PROTOCOLLO ALLA CARTA AFRICANA SUI DIRITTI DELL UOMO E DEI POPOLI RELATIVO ALLA CREAZIONE

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1 PROTOCOLLO ALLA CARTA AFRICANA SUI DIRITTI DELL UOMO E DEI POPOLI RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UNA CORTE AFRICANA DEI DIRITTI DELL UOMO E DEI POPOLI Gli Stati Parti dell Organizzazione dell Unità Africana di seguito denominata OUA parti altresì della Carta africana dei diritti dell uomo e dei popoli: Considerato che la Carta dell OUA riconosce che libertà, eguaglianza, giustizia, pace e dignità sono finalità essenziali al raggiungimento delle legittime aspirazioni dei popoli africani; Osservando che la Carta Africana dei diritti dell uomo e dei popoli ribadisce l adesione ai principi dei diritti, delle libertà e dei doveri umani e dei popoli contenuti in dichiarazioni, convenzioni e altri strumenti adottati dall OUA e da altre organizzazioni internazionali; Riconoscendo che il duplice scopo della Carta africana dei diritti dell uomo e dei popoli è assicurare da un lato la promozione e dall altro la protezione dei diritti, delle libertà e dei doveri dell uomo e dei popoli; Riconoscendo altresì l impegno della Commissione africana sui diritti dell uomo e dei popoli nel promuovere e tutelare i diritti umani e dei popoli fin dalla sua costituzione nel 1987; Richiamando la risoluzione AHG/Res. 23(XXX) adottata dall Assemblea dei capi di Stato e di governo nel giugno 1994 a Tunisi (Tunisia), con cui si richiedeva al Segretario generale di convocare un incontro di esperti al fine di riflettere, in collegamento con la Commissione africana, circa i mezzi per rafforzare l efficienza della Commissione africana e di prendere in considerazione in modo particolare la creazione di una Corte africana sui diritti dell uomo e dei popoli; Preso nota del primo e del secondo incontro degli esperti giuridici governativi, svoltisi rispettivamente a Città del Capo, Sud Africa (settembre 1995) e a Nouakchott, Mauritania (aprile 1997), nonché del terzo incontro degli esperti giuridici governativi svoltosi ad Addis Abeba, Etiopia (dicembre 1997), allargato al personale diplomatico; Fermamente convinti che il conseguimento degli obiettivi della Carta africana dei diritti dell uomo e dei popoli richiede la creazione di una corte africana dei diritti dell uomo e dei popoli per completare e rafforzare le funzioni della Commissione africana sui diritti dell uomo e dei popoli. hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Istituzione della Corte È istituita nell ambito dell Organizzazione dell Unità Africana una Corte africana sui diritti dell uomo e dei popoli (d ora in avanti denominata la Corte ), la cui organizzazione, giurisdizione e funzionamento sono regolati dal presente Protocollo. DATABASE STRUMENTI INTERNAZIONALI Università degli Studi di Padova - Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli Archivio Pace Diritti Umani / Peace Human Rights -

2 Articolo 2 Rapporto tra la Corte e la Commissione La Corte, nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, sarà complementare rispetto alla funzione di tutela attribuita alla Commissione africana dei diritti dell uomo e dei popoli (d ora in avanti denominata la Commissione ) dalla Carta africana dei diritti dell uomo e dei popoli (d ora in avanti denominata la Carta ). Articolo 3 Giurisdizione 1. La giurisdizione della Corte comprende tutti i casi e le controversie ad essa sottoposti riguardanti l interpretazione e l applicazione della Carta, di questo Protocollo e di ogni altro strumento in materia di diritti umani ratificato dallo Stato in questione. 2. Nel caso di una controversia avente ad oggetto la giurisdizione della Corte, quest ultima è competente a decidere. Articolo 4 Pareri 1. Su richiesta di uno Stato membro dell OUA, dell OUA, di ognuno dei suoi organi o di ogni organizzazione africana riconosciuta dall OUA, la Corte può emettere un parere su qualsiasi questione giuridica riguardante la Carta o ogni altro strumento in materia di diritti umani, a condizione che il contenuto del parere non si riferisca ad una materia oggetto di esame corrente da parte della Commissione. 2. La Corte produrrà motivazione del proprio parere e ciascun giudice avrà il diritto di avanzare una opinione separata o dissenziente. Articolo 5 Accesso alla Corte 1. Hanno facoltà di proporre un caso davanti alla Corte: a) la Commissione; b) lo Stato Parte che abbia depositato una comunicazione alla Commissione; c) lo Stato Parte contro il quale sia stato depositata una comunicazione alla Commissione; d) lo Stato Parte il cui cittadino sia vittima di una violazione dei diritti umani; e) le organizzazioni nongovernative africane. 2. Quando uno Stato Parte ha un interesse in un caso, può sottoporre alla Corte una richiesta di autorizzazione ad intervenire. 3. La Corte può attribuire a qualificate organizzazioni nongovernative con status di osservatori davanti alla Commissione e ad individui la facoltà di proporre una questione direttamente davanti a sé, secondo quanto dispone l art del presente Protocollo. 2

3 Articolo 6 Ammissibilità del ricorso 1. La Corte, nel decidere sull ammissibilità di un ricorso presentato ai sensi dell art. 5.3 del presente Protocollo, può richiedere il parere della Commissione, che lo fornirà il prima possibile. 2. La Corte decide dell ammissibilità del ricorso tenendo in considerazione le disposizione di cui all art. 56 della Carta. 3. La Corte può conoscere delle questioni sottopostole oppure trasferirle alla Commissione. Articolo 7 Fonti applicabili La Corte applicherà le norme della Carta e ogni altro rilevante strumento sui diritti umani di cui gli Stati coinvolti siano parti. Articolo 8 Trattazione dei casi Le Regole di procedura e prova della Corte fisseranno in maniera dettagliata le condizioni per la trattazione dei casi portati davanti alla Corte, tenendo conto del rapporto di complementarità tra Corte e Commissione. Articolo 9 Composizione amichevole La Corte può tentare di raggiungere la composizione amichevole di ogni controversia sottopostale, secondo quanto dispone la Carta. Articolo 10 Udienze e rappresentanza 1. La Corte terrà le proprie udienze in pubblico. Tuttavia la Corte può svolgere la sua procedura in forma riservata, secondo quanto previsto nelle Regole di procedura. 2. Ciascuna parte può farsi rappresentare da un rappresentante legale liberamente scelto. Nell interesse della giustizia una parte può accedere al gratuito patrocinio. 3. Ogni persona, testimone o rappresentante di una parte, che compaia davanti alla Corte, usufruirà delle protezioni e delle facilitazioni previste dal diritto internazionale necessarie al compimento delle sue funzioni, compiti o obblighi verso la Corte. Articolo 11 Composizione 1. La Corte si compone di undici giudici, cittadini degli Stati membri dell OUA, eletti a titolo individuale tra giuristi di alta moralità e di riconosciuta competenza ed esperienza come pratici, magistrati o accademici nel campo dei diritti umani e dei popoli. 2. Non ci sarà più di un giudice della nazionalità di un singolo Stato. 3

4 Articolo 12 Nomina 1. Ciascuno degli Stati Parti del Protocollo può proporre tre candidati, due almeno dei quali della nazionalità dello Stato. 2. Nel processo di nomina sarà prestata dovuta attenzione a garantire un adeguata rappresentanza di genere. Articolo 13 Lista dei candidati 1. All entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell OUA richiederà a ciascuno Stato Parte del Protocollo di presentare, entro novanta giorni dalla richiesta, i propri candidati all ufficio di giudice della Corte. 2. Il Segretario generale dell OUA predispone una lista in ordine alfabetico dei candidati proposti per la nomina e la trasmetterà agli Stati membri dell OUA almeno trenta giorni prima della successiva sessione dell Assemblea dei capi di Stato e di governo dell organizzazione, d ora innanzi denominata l Assemblea. Articolo 14 Elezioni 1. I giudici della Corte sono eletti con voto segreto dall Assemblea, tratti dalla lista di cui all art. 13 del presente Protocollo. 2. L Assemblea assicura che la Corte nel suo complesso sia rappresentativa delle principali regioni dell Africa e delle principali tradizioni giuridiche. 3. Nell elezione dei giudici, l Assemblea assicura un adeguata rappresentanza di genere. Articolo 15 Termini del mandato 1. I giudici della Corte sono eletti per un periodo di sei anni e possono essere rieletti una sola volta. Il mandato di quattro giudici eletti nel corso della prima elezione scadrà dopo due anni, mentre il mandato di altri quattro scadrà dopo quattro anni. 2. I giudici il cui mandato scade dopo due o quattro anni saranno estratti a sorte dal Segretario generale dell OUA immediatamente dopo che la prima elezione avrà avuto luogo. 3. Un giudice eletto in sostituzione di un altro per il quale il termine del mandato non è ancora giunto a naturale compimento, resta in carico per il tempo rimanente a completare il mandato del predecessore. 4. Tutti i giudici eccetto il Presidente svolgono le loro funzioni a tempo parziale. L Assemblea, tuttavia, ove lo ritenga appropriato, può modificare tale disposizione. Articolo 16 Giuramento Dopo l elezione, i giudici della Corte prestano solenne dichiarazione di compiere i loro doveri con lealtà e imparzialità. 4

5 Articolo 17 Indipendenza 1. La piena indipendenza dei giudici è assicurata, secondo quanto prevede il diritto internazionale. 2. Nessun giudice può avere parte in un caso in cui lo stesso giudice abbia preso parte in qualità di agente, difensore o avvocato per una delle parti o come membro di una corte o commissione d inchiesta nazionale o internazionale o in qualsiasi altra veste. Sui casi dubbi decide la Corte. 3. I giudici della Corte godono, dal momento dell elezione e per tutto il periodo del loro mandato, delle immunità riconosciute agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. 4. In nessun caso i giudici della Corte dovranno rispondere delle decisioni prese o delle opinione espresse nell esercizio delle loro funzioni. Articolo 18 Incompatibilità La qualità di giudice della Corte è incompatibile con ogni attività che possa interferire con l indipendenza o l imparzialità del giudice o con quanto richiede l ufficio di giudice, secondo quanto stabilito dal Regolamento di procedura della Corte. Articolo 19 Revoca 1. Un giudice non sarà sospeso o rimosso dal proprio ufficio se non con decisione unanime degli altri giudici della Corte che lo abbiano ritenuto non più in possesso dei requisiti necessari per essere giudice della Corte. 2. Tale decisione non diventa definitiva che dopo che sia stata ratificata dall Assemblea nella sua successiva sessione. Articolo 20 Seggi vacanti 1. Nel caso di morte o dimissioni di un giudice della Corte, il Presidente della Corte informa immediatamente il Segretario generale dell OUA, il quale dichiarerà vacante il seggio dalla data della morte o da quella in cui le dimissioni producono effetto. 2. L assemblea provvederà a sostituire il posto rimasto vacante a meno che il rimanente periodo del mandato rimasto scoperto sia inferiore ai 180 giorni. 3. Nel procedere alla sostituzione del seggio vacante si applicano le disposizioni degli artt. 12, 13 e 14. Articolo 21 Presidenza della Corte 1. La Corte elegge un Presidente e un vice-presidente per una durata di due anni. Essi possono essere rieletti sono una volta. 2. Il Presidente svolgerà funzioni giudiziarie a tempoà pieno e risiederà presso la sede della Corte. 3. Le funzioni del Presidente e del vice-presidente sono stabilite nel Regolamento di procedura della Corte. 5

6 Articolo 22 Esclusioni Se un giudice è della nazionalità di uno Stato Parte in un caso sottoposto alla Corte, tale giudice non potrà conoscere di tale procedimento. Articolo 23 Quorum La Corte conosce dei casi portati davanti ad essa se sono presenti almeno sette giudici. Articolo 24 Cancelleria 1. La Corte nomina il proprio cancelliere e il personale della cancelleria tra cittadini degli Stati membri dell OUA, secondo il Regolamento di procedura. 2. L ufficio e la residenza del cancelliere sono stabiliti nel luogo in cui la Corte ha sede. Articolo 25 Sede della Corte 1. La Corte avrà la sua sede nel luogo definito dall Assemblea nel territorio di uno Stato Parte del Protocollo. Tuttavia, con il preventivo consenso dello Stato interessato, quando la maggioranza della Corte lo ritenga utile, la Corte può riunirsi nel territorio di un qualunque Stato membro dell OUA. 2. La sede della Corte può essere modificata dall Assemblea dopo aver debitamente consultato la Corte. Articolo 26 Regime delle prove 1. La Corte conosce delle questioni sottopostole da tutte le parti e, se lo ritiene necessario, può svolgere indagini. Gli Stati coinvolti collaboreranno prestando tutta l assistenza necessaria ad una trattazione efficiente della causa. 2. La Corte può ricevere mezzi di prova scritti e testimoniali, comprese perizie di esperti ed emetterà le sue decisioni sulla base di tali prove. Articolo 27 Accertamento 1. Se la Corte accerta che c è stata violazione di un diritto umano o dei popoli, emette ordinanza volta a riparare a tale violazione, compreso attraverso il pagamento di un equo indennizzo o riparazione. 2. In casi di estrema gravità e urgenza, quando sia necessario per impedire un danno irreparabile alle persone, la Corte adotta provvedimenti d urgenza secondo quanto ritiene necessario. Articolo 28 Sentenza 1. La Corte emette le proprie decisioni entro novanta giorni dalla conclusione della trattazione del caso. 6

7 2. La sentenza della Corte adottata a maggioranza è definitiva e inappellabile. 3. Senza pregiudizio per il paragrafo precedente, la Corte può procedere alla revisione della propria precedente sentenza alla luce di nuove prove e secondo quanto previsto nel Regolamento di procedura. 4. La Corte può interpretare le proprie decisioni. 5. Il giudizio della Corte è letto in seduta pubblica ed è debitamente notificato alle parti. 6. La sentenza della Corte è motivata. 7. Se la sentenza della Corte non rappresenta, in tutto o in parte, decisione unanime dei giudici, ciascun giudice ha il diritto di unire alla sentenza la propria opinione separata o dissenziente. Articolo 29 Notificazione della sentenza 1. La sentenza della Corte sarà notificata alle parti della controversia e trasmessa agli Stati membri dell OUA e alla Commissione. 2. La sentenza sarà altresì notificata al Consiglio dei ministri a cui spetta monitorare sulla sua esecuzione a nome dell Assemblea. Articolo 30 Esecuzione della sentenza Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a conformarsi alla sentenza in tutte le controversie in cui sono parti entro i termini fissati dalla Corte e ad assicurarne l esecuzione. Articolo 31 Relazione In occasione di ciascuna sessione ordinaria dell Assemblea, la Corte presenta una relazione sull attività dell anno precedente. La relazione indica, in particolare, i casi in cui uno Stato non si è conformato alla sentenza della Corte. Articolo 32 Bilancio Le spese della Corte, gli emolumenti e le contribuzioni dovuti ai giudici e il bilancio dell ufficio di cancelleria sono fissati e restano a carico dell OUA, secondo i criteri stabiliti dall OUA in consultazione con la Corte. Articolo 33 Regolamento di procedura La Corte adotta il proprio Regolamento e determina la propria procedura. La Corte tiene consultazioni con la Commissione quando opportuno. Articolo 34 Ratifica 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma e alla ratifica o accessione di ogni Stato Parte della Carta. 7

8 2. Lo strumento di ratifica o di accessione al presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale dell OUA. 3. Il Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o accessione. 4. Per gli Stati Parti che ratificano o accedono al presente Protocollo successivamente, la sua entrata in vigore relativamente a ciascuno Stato avviene alla data del deposito dello strumento di ratifica o accessione. 5. Il Segretario generale dell OUA informa tutti gli Stati Membri dell entrata in vigore del presente Protocollo. 6. Al momento della ratifica del presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, lo Stato può con dichiarazione accettare la competenza della Corte a ricevere casi secondo quanto previsto dall art. 5.3 del presente Protocollo. La Corte considera irricevibili le petizioni presentate ai sensi dell art. 5.3 che coinvolgono uno Stato che non ha fatto tale dichiarazione. 7. La dichiarazione resa ai sensi del precedente paragrafo 6 è depositata presso il Segretario generale, che ne trasmette copia agli Stati Parti. Articolo 35 Emendamenti 1. Il presente Protocollo è soggetto ad emendamenti se uno Stato Parte del Protocollo presenta a tale scopo una richiestascritta al Segretario generale dell OUA. L Assemblea può adottare, a maggioranza semplice, il progetto di emendamento dopo che tutti gli Stati Parti del Protocollo siano stati informati e la Corte abbia fornito in merito la propria opinione. 2. La Corte ha inoltre il diritto di proporre emendamenti al presente Protocollo, qualora lo ritenga necessario, attraverso il Segretario generale dell OUA. 3. L emendamento entra in vigore per ciascuno Stato Parte che lo accetti trenta giorni dopo che il Segretario generale dell OUA abbia ricevuto notifica dell accettazione. 8

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