COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI
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- Gemma Falcone
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1 REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014
2 Articolo 1 Campo di intervento 1. Il Comune di Roviano, per persone anziane e/o gravemente disabili prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni utili perseguibili, il ricovero in RSA (Residenze Sanitarie Assisttenziali). 2. Il Comune, previamente informato con apposita domanda di compartecipazione alla spesa della retta, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica, ai sensi dell art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per i cittadini residenti nel Comune di Roviano per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali. Articolo 2 Integrazione economica a carico del Comune 1. La Regione Lazio, con decreti U0095/2009 e U0051/2010 ha approvato modalità e criteri per la determinazione del concorso alla spesa della quota sociale a carico dell utente e/o del Comune di residenza. 2. Per la concessione di interventi economici da parte del Comune, relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone anziane e/o gravemente disabili, economicamente svantaggiate, residenti nel Comune di Roviano prima del ricovero, tenuto conto dei principi fissati dall art. 433 e seguenti del Codice Civile, viene previsto che sia valutata oltre alla capacità economica e patrimoniale dell utente anche quella dei suoi familiari. Articolo 3 Destinatari dell intervento 1. Gli interventi per l integrazione delle rette in struttura sono rivolti ai soggetti: a) Residenti nel Comune di Roviano prima del ricovero; b) In condizioni di non autosufficienza certificata dalla ASL territoriale e per i quali la medesima abbia escluso l attivazione delle altre possibili alternative proposte dalla rete dei servizi socio-sanitari integrati per anziani e disabili (ADI, etc);
3 c) Privi di reddito o titolari di reddito di importo insufficiente a copre l intera retta; d) Che abbiano parenti tenuti per legge agli alimenti non in grado di provvedere al pagamento della quota parte del costo della retta non garantito dai redditi del richiedente; Articolo 4 Presupposti per l intervento comunale 1. Il Regolamento si basa sui seguenti presupposti: a) L intero onere economico per il ricovero stabile presso strutture residenziali grava sull utente che risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell art. 433 del codice civile, nelle misure stabilite dal presente regolamento; b) In caso di necessità di integrazione economica, concorrono alla spesa i donatari ed i familiari tenuti all obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del codice civile nelle misure stabilite dal presente Regolamento; c) Ove occorre, in ulteriore subordine, interviene il Comune, assumendo gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica residuale, ai sensi dell art. 6, comma 4 della legge 328/2000. Articolo 5 Intervento dell Amministrazione Comunale 1. Il Comune di Roviano, quale sede di ultima residenza, prima del ricovero, delle persone ospitate in maniera stabile in residenze sanitarie assistenziali, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica a favore delle persone medesime che non risultino in grado di provvedere alla copertura della retta, tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dell utente e dei familiari tenuti all obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile. 2. In sede di valutazione della domanda il Servizio Sociale in prima istanza dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui
4 al DPCM attuativo del D.Lgs n 109 dei parenti ed affini di 1 grado ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile. 3. La misura dell intervento economico del Comune è stabilita in base alla differenza risultante tra l ammontare della retta e la capacità di contribuire alla sua copertura così come quantificata dai criteri esposti negli articoli seguenti. Articolo 6 Situazione economica e patrimoniale dell utente 1. Per al definizione della parte di retta a carico dell utente sono considerate tutte le sue entrate, (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi) ed il suo patrimonio sia immobiliare che mobiliare, ad eccezione dell importo annuo pari alla quota della pensione sociale, definita quota di salvaguardia, adoperabile per esigenze personali e per spese di carattere straordinario o eccezionale dell utente stesso. Articolo 7 Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell ospite 1. L esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvederli esclude, di norma, la fruizione dell intervento economico da parte del Comune. 2. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell utente l Amministrazione Comunale, nel rispetto dell ordine stabilito dagli artt. 433 e 437 del Codice Civile, considera le situazioni dei soggetti come di seguito individuati: a) Donatario che abbia ricevuto beni in donazione nei cinque anni anteriori al ricovero dell ospite donante; b) Il coniuge, se non separato legalmente o divorziato, i figli e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali; c) Generi e nuore, se non divorziati o separati legalmente o nelle circostanze di cui all art. 434 del Codice Civile.
5 Articolo 8 Definizione della capacità contributiva dell ospite relativamente ai donatari 1. Per la valutazione della capacità contributiva dell utente si tiene conto dell intero valore dei beni oggetto di donazione, fino alla compensazione, mese dopo mese, del valore della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsti dall ultimo comma dell art. 438 del Codice Civile. 2. La situazione economica e patrimoniale dei familiari di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 7 non viene presa in considerazione fino all esaurimento dell ammontare della donazione. Articolo 9 Definizione della capacità contributiva dell ospite relativamente ai familiari 1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell utente si considerano le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari individuati alle lettere b) e c) del precedente articolo 7 sulla base del sistema di calcolo ISEE previsto all articolo La capacità contributiva mensile dell utente in relazione ai familiari di cui sopra è così determinata: a) Nulla è richiesto per valori ISEE fino a ,00; b) Per valori di ISEE compresi tra 6.000,00 ed ,00, applicando l aliquota dello 0,5% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,25% per affine appartenente al gruppo c); c) Per valori ISEE compresi tra ,00 ed ,00, applicando l aliquota dello 0,8% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,4% per affine appartenente al gruppo c); d) Per valori ISEE superiori ad ,00, applicando l aliquota dello 2% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 1% per affine appartenente al gruppo c). 3. Per importi inferiore ad. 20,00 mensile, è dovuta un solo versamento annuo. Nulla è dovuto per importi annui inferiori ad. 50,00.
6 Articolo 10 Versamento degli oneri dell utente 1. Gli oneri a carico dell utente e delle persone tenute a compartecipare alla capacità contributiva dell utente ai sensi degli articoli 7 e 8 sono versati dal medesimo e/o dai donatari e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo direttamente all istituto ospitante alle scadenze indicate. 2. In caso di versamento inferiore a quanto dovuto secondo la capacità contributiva dell utente il Comune, adempie agli obblighi assunti per legge ai sensi dell art. 6, comma 4, della L. 328/2000, con recupero delle somme ai sensi di legge. Articolo 11 Casi di esclusione dal concorso spese 1. Non vengono considerate le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari di cui alle lettere b) e c) dell articolo 6 che si trovino in situazioni, opportunamente dimostrate e documentate e discrezionalmente valutabili dalla Giunta Comunale e dal Responsabile del Servizio, in cui l utente abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti dei familiari: a) Gravi violenze in famiglia; b) Fatti che hanno portato alla perdita della patria potestà; c) Dilapidazione del patrimonio della famiglia. Articolo 12 Validità della definizione della capacità contributiva dell utente 1. Ogni variazione delle entrate, a qualunque titolo percepite dall utente, determina l aggiornamento automatico dell intervento dell Amministrazione comunale. Articolo 13 Indice della situazione economica equivalente (ISEE) 1. L indicatore della situazione economica equivalente ISEE è definito dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i. coordinato con le disposizioni
7 correttive ed integrative contenute nel decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130 e si basa su tre fattori: a) Numero dei componenti del nucleo familiare, escluso l utente; b) I redditi complessivi del nucleo familiare dell ultima dichiarazione dei redditi disponibile e/o il reddito derivante da attività finanziarie; c) Il patrimonio complessivo del nucleo. 2. La certificazione ISEE va richiesta presentando ai centri di assistenza fiscale la documentazione dovuta per ogni componente del nucleo familiare e la dichiarazione sostitutiva unica prevista dall art. 4 del D.Lgs 109/1998 resa in conformità agli articoli 5, 446, 47 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per la quale il dichiarante si assume la responsabilità anche penale di quanto dichiarato. Articolo 14 Controllo delle dichiarazioni 1. L amministrazione comunale può procedere ad effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso l Agenzia delle entrate, gli istituti di credito o altri intermediari finanziari analogamente a quanto previsto dal DPR 445/2000. Articolo 15 Procedure applicative 1. Qualora l utente o per lui i suoi parenti richiedano l intervento economico del Comune per l inserimento in RSA è compito del Servizio Sociale istruire la pratica. 2. In sede di istruttoria il Servizio Sociale potrà acquisire la medesima documentazione dei parenti di 2 grado previsti dagli articoli di cui al comma precedente. Il Servizio Sociale potrà inoltre acquisire ogni altra idonea documentazione ed effettuare ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi ritenuti necessari mediante i servizi e gli uffici a ciò preposti. 3. Qualora i redditi dichiarati risultassero in palese contrasto con quanto emerso dalle indagini di cui ai commi precedenti, il Servizio Sociale realizzerà controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese all Amministrazione Comunale.
8 4. Nella domanda redatta in carta semplice sull apposito modulo disponibile presso gli uffici del Comune e sul sito ufficiale, il richiedente o chi per esso, allega certificazione ISEE, resa ai sensi delle vigenti disposizioni normative. 5. L acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 16 Approvazione dell intervento economico del Comune 1. Sia nel caso di compartecipazione totale o parziale alla spesa da parte del Comune, l Assistente Sociale formula la proposta di intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato. 2. La Giunta Comunale, con apposita delibera, esamina ed approva l intervento ed il relativo Piano Assistenziale Individualizzato ed il successivo impegno di spesa verrà preso dal Responsabile del Servizio; 3. La gestione del Piano Assistenziale Individualizzato è competenza dell Assistente Sociale. Articolo 17 Disposizione transitoria 1. Il presente regolamento si applica per i procedimenti in istruttoria e per i cittadini residenti nel Comune di Roviano e loro familiari già ospiti in strutture residenziali, con o senza compartecipazione del Comune.
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