COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO. Provincia di Campobasso. Regolamento comunale. mobile e impianti di. radiodiffusione
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1 COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO Provincia di Campobasso Regolamento comunale Per l installazione e l esercizio degli impianti di telefonia mobile e impianti di radiodiffusione
2 REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE ART. 1 FINALITÀ 1. Il Comune, al fine di salvaguardare l ambiente e tutelare la salute della popolazione dall esposizione ai campi elettromagnetici in attuazione dell art. 8 comma 6 della Legge 22/02/2001 n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con il presente regolamento emana norme per: a) Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; b) Minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, fissando opportuni obiettivi di qualità. 2. Nelle more dell emanazione di una legge regionale che disciplini, tra l altro, gli aspetti di seguito elencati, il presente regolamento emana norme per: a) Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti; b) La realizzazione e la gestione di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio comunale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione. ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE a) Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell intervallo di frequenza compresa tra 100 khz e 300 GHz. b) Le norme e prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano all intero territorio comunale. c) Ai fini dell applicazione del presente regolamento, sono individuati tre ambiti territoriali principali, nei quali vengono fissati dei limiti di qualità, e precisamente: a) territorio urbanizzato, intendendo il territorio individuato dal vigente P.d.F. come zone A B C D oltre ad una fascia di rispetto di 200 mt ulteriore ai confini fissati. Entro tali confini è ammesso un campo elettrico totale massimo, prodotto dagli impianti fissi radioelettrici di 6 V/m ed un campo magnetico del valore massimo di 0,016 A/m. b) aree sensibili, intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza (piazze, ville comunali, spazi ricreativi, palestre, chiese, luoghi di culto) in corrispondenza delle quali è ammesso un campo elettrico totale massimo, prodotto dagli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi di 6 V/m ed un campo magnetico del valore massimo di 0,016 A/m. così come disciplinato dal DPCM 08 luglio c) territorio extraurbano, intendendo il restante territorio comunale, dove è ammesso un campo elettrico totale massimo di 20 V/m ed un campo magnetico del valore massimo di 0,05 A/m. In corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone per un tempo
3 superiore a 4 ore è ammesso un campo elettrico totale massimo di 6V/m ed un campo magnetico del valore massimo di 0,016 A/m ART. 3 PRESCRIZIONI 1) Tutti gli impianti di telecomunicazioni da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale, come sopra definito, devono essere progettati o adeguati alla legge 05/03/90 n. 46 art. 6 comma 1 (per le competenze in campo edile, elettrico, radio) mentre per la telefonia deve essere rispettato anche quanto previsto dal D.M. 23/05/92 n. 314 e allegato 13. Inoltre tali impianti devono seguire le seguenti prescrizioni: a. nell ambito del territorio urbanizzato, l installazione dell impianto di telecomunicazioni non è ammissibile. b. In prossimità di aree sensibili l installazione di impianti può essere autorizzata solo se a distanza non inferiore a 100 mt. fatto salvo il divieto di cui al precedente art. 2 lett. A) (la distanza deve essere misurata dal perimetro esterno dei muri degli edifici, che non hanno aree di pertinenza recintate, ovvero dalla recinzione nel caso di edifici che hanno aree di pertinenza recintate). c. in territorio extraurbano gli impianti di telecomunicazioni, da realizzarsi o in esercizio, possono produrre un livello di campo elettrico e magnetico non superiore a quanto previsto dall art. 2 lett. b) del presente Regolamento in corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone per un tempo superiore a 4 ore. 2) Non sono ammissibili gli impianti di radiotelediffusione nelle parti di territorio extraurbano già assoggettato a vincoli paesaggistico ambientali ovvero in quelli riconoscibili a vocazione turistico e ricreativa; 3) Per gli impianti di antenne per telefonia mobile nelle aree consentite devono essere presentati progetti con le verifiche di impatto descritte specificatamente all art. 5; è perentorio che i progetti siano conformi agli allegati a e b del D. lgs. 1 agosto 2003 n. 259: codice delle comunicazioni elettroniche. ART. 4 DISTRIBUZIONE IMPIANTI In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti, il Comune invita i concessionari ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche per garantire l ordinata distribuzione degli impianti e l eccessiva diffusione. ART. 5 PROGETTAZIONE Per l ottenimento del permesso a costruire, i concessionari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni, devono presentare al Comune in duplice copia, la domanda allegando la seguente documentazione: 1) Estratto del P.d.F.. vigente dell area interessata; 2) Copia catastale della particella interessata e dell area circostante l impianto per un raggio di 200 mt.;
4 3) Planimetria aggiornata in scala 1:1000 o 1:2000 con l individuazione dell area interessata all installazione dell impianto, l altezza degli edifici per un raggio di 250 mt. ed il diagramma di propagazione orizzontale e verticale, nonché i volumi di rispetto riferiti ai limiti di esposizione; 4) Documentazione fotografica e grafici che simulino l effetto visivo del manufatto, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi, con allegato planimetrico indicante i punti di vista fotografici; 5) La Relazione tecnica deve riportare: 1) Per gli aspetti paesaggistici: a) Descrizione dei luoghi pubblici o frequentati dal pubblico nell ambito comunale dai quali è visibile l opera, suddivisi in base alla loro frequentazione; b) Indicazione della posizione del ripetitore rispetto a visuali che si aprono da strade (se si tratta di fondali o se sono visti d infilata) o da spazi destinati allo svago o all incontro (giardini pubblici, piazze, spazi ricreativi); c) Analisi delle componenti del paesaggio, urbano e naturale, che interagiscono con l ubicazione prevista del ripetitore in termini di rapporto visivo; d) Formulazione delle misure da adottarsi per la minimizzazione dell impatto, al fine di ridurre la visibilità dai punti o dagli assi individuati sopra, agendo o sulla forma del supporto del ripetitore o prevedendo il suo mascheramento (deve tenersi conto che lo schermo da creare deve essere confacente al particolare carattere architettonico dell edificio interessato o ambientale del contesto territoriale.); 2) Per gli aspetti elettromagnetici: e) Costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione e demodulazione; f) Costruttore, tipo, altezza e modello dell antenna trasmittente; g) Caratteristiche di irradiazione dell antenna, quali: - Diagrammi di irradiazione orizzontale e verticali completi di scala; - Inclinazione sull orizzonte dell asse di massima irradiazione; - Direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali; - Guadagno dell antenna (valore numerico ed in decibel); - Altezza dell asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o palo cui è ancorata l antenna; h) Potenza massima in antenna; i) Frequenza portante o canale di trasmissione; j) Altitudine e coordinate geografiche del punto di installazione con il corredo di carte topografiche nelle quali sono evidenziate le caratteristiche altimetriche e gli insediamenti abitativi della zona circostante l installazione; k) Intensità dei campi elettromagnetici generati, determinati mediante calcolo, con la descrizione dettagliata delle modalità di calcolo seguite tenendo conto anche dei valori di campo esistenti; l) Precisazioni di quali e quanti altri trasmettitori sono installati nella zona interessata. 6) Progetti elaborati ai sensi della Legge 05/03/90 n. 46 e D.P.R. 447 del 06/12/91 art. 4, comma 2; 7) Autocertificazione/i del/i tecnico/i con l attestazione della specifica competenza professionale richiesta per il tipo di prestazione, l albo e il relativo numero d iscrizione; 8) Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell impianto; 9) Qualunque ulteriore documentazione tecnica che il Comune ritenga necessaria per valutare complessivamente la possibilità del rilascio del permesso di costruire.
5 ART. 6 CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL USO 1. Il Sindaco rilascia il certificato di idoneità all uso, dopo aver acquisito la dichiarazione di conformità presentata dal titolare dell impianto e dal Direttore dei Lavori con allegati: a) Certificati di collaudo (statici e impiantistici); b) Dichiarazione di conformità rilasciata/e da/lle Impresa/e esecutrici dei lavori corredata dell attestato di iscrizione agli elenchi della C.C.I.A.A., previsti dall art. 9 del DPR 447 del 06/12/91 (edile ed elettrico) e dall attestato del Ministero delle P.T. di cui alla Legge 109/91 e D.M. 314/92 (radio e telefonici); c) Relazione sulle misure radiometriche di prova effettuate dopo l attivazione sperimentale dell impianto (eseguite secondo norma CEI 211-7:201-01); d) Indicazioni relative ai singoli apparati, quali: nome del costruttore, numero di omologazione, numero di matricola; e) Dichiarazione di conformità urbanistica rilasciata dal Direttore dei Lavori; 2. In posizione visibile da area pubblica, nel punto di accesso all impianto su strada pubblica, deve essere installato un cartello in materiale resistente alle intemperie di dimensioni A4, con indicati i seguenti dati dell impianto: - Società proprietaria della stazione ; - Tipo di impianto ; - Bande di frequenza di Lavoro ; - Potenza in uscita per singolo trasmettitore W, per un totale di W; - Altezza del centro dell antenna m. ; - Concessione Edilizia n. del. ART. 7 MODIFICHE Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro, deve seguire le procedure previste ai precedenti articoli. ART. 8 VIGILANZA E CONTROLLI 1. Ai fini dell attuazione del presente Regolamento, le funzioni di controllo e vigilanza sono svolte dall Ufficio Tecnico del Comune e dal Dipartimento dell A.R.P.A. Molise competente per la tematica radiazioni non ionizzanti. 2. Competono altresì al Dipartimento dell A.R.P.A. Molise le attività di controllo e vigilanza volte a garantire il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela; Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio Sanitario Nazionale. A cura e spese dei gestori dovrà essere predisposta una rete di monitoraggio con centraline del tipo MULTIBAND che sarà gestita dall ARPA; saranno concordate con l ufficio tecnico comunale e con l ARPA le caratteristiche e le modalità con le quali detta rete deve essere installata;
6 ART. 9 RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE 1. Le responsabilità nell applicazione del presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi. Prima dell inizio dei lavori ogni impianto detto anche sito deve essere garantito da apposita Assicurazione R.C. consegnata al Comune per danni alle persone ed alle cose interessate, contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di ,00 (Euro unmilionecinquecentomila). 2. Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non conformi al disposto del presente regolamento, l Amministrazione comunale dispone la disattivazione dell impianto procedendo secondo quanto previsto al successivo art L Impianto, o gli impianti, possono essere riattivati solo a seguito di normalizzazione dei medesimi, accertata con le procedure previste dal presente Regolamento che si applicano per la realizzazione di nuovi impianti. ART. 10 RILASCIO PERMESSO A COSTRUIRE 1. Le installazioni degli impianti sono soggetti al rilascio di permesso a costruire a titolo oneroso previo pagamento degli oneri concessori che vengono fissati in ,00 subordinatamente all acquisizione di dichiarazioni asseverate rilasciate dai tecnici abilitati relative sia alla sicurezza, sia al rispetto delle disposizioni della legge n. 46/1990, oltre che dei pareri favorevoli dell ARPAM e della ASL e di quanto previsto all art. 5 del presente regolamento. ART. 11 ESECUTIVITÀ ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI 1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 15 giorno successivo dalla data di pubblicazione all albo pretorio del Comune. 2. Gli impianti esistenti devono essere dichiarati al Comune da parte dei concessionari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, per detti impianti deve essere prodotta la completa documentazione prevista al pari delle nuove installazioni nonché deve essere installata la rete di monitoraggio di cui all art. 8. ART. 12 CATASTO DELLE EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE L amministrazione Comunale mediante l A.R.P.A. Molise, provvederà alla gestione di una o più centraline di monitoraggio fornite a titolo gratuito al Comune dai singoli gestori alla misurazione del campo elettromagnetico su tutto il territorio comunale, nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad emissione elettromagnetica esistenti. Tali rilievi, insieme alla documentazione elettronica dei singoli impianti, costituiscono il Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche del territorio comunale e di esso viene data comunicazione con raccomandata A.R. ai rispettivi titolare degli impianti esistenti, alla Regione e allo Stato.
7 ART. 13 SANZIONI 1. Nel caso d inosservanza delle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione, ovvero in caso d inosservanza dei limiti di cui agli artt. 3 e 4, comma 2, del D.M. n. 381/98 nonché delle disposizioni del Regolamento, si procede, secondo la gravità dell infrazione: a) Alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) Alla diffida e contestuale sospensione dell attività autorizzata, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la popolazione e per l ambiente; c) Alla revoca dell autorizzazione ed alla conseguente chiusura dell impianto in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o in caso di reiterate violazioni che determinino accertate situazioni di pericolo per la popolazione residente e per l ambiente. 2. Per le violazioni edilizie si procede secondo le specifiche norme di legge. 3. In caso di accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, se ne dà comunicazione all A.R.P.A. Molise per gli adempimenti consequenziali. ART. 14 I legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni che si accingono a richiedere una concessione, nell individuare il sito idoneo devono dare priorità ai luoghi di proprietà comunale nel rispetto del presente regolamento.
Regolamento Approvato con delibera C.C. n. 35/91/190 del 29/03/2004
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