QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE

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1 QUADRO RU CREDITI D IMPOSTA CONCESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ASPETTI GENERALI Soggetti tenuti alla compilazione del Quadro RU Il Quadro RU deve essere compilato per l indicazione e l utilizzo dei crediti d imposta che derivano da agevolazioni concesse alle imprese. Modalità di compilazione Novità del Quadro Rispetto all analogo Quadro del Modello UNICO SC 2012, il Quadro RU del Modello UNICO 2013 è stato radicalmente modificato; in particolare, è stata razionalizzata l esposizione dei crediti d imposta mediante istituzione di un unica Sezione pluricredito che da quest anno accoglie la gran parte dei crediti d imposta. In luogo delle 25 Sezione previste nel Modello UNICO SC 2012, quest anno sono pertanto previste solo le seguenti sei Sezioni: SEZIONE I Da utilizzare per l indicazione di tutti i crediti d imposta da riportare nella dichiarazione dei redditi (salvo il credito d imposta Caro petrolio di cui alla Sezione II, il credito d imposta Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/Banche di cui alla Sezione III e il credito d imposta Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006 di cui alla Sezione IV). Tale Sezione è multi modulo e va compilata tante volte quanti sono i crediti di cui il contribuente ha beneficiato nel periodo d imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi; in particolare: - per ciascuna agevolazione fruita vanno riportati nella Sezione I: il Codice identificativo del credito stesso (desumibile dalla tabella riportata in calce alle istruzioni del presente Quadro); i relativi dati. - nella casella Mod. N. posta in alto a destra del Quadro va indicato il numero del modulo compilato. Modalità di compilazione Poichè la Sezione contiene le informazioni relative a tutti i crediti d imposta da indicare nella medesima, alcuni Righi e/o Colonne possono essere compilati solamente con riferimento a taluni crediti d imposta; a tal fine le istruzioni contengono indicazioni sui campi da compilare. SEZIONE II Credito d imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio (Caro petrolio). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 445

2 SEZIONE III Credito d imposta a favore delle Banche per il recupero del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma in Abruzzo. SEZIONE IV Credito d imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296/2006. SEZIONE V Crediti d imposta residui non più riportati specificatamente nel presente Quadro (Altri crediti d imposta). SEZIONE VI Suddivisa nelle seguenti tre sotto Sezioni: - crediti d imposta ricevuti (VI-A); - crediti d imposta trasferiti (VI-B); - crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (VI-C). Modalità di compilazione per consolidato, trasparenza e trust Si rileva, inoltre, la modifica relativa alla modalità di compilazione del Quadro con riferimento ai soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza, nonché da parte dei Trust. Infatti: ogni Sezioni del presente Quadro RU 2013 prevede appositi Righi riservati all indicazione dei crediti d imposta ricevuti e trasferiti; i soggetti aderenti al consolidato fiscale ex artt. da 117 a 142 del TUIR, riportano con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, la quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel Quadro GN, Sezione V, ovvero nel Quadro GC Sezione V; Si ricorda che l importo ceduto al consolidato non può superare l importo dell IRES dovuta dal gruppo consolidato. i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell art. 115 del TUIR sono tenuti ad indicare la quota imputata ai soci e indicata nel Quadro TN, Sezione IV; i Trust con beneficiari individuati ( Trust trasparenti e Trust misti ) devono indicare la quota imputata ai beneficiari e riportata nel Quadro PN, Sezione IV. I soggetti beneficiari dei suddetti trasferimenti sono quindi tenuti a riportare nell apposito Rigo presente in ciascuna Sezione del Quadro e nella Sezione VI-A i crediti d imposta imputati, rispettivamente, dalla società partecipata e dal Trust. Novità normative Con riferimento al presente Modello UNICO 2013, le istruzioni elencano quindi i seguenti crediti d imposta istituiti o prorogati: credito d imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero del contributo versato al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile auto, prorogato per l anno 2012 dalla legge 12 novembre 2011, n. 183; credito d imposta per la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita dei prodotti editoriali, istituito per l anno 2012 dall art. 4, comma 1, del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103; 446 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

3 credito d imposta per l acquisto e la rottamazione di autoveicoli, previsto dall art. 17-decies del D.L. 26 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; credito d imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati, di cui all art. 24 del citato D.L. n. 83/212, convertito dalla legge n. 134/2012; credito d imposta a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi per i danni subiti a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall art. 67-octies del citato D.L. n. 83/ 2012, convertito dalla legge n. 134/2012; credito d imposta per sostenere la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; credito d imposta per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dovuti dai soggetti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; credito d imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture, istituito dall art. 33 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; credito d imposta per l offerta on line di opere dell ingegno di cui all art. 11-bis del citato D.L. n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012; credito d imposta per l erogazione di borse di studio a studenti universitari previsto dall art. 1, comma 285, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; credito d imposta per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dovuti dai soggetti che hanno subito danni indiretti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall art. 1, commi da 365 a 375, della citata legge n. 228/2012. Credito d imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno Si evidenzia che nel 2012 ha avuto attuazione il credito d imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno istituito dall art. 2 del D.L. n. 70/ 2011, già contemplato nel Modello UNICO Credito riversato In ciascuna Sezione è presente un apposito Rigo riservato all indicazione del credito versato, a seguito di ravvedimento entro i termini e con le modalità prescritte dall art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 (per maggiori informazioni si rimanda al capitolo relativo ai versamenti). Tale fattispecie si verifica qualora l ammontare del credito fruito nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sia superiore a quello effettivamente spettante. Sanzioni crediti imposta inesistenti Si ricorda che per effetto dell art. 27, comma 18, del D.L. n. 185/2008, n. 185, l utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione da 100 al 200% nella misura dei crediti stessi. Tale sanzione, è stabilita in misura pari al 200% nell ipotesi di utilizzo crediti inesistenti per un importo superiore a euro per anno solare (N.d.A. tale disposizione decorre dall 11 febbraio 2009, data di entrata in vigore dell art. 7, comma 2, D.L. n. 5/2009). DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 447

4 Per tali sanzioni, per espressa previsione normativa, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n Con la circolare n. 18/2011 l Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso in cui la predetta violazione sia rilevabile in sede di controllo automatico ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, si applica la sanzione del 30%. Altri crediti d imposta Anche quest anno, nel Quadro RU è prevista un apposita Sezione (V) per l utilizzo, nel corso dell esercizio, di eventuali crediti d imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore. Regole generali sui crediti d imposta I soggetti che fruiscono dei benefici derivanti dall utilizzo dei crediti d imposta devono tuttavia ricordare che: salvo espressa deroga, il credito d imposta non dà diritto a rimborso, anche se il credito medesimo non risulti completamente utilizzato; i crediti d imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ex D.Lgs. n. 241/1997; il contribuente deve riportare sia gli utilizzi di tali crediti effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, sia quelli effettuati in compensazione sul Modello di pagamento unificato F24. Legge n. 244/ Limite utilizzo annuo di euro A decorrere dall anno 2008, i crediti d imposta da indicare nel presente Quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro annui. Limite utilizzo annuo di euro Legge n. 244/2007 A decorrere dall anno 2008, i crediti d imposta da indicare nel Quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro annui. L ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l eccedenza (cfr. art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007). Va quindi ricordato che con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ( ,90 euro). 448 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

5 La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro ,90, i crediti da Quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale. Per la verifica del predetto limite nonché per la determinazione dell eccedenza di utilizzo 2012, va compilata la Sezione VI-C. Tale limite di utilizzo non si applica, ai seguenti crediti d imposta: credito d imposta di cui all art. 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo); credito d imposta previsto dall art. 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296/2006 (Nuovi investimenti nella aree svantaggiate), in relazione al quale il limite non si applica a partire dal 1º gennaio 2010; crediti d imposta di cui all art. 29 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli); crediti d imposta per il settore cinematografico istituiti dalla legge n. 244/2007; credito d imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all art. 2, comma 55, del D.L. n. 225/2010; credito d imposta per la ricerca scientifica, istituito dall art. 1 del D.L. n. 70/2011; crediti d imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio (cfr. art. 1, comma 10, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 9); credito d imposta a favore degli autotrasportatori (Caro petrolio) istituito dall art. 1 del D.L. n. 265 del Il limite non si applica al credito d imposta riferito ai consumi effettuati a partire dal 2012; credito d imposta a favore delle imprese che assumono lavoratori dipendenti altamente qualificati, di cui all art. 24 del citato D.L. n. 83/212, convertito dalla legge n. 134/2012. Il predetto limite non trova inoltre applicazione con riferimento alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dall art. 1, comma 54, della legge n. 244/2007, presentano all Agenzia delle entrate un apposita istanza preventiva ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 449

6 GUIDA ALLA COMPILAZIONE SEZIONE I: Crediti di imposta Come già sopra accennato, tale Sezione, da quest anno va utilizzata per riportare i dati di gran parte dei crediti d imposta; a tal fine: per ciascuna agevolazione deve essere compilato un apposito modulo nel quale vanno esposti il Codice identificativo del credito vantato (Codice credito), nonché i dati previsti nei Righi da RU2 a RU12; il Codice credito, oltre che essere indicato a margine della descrizione di ciascun credito d imposta, va desunto dalla seguente tabella. Come precisato dalle istruzioni ministeriali: alcuni Righi e/o Colonne possono essere compilati solo con riferimento a taluni crediti d imposta; le indicazioni relative ai Righi ed alle Colonne che possono o meno essere compilati sono fornite nella parte delle istruzioni relativa a ciascun credito; tale modalità di compilazione della Sezione deriva dalla disciplina di ciascuna agevolazione. Stante quanto sopra, ai fini in questione va effettuata la seguente compilazione: nel Rigo RU1, Colonna 1, va indicato il Codice credito corrispondente alla relativa descrizione; a tal fine va utilizzata la seguente tabella; si evidenzia che come si desume dalla Colonna Sezione non possono essere indicati nella Sezione I i seguenti Codici: 07, S3, S4, S5, S6, 10, 11, 12, 13, 23, 36, 62, 76 e DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

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8 il Rigo RU1, Colonna 2, può essere compilato esclusivamente con riferimento al credito d imposta Nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (Codice credito 82 ), ed è destinato all indicazione del Codice della Regione che ha rilasciato il provvedimento di assenso; a tal fine il Codice si rileva nella parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito a cui si rimanda; il Rigo RU1, Colonna 3, può essere compilato esclusivamente con riferimento al credito d imposta Investimenti Regione Siciliana (Codice credito 79), ed è destinato all indicazione dell anno di presentazione dell istanza di attribuzione; per la compilazione del Rigo, si rinvia alla parte delle istruzioni dedicata alla descrizione del credito; nel Rigo RU2, va riportato l importo del credito d imposta residuo, relativo all agevolazione indicata nel Rigo RU1, risultante dalla precedente dichiarazione Mod. UNICO 2012; per il relativo riferimento del Rigo della precedente dichiarazione, si rimanda alle successive istruzioni relative a ciascun credito; Il Rigo non può essere compilato per i crediti contraddistinti dai Codici 06, 38, 78, 84, 85, 86 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93. il Rigo RU3, accoglie l importo del credito d imposta ricevuto; Come già accennato in premessa, si rammenta che tale Rigo va compilato esclusivamente dai soggetti che hanno ricevuto il credito d imposta indicato nel Rigo RU1, in veste di soci, beneficiari di Trust o cessionari (per la disamina della fattispecie, si rinvia alla Sezione VI-A, riservata all indicazione dei dati del credito d imposta ricevuto). nel Rigo RU4 occorre riportare: - in Colonna 1, l importo complessivo dei costi sostenuti nel periodo d imposta di riferimento della presente dichiarazione per l acquisizione dei beni agevolati; - in Colonna 2 l importo complessivo dell investimento agevolabile; Qualora risulti compilato il Rigo RU5 relativo al credito spettante nel periodo, il presente Rigo può essere compilato esclusivamente con riferimento ai crediti contraddistinti dai seguenti Codici: 50 Agricoltura 2007; 79 Investimenti Regione Siciliana; 81 Ricerca scientifica; 83 Carta per editori. Nelle successive istruzioni relative ai citati crediti sono fornite indicazioni puntuali sulla compilazione del Rigo. nel Rigo RU5: - alla Colonna 1, va compilato esclusivamente con riferimento ai crediti: o 01 Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica; o 80 Imposte anticipate (DTA). 452 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

9 ed è destinato all indicazione dell ammontare del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione con riferimento alle i- potesi illustrate nelle istruzioni che seguono (a cui si rimanda) relative ai citati crediti; - nella Colonna 2, va riportato l importo complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, incluso l importo eventualmente indicato nella Colonna 1; Come precisato dalle istruzioni, detto Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti d imposta non più operativi nel periodo di riferimento della presente dichiarazione, contraddistinti dai Codici da 03, 04, 09, VS, TS, da 41 a 45, 48, 49, 51, 53, 54, 55, da 57 a 60, 63, da 69 a 75 e 77. il Rigo RU6 è destinato all indicazione dell ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; stante la struttura del Quadro (i cui dati sono connessi al Codice credito di cui al Rigo RU1), a tal fine vanno evidentemente i riportare gli utilizzi effettuati con il Codice tributo relativo al credito indicato nel Rigo RU1; Si precisa che: in relazione al credito d imposta identificato con il Codice 06 Giovani calciatori, va riportato l ammontare del credito utilizzato entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della presente dichiarazione; con riferimento al credito d imposta identificato con il Codice 80 Imposte anticipate (DTA), va riportato l ammontare del credito utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione. Inoltre, le istruzioni avvertono che il Rigo non può essere compilato in relazione ai crediti contraddistinti dai Codici 85, 90 e 91. il Rigo RU7, Colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, è destinato all indicazione degli utilizzi del credito; tale Rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici: - 02 Esercenti sale cinematografiche; - 17 Incentivi per la ricerca scientifica; - 20 Veicoli elettrici, a metano o a GPL; - 85 Incentivi sostituzione veicoli ex D.L. n. 83/2012; - 90 Nuove infrastrutture; - 91 Offerta on line opere ingegno. In particolare, vanno indicati: - nella Colonna 1, l importo del credito utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dovute per l anno 2012; DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 453

10 Il Rigo può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 20 e 85 ; - nelle Colonne 2 e 3, l importo del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell acconto e del versamento del saldo dell IVA dovuta per l anno 2012; Le Colonne non possono essere compilate con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 90 e nelle Colonne 4 e 5, l importo del credito utilizzato in diminuzione dei versamenti, rispettivamente, degli acconti e del saldo dell IRES relativa al periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; Le Colonne non possono essere compilate con riferimento al credito contraddistinto dal Codice nella Colonna 6, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342 del 2000 relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; La Colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 17 e nella Colonna 7, l ammontare del credito utilizzato in diminuzione dell IRAP relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. La Colonna può essere compilata con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 90 e 91 ; - il Rigo RU8, va utilizzato per l indicazione dell importo del credito di cui al Rigo RU6 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Il rigo non può essere compilato in relazione ai crediti contraddistinti dai codici 90 e il Rigo RU9, è destinato all indicazione dell importo del credito d imposta ceduto; in proposito va ricordato che i dati identificativi dei soggetti cessionari nonché l importo del credito ceduto devono essere esposti nella Sezione VI-B. 454 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

11 Come precisato dalle istruzioni, il presente Rigo può essere compilato esclusivamente in presenza dei seguenti crediti: o crediti d imposta per l acquisto e la rottamazione di veicoli contraddistinti dai codici da 41 a 45, da 57 a 60, da 69 a 73 e 85. Si ricorda infatti che con la risoluzione n. 15 del 5 marzo 2010, l Agenzia delle entrate ha precisato che il credito d imposta di cui all art. 1, comma 231, della legge n. 296 del 2006 spettante alle imprese costruttrici e importatrici di veicoli può essere ceduto secondo le disposizioni di cui agli artt e ss. c.c.; o credito d imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico per la digitalizzazione delle sale, identificato con il Codice 68. A norma dell art. 51 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, il credito può essere ceduto ai sensi dell art c.c. agli intermediari bancari, finanziari e assicurativi nonché al fornitore dell impianto; o credito d imposta per la trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) identificato con il Codice 80. Nel Rigo va indicato l importo del credito ceduto a norma dell art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 entro la data di presentazione della presente dichiarazione; o credito d imposta a favore delle banche per il recupero delle rate del finanziamento agevolato concesso per la ricostruzione ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all art. 3-bis D.L. 95/2012 (Codice credito 88 ), cedibile ai sensi dell art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973; o credito d imposta per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dovuti dai soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall art. 11 del D.L. n. 174/2012 (Codice credito 89 ), cedibile ai sensi dell art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973; o credito d imposta per il finanziamento dei versamenti dei tributi, contributi e premi assicurativi dovuti dai soggetti che hanno subito danni indiretti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall art. 1, commi da 365 a 375, della citata legge n. 228/2012 (Codice credito 93 ), cedibile ai sensi dell art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del Le istruzioni ricordano che ai sensi del comma 2 dell art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 l indicazione da parte del cedente nella dichiarazione dei redditi degli estremi dei cessionari e dell importo ceduto è condizione di efficacia della cessione del credito d imposta (per maggiori informazioni, si rinvia alla parte descrittiva dei citati crediti). - il Rigo RU10, è destinato all indicazione dell importo del credito d imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato e alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust. Come già sopra accennato i soggetti aderenti al c.d. consolidato fiscale devono indicare nel presente Rigo, con riferimento al credito esposto nel Rigo RU1, la quota trasferita al gruppo consolidato, da riportare nel Quadro GN, Sezione V, ovvero nel Quadro GC Sezione V. Analogamente: DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 455

12 o i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata, per la tassazione per trasparenza ai sensi dell art. 115 del TUIR devono indicare la quota imputata ai soci, da riportare nel Quadro TN, Sezione IV; o i Trust con beneficiari individuati ( Trust trasparenti e Trust misti ) devono indicare la quota imputata ai beneficiari, da riportare nel Quadro PN, Sezione IV; il Rigo RU11, va utilizzato per indicare l ammontare del credito richiesto a rimborso; Il Rigo può essere compilato con riferimento ai crediti d imposta: 01 Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica; 05 Esercizio di servizio di taxi; 80 Imposte anticipate DTA; 90 Nuove infrastrutture. Si precisa che in relazione al credito d imposta per gli esercenti del servizio taxi, nel presente Rigo va indicato l importo dei buoni d imposta di cui si chiede il rilascio alla competente circoscrizione doganale. il Rigo RU12, reca infine l importo del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione: tale importo scaturisce dalla seguente differenza: somma degli importi indicati nei Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 2, e RU8 (meno) somma degli importi indicati nei Righi RU6, RU7, RU9, RU10 e RU11 Per le modalità e termini di utilizzo di tale credito residuo si rimanda alle successive istruzioni riferite a ciascun credito d imposta. Il Rigo non può essere compilato con riferimento ai crediti contraddistinti dai Codici 04 Investimenti delle imprese editrici, 06 Giovani calciatori e 38 Recupero contributo SSN. Le istruzioni che seguono, si riferiscono pertanto al contenuto ed alle peculiarità di compilazione dei relativi crediti d imposta; l esposizione di tali crediti va effettuata, ovviante, oltre che di tali istruzioni particolari, anche tenendo conto delle istruzioni generiche di cui sopra. TELERISCALDAMENTO CON BIOMASSA ED ENERGIA GEOTERMICA Codice credito 01 Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (art. 8, comma 10, lett. f), legge n. 448/1998; art. 4 D.L. n. 268/2000; art. 60 legge n. 342/2000; art. 29 legge n. 388/2000; art. 6 D.L. n. 356/2001; art. 1, comma 394, lett. d), legge n. 296/2006; art. 1, comma 240, legge n. 244/2007; art. 2, comma 12, legge n. 203/2008) L art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con 456 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

13 biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n L art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1º gennaio 2001, l oggetto dell agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica. Per le modalità di utilizzazione si fa rinvio alla circolare dell Agenzia delle entrate n. 95 del 31 ottobre Ambito temporale e modalità di utilizzo dell agevolazione Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza all ufficio tecnico di finanza territorialmente competente. Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell art. 8, comma 10, lett. f) della L. n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall art. 4, comma 4-ter del citato D.L. n. 268/2000 conv. dalla legge n. 354 del Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all art. 17 del D.Lgs. n. 241 del Ai suddetti fini è stato istituito il seguente Codice tributo da indicare nel Modello di pagamento F24: Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - art. 8, comma 10, lett. f) della L. 23 dicembre 1998, n In particolare, nella Sezione va indicato: nel Rigo RU2, l ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al Rigo RU7 del Modello UNICO 2012; nel Rigo RU5, Colonna 1, l ammontare del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell art. 29 della legge n. 388 del 2000, già compreso nell importo di Colonna 2; nel Rigo RU5, Colonna 2, l ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, compreso l importo di Colonna 1; nel Rigo RU11, l ammontare del credito d imposta richiesto a rimborso. I Righi RU4, RU7 e RU9 non possono essere compilati. ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE Codice credito 02 Credito d imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 20 D.Lgs. n. 60/1999; D.I. n. 310/2000) Tale credito, concesso a decorrere dal 1 gennaio 2000, è stato introdotto dall art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che ha previsto a favore degli esercenti sale cinematografiche un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell imposta sugli spettacoli. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 457

14 Utilizzo del credito d imposta Il credito d imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n L ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni culturali e le attività culturali n. 310 del 22 settembre Condizioni Il beneficio si applica a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni: effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico; documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste; annotazione dell ammontare del credito nel registro dei corrispettivi. Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 e può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell IVA o compensato ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del A quest ultimo fine è stato istituito il seguente Codice tributo da indicare nella Colonna Importi a credito compensati del Modello di pagamento F24: 6604 Credito d imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20, D.Lgs. n. 60 del In particolare, nella Sezione va indicato: nel Rigo RU2, l importo del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al Rigo RU12 del Modello UNICO 2012; nel Rigo RU7, Colonne 2 e 3, l importo del credito utilizzato in diminuzione, rispettivamente, dei versamenti periodici e dell acconto e del versamento del saldo dell IVA dovuta per l anno I Righi RU4, RU5 Colonna 1, RU7 Colonne 1, 4, 5, 6 e 7, RU9 e RU11 non possono essere compilati. INCENTIVI OCCUPAZIONALI EX ART. 7 LEGGE N. 388/2000 E ART. 63 LEGGE N. 289/2002 Codice credito 03 Incentivi occupazionali (art. 7 legge n. 388/2000; art. 2 D.L. n. 209/2002; art. 63 legge n. 289/2002; art. 1, comma 412, lett. b), legge n. 266/2005) Sono tenuti alla compilazione della presente Sezione I mediante indicazione utilizzo del Codice 03, i soggetti che devono indicare: 458 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

15 la parte residua del credito d imposta previsto dall art. 7 della legge n. 388 del 2000 e di quello previsto dall art. 63, comma 1, lett. a) primo periodo, della legge n. 289 del 2002, fruibile in forma automatica; la parte residua del credito d imposta di cui all art. 63, comma 1, lett. a) secondo e terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, fruibile previo assenso dell Agenzia delle entrate. Le istruzioni rammentano che detto credito residuo può essere utilizzato entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa (si veda al riguardo la circolare n. 16 del 9 aprile 2004). Inoltre: il credito d imposta per le assunzioni nelle aree svantaggiate era fruibile nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis ; il credito d imposta automatico è utilizzabile in F24 mediante i Codici tributo ; il credito fruibile ad istanza è utilizzabile tramite i Codici tributo Tale Sezione può essere compilata esclusivamente con riferimento ai Righi RU2, RU6, RU8, RU10 e RU12; in particolare, va indicato: nel Rigo RU2, l ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nel Rigo RU17, Colonne 1 e 2, della precedente dichiarazione Modello UNICO 2012; nel Rigo RU6, l ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i Codici tributo sopra indicati. INVESTIMENTI DELLE IMPRESE EDITRICI Codice credito 04 Credito d imposta a favore dell editoria (art. 8 legge n. 62/2001; D.P.C.M. n. 143/2002; D.M. 7 febbraio 2003; art. 1, comma 464, legge n. 266/2005) L art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull editoria e sui prodotti editoriali, ha previsto la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 i particolari investimenti di cui al comma 2 dello stesso art. 8, relativamente a strutture situate nel territorio dello Stato. Il credito è pari al 3% del costo sostenuto, con riferimento al periodo d imposta in cui l investimento è effettuato e, spetta, nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d imposta successivi. Le modalità di attuazione del beneficio sono state disciplinate con un apposito Regolamento approvato con D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143; tale provvedimento prevede che, qualora i beni oggetto dell agevolazione siano ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa o a strutture situato all estero, entro il secondo periodo d imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 459

16 Il credito d imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell imposta sui redditi dovuta per il periodo d imposta in cui si verificano le cause di revoca dell agevolazione, con l applicazione degli interessi calcolati al tasso legale. I Codici tributo da indicare nel Modello di pagamento F24, sono i Codici 6746 e Detta Sezione può essere compilata esclusivamente con riferimento ai Righi RU2, RU6, RU8 e RU10; in particolare, occorre indicare: nel Rigo RU2, l importo del credito residuo risultante dal Rigo RU23, Colonna 2, della precedente dichiarazione Mod. UNICO 2012; nel Rigo RU6, l importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i Codici tributo 6746 e ESERCIZIO DI SERVIZIO DI TAXI Codice credito 05 Credito d imposta concesso ai titolari di licenza per l esercizio del servizio taxi (art. 20 D.L. n. 331/1993; D.Lgs. n. 504/1995; art. 1 D.L. n. 265/2000; art. 23 legge n. 388/2000) A norma dell art. 20 del D.L. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, le imprese titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente devono indicare a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nel presente Quadro RU il credito d imposta concesso per l anno Misura del credito d imposta Il credito è pari alla differenza tra l aliquota di accisa ordinaria stabilita per benzina e GPL e quella agevolata, pari al 50% della ordinaria. Provvedimenti A seguito delle disposizioni recate dall art. 1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito dalla legge n. 343/2000, sono state previste agevolazioni a favore dei titolari di licenza per l esercizio del servizio di taxi, e degli altri soggetti assimilati, al fine di compensare con il credito d imposta gli aumenti del prezzo del gasolio per autotrazione derivante dagli aumenti dei prezzi internazionali del petrolio. Inoltre l art. 23 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Finanziaria), apportando delle modifiche al D.Lgs. n. 504 del 1995 concernente le agevolazioni per le autovetture pubbliche da piazza e le autoambulanze, ha esteso ai veicoli alimentati anche a gasolio e a metano, con decorrenza 1º gennaio 2001, le agevolazioni in precedenza applicate soltanto ai veicoli alimentati a benzina e GPL. In tale dichiarazione va indicato, a pena di decadenza, il credito concesso per l anno Tale credito d imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di 460 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

17 buoni d imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre In detta Sezione va indicato: nel Rigo RU2, l importo del credito residuo risultante dal Rigo RU30 della precedente dichiarazione Modello UNICO 2012; nel Rigo RU6, l importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite il Codice tributo 6715 ; nel Rigo RU11, l importo del credito d imposta per il quale si chiede il rilascio del buono d imposta. Si precisa che i Righi RU4, RU5, Colonna 1, RU7 e RU9 non possono essere compilati. GIOVANI CALCIATORI Codice credito 06 Credito d imposta per giovani calciatori (art. 145, comma 13, legge n. 388/2000; art. 52, comma 86, legge n. 448/2001; D.M. n. 98/2003; art. 4, comma 196, legge n. 350/2003) Al fine di consentire il potenziamento dell attività sportiva e, in particolare, per a- gevolare e promuovere l addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni ( giovani di serie ), limite prorogabile a ventidue anni nei riguardi di giovani di serie con i quali sia stato stipulato o si stipuli il primo contratto professionistico, è riconosciuto, nell anno 2001, un credito d imposta alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità. Ammontare dell agevolazione L agevolazione è stata introdotta con l art. 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed è pari al 30% del reddito di lavoro dipendente corrisposto ai giovani calciatori, con un limite massimo di euro 5.164,57 per dipendente. Con Decreto 31 gennaio 2003, n. 98, sono state stabilite le modalità di applicazione dell agevolazione. Nella Sezione possono essere compilati esclusivamente i Righi RU5, Colonna 2, RU6, RU8 e RU10; in particolare nel Rigo RU6, va indicato l importo del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione, tramite il Codice tributo INVESTIMENTI IN AGRICOLTURA Codice credito 09 Credito d imposta per investimenti in agricoltura (art. 11 D.L. n. 138/2002; art. 69 legge n. 289/2002) Il Codice credito 09 della presente Sezione va utilizzato per evidenziare il credito d imposta residuo relativo agli investimenti in agricoltura realizzati entro il 31 di- DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 461

18 cembre 2006 ed indicati nell istanza accolta dall Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o La Sezione non deve più essere compilata per l esposizione dei credito riversato nel caso di decadenza dal beneficio a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dall art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000; in tal caso, deve essere compilato solo il Rigo RU45. Si rammenta che il credito d imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell 8 luglio 2002 deve essere indicato nella Sezione X indicando il Codice credito VS. Si rammenta che il credito d imposta è utilizzabile in F24 mediante il Codice tributo Nella Sezione possono essere compilati solamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12; in particolare, nel Rigo RU2 va indicato l importo del credito d imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal Rigo RU44, Colonna 4, del Modello UNICO INVESTIMENTI EX ART. 8 legge n. 388/2000 Codice credito VS Credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8 legge n. 388/2000; art. 10 D.L. n. 138/2002; art. 62 legge n. 289/2002; art. 1, comma 412, legge n. 266/2005) Con il Codice credito VS va indicato l ammontare residuo del credito d imposta previsto dall art. 8 della legge n. 388 del 2000, relativo agli investimenti nelle aree svantaggiate avviati anteriormente alla data dell 8 luglio Il credito d imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i DD.MM. 2 aprile 2003 e 6 agosto 2003 e con le delibere del CIPE n. 19 del 29 settembre 2004 e n. 34 del 27 maggio 2005, utilizzando il Codice tributo Per ulteriori approfondimenti in ordine alle misure di utilizzo del credito, si rinvia alla circolare dell Agenzia delle entrate n. 51 del 29 novembre Si rammenta che il Codice credito VS identifica anche il credito residuo relativo agli investimenti in agricoltura, limitatamente a quelli avviati prima dell 8 luglio 2002 (il credito residuo relativo agli investimenti in agricoltura indicati nell istanza accolta dall Agenzia delle entrate negli anni 2002, 2003 e/o 2004 deve essere riportato nella presente Sezione utilizzando il Codice credito 09 ). Le istruzioni precisano che a partire dalla presente dichiarazione: non vanno riportati i dati del credito d imposta riversato in caso di decadenza dal beneficio a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dall art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000; non deve essere compilato il presente Quadro in caso di rideterminazione del credito d imposta, identificato con i Codici credito S3, S4, S5, S6 e RC, (al riguardo le istruzioni rammentano che nella Sezione X del Modello UNICO 2012 i 462 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

19 predetti Codici credito consentivano esclusivamente la compilazione del Rigo RU49 riservato alla rideterminazione del credito d imposta). Stante quanto sopra, la Sezione I con il Codice credito VS possono essere compilati esclusivamente con riferimento ai Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12; in particolare, nel Rigo RU2 va indicato l ammontare del credito d imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal Rigo RU47, Colonna 4, del Modello UNICO 2012, avendo cura di riportare l importo residuo del credito VS. INVESTIMENTI EX ART. 10 D.L. 138/2002 Codice credito TS Credito d imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 10 D.L. n. 138/2002; art. 62 legge n. 289/2002; art. 1, comma 412, legge n. 266/2005) Con il Codice credito TS va indicato l importo residuo del credito d imposta relativo agli investimenti realizzati ai sensi dell art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del Trattasi del credito d imposta per gli investimenti avviati a decorrere dall 8 luglio 2002 ed indicati nell istanza presentata nel Il credito d imposta è fruibile utilizzando il Codice tributo Anche in tal caso le istruzioni precisano che a partire dalla presente dichiarazione, non vanno riportati i dati del credito d imposta riversato in caso di decadenza dal beneficio a seguito del verificarsi delle ipotesi previste dall art. 8, comma 7, della legge n. 388 del Nella Sezione con il Codice credito TS possono essere compilati solamente i Righi RU2, RU3, RU6, RU8, RU10 e RU12; in particolare, nel Rigo RU2 va indicato l importo del credito d imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal Rigo RU47, Colonna 4, del Modello UNICO 2012, avendo cura di riportare l importo residuo del credito TS. INCENTIVI PER LA RICERCA SCIENTIFICA Codice credito 17 Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 legge n. 449/97; D.I. n. 275/1998; D.Lgs. n. 297/1999; art. 14 D.M. n. 593/2000; D.D. 411/Ric/2011) Ai sensi dell art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è concesso a favore delle piccole e medie imprese, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell art. 17 della legge n. 317 del 1991 (individuati dall art. 2 del D.I. n. 275 del 22 luglio 1998), a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998, un credito d imposta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell ambito della ricerca scientifica e per l assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 463

20 I decreti direttoriali n.151/ric. del 24 marzo 2011, n. 410/Ric. e n. 411 /Ric. del 18 luglio 2011 hanno approvato gli elenchi dei soggetti beneficiari dell agevolazione. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo In particolare, nella Sezione va indicato nel Rigo RU2 l importo del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al Rigo RU55 del Modello UNICO 2012, avendo cura di riportare l importo residuo del credito identificato con il Codice 17. I Righi RU4, RU5, Colonna 1, RU7, Colonne 1 e 7, RU9 e RU11 non possono essere compilati. VEICOLI ELETTRICI, A METANO O A GPL Codice credito 20 Credito di imposta per l acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, comma 2, D.L. n. 324/1997; D.M. n. 256/1998; art. 6, comma 4, legge n. 140/99; art. 145, comma 6, legge n. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28 legge n. 273/2002; D.M. n. 183/2003; art. 1, commi 53 e 54, legge n. 239/2004; art. 5-sexies, D.L. n. 203/2005; D.I. 2 marzo 2006; art. 2, comma 59, D.L. n. 262/2006, come sostituito dall art. 1, comma 238, legge n. 296/2006) Beneficiano del credito d imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l installazione di un impianto alimentato a metano o GPL. L art. 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239 ha esteso l erogazione del contributo anche a favore delle persone giuridiche. Il contributo previsto per l installazione di impianti a metano o GPL può essere recuperato, ai sensi dell art. 5-sexies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, anche dai soggetti appartenenti alla filiera di settore, secondo le modalità definite con accordo di programma tra il Ministero delle Attività Produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al comma 4 del citato art. 5-sexies (cfr. allegato al Decreto interministeriale 2 marzo 2006). Per le modalità di attribuzione del contributo si rinvia ai decreti di attuazione sopraccitati. Per la compensazione in F24 è utilizzabile il Codice tributo Utilizzo del credito d imposta Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta nel quale il credito è concesso. Detto credito, non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell IRES, dell IVA e dell imposta sostitutiva di cui alla legge n. 342/2000, a partire dai versamenti da ef- 464 DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC

21 fettuare, successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente, per il periodo d imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi. In particolare, nella Sezione va indicato nel Rigo RU2 l importo del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al Rigo RU55 del Modello UNICO 2012, avendo cura di riportare l ammontare residuo del credito identificato con il Codice 20. I Righi RU4, RU5, Colonna 1, RU7, Colonna 7, RU9 e RU11 non possono essere compilati. ASSUNZIONE DETENUTI Codice credito 24 Credito d imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4 legge n. 193/2000; D.I. n. 87/2002) Con il Codice credito 24 va indicato il credito d imposta previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, per le assunzioni di lavoratori detenuti. Le modalità di fruizione dell agevolazione sono disciplinate dal decreto del Ministro della giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio Il credito in questione, cumulabile con altri benefici, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Codice tributo Nella Sezione possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5, Colonna 2, RU6, RU8, RU10 e RU12; in particolare, nel Rigo RU2 va riportato l importo del credito residuo risultante dal Rigo RU103, Colonna 2, della precedente dichiarazione Modello UNICO 2012, relativo al credito di cui trattasi. MEZZI ANTINCENDIO E AUTOAMBULANZE Codice credito 28 Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20 D.L. n. 269/2003) L art. 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo di cui all art. 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20% del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Codice tributo Nella Sezione possono essere compilati esclusivamente i Righi RU2, RU3, RU5 Colonna 2, RU6, RU8, RU10 e RU12; in particolare, nel Rigo RU2 va indicato l importo del credito residuo risultante dal Rigo RU103, Colonna 2, della precedente dichiarazione Modello UNICO 2012, relativo al credito di cui trattasi. DICHIARAZIONI FISCALI UNICO SC 465

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