MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ: CHI ERA COSTUI?
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1 105 i dossier MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ: CHI ERA COSTUI? 12 luglio 2012 a cura di Renato Brunetta
2 INDICE 2 Il Meccanismo Europeo di Stabilità Lo stato dell arte in Europa Lo stato dell arte in Italia Procedure decisionali La potenza di fuoco del MES Gli strumenti del MES 1. Sostegno alla stabilità Procedura per la concessione del sostegno 2. Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle banche 3. Sostegno al mercato primario 4. Sostegno al mercato secondario Disposizioni residuali Modello di contribuzione del MES
3 IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ 3 Il 2 febbraio 2012, i 17 Paesi dell area euro hanno firmato il Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), che entrerà in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% del totale.
4 LO STATO DELL ARTE IN EUROPA 4 Il Trattato è stato ratificato in: Francia il 2 aprile; Grecia il 10 maggio; Slovenia il 30 maggio; Belgio il 26 giugno; Cipro il 28 giugno; Finlandia e Slovacchia il 29 giugno; Spagna il 2 luglio; Portogallo il 4 luglio.
5 LO STATO DELL ARTE IN ITALIA 5 In Italia, il Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, su proposta del Ministro degli Affari europei, dell Economia e finanze e degli Affari esteri, ha approvato la ratifica ed esecuzione del Fiscal Compact; Il relativo Disegno di Legge è stato assegnato l 11 aprile 2012 alla Commissione Affari esteri del Senato, che, previo parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio, Finanze e Unione Europea, ne ha concluso l esame il 3 luglio 2012.
6 IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ 6 L obiettivo del Meccanismo Europeo di Stabilità è quello di mobilitare risorse finanziarie a beneficio dei membri del MES che si trovino o rischino di trovarsi in situazioni di grave difficoltà, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri; A questo scopo è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l emissione di strumenti finanziari o mediante conclusione di intese o accordi finanziari con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
7 PROCEDURE DECISIONALI 7 L adozione di una decisione di comune accordo richiede l unanimità dei membri partecipanti alla votazione; Nei casi in cui la Commissione e la BCE ritengano che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l attuazione di assistenza finanziaria da parte del MES minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro, si procede alla votazione d urgenza, che richiede una maggioranza qualificata dell 85% dei voti.
8 LA POTENZA DI FUOCO DEL MES 8 Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 miliardi di euro; Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 miliardi di euro; Nella fase transitoria compresa tra l entrata in vigore del MES e la definitiva estinzione del FESF (il vecchio fondo salva-stati), la capacità di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non può superare i 500 miliardi di euro; Il consiglio dei governatori del MES riesamina periodicamente, o almeno ogni 5 anni, la capacità massima erogabile e l adeguatezza del capitale autorizzato del MES.
9 GLI STRUMENTI DEL MES 9 Gli strumenti a disposizione del MES sono: 1. Sostegno alla stabilità; 2. Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie; 3. Sostegno al mercato primario; 4. Sostegno al mercato secondario. Il consiglio dei governatori può rivedere l elenco degli strumenti di assistenza finanziaria a disposizione del MES e decidere di modificarlo.
10 1. SOSTEGNO ALLA STABILITÀ 10 Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto; Tali condizioni possono riguardare: un programma di correzioni macroeconomiche; il rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
11 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ALLA STABILITÀ 11 Un membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori, menzionando lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare; La Commissione Europea, di concerto con la BCE valuta: l esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri; la sostenibilità del debito pubblico del Paese richiedente (se opportuno e possibile, tale valutazione viene effettuata insieme al FMI; le esigenze finanziarie effettive o potenziali del Paese interessato.
12 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO ALLA STABILITÀ 12 Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di Commissione Europea e BCE, il consiglio dei governatori concede il sostegno alla stabilità al Paese richiedente sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria; La Commissione Europea, di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI: negozia con il Paese interessato un protocollo d intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria (Memorandum of Understanding MoU); monitora il rispetto delle condizioni cui è subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.
13 13 2. ASSISTENZA FINANZIARIA PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLE BANCHE Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria, sottoforma di prestiti, a un membro del MES con l obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie di quel Paese; Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d intesa negoziato dal Paese interessato con la Commissione Europea, di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI.
14 3. SOSTEGNO AL MERCATO PRIMARIO 14 Al fine di ottimizzare l efficienza in termini di costi dell assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di acquistare titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES; Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d intesa negoziato dal Paese interessato con Commissione Europea, BCE e, laddove possibile, FMI; Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto apposita relazione dalla Commissione Europea, decide all unanimità circa l intervento sul mercato primario.
15 4. SOSTEGNO AL MERCATO SECONDARIO 15 Il consiglio dei governatori può decidere di effettuare operazioni sul mercato secondario al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell area euro; Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base a un analisi della BCE che riconosca l esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria; Le condizioni associate a tale intervento sono specificate nel protocollo d intesa negoziato dal Paese interessato con Commissione Europea, BCE e, laddove possibile, FMI.
16 DISPOSIZIONI RESIDUALI 16 Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri; Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES è autorizzato a cooperare con il FMI, con qualsiasi Paese fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES e con qualsiasi organizzazione o entità internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.
17 MODELLO DI CONTRIBUZIONE DEL MES 17 Membro MES Contributo % Repubblica del Belgio 3,4771 Repubblica federale di Germania 27,1464 Repubblica di Estonia 0,1860 Irlanda 1,5922 Repubblica ellenica 2,8167 Regno di Spagna 11,9037 Repubblica francese 20,3859 Repubblica italiana 17,9137 Repubblica di Cipro 0,1962 Granducato di Lussemburgo 0,2504 Malta 0,0731 Regno dei Paesi Bassi 5,7170 Repubblica d Austria 2,7834 Repubblica portoghese 2,5092 Repubblica di Slovenia 0,4276 Repubblica slovacca 0,8240 Repubblica di Finlandia 1,7974 Totale 100,0
18 MODELLO DI CONTRIBUZIONE DEL MES 18 Membro MES Contributo mld Repubblica del Belgio 24,3397 Repubblica federale di Germania 190,0248 Repubblica di Estonia 1,302 Irlanda 11,1454 Repubblica ellenica 19,7169 Regno di Spagna 83,3259 Repubblica francese 142,7013 Repubblica italiana 125,3959 Repubblica di Cipro 1,3734 Granducato di Lussemburgo 1,7528 Malta 0,5117 Regno dei Paesi Bassi 40,019 Repubblica d Austria 19,4838 Repubblica portoghese 17,5644 Repubblica di Slovenia 2,9932 Repubblica slovacca 5,768 Repubblica di Finlandia 12,5818 Totale 700
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