato con le forme di cui al punto 19.4 ed entro 60 giorni dall ultimo pagamento effettuato al Finanziatore Riscatto 1. Al termine del Leasing, la Stazione Appaltante potrà esercitare il diritto di riscatto a prezzo residuo pari ad euro (1% lavori). 2. La proprietà degli Immobili non si trasferirà alla Stazione Appaltante fino a quando la stessa non abbia provveduto al totale pagamento dei canoni di Leasing. 3. Il prezzo finale da corrispondere per l acquisto dell immobile è pari ad euro (1% lavori). 4. Il riscatto dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. almeno 15 giorni prima del termine di scadenza del Leasing. 5. L atto notarile del trasferimento della proprietà degli Immobili, conseguente al riscatto, dovrà essere stipulato entro 60 giorni dall esercizio del diritto stesso, su richiesta della parte più diligente, che dovrà comunicare all altra il nome del notaio, la data e il luogo della stipula. 6. Tre mesi prima della scadenza del contratto di leasing il Finanziatore è tenuto ad inviare alla Stazione appaltante il report di tutta l operazione nonché la modulistica necessaria per esercitare il diritto di riscatto. 7. La mancata comunicazione nei termini previsti di cui al punto precedente equivale ad accettazione tacita del riscatto da parte della Stazione Appaltante.

7 20 - Recesso 1. Il Finanziatore non potrà recedere anticipatamente dal presente contratto. Il Finanziatore, tuttavia, consente alla Stazione Appaltante di recedere dal Contratto di Leasing (a partire dalla data successiva alla presa in consegna, da parte della Stazione Appaltante, dell opera, completa dei Lavori realizzati) previo pagamento di tutti i canoni scaduti e non saldati, con i relativi interessi di mora di cui all art. 9.5, e di tutti i canoni residui a quel momento ancora da rimborsare, attualizzati al tasso Euribor 3ML/360 rilevato dal quotidiano Il sole 24 ore il giorno di presentazione dell offerta, maggiorati del prezzo di riscatto. 2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, da parte del Finanziatore della comunicazione di recesso che la Stazione Appaltante dovrà inviare al Finanziatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. Il ritardo nei pagamenti suddetti determinerà l'applicazione a carico della Stazione Appaltante degli interessi di mora calcolati come indicato al paragrafo In tutti i casi di recesso il diritto di superficie sull area si estingue contestualmente e nulla è dovuto al Finanziatore a titolo di rimborso per l estinzione anticipata del diritto medesimo Spese, imposte e tasse Tutte le spese, imposte e tasse nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, inerenti o comunque connessi al presente contratto, resteranno a carico esclusivo della Stazione Appaltante. In particolare: -Tutte le spese, imposte e tasse relative al contratto di acquisizione del diritto di superficie sono a carico della Stazione Appaltante. -Tutte le spese, imposte e tasse relative al contratto di leasing sono a carico della Stazione Appaltante. L imposta di registro relativa al contratto di leasing (L. 24/12/2007 n. 244 legge finanziaria 2008) verrà anticipata dal Finanziatore e riaddebitata al Comune. -Tutte le spese, imposte e tasse relative al contratto di trasferimento del diritto di proprietà dell immobile al momento di esercizio del riscatto finale sono a carico della Stazione Appaltante. Le spese relative al contratto di esecuzione dei lavori sono a carico del soggetto aggiudicatario. Il Finanziatore non è tenuto a versare l imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa al terreno acquisito in diritto di superficie Contestazione e controversie Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto di Leasing dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Como.

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COMUNE DI ROTTOFRENO Provincia di Piacenza Piazza G. Marconi n. 2-29010 Rottofreno (PC) Codice Fiscale: 00228700332 Tel. 0523/780316 Fax 0523/781929 COMUNE DI ROTTOFRENO Provincia di Piacenza Piazza G. Marconi n. 2-29010 Rottofreno (PC) Codice Fiscale: 00228700332 Tel. 0523/780316 Fax 0523/781929 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA

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