Scheda servizio 1202_MARCATURA CE SECONDO LA DIRETTIVA. 2006/42/CE Direttiva Macchina
|
|
- Francesca Moro
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Pagina 1 di 12 Scheda servizio 1202_MARCATURA CE SECONDO LA DIRETTIVA 2006/42/CE Direttiva Macchina INDICE: 1. Cos è la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la Marcatura CE Aziende soggette alla Marcatura CE Attività previste per arrivare alla Marcatura CE Documentazione da predisporre Documenti e dati che l Azienda deve fornire Conseguenze della mancata Marcatura CE Riferimenti Normativi e Sanzioni Quando è opportuno iniziare la Marcatura CE Riservatezza Qualifica dei Consulenti Tempi e costi di attuazione Esclusioni: attività non previste in questo servizio Servizi aggiuntivi che possono essere richiesti alla... 12
2 Pagina 2 di Cos è la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la Marcatura CE La direttiva Macchine regolamenta l immissione nel mercato di: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Si applicano le definizioni seguenti (art. 2 DLgs 17/2010): macchina: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, insieme di cui al primo punto, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, insieme di cui al primo e al secondo punto, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo punto, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; attrezzatura intercambiabile dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile; componente di sicurezza: componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. accessori di sollevamento: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e
3 Pagina 3 di 12 ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica: componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto; quasi-macchine: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto; fabbricante: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente decreto, ed è responsabile della macchina o della quasi-macchina con ila presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato mette in servizio una macchina o una quasimacchina oggetto del presente decreto legislativo Mandatario qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con il presente decreto legislativo; Messa in Servizio primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo; Norma armonizzata specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante. 2. Aziende soggette alla Marcatura CE Tutti i fabbricanti o mandatari di prodotti di cui al paragrafo 1. Tutti le macchine per le quali esistono precise norme armonizzate alla direttiva macchine. (Per l elenco preciso vedasi apposita sezione della Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea).
4 Pagina 4 di Attività previste per arrivare alla Marcatura CE 3.1 Pre-analisi di fattibilità Prima di qualsiasi attività viene effettuata una pre-analisi per verificare che sussistano i requisiti per procedere. Questa attività (della durata stimata di 0,5 gg) viene sempre fatturata anche se l azienda decide di non proseguire (costo previsto 500 ) 3.2 Attività previste Le attività previste sono: 2006/42/CE - Art. 3, Art. 5 - Allegato I Allegato IV Verifica dei limiti di utilizzo della macchina e se la macchina rientra tra quelle indicate nell allegato IV Verifica norme tecniche armonizzate (di tipo A, B, C) da applicare alla valutazione dei rischi Verifica delle cogenze legislative collegate alla macchina (Direttive 1999/34/CE, Direttive 1999/44/CE, D.Lgs 206/2005) Definizione dei RES (Requisiti essenziali di sicurezza) ottemperati dal fabbricante 2006/42/CE - Allegato I Definizione della procedura di valutazione dei rischio secondo UNI EN ISO e s.m.i. Definizione delle modalità e della modulistica di gestione prevista dalla valutazione del rischio Assistenza alla valutazione dei rischio e alla relativa ponderazione del rischio 2006/42/CE - Allegato II Definizione della modulistica per la Dichiarazione di conformità CE 2006/42/CE - Allegato VII Definizione della documentazione minima necessaria per la redazione del fascicolo tecnico Regole per la corretta gestione dei fascicoli tecnici 2006/42/CE - Allegato I par Allegato III Definizione delle procedure di marcatura CE del prodotto. 2006/42/CE - Allegato I par Redazione, e/o eventuale integrazione, dei contenuti dei manuali d uso e manutenzione 2006/42/CE - Art 12. 3a Allegato VIII Procedure di valutazione della conformità delle macchine
5 Pagina 5 di Documentazione da predisporre 4.1 Per arrivare alla Marcatura CE in autocertificazione delle Macchine /42/CE - Allegato VII a - Fascicolo tecnico per le macchine a) Un fascicolo di costruzione composto: da una descrizione generale della macchina, da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina, dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute applicabili alla macchina, le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, da un esemplare delle istruzioni della macchina, se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, da una copia della dichiarazione CE di conformità; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. 2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute. 4.2 Per arrivare alla Marcatura CE in autocertificazione delle Quasi-Macchine /42/CE - Allegato VII b - Fascicolo tecnico per le quasi-macchine
6 Pagina 6 di 12 a) Un fascicolo di costruzione composto: da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti, le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui, le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. 2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute. 4.3 Per arrivare alla Certificazione CE da parte di ente terzo (Obbligatorio per macchine presenti in Allegato IV) Esame CE del tipo L'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV (di seguito «tipo») soddisfa i requisiti della presente direttiva. 1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A. 2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda contiene: il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario, una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata a un altro organismo notificato, il fascicolo tecnico.
7 Pagina 7 di 12 Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione del tipo. L'organismo notificato può chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede. 3. L'organismo notificato: 3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale fascicolo e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme, nonché gli elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili delle suddette norme; 3.2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute previsti dalla presente direttiva, qualora non siano state applicate le norme; 3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per verificare se, qualora siano state applicate le norme armonizzate, l'applicazione sia effettiva; 3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessari. 4. Se il tipo è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante e del suo mandatario, i dati necessari all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni dell'esame e le condizioni di validità dell'attestato. Il fabbricante e l'organismo notificato conservano per quindici anni dal rilascio dell'attestato una copia del medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano. 5. Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rifiuta il rilascio al richiedente dell'attestato di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Esso ne informa il richiedente, gli altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato. Va prevista una procedura di ricorso. 6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il fascicolo tecnico relativo all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche apportate al tipo approvato. L'organismo notificato esamina tali modifiche e deve o confermare la validità dell'attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo, se le modifiche sono tali da rimettere in questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) e di tutela della salute o alle condizioni di utilizzo previste del tipo. 7. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia degli attestati di esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia del fascicolo tecnico e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. 8. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti nella(e) lingua(e) comunitaria(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in ogni altra lingua comunitaria ufficiale che esso può accettare. 9. Validità dell'attestato di esame CE del tipo 9.1. L'organismo notificato ha la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido. Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse un'implicazione sulla validità dell'attestato. L'organismo notificato revoca gli attestati non più validi Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente di assicurare che detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte.
8 Pagina 8 di Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare la validità dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni. Se considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte, l'organismo notificato ne proroga la validità per altri cinque anni. Il fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di tale attestato, del fascicolo tecnico e di tutti i documenti pertinenti per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione Qualora la validità dell'attestato di esame CE del tipo non sia prorogata, il fabbricante cessa di immettere sul mercato la macchina in questione. 5. Documenti e dati che l Azienda deve fornire Per adempiere ai requisiti definiti al paragrafo 4, l Azienda deve fornire alla Mi.Zar. S.r.l. tutta la documentazione e le informazioni necessarie per la predisposizione dei documenti (es. schemi elettrici, pneumatici, oleodinamici, disegni costruttivi della macchina, schemi ed informazioni per il funzionamento, ecc.) 6. Conseguenze della mancata Marcatura CE Senza Marcatura CE la macchina non può essere immessa e commercializzata nel mercato della Comunità Europea. Inoltre nelle direttive di nuovo approccio, come appunto la direttiva macchine, per le macchine immesse nel mercato della Comunità Europea senza presunzione di conformità o senza marcatura CE esiste anche la Clausola di Salvaguardia che tutela la sicurezza delle persone, animali e/o dei beni. Essa definisce che: Se uno Stato membro, o qualsiasi persona facente parte dello stesso, constata che un prodotto soggetto a direttiva, provvisto della marcatura CE, accompagnato dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzato conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti utili al fine di ritirare il prodotto dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. Nel caso di rilevamento da parte delle autorità di vigilanza del mercato, di macchine con situazioni di rischio riconducibili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza (RES), il fabbricante può essere obbligato al ripristino / ritiro dal mercato di tutte le macchine immesse nella CEE, ed obbligato al ripristino o sostituzione delle stesse. Se le modifiche richieste dall Organo dii Vigilanza alla macchina sono tali da modificare il funzionamento della stessa in modo radicale, sarà necessari marcare nuovamente CE la stessa. 7. Riferimenti Normativi e Sanzioni Il D.Lgs. 81/2008 prevede le seguenti sanzioni: Articolo 22 - Obblighi dei progettisti 1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
9 Pagina 9 di 12 La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 57 (come modificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell arresto fino a 6 mesi o con l ammenda da 1500 a euro. Art Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 57 (come modificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell arresto da 3 a 6 mesi o dell ammenda da a euro. Art Obblighi degli installatori 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 57 (come modificato dal Decreto 106/2009) con la sanzione dell arresto fino a 3 mesi o con l ammenda da 1200 a euro. Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 87, co.2, let.a, con l arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate: a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell articolo 70..
10 Pagina 10 di 12 La violazione di tale disposizione è punita ai sensi dell art. 87, co.2, let.a, con l arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente Il D.Lgs. 17/2010 prevede le seguenti sanzioni: 1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti. 2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 3. Ferma restando l applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo mandatario che a richiesta dell autorità di sorveglianza di cui all articolo 6, omette di esibire la documentazione di cui all allegato VII del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro. 7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasimacchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l importo massimo di euro. 8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rifondere le spese sostenute per l attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri. 8. Quando è opportuno iniziare la Marcatura CE La marcatura essendo obbligatoria è necessaria prima di mettere in commercio la prima macchina realizzata rientrante nelle definizioni di cui al punto 1.
11 Pagina 11 di Riservatezza Tutte le informazioni che saranno portate a conoscenza di MI.ZAR Srl durante lo svolgimento del servizio, saranno considerate come riservate e pertanto MI.ZAR Srl si impegna a mantenere tale riservatezza. 10. Qualifica dei Consulenti Al fine di garantire elevati standard qualitativi del servizio, la ha definito criteri di selezione e qualifica dei propri consulenti così definiti: Esperienza almeno triennale in ambito Sicurezza e Macchine / Attrezzature di Lavoro; Partecipazione a Corsi di Formazione sulla Direttiva Macchine; Produzione di almeno cinque DVR Macchine ed Attrezzature di Lavoro; Aver partecipato in affiancamento allo sviluppo di almeno cinque DVR Macchine ed Attrezzature di Lavoro. I dati richiesti sono reperibili dal Curriculum Vitae, dagli attestati di frequenza e dai lavori svolti dei collaboratori della. 11. Tempi e costi di attuazione Viene effettuato un primo incontro (presso l azienda) della durata di 0,5 gg (al costo di 500 ), per valutare la fattibilità del progetto/prodotto. Questa attività viene fatturata anche se l azienda decide di non procedere. Nel corso di questo incontro vengono definite le tempistiche di realizzo del progetto e dei conseguenti costi, per le attività previste al punto 3.2. Successivamente viene predisposto un preventivo dettagliato per tutte le attività necessarie al raggiungimento della Marcatura CE e al suo relativo mantenimento. Vengono effettuati interventi della durata minima di 0,5 gg al costo di 350. Il pagamento viene effettuato mediante RIBA 30 GGDFFM, a seguito fattura emessa in riferimento alle attività svolte nel mese di riferimento. All azienda viene rilasciata sia la copia cartacea che quella informatica di tutti i documenti predisposti. Non è previsto il rilascio di alcun software. Su richiesta integrativa, e a sua discrezione, la MIZAR può produrre soluzioni informatiche a supporto di specifiche attività che l azienda deve svolgere. 12. Esclusioni: attività non previste in questo servizio Dal servizio sono escluse le attività non contemplate al paragrafo 3.2. Nel paragrafo che segue sono riportati alcuni servizi che possono essere richiesti alla
12 Pagina 12 di Servizi aggiuntivi che possono essere richiesti alla La Mi.Zar Srl può supportare l azienda nei seguenti servizi: Certificazione ISO 9001:2008 dell Azienda Analisi Macchine ed Attrezzature di Lavoro in conformità al DL gs 81/08 La stesura della planimetria con l indicazione del posizionamento Macchine e Attrezzature di Lavoro; Consulenza per la riduzione dei rischi individuati; Consulenza per la stesura dei Piani di Miglioramento per la risoluzione delle criticità rilevate nelle Macchine e Attrezzature di Lavoro; La formazione dei dipendenti per il corretto utilizzo delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Stesura di istruzioni per il corretto e sicuro utilizzo delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; La definizione del interventi periodici di monitoraggio della messa in sicurezza delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Aggiornamenti successivi del documento di analisi Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Esecuzione dei test per il corretto funzionamento dei Dispositivi di Sicurezza delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Formazione del personale addetto alla manutenzione delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro, all esecuzione dei test per il corretto funzionamento dei Dispositivi di Sicurezza delle stesse; Predisposizione di specifica documentazione per l esecuzione dei test per il corretto funzionamento dei Dispositivi di Sicurezza delle Macchine e delle Attrezzature di Lavoro; Predisposizione di una Procedura per l Acquisto e la Messa in Servizio di nuove Macchine ed Attrezzature di Lavoro. Questi servizi possono essere comunque richiesti alla che ne quantificherà preventivamente il costo.
di impianti e macchinari sicuri
La nuova direttiva macchine 2006/42/CE Un nuovo approccio metodologico alla progettazione e costruzione di impianti e macchinari sicuri 1 Recepimento e D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 17-6 Marzo 2010: entrata
DettagliLa Nuova Direttiva Macchine 2006/42 CE. Inquadramento Generale, la Valutazione. dei Rischie il Fascicolo Tecnico
AZIENDA SPECIALE CISE Forlì 13 Ottobre 2010 La Nuova Direttiva Macchine 2006/42 CE Inquadramento Generale, la Valutazione dei Rischie il Fascicolo Tecnico Ing. Enrico IPPOLITO 1 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE
DettagliMacchine e Direttiva macchina. Dott. Ing. Pierfrancesco Bruschi
Macchine e Direttiva macchina Dott. Ing. Pierfrancesco Bruschi La Normativa La Macchina L Ambiente Il Lavoratore La Normativa Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 Decreto
DettagliTITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69
DettagliLa Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
La Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 1/36 Scopo della Direttiva UNIFORMARE: Lo scopo delle direttive comunitarie del nuovo approccio è quello di creare le condizioni necessarie affinché le industrie
DettagliNUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE/ LE QUASI MACCHINE
Per_Ind_Valeri_Vanni - QM.doc PAG. 1 DI 7 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE/ LE QUASI MACCHINE Le QUASI MACCHINE sono: insiemi che costituiscono quasi
DettagliDomanda di Certificazione CE Insiemi/Attrezzature Direttiva PED
Sezione 1: Dati del Richiedente Spett.le: ECO Certificazioni S.p.A. European Certifying Organization Via Mengolina, 33 Int. 5 48018 Faenza (RA) ITALY Organismo notificato n. 0714 Tel 0546-624911; Fax 0546-624922
Dettagli1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE
1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE RIGUARDANO LA VENDITA DEI MACCHINARI? Pagina 1 di 18 Convegno fallimentare - 9 novembre
DettagliIl panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali
DettagliDecreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 direttiva macchine
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (Gazzetta Ufficiale serie generale
Dettaglicenni sulle direttive macchine e di prodotto
9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU
DettagliLINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO
Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI
DettagliD.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17
D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori (ENTRATA IN VIGRE 10.03.2010) MACCHINE ASSGETTATE
Dettaglimcm Manutenzione di macchine e impianti nella nuova Direttiva macchine 2006/42/CE istruzioni, dichiarazioni, marcatura
mcm Mostra Convegno Internazionale della Manutenzione Industriale 21 OTTOBRE 2009 Manutenzione di macchine e impianti nella nuova Direttiva macchine 2006/42/CE istruzioni, dichiarazioni, marcatura ing.
DettagliLa Direttiva Macchine 2006/42/CE
La Direttiva Macchine 2006/42/CE Implicazioni per l utilizzatore Verona, 26 Maggio 2010 Eleonora Pagani Introduzione Concetti generali La direttiva Macchine ha un duplice obbiettivo: permettere la libera
DettagliAssociazione Ambiente e Lavoro http://www.amblav.it - Anticipazione Direttiva Macchine DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA MACCHINE Recepimento della Direttiva 2006/42/CE Precisazione a lettura obbligatoria Pubblichiamo il testo informale dello schema di decreto legislativo trasmesso alla Presidenza del Consiglio
DettagliCORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE
CORSO DI FORMAZIONE DEGLI ESPERTI VERIFICATORI MODULO SPECIALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO PERSONE Le norme che disciplinano la costruzione, il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature mar. 10 Dott.
DettagliAutore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2
Convegno: SEMINARIO AICQ SICEV SICEP 20 maggio 2011 Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto Autore: Flavio Banfi Direttore Tecnico ITALCERT S.r.l. ITALCERT : Certificazione sistemi
DettagliDirettiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI
Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI CAPITOLO I Campo di applicazione - Commercializzazione e libera circolazione Art. 1-1. La
DettagliVerifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci?
Verifiche apparecchiature: problemi da risolvere o gestioni efficaci? STUDIO TECNICO PROF. NERI s.r.l. Via Borghi Mamo N. 15-40137 Bologna - TEL. 051.441065 - FAX 051.443045 WWW.STUDIONERI.COM EMAIL:STUDIONERI@STUDIONERI.COM
DettagliLe direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE
Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Cuneo, 8 Ottobre 2013 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Sviluppo della legislazione di prodotto
DettagliServizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano
Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 n. 17
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 n. 17 attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori Ciardo Ing. Francesco Campo d'applicazione
DettagliLa nuova Direttiva Macchine Obbiettivo Sicurezza
La nuova Direttiva Macchine Obbiettivo Sicurezza Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 36/L alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17, recante "Attuazione
DettagliSICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE
SICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE Ing Lorenzo Peghin 1 LO SCOPO DELLE DIRETTIVE LO SCOPO DELLE DIRETTIVE CONSISTE NEL PERMETTERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE IN EUROPA DIPRODOTTI CHE RISPETTINO
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. IL
DettagliTITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N 8 articoli (da art.
DettagliPubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie
Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)
DettagliNUOVA DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE)
NUOVA DIRETTIVA MACCHINE (2006/42/CE) Articolo 1 Campo di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti: a) Macchine; b) Attrezzature intercambiabili; c) Componenti di sicurezza;
DettagliATTREZZATURE DI LAVORO
ATTREZZATURE DI LAVORO ASL della Provincia di Bergamo Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) Corso anno scolastico 2010-2011 OGGI PARLEREMO DI DEFINIZIONE DI: ATTREZZATURA DI
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
DettagliIl processo di marcatura CE riferito agli impianti gas medicali
Il processo di marcatura CE riferito agli impianti gas medicali Soggetti coinvolti nel processo di Marcatura CE Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione,
DettagliDirettiva Macchine e Sicurezza in Cantiere
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo con il patrocinio di AICQ Sicilia Direttiva Macchine e Sicurezza in Cantiere Palermo, 8-11-2013 c/o Ordine Ingegneri Palermo IL PROCESSO DI RIDUZIONE DEI
DettagliIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale. (G.U. 30 gennaio 1997, n. 24) IL PRESIDENTE DELLA
DettagliVediamo di seguito a grandi linee il procedimento per giungere alla marcatura CE.
Marcatura CE: sei passi per i fabbricanti di macchine La Commissione Europea ha lanciato una campagna informativa per spiegare il ruolo ed il significato della marcatura CE per consumatori e professionisti.
DettagliDirettiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.
Direttiva Macchine 2006/42/CE Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Fonte: Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2010 Dati fabbricante La ragione sociale
DettagliIl Dlgs 17/2010 necessita di una adeguata analisi tecnica, per cui la presente circolare si sofferma esclusivamente sulle novità di maggior rilievo.
DECRETO LEGISLATIVO n.17 del 27 gennaio 2010 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori PRIMA ILLUSTRAZIONE Premessa Il Dlgs
DettagliDIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
25.11.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 310/29 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/127/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità
DettagliREGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA PERIODICA
REGOLAMENTO PER LE ISPEZIONI DI SORVEGLIANZA PERIODICA (Art. 13 D.P.R. 162/99) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 3. NORME TECNICHE 4. GENERALITÀ 5. PERSONALE IMPIEGATO
DettagliVendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante?
> Normative a cura dell Avv. Giorgio Caramori - g.caramori@clex.it Vendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante? Nel settore della fabbricazione e commercializzazione di macchine,
DettagliVerifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge
SERVIZIO PREVENZIONE E RISCHIO TECNOLOGICO Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge a cura del Servizio Prevenzione e Rischio Tecnologico
DettagliLA PRIMA COSA DA DECIFRARE E COSA SI INTENDE PER MACCHINA
COSTRUTTORI, UTILIZZATORI E CAPI COMMESSA: COME APPLICARE LE NORME DI SICUREZZA ALLE MACCHINE Dal ricevimento alla conduzione di impianti e macchinari LA PRIMA COSA DA DECIFRARE E COSA SI INTENDE PER MACCHINA
DettagliAllo stato attuale, la semplice. Vendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante?
Normative a cura dell Avv. Giorgio Caramori g.caramori@clex.it Vendita di macchine non conformi: quali rischi per il fabbricante? Nel settore della fabbricazione e commercializzazione di macchine, così
DettagliLA SICUREZZA NELL AMBIENTE DI LAVORO NELLE IMPRESE DELLE MATERIE PLASTICHE E GOMMA
LA SICUREZZA NELL AMBIENTE DI LAVORO NELLE IMPRESE DELLE MATERIE PLASTICHE E GOMMA LIUC Università Carlo Cattaneo 7 giugno 2010 intervento di Norberto Canciani ASL Milano LA SICUREZZA NELL AMBIENTE DI
DettagliREGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI MACCHINE E COMPONENTI DI SICUREZZA. Direttiva 2006/42/CE Allegato IX Esame CE del Tipo
Pagina 1 di 6 INDICE 1 SCOPO E PREMESSA... 2 2 TERMINI E DEFINIZIONI... 2 2.1 Definizioni di tipo generale... 2 2.2 Definizioni relative alle Macchine e Componenti di Sicurezza... 2 3 ITER DI CERTIFICAZIONE...
DettagliIl D.Lgs 81/08 e la Nuova Direttiva Macchine. Il Ruolo dell Organo di Vigilanza: il percorso e le azioni dal controllo alla prevenzione dei rischi
Seminario Sicurezza del prodotto: la Nuova Direttiva Macchine 26 Novembre 2010 Imola (BO) Il D.Lgs 81/08 e la Nuova Direttiva Macchine. Il Ruolo dell Organo di Vigilanza: il percorso e le azioni dal controllo
Dettagli-Attrezzature di lavoro; Modulo D. Aggiornato 2013 1
-Attrezzature di lavoro; -Direttiva Macchine. Modulo D Aggiornato 2013 1 D.Lgs. 81/2008 Titolo III Capo I Uso delle Attrezzature di lavoro Aggiornato 2013 2 DEFINIZIONI (art. 69 D. lgs.81/08) Agli effetti
DettagliDirettiva Macchine2006/42/CE
PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
DettagliSala Biagi CNA Bologna, 4 aprile 2012 Rossella Ricciardelli Product Manager
LA SICUREZZA DELLE MACCHINE Sala Biagi CNA Bologna, 4 aprile 2012 Rossella Ricciardelli Product Manager Le origini della Società CERMET è stato fondato nel 1985 per valorizzare l'immagine dell'azienda
DettagliRelatori. Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine
1 2 Relatori Per. Ind. Roberto Vincenzi Gruppo Remark, Divisione Macchine Avv. Prof. Antonio Oddo Docente Università degli Studi di Pavia, Studio Legale Oddo (MI) 3 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.
DettagliRegolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali
CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio
DettagliMACCHINE SICURE. MACCHINE SICURE Vittore Carassiti - INFN FE 1
Vittore Carassiti - INFN FE 1 LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO Ha il suo riferimento base in un numero di direttive comunitarie di tipo sociale Esse sono state recepite in blocco in Italia mediante il
DettagliRegione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE
foglio n. 1 DECRETO n. 38 /GAB Istituzione presso la della commissione d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395
DettagliMarcatura CE. Controllo di produzione in fabbrica - FPC. Segnaletica stradale. Caratteristiche energetiche prodotti per edilizia
ICMQ Certificazioni e controlli per le costruzioni La certificazione dei prodotti Le tipologie di certificazione rilasciate da ICMQ riguardano sia le certificazioni cogenti, cioè obbligatorie secondo la
DettagliMODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI
Pagina:1 di 6 MODALITÀ ORGANIZZATIVE E PIANIFICAZIONE DELLE VERIFICHE SUGLI IMPIANTI INDICE 1. INTRODUZIONE...1 2. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL INIZIO DELLE VERIFICHE...2 3. PIANO OPERATIVO DELLE ATTIVITÀ...2
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4
DettagliIL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari. ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro
IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08 Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro ART. 69 - Definizioni - C. 1 Agli effetti delle disposizioni
DettagliTITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI
TITOLO II IMPIANTI TERMICI CIVILI articolo 282 Campo di applicazione 1. Il presente titolo disciplina, ai fini della prevenzione e della limitazione dell inquinamento atmosferico, gli impianti termici
DettagliObblighi e responsabilità nel noleggio e nella vendita di attrezzature di lavoro. Avv. Alberto Mischi. Bologna, 11 novembre 2010
Obblighi e responsabilità nel noleggio e nella vendita di attrezzature di lavoro Avv. Alberto Mischi Bologna, 11 novembre 2010 1 Trattori - Trattrici agricole 2 Macchine agricole Definizione Le macchine
DettagliPROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE RIFERIMENTI Legge 3/8/2007 n.123 (riordino disciplina) -> Introduce nel D.Lgs 231/2001
DettagliREGOLAMENTO PARTICOLARE
associazione italiana per la sicurezza della circolazione REGOLAMENTO PARTICOLARE per il rilascio della certificazione di conformità (Marchio CE) per i prodotti da costruzione (Direttiva del Consiglio
DettagliCORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le verifiche periodiche in collaborazione
DettagliRegolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A.
Regolamento per lo svolgimento di attività di ispezione in qualità di Organismo di Ispezione di Tipo A. In vigore dal 06. 07. 2011 RINA Via Corsica 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliMODULI DI CONFORMITA I & F BUREAU VERITAS ITALIA
MODULI DI CONFORMITA DIRETTIVA 97/23/EC del 29/05/1997 MODULO A (Controllo di fabbricazione interno) Nell ambito di questa procedura il fabbricante si accerta e dichiara che le attrezzature a pressione
DettagliLa correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE
DettagliLa libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL)
La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL) 9 febbraio 2010 Ing. Fabio DATTILO Direttore Centrale della Direzione Centrale per
DettagliORGANI DI VIGILANZA. Titolo III- Capo I Artt. 68-73. Decreto Legislativo n.81/2008. Giuseppe Fazio 1
ORGANI DI VIGILANZA Titolo III- Capo I Artt. 68-73 Decreto Legislativo n.81/2008 Giuseppe Fazio 1 Definizioni Attrezzature di lavoro Attrezzature di lavoro Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto
DettagliRegolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale
Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale Riferimento Data entrata in vigore Approvato da PR PART ON/MACC/X Rev. 0 del 01/06/2016 IMQ
DettagliCRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI ABILITAZIONE
Allegato parte integrante Criteri e modalità di riconoscimento degli organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio certificazioni energetiche CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI
DettagliREGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL APERTO APRILE 2012
DIRETTIVA 2000/14/CE REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL APERTO APRILE 2012 INDICE 1 - Generalità...2 2 - Applicabilità...2
DettagliRedazione a cura di: Luigi Leccardi, Cristian Librici - Tecnici della Prevenzione - Servizio Verifiche Impianti di Sollevamento
Redazione a cura di: Luigi Leccardi, Cristian Librici - Tecnici della Prevenzione - Servizio Verifiche Impianti di Sollevamento PREMESSA Nei cantieri EXPO sono utilizzate attrezzature di lavoro per sollevamento
DettagliRegolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale In vigore dal 01/04/2012 Agroqualità Società per azioni Viale Cesare Pavese, 305-00144 Roma - Italia Tel. +39 0654228675 - Fax: +39 0654228692
DettagliFascicolo tecnico e dichiarazione di conformità
ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l. Fascicolo tecnico e dichiarazione di conformità Camera Commercio di Padova 14 aprile 2011 Relatore: Gabriele Lualdi 173 Documenti a sostegno della Valutazione
DettagliMARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE
MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE DIRETTIVE COMUNITARIE Disposizioni rivolte ai governi degli Stati membri, i quali hanno l obbligo di recepirle
DettagliDM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
DM.9 agosto 2000 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA TITOLO I POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI Articolo 1 (Campo di applicazione) Il presente decreto si
DettagliI SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
I SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ing. Davide Musiani Modena- Mercoledì 8 Ottobre 2008 L art. 30 del D.Lgs 81/08 suggerisce due modelli organizzativi e di controllo considerati idonei ad avere efficacia
DettagliDirettiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE Tutte le macchine e i componenti di sicurezza sono soggetti alla Direttiva 2006/42/CE, nota come Direttiva Macchine, recepita in Italia con D.Lgs N. 17/2010. Questa Direttiva
DettagliIl processo di marcatura CE riferito agli impianti gas medicali
Il processo di marcatura CE riferito agli impianti gas medicali P.I. Alessandro Melzi Funzione Valutazione Conformità Prodotto Laboratorio Dispositivi Medici IMQ S.p.A. - Milano POLITECNICO DI MILANO,
DettagliCon la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato
A TUTTI I R.S.P.P. LORO SEDI Casale Monf.to, 6 novembre 2000 Ns/rif. Doc. n. 04/00/02/01/082 Oggetto: Circolare informativa. Con la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato Responsabilità
DettagliRiferimenti normativi
CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi
DettagliSicurezza sul lavoro: le domande più frequenti! dvrinregola.it è un progetto
Sicurezza sul lavoro: le domande più frequenti! dvrinregola.it è un progetto 1 Come mi devo comportare quando assumo un dipendente, un collaboratore o uno stagista? Che conseguenze subisco se non provvedo
Dettaglidi concerto con Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti i commi 280, 281 e 282 dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con i quali si prevede che:
DettagliLa sicurezza nell ambiente di lavoro nelle imprese delle materie plastiche e gomma
La sicurezza nell ambiente di lavoro nelle imprese delle materie plastiche e gomma Università Carlo Cattaneo - LIUC 7 Giugno 2010 Ing. E. Moroni Organismo Notificato n.0066 I.C.E.P.I S.p.A. Via P. Belizzi
DettagliCOMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliMANUALE DELLA QUALITA Revisione: Sezione 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA
Pagina: 1 di 5 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA 4.0 SCOPO DELLA SEZIONE Illustrare la struttura del Sistema di Gestione Qualità SGQ dell Istituto. Per gli aspetti di dettaglio, la Procedura di riferimento
DettagliAPPLICAZIONE: 6 MARZO 2010 ATTENZIONE: NON ESISTE IL PERIODO DI TRANSIZIONE
NUOVA DIRETTIVA D.Lgs. 17/2010 Del 27 gennaio 2010 DIRETTIVA ING. AVIO FERRARESI 2006/42/CE NUOVA DIRETTIVA ADOTTATA: 17 MAGGIO 2006 PUBBLICATA GUCE: 9 GIUGNO 2006 ENTRATA IN VIGORE: 29 GIUGNO 2006 TRASPOSIZIONE
DettagliSCOPO DELLA PROCEDURA E APPLICAZIONE
Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 INDICE SCOPO DELLA PROCEDURA E APPLICAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI TERMINI E DEFINIZIONI CONDIZIONI
DettagliDICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), il
DettagliPRINCIPALI DEFINIZIONI ATTREZZATURA DI LAVORO
Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole La sicurezza delle macchine MODULO A Unità didattica A4.1 CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.Lgs. 195/03 PRINCIPALI DEFINIZIONI
DettagliDECRETO 14 febbraio 1997 ( Gazz. Uff. n. 58 11 marzo 1997 )
DECRETO 14 febbraio 1997 ( Gazz. Uff. n. 58 11 marzo 1997 ) Determinazione del tipo, modalità e periodicità del controllo di qualità da parte del fisico specialista o dell esperto qualificato delle apparecchiature
DettagliPROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA : DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA : DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE NOTA : presentazione realizzata a scopo didattico 1 LA PROCEDURA PREVEDE 3 ELEMENTI : -DOCUMENTAZIONE TECNICA -DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
DettagliCircolare N.85 del 23 Maggio 2013
Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2012 449/2012/A/EFR STIPULA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO S.P.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE
I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo
DettagliIl Punto di vista dell Organismo notificato
Il Punto di vista dell Organismo notificato II Conferenza Nazionale dei Dispositivi Medici 17/19 Marzo 2008 - Villa Erba - Cernobbio Relatore: Gabriele Lualdi - Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini
Dettagli