LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLA TREMONTI-QUATER

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1 INFORMATIVA N MAGGIO 2015 BILANCIO LA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLA TREMONTI-QUATER Art. 18, DL n. 91/2014 Circolare Agenzia Entrate , n. 5/E Principi contabili OIC 16 e 25 Informativa SEAC , n. 57 Come noto il Decreto Competitività ha (ri)proposto a favore delle imprese il riconoscimento di un credito d imposta, pari al 15% delle spese in beni strumentali nuovi sostenute in eccedenza rispetto alla media del quinquennio precedente (c.d. Tremonti-quater ). Nell ambito del nuovo OIC 25 non si rinviene una specifica modalità di contabilizzazione dei crediti d imposta da investimenti. A tal fine, considerato che il costo (ammortamento) al quale è connesso il credito risulta alla voce B.10.b) del Conto economico, il credito non può che essere evidenziato alla voce A.5 mediante il metodo dei risconti passivi. In alternativa è possibile iscrivere il bene direttamente al netto dell agevolazione. In merito si evidenzia che il nuovo OIC 16 non privilegia più una delle 2 suddette modalità di contabilizzazione e che in ogni caso in Nota integrativa va specificato il metodo utilizzato.

2 IF n pagina 2 di 5 Come noto, l art. 18, DL n. 91/2014, Decreto Competitività, ha (re)introdotto una specifica agevolazione che consente ai titolari di reddito d impresa di usufruire di un credito d imposta con riguardo alle spese sostenute per investimenti in beni strumentali nuovi di cui alla divisione 28 della Tabella Ateco 2007 effettuati dal al , in eccedenza rispetto alla media del quinquennio precedente, c.d. Tremonti-quater. Considerato che la nuova disposizione, pur presentando molte analogie con le precedenti Tremonti, è caratterizzata anche da aspetti diversi / innovativi, l Agenzia delle Entrate con la Circolare , n. 5/E ha fornito una serie di interessanti chiarimenti (Informativa SEAC n. 57), di seguito sintetizzate. Soggetti beneficiari Tipologia di investimenti Credito d imposta L agevolazione spetta ai titolari di reddito d impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Il beneficio è riconosciuto per gli investimenti: di importo superiore a (da verificare in relazione a ciascun progetto di investimento e non ai singoli beni che lo compongono ); effettuati dal al ; in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007; destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Il credito d imposta spettante è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei 5 periodi d imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Al fine di calcolare una media omogenea con i beni agevolabili non devono essere considerati gli investimenti in: beni diversi da quelli della divisione 28; beni strumentali usati; beni destinati a strutture produttive ubicate fuori dall Italia; beni di importo inferiore a Per le imprese che al hanno iniziato l attività da meno di 5 periodi d imposta, la media va calcolata considerando gli investimenti effettuati nei periodi d imposta antecedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, ferma restando l esclusione di quello con gli investimenti più alti. Per le imprese costituite successivamente al , non risultando investimenti precedenti, il credito d imposta spetta relativamente all ammontare complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d imposta. Il credito: va ripartito in 3 quote annuali di pari importo, la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall 1.1 del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento (per gli investimenti effettuati nel 2014 è quindi utilizzabile dall ); può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24 e non è soggetto al limite annuale di ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007; va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta di riconoscimento (per il mod. UNICO 2015, nel quadro RU, codice A9 ) e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato; non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

3 IF n pagina 3 di 5 LA CONTABILIZZAZIONE DELL AGEVOLAZIONE TREMONTI-QUATER Nell ambito del nuovo Principio contabile OIC 25 non è individuato il trattamento contabile dei crediti d imposta da investimenti. In mancanza di una specifica indicazione, si ritiene di poter classificare il credito in esame quale contributo in conto impianti, considerato che in base al nuovo OIC 16, sono tali le somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono. Il Principio contabile in esame, inoltre: precisa che tali contributi sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi sono erogati ; conferma i 2 metodi alternativi di imputazione di tali contributi a Conto economico: 1. metodo indiretto, in base al quale i contributi sono imputati a Conto economico nella voce A.5 e vengono rinviati per competenza agli esercizi successivi mediante l iscrizione dei risconti passivi. In particolare l accredito del contributo a conto economico deve essere proporzionale allo sfruttamento del bene finanziato e, pertanto deve prendere a riferimento l aliquota utilizzata per l ammortamento dell immobilizzazione ; 2. metodo diretto, mediante il quale i contributi vengono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono. In tale ipotesi il contributo non viene iscritto nel conto economico, in quanto rettifica il costo del bene cui si riferisce; tuttavia, il risultato d esercizio è influenzato ugualmente dal contributo perché l ammortamento del bene è calcolato sul valore del bene al netto dell agevolazione e, pertanto, si iscrive al conto economico un ammortamento più basso ; In merito si rammenta che: il nuovo OIC 16 non privilegia più una delle 2 suddette modalità di contabilizzazione; in base a quanto disposto dal nuovo OIC 12, va indicato in Nota integrativa il metodo di contabilizzazione scelto. Esempio La Alfa spa ha effettuato un nuovo investimento in impianti nel periodo per (aliquota ammortamento 10%), per il quale spetta il credito d imposta Tremonti-quater per METODO INDIRETTO In data va rilevato il credito d imposta, riscontando le quote di competenza degli esercizi successivi. Poiché la quota di ammortamento dell impianto è pari al 10%, la quota di competenza del 2014 è pari a e la quota da riscontrare è pari a Occorre procedere altresì alle scritture relative all ammortamento (per semplicità si supponga che la quota relativa al primo esercizio non venga ridotta alla metà). Crediti tributari oltre l esercizio a Altri ricavi e proventi (A.5) ,00 Altri ricavi e proventi (A.5) a Risconti passivi (E) ,00 Quota amm.to (B.10.b) a Fondo amm.to impianti (B.II.2) ,00

4 IF n pagina 4 di 5 Nel 2015 si procederà a stornare la quota di risconti pari a al fine di imputare la relativa quota di competenza, con la seguente scrittura. Risconti passivi (E) a Altri ricavi e proventi (A.5) ,00 Inoltre, poiché il credito maturato nel 2014 è utilizzabile a partire dall , occorre suddividere lo stesso tra la parte utilizzabile entro l esercizio successivo ( ) e la parte utilizzabile oltre l esercizio successivo ( ). Crediti tributari entro l esercizio a Crediti tributari oltre l esercizio Andranno poi effettuate le scritture relative all ammortamento come in precedenza. Ipotizzando che nel 2016 la prima quota del credito sia utilizzata in compensazione con un debito IVA, il restante credito di va suddiviso tra la parte utilizzabile entro l esercizio successivo ( ) e quella utilizzabile oltre l esercizio successivo ( ). Erario c/iva (D.12) a Crediti tributari entro l esercizio Crediti tributari entro l esercizio a Crediti tributari oltre l esercizio Andranno poi eseguite le scritture contabili relative all imputazione delle quote di competenza e all ammortamento già analizzate in precedenza, e così via. METODO DIRETTO Come sopra accennato con tale metodo il credito spettante riduce il costo del cespite, determinando così minori quote di ammortamento. Le scritture contabili risultano quindi essere le seguenti: nell anno di riconoscimento del credito (2014): Crediti tributari (C.II.4-bis) a Impianti (B.II.2) ,00 Quota amm.to (B.10.b) a Fondo amm.to impianti (B.II.2) ,00 negli anni successivi Quota amm.to (B.10.b) a Fondo amm.to impianti (B.II.2) ,00 CONSIDERAZIONI Il metodo indiretto presenta una diretta correlazione tra costi e ricavi in quanto all iscrizione di un provento nella voce A.5 del Conto economico corrisponde la rilevazione delle quote di ammortamento nella voce B.10. Ne consegue che, essendo il contributo qualificato come provento, andrà ad aumentare il Valore della produzione con effetti sul calcolo del reddito operativo lordo (ROL) e del margine operativo lordo (MOL). In particolare, il suddetto comportamento contabile migliora: il margine operativo lordo, il cui valore costituisce una causa di disapplicazione delle società in perdita sistematica;

5 IF n pagina 5 di 5 il risultato operativo lordo, con conseguente effetto sulla deduzione degli interessi passivi (art. 96, TUIR). Va peraltro rilevata una possibile criticità applicativa qualora l agevolazione sia riferita, non ad un singolo bene, ma ad una massa di beni con diverse aliquote di ammortamento. In tali casi, infatti, potrebbe risultare laboriosa l individuazione della quota di credito da imputare a Conto Economico. Visto che l imputazione del contributo a Conto economico deve essere proporzionale allo sfruttamento dei beni, ne consegue che la quota di contributo relativa all acquisto di beni con vita utile breve va imputata a Conto economico in pochi esercizi; contrariamente la quota di contributo interesserà più esercizi. Da ciò consegue che al fine di calcolare la quota del contributo da imputare a conto economico in modo proporzionale allo sfruttamento dei beni, occorre preventivamente allocare sui singoli beni l ammontare totale del contributo per determinare poi, separatamente per ogni singolo bene, la quota da imputare all esercizio. IRAP 2015 IRAP 2015 si propone come una chiara ed utile guida per la comprensione del funzionamento dell imposta e per la redazione del relativo modello di dichiarazione. Il lettore è seguito passo per passo nella compilazione dei singoli quadri della dichiarazione, nonché nella determinazione e nel versamento dell imposta dovuta. Il volume è inoltre corredato da esempi pratici, tabelle e schemi riassuntivi in modo da permettere al lettore di individuare con facilità le principali novità che riguardano la disciplina IRAP. Ampio spazio è dedicato alle deduzioni per il personale dipendente, con apposite considerazioni applicative e di convenienza. Viene inoltre affrontata la fase dell accertamento e della riscossione dell IRAP, con particolare attenzione alle possibilità di difesa del contribuente e alle soluzioni alternative della controversia. Infine, è consultabile gratuitamente on-line una essenziale ed aggiornata rassegna della normativa vigente e della prassi amministrativa. Cod. 06FX785 30,00 (Iva inclusa) Disponibile su SHOP.SEAC.IT anche in formato ebook

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