COMUNE DI TRAVERSETOLO Provincia di Parma

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1 COMUNE DI TRAVERSETOLO Provincia di Parma REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 07/02/2013 (Entrato in vigore il 27/02/2013)

2 REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI...1 TITOLO I PRINCIPI GENERALI...3 Art.1 Oggetto...3 Art.2 - Sistema integrato dei controlli interni...3 TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE...3 Art.3 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile...3 Art.4 Controllo successivo di regolarità amministrativa...5 Art.5 Principi che regolano il controllo successivo...5 Art.6 - Caratteri generali ed organizzazione...5 Art.7 - Oggetto del controllo...6 Art.8 - Metodologia del controllo...6 Art.9 - Risultati del controllo...6 TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE...7 Art.10 Controllo di gestione...7 Art. 11 Responsabilità e struttura operativa...7 Art Fasi dell attività di controllo...7 Art Sistema di rendicontazione Struttura e contenuti...8 TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI...8 Art. 14 Controllo degli equilibri finanziari...9 TITOLO V PARERI DELL ORGANO DI REVISIONE...10 Art. 15 Modalità e tempistiche per la formulazione dei pareri...10 TITOLO VI NORME FINALI...11 Art. 16 Entrata in vigore e pubblicità...11

3 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 Oggetto 1.Il presente regolamento disciplina organizzazione, metodi e strumenti per garantire regolarità e correttezza, economicità, efficienza ed efficacia dell azione dell Ente attraverso un sistema integrato di controlli interni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente In materia di controlli interni ed esterni rimane ferma l applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti afferenti, il Nucleo tecnico di valutazione e la Corte dei Conti. 3. Il presente regolamento fissa le modalità con le quali il revisore dei conti esercita la sua attività consultiva attraverso la formulazione di pareri obbligatori nelle materie e per le casistiche specificate dalla legislazione vigente. 2 Art.2 - Sistema integrato dei controlli interni 1. Il sistema integrato dei controlli interni è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. 2. Il sistema integrato dei controlli interni si articola in: a) controllo di regolarità amministrativa e contabile finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa; b) controllo sugli equilibri finanziari finalizzato al mantenimento degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza, dei residui e di cassa anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno c) controllo di gestione finalizzato a verificare l efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati raggiunti 3. Le norme del presente regolamento - integrano il vigente regolamento di contabilità per le disposizioni in esso contenute relative al controllo di gestione e al controllo sugli equilibri finanziari ( in particolare articoli da 54 a 56 ) - sostituiscono il vigente regolamento di contabilità per le disposizioni in esso contenute relative al controllo di regolarità contabile ( in particolare articolo 9 ) e alla funzione consultiva del revisore dei conti ( articolo 62 comma 4 ) - sostituiscono le disposizioni contenute nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi che disciplinano il controllo di regolarità amministrativo e contabile ( articoli da 46 a 49 ) TITOLO II CONTROLLO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA E CONTABILE Art.3 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile 1. Il controllo preventivo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase di formazione dell atto, dal Responsabile di area competente attraverso il rilascio sulla proposta di delibera sottoposta alla Giunta e 1 D.lgs 267/2000 nel testo modificato dal DL 174/2012 convertito nella L. 213/ D. Lgs 267 /2000 nel testo modificato dal DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012 articolo 239 comma 1 lettera b)

4 al Consiglio comunale del parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa Il controllo preventivo di regolarità contabile è assicurato, nella fase di formazione dell atto, dal Responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio sulla proposta di delibera sottoposta alla Giunta e al Consiglio comunale del parere di regolarità contabile. 3. Il parere di regolarità contabile deve essere rilasciato su ogni proposta di delibera che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell ente. Il responsabile di area competente è tenuto, nella fase istruttoria e di predisposizione della proposta di delibera da sottoporre alla giunta o al consiglio, ad evidenziare e fornire ogni dato ed elemento utile ad evidenziarne i riflessi di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale. Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il parere, di norma, entro 4 giorni lavorativi dall'acquisizione della proposta dell atto corredata dal parere di regolarità tecnica, compatibilmente con la complessità dell atto e può richiedere al responsabile del servizio competente di acquisire ogni chiarimento, dato ed elemento integrativo necessario alla formulazione del parere. Il parere di regolarità contabile deve comprendere : la verifica dell esatta imputazione della spesa, il riscontro della capienza dello stanziamento, la valutazione della correttezza e legittimità della spesa e ogni altra valutazione riferita agli aspetti, economici, finanziari e patrimoniali dell atto. 4. I pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli possono essere formulati in modo sintetico con semplice richiamo all esito del parere medesimo. I pareri di regolarità tecnica e contabile negativi devono riportare puntuali motivazioni e richiamare le eventuali disposizioni normative e/o regolamentari che si assumono violate al fine di consentire alla giunta o al consiglio che non intendano conformarvisi di fornire adeguata motivazione a contrariis nel testo della deliberazione. 5. I pareri di regolarità tecnica e contabile sono espressamente richiamati nel testo della proposta di deliberazione e sono inseriti nella deliberazione, anche sotto forma di allegato integrante al verbale della stessa. I pareri sono obbligatori, ma non vincolanti. Qualora la proposta corredata dei pareri di regolarità venga modificata in modo sostanziale dall organo deliberante la stessa potrà essere approvata solo previa riacquisizione dei pareri di regolarità. 6. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. Il visto è inserito nel corpo del provvedimento cui si riferisce. 7. L'attestazione di copertura finanziaria presuppone l'effettiva disponibilità dello stanziamento di bilancio ed inoltre: a) con riguardo agli impegni di spese correnti, rileva la verificata realizzabilità delle entrate di competenza dei primi tre titoli del bilancio b) con riguardo agli impegni per spese d'investimento, rileva la verificata registrazione dell'accertamento della eventuale correlata entrata vincolata per destinazione. 8. Per gli atti amministrativi diversi dalle deliberazioni : - nel caso delle determinazioni il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione dell atto - per altre tipologie di atti, ad esempio provvedimenti ed ordinanze sindacali, il controllo preventivo di regolarità tecnica e contabile è esercitato attraverso la apposizione dei pareri nel testo dell atto 9. In caso di assenza del responsabile di servizio competente i pareri di regolarità tecnica e contabile sono rilasciati dal soggetto designato a sostituirlo. Solo in caso di assenza sia del responsabile che del sostituto e sempre che sussista l urgenza di adottare l atto, il parere verrà reso dal segretario comunale nell ambito e con il limite delle sue competenze. 3 D.lgs 267/2000 articoli 49 e 147 -bis

5 10. I soggetti che rilasciano i pareri di regolarità tecnica e contabile rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. La giunta e il consiglio che adottino una deliberazione con il/i pareri di regolarità contrari si assumono la responsabilità integrale dell atto adottato. 11. I responsabili di servizio possono richiedere al Segretario Comunale di formulare, in funzione collaborativa, nell ambito e con il limite delle sue competenze, pareri in via preventiva su proposte di atti che presentino elementi di particolare complessità o innovatività quali, ad esempio, bandi e disciplinari di gara di procedure aperte, capitolati, schemi di accordi e convenzioni, proposte transattive, atti legati a contenzioso potenziale. Art.4 Controllo successivo di regolarità amministrativa 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa persegue le seguenti finalità: - monitorare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati -rilevare la legittimità dei provvedimenti ed evidenziare eventuali scostamenti rispetto alle norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari; - sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile di area, se vengono ravvisati vizi; - migliorare la qualità degli atti amministrativi - indirizzare l attività amministrativa verso la semplificazione delle procedure e l assoluta imparzialità anche attraverso la costruzione di un sistema di regole condivise a livello di ente; - stabilire procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti dello stesso tipo; - collaborare con le singole aree per l'impostazione ed l aggiornamento delle procedure. Art.5 Principi che regolano il controllo successivo 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è improntato ai seguenti principi: - indipendenza: il responsabile dell attività di controllo e gli eventuali collaboratori ad esso assegnati devono essere indipendenti dalle attività verificate; - imparzialità, trasparenza, pianificazione: il controllo è esteso a tutti i servizi dell'ente, secondo regole indicate nel presente regolamento e negli eventuali altri atti di pianificazione annuale dell attività di controllo che devono essere conosciuti preventivamente; - tempestività: l'attività di controllo avviene in un tempo ragionevolmente vicino all'adozione degli atti, per assicurare adeguate azioni correttive; - standardizzazione degli strumenti di controllo: individuazione dei parametri predefiniti di riferimento rispetto ai quali si verifica la rispondenza di un atto o di un procedimento alla normativa vigente. Art.6 - Caratteri generali ed organizzazione 1. Il controllo successivo sugli atti del Comune è svolto a campione. 2. Il controllo viene svolto dal Segretario comunale, con la collaborazione del Servizio di Segreteria. Il Segretario comunale può richiedere, sempre nel pieno rispetto del requisito di indipendenza e per l esame di particolari categorie di atti che richiedono competenze tecniche specifiche, la collaborazione di altri servizi. 3. Al termine del controllo di ciascun atto e/o procedimento viene redatta una scheda in conformità ai parametri predefiniti specificati nel presente regolamento, che sarà allegata alla relazione periodica che verrà predisposta dal segretario con le tempistica e modalità indicate negli articoli successivi.

6 Art.7 - Oggetto del controllo 1. Sono oggetto del controllo successivo a campione le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. 2. Nella categoria degli altri atti amministrativi rientrano, fra gli altri i decreti, le ordinanze, i provvedimenti autorizzativi e concessori di diversa natura, le scritture private per cui non viene richiesto l inserimento a repertorio, le convenzioni. Art.8 - Metodologia del controllo 1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa misura e verifica la conformità e la coerenza degli atti e/o procedimenti controllati a parametri predefiniti di riferimento. 2. Per parametri predefiniti si intendono i seguenti indicatori: - rispetto delle norme di fonte legislativa e regolamentare ; - regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi; - affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati, completezza e coerenza della motivazione - comprensibilità del testo e osservanza delle regole per la redazione di un atto amministrativo ; - conformità al programma di mandato, P.E.G./Piano dettagliato degli obiettivi, atti di programmazione, atti di indirizzo e direttive interne. 3. Gli atti da esaminare sono scelti a campione. Nella scelta del campione il Segretario Comunale applica le regole seguenti: - il controllo deve coprire almeno il 10 % delle determinazioni di spesa - la percentuale minima indicata del 10% deve essere rispettata per le determinazioni di tutte le aree dell ente e il campione deve conseguentemente interessare le determinazioni di tutti i responsabili - il campione deve coprire nell ambito di ciascuna area tutti i servizi che fanno capo all area - il campione deve privilegiare le determinazioni di spesa afferenti : procedure di gara e determinazioni a contrattare ; conferimento di incarichi ; atti riguardanti il personale e la spesa correlata ; atti di approvazione di progetti e capitolati ; atti espressione dell attività di accertamento in materia di tributi e di entrate in genere - per le altre categorie di atti amministrativi va sottoposto a controllo un ragionevole numero minimo di atti, di norma, in misura pari al 5 % del loro numero totale. 4. L attività di controllo è svolta, di norma, con cadenza bisettimanale. L attività è svolta con diligenza ed accuratezza e con la competenza, la capacità e l esperienza propria del ruolo ricoperto dal segretario e dagli eventuali collaboratori. 5. L'esame dell atto può essere esteso, su iniziativa di chi effettua di controllo, anche agli atti dell'intero procedimento o di procedimenti della stessa tipologia. Pertanto gli uffici, oltre al provvedimento oggetto del controllo, dovranno trasmettere la documentazione che sarà loro richiesta. 6. Se in sede di controllo il segretario esprime un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o dichiara l impossibilità ad esprimere un giudizio, lo stesso deve essere analiticamente motivato. Art.9 - Risultati del controllo 1. Le schede elaborate sui controlli a campione sono oggetto di una relazione da cui deve risultare: a. il numero degli atti e/o procedimenti esaminati; b. i rilievi sollevati e il loro esito;

7 c. le osservazioni su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previsti come parametri predefiniti, ma che il Segretario Comunale ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili; d. le analisi riepilogative e le indicazioni e/o direttive fornite o da fornire alle strutture organizzative 2. La relazione è trasmessa: - bimestralmente ai responsabili di area, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità - semestralmente al revisore dei conti e alla Giunta Comunale - annualmente al Nucleo tecnico di valutazione, come documento utile per la valutazione e al consiglio comunale nella persona del presidente del consiglio. 3. Ove sia ritenuto opportuno dal Segretario Comunale, la segnalazione di singole irregolarità viene fatta subito dopo l effettuazione del controllo al competente Responsabile per consentire le eventuali azioni correttive in autotutela, soprattutto in presenza del rischio di un potenziale contenzioso TITOLO III CONTROLLO DI GESTIONE Art.10 Controllo di gestione 1. Il controllo di gestione verifica che le risorse siano impiegate per ottenere gli obiettivi prefissati secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza in modo da ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati ottenuti. 2. Il controllo di gestione è concomitante allo svolgimento dell attività amministrativa, orienta l attività e tende a rimuovere eventuali disfunzioni e a promuovere : - la corretta individuazione degli obiettivi prioritari per la collettività; - il raggiungimento degli obiettivi nei modi e nei tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenendo conto delle risorse disponibili; - l imparzialità e il buon andamento dell azione amministrativa; - il massimo grado di economicità nell utilizzo dei fattori produttivi. Art. 11 Responsabilità e struttura operativa 1. Il controllo di gestione è organizzato e diretto dal Segretario Comunale congiuntamente al Responsabile del Servizio Finanziario che ne sono i responsabili ciascuno per gli ambiti che verranno di seguito indicati. I responsabili si avvalgono del supporto degli addetti al Servizio Finanziario, per predisporre gli strumenti e i reports destinati agli organi di governo, ai responsabili di area, alla Corte dei Conti, per le finalità volute dalle vigenti norme. 2. Le analisi e gli strumenti predisposti nell ambito del controllo di gestione sono utilizzati dagli organi di governo in termini di programmazione e controllo e dai Responsabili di Servizio in termini direzionali in ordine alla gestione e ai risultati. Art Fasi dell attività di controllo 1. Il controllo sulla gestione assume come parametri principali di riferimento per le attività di verifica che gli sono proprie : il Piano Esecutivo di Gestione che comprende il Piano dettagliato degli obiettivi e della performance ; il Piano triennale di Razionalizzazione delle spese.

8 2. Il controllo si articola nelle seguenti fasi: a. predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione ( comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi e della performance ), che declina gli obiettivi strategici contenuti nella Relazione previsionale e programmatica in obiettivi gestionali da assegnare ai responsabili di area. Gli obiettivi vengono declinati in apposita scheda che ne specifica : finalità fasi di attuazione e tempistica correlata valenza economico-finanziaria in raccordo con le previsioni di bilancio - indicatori di risultato - criticità da affrontare per il conseguimento - trasversalità livello di priorità assegnato dalla giunta. All interno del Piano esecutivo di gestione vengono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ai responsabili di area per conseguire gli obiettivi assegnati. Per ciascuna area il piano riporta la descrizione sintetica delle attività gestionali che fanno capo ai diversi servizi e gli indicatori di attività correlati ; b. rilevazione semestrale dell andamento del piano e dei risultati raggiunti in riferimento alle attività e/o obiettivi assegnati ai responsabili e valutazione dei dati predetti in rapporto ai valori attesi del Piano, per verificare il loro stato di attuazione e di misurare l efficacia, l efficienza e il grado di convenienza economica delle azioni intraprese; c. elaborazione di una relazione in esito alla rilevazione semestrale indicata al punto b., di norma concomitante con le verifiche intermedie del Nucleo di valutazione e prima della verifica in Consiglio comunale sullo stato di attuazione dei programmi; d. elaborazione di un referto finale entro aprile dell anno successivo all esercizio di riferimento che verrà inoltrato alla giunta comunale, ai responsabili di area, al revisore dei conti. Successivamente alla approvazione del conto consuntivo dell anno di riferimento il referto verrà inoltrato alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito dell ente nella sezione Trasparenza Valutazione Merito. Art Sistema di rendicontazione Struttura e contenuti 1. I documenti di cui all articolo precedente sono elaborati : - il Piano esecutivo di gestione dai responsabili di area con il coordinamento del Segretario Comunale e il supporto del Responsabile del servizio finanziario per la componente economico-finanziaria. Il Piano viene sottoposto dal Segretario Comunale alla Giunta per la sua approvazione - La rilevazione semestrale dai responsabili di area con il supporto e il coordinamento del Segretario Comunale e del Responsabile del servizio finanziario - La relazione intermedia e il referto finale dal Segretario Comunale unitamente al Responsabile del servizio finanziario 2. Il referto finale deve riportare: - gli obiettivi del Piano esecutivo di gestione ; - gli esiti del monitoraggio intermedio sullo stato di attuazione - il livello di realizzazione degli obiettivi e dei collegati programmi per area - i dati finanziari ed economici collegati allo stato di realizzazione e utilizzo degli obiettivi e programmi - analisi sui tempi di riscossione delle entrate e sulla tempestività dei pagamenti - esiti delle verifiche sul rispetto dei limiti in materia di contenimento della spesa del personale - rendicontazione sul piano triennale di razionalizzazione delle spese - posizionamento dei servizi dell ente rispetto a fabbisogni e costi standard - posizionamento dell ente rispetto agli indici finanziari di virtuosità : autonomia finanziaria ; equilibrio di parte corrente ; copertura dei costi dei servizi a domanda individuale - dati relativi all utilizzo per gli acquisti di beni e servizi del mercato elettronico e delle convenzioni con le centrali di committenza TITOLO IV CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

9 Art. 14 Controllo degli equilibri finanziari 1. Il controllo sugli equilibri finanziari di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Servizi0 Finanziario. Il revisore dei conti svolge compiti di stretta vigilanza. 2. Con cadenza quadrimestrale, il Responsabile del Servizio finanziario presiede una riunione cui partecipano i Responsabili di Area che vi apportano tutti i dati e gli elementi facenti capo ai propri servizi e il Segretario comunale, riunione in cui si esaminano, collegialmente e distintamente per ogni centro di Responsabilità: - l andamento della gestione di competenza (accertamenti/impegni) delle risorse finanziarie assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione; - l andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito. In particolare per quanto concerne la verifica dei residui attivi la stessa dovrà essere condotta con particolare rigore e riguardare l effettiva e documentata riscuotibilità del credito e le ragioni per le quali lo stesso non è stato riscosso in precedenza, tenuto conto della sua incidenza sulla consistenza del fondo svalutazione crediti ; - l andamento della gestione di cassa con particolare rilievo alle entrate in conto capitale e a specifica destinazione. Tale verifica dovrà proiettarsi fino alla chiusura dell'esercizio, considerando anche l'evoluzione degli incassi e dei pagamenti che si perfezioneranno nel periodo di riferimento. L utilizzo dell anticipazione di cassa, comunque per brevissimi periodi e solo per sopravvenuta carenza di liquidità legata a cause non prevedibili, deve costituire l extrema ratio e della stessa deve essere tempestivamente informato il revisore dei conti e la giunta comunale ; - l andamento dei flussi di cassa afferenti la riscossione delle entrate e i pagamenti incidenti sul saldo del patto di stabilità per la parte in conto capitale ; - l andamento della gestione dei servizi per conto terzi e dei parametri riguardanti lo stato dell indebitamento Ciascun Responsabile di Area nel corso della riunione è tenuto a segnalare e documentare eventuali fatti e situazioni che possano comportare pregiudizio e/o l esigenza di modifica delle previsioni di bilancio sia entrata che in uscita. 3. Sulla scorta dei dati raccolti e delle informazioni condivise nell ambito delle riunioni previste al precedente comma 2, il Responsabile del Servizio Finanziario redige una relazione di sintesi per il Sindaco, la Giunta Comunale, il Segretario Comunale e il Revisore dei conti, con la quale viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell'ente e delle ripercussioni ai fini del rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Qualora la relazione evidenzi condizioni di squilibrio finanziario o un grado elevato di rischio in tale direzione deve contenere le proposte per reindirizzare l attività delle aree verso il conseguimento dell equilibrio. 4. Il revisore dei conti, entro 5 giorni, esprime eventuali rilievi e proposte sulla relazione. 5. Successivamente la Giunta Comunale prenderà atto delle condizioni di equilibrio con apposito provvedimento che sarà comunicato al Consiglio Comunale. Qualora la relazione, invece, evidenzi condizioni di squilibrio finanziario o un grado elevato di rischio in tale direzione, la Giunta Comunale tenuto conto della proposte in essa contenute dovrà con urgenza sottoporre all Organo Consiliare le misure e le iniziative da intraprendere per ristabilire le condizioni di equilibrio del bilancio. 7. Il Consiglio Comunale dovrà assumere i propri provvedimenti in merito entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione delle Giunta. 8. Se, in corso di esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario rileva fatti e situazioni rilevanti sotto il profilo economico-finanziario che si discostano in modo rilevante dalle previsioni e che egli reputi tali da poter pregiudicare gli equilibri, convoca una sessione straordinaria della riunione collegiale di cui al comma 2, trasmette le segnalazioni di rito cui è tenuto per legge e si procede ai sensi dei successivi commi del presente articolo. 9. Il Responsabile del Servizio Finanziario nell ambito dell attività di verifica sugli equilibri finanziari deve tenere conto anche delle implicazioni finanziarie e patrimoniali sul bilancio comunale derivanti dall andamento economico/finanziario degli organismi gestionali esterni. A tale scopo verranno richiesti all Unione, alle Società partecipate non quotate in borsa, alle Aziende e ad altri organismi partecipati anche aventi altra natura giuridica

10 a. Il Bilancio di previsione o strumento contabile di programmazione equivalente e rendiconto approvati b. In corso d anno, in concomitanza con la verifica degli equilibri di bilancio breve relazione sull andamento dell esercizio c. In corso d anno e alla chiusura di ciascun esercizio i dati necessari a verificare l allineamento delle partite di credito debito iscritte nel bilancio dell ente e risultanti da quello della partecipata con particolare riferimento a quanto previsto dal contratto di servizio Verrà inoltre richiesta ed acquisita dalle partecipate la documentazione necessaria a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di vincoli previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente ( ad esempio in materia di spesa per il personale, di trattamento economico degli organi di amministrazione etc.. ) TITOLO V PARERI DELL ORGANO DI REVISIONE Art. 15 Modalità e tempistiche per la formulazione dei pareri 1.Il revisore dei conti è tenuto ad esprimere il proprio parere, in termini di congruità, coerenza ed attendibilità, convenienza, ammissibilità contabile, sulle proposte di deliberazione della giunta e del consiglio, in materia di : a. strumenti di programmazione economico-finanziaria. Sono ricompresi : il programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale ; il piano delle alienazioni ; b. la proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale del Comune e dei soggetti partecipati per i quali sia prevista l approvazione del bilancio da parte del Comune c. le variazioni di bilancio comprese quelle adottate dalla giunta comunale e soggette a ratifica d. la verifica degli equilibri di bilancio e. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni. Sono ricompresi : le deliberazioni del consiglio in materia di organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell ente locale a società di capitali, dismissioni e operazioni societarie e aziendali in generale, affidamento di attività o servizi mediante convenzione, costituzione e modificazione di forme associative f. ricorso all indebitamento ( mutui, emissione di BOC, aperture di credito, leasing ), rilascio di fideiussioni, proposte di estinzione di mutui e riduzione del debito g. proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa h. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni i. proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio ( regolamento dei contratti e regolamento i materia di alienazioni in particolare, di applicazione dei tributi locali e interventi di modifica sugli stessi 2. Il parere è espresso entro giorni 7 dalla acquisizione della proposta. 3. Il parere è sempre formulato sotto forma di parere motivato. Esso è obbligatorio e può contenere proposte circa le misure da adottare atte ad assicurare l attendibilità

11 dell impostazione dell atto su cui viene formulato in termini di ricadute sul bilancio e sul patrimonio dell ente. 4. Il revisore dei conti può richiedere, per il tramite del responsabile del servizio finanziario, di acquisire tutta la documentazione collegata alla proposta di deliberazione su cui è chiamato ad esprimere il parere. TITOLO VI NORME FINALI Art. 16 Entrata in vigore e pubblicità 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della conseguita esecutività della deliberazione consiliare di approvazione 2. Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito internet dell ente nell apposita sezione dedicata ai regolamenti e con link di richiamo anche nella sezione Trasparenza Valutazione e Merito

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