Sviluppo, Acquisizione e Riuso
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- Raimondo Pisani
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1 Bari, 24 Luglio 2006 Dati delle Pubbliche Amministrazioni e servizi in rete Sviluppo, Acquisizione e Riuso Codice dell Amministrazione Digitale Capo VI, artt
2 Art. 67: Modalità di sviluppo e acquisizione art Modalità di sviluppo ed acquisizione. 1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso di idee di cui all'art. 57 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 2
3 Art. 67: Modalità di sviluppo e acquisizione CONCORSO DI IDEE CONCORSO DI PROGETTAZIONE CDI ha la finalità di acquisire un idea di progetto o una soluzione di particolari problemi, senza dover poi procedere necessariamente alla successiva realizzazione CDP ha la finalità di acquisire un progetto che sarà poi definito e realizzato Nel CDI la migliore proposta viene ricompensata con un congruo premio e con il diritto di accedere al successivo ed eventuale CDP 3
4 Art. 67: Modalità di sviluppo e acquisizione Appalto / Concorso ad oggetto informatico (sia software che hardware che di servizi di assistenza) CONTRATTI QUADRO DEL CNIPA Il CNIPA predispone dei contratti quadro in attuazione di specifici progetti volti a mettere a disposizione di tutte le PA delle funzionalità, dei programmi e degli applicativi informatici di qualità elevata e fortemente innovativi 4
5 Art. 68: Analisi comparativa delle soluzioni art Analisi comparativa delle soluzioni. 1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della l. 7 agosto 1990, n. 241, e del d.lg. 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; c) acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto; e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a d). 2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo quanto previsto dal d.lg. 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze. 3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente. 4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati. 5
6 Art. 68: Analisi comparativa delle soluzioni SW OPEN SOURCE Programmi a codice sorgente aperto: insieme di istruzioni per elaboratore elettronico che sia sottoposto ad una licenza che ne consenta lo studio, la copia, la modifica e la redistribuzione SW PROPRIETARIO Programmi che vengono distribuiti in forma intelligibile solo dagli operatori elettronici, e dei quali viene preclusa dalla licenza qualsiasi tipo di modifica e redistribuzione 6
7 Art. 68: Analisi comparativa delle soluzioni RISULTATI DELL INDAGINE CONOSCITIVA svolta dalla Commissione sull uso di programmi per computer non sottoposti alle leggi sul diritto d autore COSTO (OS ha costo di acquisizione basso, ma costi di gestione e manutenzione alti) VINCOLI DELLE LICENZE (OS non ha i vincoli del SW Propr.) QUALITA DEL SW (impossibilità di dimostrare la superiorità dell uno o dell altro) VERIFICABILITA DI FUNZIONI INDESIDERATE O DANNOSE (OS lo consente, SW Propr. No) MANUTENZIONE SW (SW propr. solo produttore OS non sempre vengono forniti tutti i dati necessari) GESTIONE SW (SW propr. e OS si equivalgono. Dipende dalle utility disponibili) ACCESSO AI DATI (deve essere indipendente dal SW usato, propr. o OS che sia) 7
8 Art. 68: Analisi comparativa delle soluzioni DIRETTIVA STANCA ANALISI COMPARATIVA DELLE SOLUZIONI (valutazione comparativa tecnica ed economica delle soluzioni presenti sul mercato) CRITERI TECNICI DI COMPARAZIONE (interoperabilità, cooperazione applicativa, indipendenza da un unico fornitore, disponibilità del codice sorgente, esportabilità di dati e documenti in più formati di cui almeno uno di tipo aperto) PROPRIETA DEI PROGRAMMI SW (la PA committente acquisisce la proprietà del SW sviluppato in base alle sue indicazioni) TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA DELLE LICENZE (le PA si assicurano contrattualmente la possibilità di trasferire la titolarità delle licenze) RIUSO (previsione esplicita di riusabilità dei programmi nei capitolati e nelle specifiche di progetto) 8
9 Art. 69: Riuso dei programmi informatici art Riuso dei programmi informatici. 1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni. 2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano facilmente portabili su altre piattaforme. 3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte della medesima o di altre amministrazioni. 4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione dei servizi indicati. 9
10 Art. 69: Riuso dei programmi informatici Si parla di RIUSO quando un soggetto utilizza senza oneri il SW sviluppato da un altro soggetto che abbia il diritto di disporne Evoluzione normativa L. 34/2000, art.25, co.1 (le PA titolari di SW applicativi realizzati su proprie specifiche indicazioni hanno facoltà di cedere in uso, senza oneri, i programmi in questione ad altre PA) Dir. MIT , art.7 D.Lgs. 82/2005, art.69 (la facoltà diventa obbligo) 10
11 Art. 69: Riuso dei programmi informatici Obbligo di fornire alle altre PA il codice sorgente del programma, fatte salve motivate ragioni Le PA devono inserire una serie di clausole nei contratti di sviluppo SW: Facile portabilità su altre piattaforme (interoperabilità) Libertà di disporre dei programmi per cederli gratuitamente ad altri soggetti pubblici (tutelando il diritto morale d autore) Obbligo per il fornitore/sviluppatore di fornire assistenza e modifiche per l adattamento del SW per le altre PA SANTUCCI 11
12 Art. 69: Riuso dei programmi informatici 1. Definizione dell esigenza 2. Ricerca nel catalogo del riuso no Esiste ed è adeguata? si 3. Scelta make of buy 4. Riuso passivo no Esiste un pacchetto adeguato? si no L applicazione è d interesse per il mercato del riuso? si no 6. Personalizzazione pacchetto solo scopi interni L applicazione è d interesse per il mercato del riuso? si 7. Personalizzazione per il riuso attivo 5. Sviluppo ad hoc solo scopi interni 8. Sviluppo ad hoc per il riuso attivo 9. Inserimento nel catalogo Schema proposto da Gaetano Santucci del CNIPA, nella presentazione dal titolo: Sette tesi sul riuso, disponibile sul sito 12
13 Art. 70: Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili art Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. 1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone l'eventuale mancata adozione. 13
14 Art. 70: Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili Necessità di uno strumento ufficiale di conoscibilità Banca Dati dei programmi informatici riutilizzabili Informazioni sui programmi: Amministrazione cedente Descrizione del programma Funzionalità del prodotto realizzato Principali caratteristiche tecniche Documentazione disponibile Indicazione del fornitore/sviluppatore e del suo eventuale obbligo di fornitura di servizi per il riuso 14
15 Art. 70: Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili Modalità di alimentazione della Banca Dati Programma sottoposto alla valutazione preliminare di riusabilità da parte del CNIPA Non sono normativamente disciplinate le modalità di alimentazione del catalogo Obbligo di motivazione per mancato riuso Obbligo in capo alle PA centrali di verificare l esistenza di un SW riusabile prima di acquisire in proprio un altro programma. Se il SW riusabile esiste nella Banca Dati, ma la PA non lo vuole, deve motivare la scelta di non riusare detto SW 15
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