Scheda servizio 1202_MARCATURA CE SECONDO LA DIRETTIVA. 2006/42/CE Direttiva Macchina

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1 Pagina 1 di 12 Scheda servizio 1202_MARCATURA CE SECONDO LA DIRETTIVA 2006/42/CE Direttiva Macchina INDICE: 1. Cos è la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la Marcatura CE Aziende soggette alla Marcatura CE Attività previste per arrivare alla Marcatura CE Documentazione da predisporre Documenti e dati che l Azienda deve fornire Conseguenze della mancata Marcatura CE Riferimenti Normativi e Sanzioni Quando è opportuno iniziare la Marcatura CE Riservatezza Qualifica dei Consulenti Tempi e costi di attuazione Esclusioni: attività non previste in questo servizio Servizi aggiuntivi che possono essere richiesti alla... 12

2 Pagina 2 di Cos è la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la Marcatura CE La direttiva Macchine regolamenta l immissione nel mercato di: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Si applicano le definizioni seguenti (art. 2 DLgs 17/2010): macchina: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, insieme di cui al primo e al secondo punto, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo punto, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; attrezzatura intercambiabile dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile; componente di sicurezza: componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e

3 Pagina 3 di 12 ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto; quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto; fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente decreto, ed è responsabile della macchina o della quasi-macchina con ila presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato mette in servizio una macchina o una quasimacchina oggetto del presente decreto legislativo Mandatario qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con il presente decreto legislativo; Messa in Servizio primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo; Norma armonizzata specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante. 2. Aziende soggette alla Marcatura CE Tutti i fabbricanti o mandatari di prodotti di cui al paragrafo 1. Tutti le macchine per le quali esistono precise norme armonizzate alla direttiva macchine. (Per l elenco preciso vedasi apposita sezione della Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea).

4 Pagina 4 di Attività previste per arrivare alla Marcatura CE 3.1 Pre-analisi di fattibilità Prima di qualsiasi attività viene effettuata una pre-analisi per verificare che sussistano i requisiti per procedere. Questa attività (della durata stimata di 0,5 gg) viene sempre fatturata anche se l azienda decide di non proseguire (costo previsto 500 ) 3.2 Attività previste Le attività previste sono: 2006/42/CE - Art. 3, Art. 5 - Allegato I Allegato IV Verifica dei limiti di utilizzo della macchina e se la macchina rientra tra quelle indicate nell allegato IV Verifica norme tecniche armonizzate (di tipo A, B, C) da applicare alla valutazione dei rischi Verifica delle cogenze legislative collegate alla macchina (Direttive 1999/34/CE, Direttive 1999/44/CE, D.Lgs 206/2005) Definizione dei RES (Requisiti essenziali di sicurezza) ottemperati dal fabbricante 2006/42/CE - Allegato I Definizione della procedura di valutazione dei rischio secondo UNI EN ISO e s.m.i. Definizione delle modalità e della modulistica di gestione prevista dalla valutazione del rischio Assistenza alla valutazione dei rischio e alla relativa ponderazione del rischio 2006/42/CE - Allegato II Definizione della modulistica per la Dichiarazione di conformità CE 2006/42/CE - Allegato VII Definizione della documentazione minima necessaria per la redazione del fascicolo tecnico Regole per la corretta gestione dei fascicoli tecnici 2006/42/CE - Allegato I par Allegato III Definizione delle procedure di marcatura CE del prodotto. 2006/42/CE - Allegato I par Redazione, e/o eventuale integrazione, dei contenuti dei manuali d uso e manutenzione 2006/42/CE - Art 12. 3a Allegato VIII Procedure di valutazione della conformità delle macchine

5 Pagina 5 di Documentazione da predisporre 4.1 Per arrivare alla Marcatura CE in autocertificazione delle Macchine /42/CE - Allegato VII a - Fascicolo tecnico per le macchine a) Un fascicolo di costruzione composto: da una descrizione generale della macchina, da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina, dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute applicabili alla macchina, le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, da un esemplare delle istruzioni della macchina, se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, da una copia della dichiarazione CE di conformità; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. 2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute. 4.2 Per arrivare alla Marcatura CE in autocertificazione delle Quasi-Macchine /42/CE - Allegato VII b - Fascicolo tecnico per le quasi-macchine

6 Pagina 6 di 12 a) Un fascicolo di costruzione composto: da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti, le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui, le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. 2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute. 4.3 Per arrivare alla Certificazione CE da parte di ente terzo (Obbligatorio per macchine presenti in Allegato IV) Esame CE del tipo L'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV (di seguito «tipo») soddisfa i requisiti della presente direttiva. 1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A. 2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda contiene: il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo notificato, il fascicolo tecnico.

7 Pagina 7 di 12 Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione del tipo. L'organismo notificato può chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede. 3. L'organismo notificato: 3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale fascicolo e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme, nonché gli elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle suddette norme; 3.2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute previsti dalla presente direttiva, qualora non siano state applicate le norme; 3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se, qualora siano state applicate le norme armonizzate, l'applicazione sia effettiva; 3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessari. 4. Se il tipo è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario, i dati necessari all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni dell'esame e le condizioni di validità dell'attestato. Il fabbricante e l'organismo notificato conservano per quindici anni dal rilascio dell'attestato una copia del medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano. 5. Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rifiuta il rilascio al richiedente dell'attestato di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Esso ne informa il richiedente, gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato. Va prevista una procedura di ricorso. 6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il fascicolo tecnico relativo all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo approvato. L'organismo notificato esamina tali modifiche e deve o confermare la validità dell'attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo, se le modifiche sono tali da rimettere in questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute o alle condizioni di utilizzo previste del tipo. 7. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia degli attestati di esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia del fascicolo tecnico e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. 8. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti nella(e) lingua(e) comunitaria(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in ogni altra lingua comunitaria ufficiale che esso può accettare. 9. Validità dell'attestato di esame CE del tipo 9.1. L'organismo notificato ha la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido. Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse un'implicazione sulla validità dell'attestato. L'organismo notificato revoca gli attestati non più validi Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente di assicurare che detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte.

8 Pagina 8 di Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare la validità dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni. Se considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte, l'organismo notificato ne proroga la validità per altri cinque anni. Il fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di tale attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i documenti pertinenti per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione Qualora la validità dell'attestato di esame CE del tipo non sia prorogata, il fabbricante cessa di immettere sul mercato la macchina in questione. 5. Documenti e dati che l Azienda deve fornire Per adempiere ai requisiti definiti al paragrafo 4, l Azienda deve fornire alla Mi.Zar. S.r.l. tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la predisposizione dei documenti (es. schemi elettrici, pneumatici, oleodinamici, disegni costruttivi della macchina, schemi ed informazioni per il funzionamento, ecc.) 6. Conseguenze della mancata Marcatura CE Senza Marcatura CE la macchina non può essere immessa e commercializzata nel mercato della Comunità Europea. Inoltre nelle direttive di nuovo approccio, come appunto la direttiva macchine, per le macchine immesse nel mercato della Comunità Europea senza presunzione di conformità o senza marcatura CE esiste anche la Clausola di Salvaguardia che tutela la sicurezza delle persone, animali e/o dei beni. Essa definisce che: Se uno Stato membro, o qualsiasi persona facente parte dello stesso, constata che un prodotto soggetto a direttiva, provvisto della marcatura CE, accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzato conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare il prodotto dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. Nel caso di rilevamento da parte delle autorità di vigilanza del mercato, di macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), il fabbricante può essere obbligato al ripristino / ritiro dal mercato di tutte le macchine immesse nella CEE, ed obbligato al ripristino o sostituzione delle stesse. Se le modifiche richieste dall Organo dii Vigilanza alla macchina sono tali da modificare il funzionamento della stessa in modo radicale, sarà necessari marcare nuovamente CE la stessa. 7. Riferimenti Normativi e Sanzioni Il D.Lgs. 81/2008 prevede le seguenti sanzioni: Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

9 Pagina 9 di 12 La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 57 (come modificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell arresto fino a 6 mesi o con l ammenda da 1500 a euro. Art Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 57 (come modificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell arresto da 3 a 6 mesi o dell ammenda da a euro. Art Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 57 (come modificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell arresto fino a 3 mesi o con l ammenda da 1200 a euro. Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 87, co.2, let.a, con l arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell articolo 70..

10 Pagina 10 di 12 La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 87, co.2, let.a, con l arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente Il D.Lgs. 17/2010 prevede le seguenti sanzioni: 1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti. 2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 3. Ferma restando l applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell autorità di sorveglianza di cui all articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasimacchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l importo massimo di euro. 8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri. 8. Quando è opportuno iniziare la Marcatura CE La marcatura essendo obbligatoria è necessaria prima di mettere in commercio la prima macchina realizzata rientrante nelle definizioni di cui al punto 1.

11 Pagina 11 di Riservatezza Tutte le informazioni che saranno portate a conoscenza di MI.ZAR Srl durante lo svolgimento del servizio, saranno considerate come riservate e pertanto MI.ZAR Srl si impegna a mantenere tale riservatezza. 10. Qualifica dei Consulenti Al fine di garantire elevati standard qualitativi del servizio, la ha definito criteri di selezione e qualifica dei propri consulenti così definiti: Esperienza almeno triennale in ambito Sicurezza e Macchine / Attrezzature di Lavoro; Partecipazione a Corsi di Formazione sulla Direttiva Macchine; Produzione di almeno cinque DVR Macchine ed Attrezzature di Lavoro; Aver partecipato in affiancamento allo sviluppo di almeno cinque DVR Macchine ed Attrezzature di Lavoro. I dati richiesti sono reperibili dal Curriculum Vitae, dagli attestati di frequenza e dai lavori svolti dei collaboratori della. 11. Tempi e costi di attuazione Viene effettuato un primo incontro (presso l azienda) della durata di 0,5 gg (al costo di 500 ), per valutare la fattibilità del progetto/prodotto. Questa attività viene fatturata anche se l azienda decide di non procedere. Nel corso di questo incontro vengono definite le tempistiche di realizzo del progetto e dei conseguenti costi, per le attività previste al punto 3.2. Successivamente viene predisposto un preventivo dettagliato per tutte le attività necessarie al raggiungimento della Marcatura CE e al suo relativo mantenimento. Vengono effettuati interventi della durata minima di 0,5 gg al costo di 350. Il pagamento viene effettuato mediante RIBA 30 GGDFFM, a seguito fattura emessa in riferimento alle attività svolte nel mese di riferimento. All azienda viene rilasciata sia la copia cartacea che quella informatica di tutti i documenti predisposti. Non è previsto il rilascio di alcun software. Su richiesta integrativa, e a sua discrezione, la MIZAR può produrre soluzioni informatiche a supporto di specifiche attività che l azienda deve svolgere. 12. Esclusioni: attività non previste in questo servizio Dal servizio sono escluse le attività non contemplate al paragrafo 3.2. Nel paragrafo che segue sono riportati alcuni servizi che possono essere richiesti alla

12 Pagina 12 di Servizi aggiuntivi che possono essere richiesti alla La Mi.Zar Srl può supportare l azienda nei seguenti servizi: Certificazione ISO 9001:2008 dell Azienda Analisi Macchine ed Attrezzature di Lavoro in conformità al DL gs 81/08 La stesura della planimetria con l indicazione del posizionamento Macchine e Attrezzature di Lavoro; Consulenza per la riduzione dei rischi individuati; Consulenza per la stesura dei Piani di Miglioramento per la risoluzione delle criticità rilevate nelle Macchine e Attrezzature di Lavoro; La formazione dei dipendenti per il corretto utilizzo delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Stesura di istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; La definizione del interventi periodici di monitoraggio della messa in sicurezza delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Aggiornamenti successivi del documento di analisi Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Esecuzione dei test per il corretto funzionamento dei Dispositivi di Sicurezza delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Formazione del personale addetto alla manutenzione delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro, all esecuzione dei test per il corretto funzionamento dei Dispositivi di Sicurezza delle stesse; Predisposizione di specifica documentazione per l esecuzione dei test per il corretto funzionamento dei Dispositivi di Sicurezza delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Predisposizione di una Procedura per l Acquisto e la Messa in Servizio di nuove Macchine ed Attrezzature di Lavoro. Questi servizi possono essere comunque richiesti alla che ne quantificherà preventivamente il costo.

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