PS TRIPSTA-PRENOTAZIONE VOLI E CCS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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1 PS TRIPSTA-PRENOTAZIONE VOLI E CCS Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 27 febbraio 2014; SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini; VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); VISTO l articolo 23, comma 12-quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha aumentato il massimo edittale della sanzione a euro; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera dell 8 agosto 2012; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Travelplanet24 S.A., in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. La società, avente sede ad Atene, è un agenzia on line che promuove viaggi e attività per il tempo libero e gestisce il sito web La società, in base ai dati di bilancio disponibili al 31 dicembre 2012, ha realizzato un fatturato pari a circa 98 milioni di euro e ha registrato una perdita di esercizio pari a circa 489 mila euro. II. LE PRATICHE COMMERCIALI 2. Il procedimento concerne la scorrettezza delle comunicazioni commerciali diffuse sul sito internet del professionista in relazione alle offerte di voli aerei e, più precisamente: a) l ingannevolezza delle comunicazioni commerciali aventi ad oggetto la promozione di voli che prospettavano, contrariamente al vero, la disponibilità di offerte a prezzi particolarmente vantaggiosi, nonché l applicazione, in una fase avanzata del processo di prenotazione, di supplementi come quello per il pagamento con carta di credito (di seguito anche credit card surcharge); b) l ingannevolezza del meccanismo di preselezione dei servizi accessori facoltativi, denominati Assicurazione di viaggio e Pacchetto di Servizi Premium, durante il processo di prenotazione dei voli, salvo opting out in caso di disinteresse da parte del consumatore. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 3. Secondo informazioni acquisite ai fini dell applicazione del Codice del Consumo, in particolare le rilevazioni del sito internet del professionista effettuate d ufficio il 24, 25 e 29 luglio e a seguito di segnalazioni ricevute a decorrere dal mese di giugno 2013, è stato comunicato alla Parte, in data 2 agosto 2013, l avvio del procedimento istruttorio n. PS9052 per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. 4. In tale sede, veniva ipotizzata la scorrettezza della pratica commerciale consistente nella presentazione, al momento dell invito all acquisto di biglietti aerei, di informazioni ingannevoli concernenti alcune componenti di costo inidonee a far comprendere al consumatore, fin dalla fase iniziale del processo, le modalità di calcolo del prezzo. Parimenti, è stata ipotizzata la scorrettezza della pratica commerciale consistente nella predisposizione di un sistema di preselezione automatica di servizi facoltativi integrante un meccanismo di silenzio-assenso suscettibile di indurre in errore i consumatori sotto il profilo dell assenza di una consapevole scelta di acquisto. 5. In data 3 ottobre 2013 è pervenuta, da parte del professionista, una memoria recante la risposta alla richiesta di informazioni contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento. 6. In data 10 gennaio 2014 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento. 2) Le evidenze acquisite 7. I segnalanti hanno lamentato che il prezzo finale dei voli offerti dal professionista sarebbe significativamente superiore a quello prospettato all inizio della prenotazione in quanto maggiorato di ulteriori componenti, proseguendo nella procedura di prenotazione, quali il costo della polizza assicurativa e del pacchetto servizi - sebbene non selezionati e, dunque, non richiesti, dal consumatore - oltre che del supplemento per il pagamento con carta di credito che costituisce l unica modalità di pagamento. 1 [Documento n. 3 dell indice del fascicolo istruttorio.]

2 Pratica a) 8. In particolare, nella homepage del sito appare, in alto a sinistra, il riquadro in cui inserire la località di partenza e quella di destinazione e le date prescelte; dopo aver interrogato il sistema compare la pagina che riporta un elenco delle soluzioni di voli proposti, unitamente ai relativi costi, indicati con la dicitura prezzo totale. 9. Selezionando il tasto prenota questo volo si accede ad una pagina in cui le informazioni sul viaggio sono accompagnate, sulla destra, da un riquadro, rubricato Pagamento in dettaglio, che mostra gli importi delle voci componenti il prezzo sopra indicato: il prezzo, le tasse, i costi di servizio, eventuali sconti, nonché la voce altri costi, articolata nelle sottovoci sconti voucher e costi di pagamento, con la menzione dell importo pari a Tuttavia, proseguendo nelle varie fasi in cui si articola la procedura di prenotazione, il consumatore viene reso edotto, nell ambito del menzionato riquadro Pagamento in dettaglio, della presenza e della consistenza di ulteriori voci di costo: invero, l importo della voce altri costi non risulta più pari a 0, ma equivalente ai corrispettivi dovuti per la polizza assicurativa e per il pacchetto servizi (di cui alla pratica sub b) ), automaticamente preselezionati, cui viene aggiunto, al termine dell iter di prenotazione, al momento dell indicazione dei dati della carta di credito, il credit card surcharge. 11. A titolo esemplificativo, da una simulazione svolta d ufficio per i voli Roma - Parigi a/r (dal 31 luglio al 2 agosto 2013), il prezzo originariamente prospettato di 234,98 - derivante dalla somma degli importi indicati a titolo di prezzo + tasse + costi di servizio -, nel corso della prenotazione subisce una serie di aumenti: dapprima, per effetto dell assicurazione di viaggio preselezionata, a 257,38 e, poi, per effetto dell inclusione del pacchetto servizi premium anch esso prespuntato, a 266,37 ed, infine, per effetto dell applicazione del credit card surcharge (compreso tra 5,33 e 9,99 ), a 271,70 o 276, Il professionista ha attivato il sito il 19 ottobre 2011 e da tale data ha sempre applicato il supplemento di pagamento per l uso della carta di credito 3. Il numero delle transazioni eseguite sulla piattaforma nel 2012 è stato pari a [omissis] 4 per un valore di circa [omissis] euro, mentre nel periodo gennaioagosto 2013 a fronte di [omissis] operazioni è stato registrato un ricavo di quasi [omissis] euro. La pratica non risulta cessata. Pratica b) 13. In relazione al meccanismo di preselezione automatica di alcuni servizi accessori facoltativi, quali Assicurazione di viaggio (assicurazione di viaggio ed assicurazione sulla cancellazione) e il Pacchetto di Servizi Premium (che garantisce il cambiamento gratuito dell itinerario o del nome dei passeggeri; l assicurazione sull insolvenza della compagnia aerea; la cancellazione gratuita di ogni prenotazione di viaggio), giova osservare che il consumatore visualizza - dopo aver selezionato il volo di interesse e procedendo con la prenotazione - nel riquadro sulla destra pagamento in dettaglio il costo della polizza assicurativa (di importo variabile, nelle simulazioni svolte d ufficio per destinazioni europee compreso nell intervallo tra 22,40 e 26,46 ) e del pacchetto di servizi (pari a 8,99 ) senza aver consapevolmente richiesto detti servizi e, pertanto, in assenza di una sua esplicita scelta in tal senso 5. Invero, la scelta dell opzione risulta già impostata sebbene sia suscettibile di essere modificata nel caso in cui il consumatore si fosse accorto della preselezione. 14. Il professionista ha dichiarato di aver introdotto la modalità di preselezione automatica dei due servizi accessori dal giugno I dati forniti in risposta alla richiesta di informazioni evidenziano che nel periodo gennaio - agosto 2013 la percentuale di polizze assicurative di viaggio stipulate in relazione al numero di biglietti venduti è stata pari al [omissis] e che i ricavi conseguenti alla stipula di [omissis] contratti sono stati pari a [omissis]. Nello stesso periodo, il professionista ha venduto a [omissis] acquirenti il Pacchetto di Servizi Premium pari al [omissis] dei biglietti venduti. Le corrispondenti vendite nell anno 2012, quando le due coperture non erano preselezionate, sono state pari a [omissis] e a [omissis] contratti. 15. Successivamente alla comunicazione del provvedimento di avvio del 2 agosto 2013, il professionista ha provveduto ad eliminare, dalla procedura di acquisto dei propri servizi, la prespuntatura dei predetti servizi facoltativi. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 16. Il professionista, con comunicazione pervenuta in data 3 ottobre 2013, ha riferito di applicare il credit card surcharge per le operazioni effettuate con carta di credito (ad esclusione della Diners Club per i vettori non low cost ). La Parte ha, poi, precisato che detto supplemento - per il quale in ogni caso è posto un tetto massimo di 9,99 - viene calcolato in misura percentuale rispetto al valore complessivo della transazione e corrisponde al costo del servizio che 2 [Documento n. 3 dell indice del fascicolo istruttorio.] 3 [Cfr. documento n. 9 del fascicolo istruttorio.] 4 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.] 5 [Documento n. 3 dell indice del fascicolo istruttorio.] 6 [Cfr. documento n. 9 del fascicolo istruttorio.]

3 è percepito dalla banca che ha emesso la carta. Tale pagamento è richiesto per la prenotazione, a prescindere dal numero di passeggeri e dal fatto che il biglietto sia andata e ritorno o solo andata. 17. travelplanet24 S.A. ha, inoltre, rappresentato la difficoltà di presentare il prezzo dei biglietti aerei comprensivo del credit card surcharge in ragione anche della circostanza che esso non trova applicazione qualora il consumatore utilizzi la carta Diners Club per l acquisto di voli di compagnie aeree di linea. 18. Quanto al sistema di preselezione automatica di alcuni servizi accessori facoltativi, la Parte ha dichiarato di aver cessato tale pratica a seguito della comunicazione di avvio del procedimento in esame. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 19. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 22 gennaio 2014 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 20. Con parere pervenuto in data 21 febbraio 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, considerando che la comunicazione realizzata dal professionista risulta fornire, per le criticità rilevate in ordine alla composizione del prezzo dei biglietti venduti, notizie fuorvianti e non idonee ad informare sulle effettive caratteristiche del prodotto e sul reale valore dei biglietti acquistati; inoltre, l inserimento, nel processo di prenotazione dei biglietti aerei, di servizi aggiuntivi di default sul prezzo finale, salvo opting out, risulta ingenerare nel consumatore un erroneo convincimento in merito alla natura (facoltativa e non obbligatoria) del servizio medesimo. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 21. Il procedimento in esame è diretto a verificare la correttezza delle modalità di presentazione delle offerte di biglietti aerei dalla società travelplanet24 S.A. attraverso il proprio sito internet in lingua italiana Pluralità di pratiche commerciali 22. Le condotte descritte nel precedente punto II del presente provvedimento integrano due distinte pratiche commerciali, in quanto relative a diverse fasi del rapporto contrattuale con il consumatore ed aventi peculiari caratteristiche strutturali che giustificano una loro singola ed autonoma valutazione La prima pratica riguarda la fase promozionale di varie tipologie di offerte nell attività di intermediazione on line svolta da travelplanet24 S.A. e, in particolare, l addebito di un ulteriore onere economico al prezzo pubblicizzato a titolo di pagamento con carta di credito. 24. La seconda pratica, connotata da autonomia strutturale e funzionale, concerne il meccanismo di preselezione automatica di servizi supplementari facoltativi relativi all Assicurazione di viaggio e al Pacchetto di Servizi Premium, ossia di servizi diversi da quello di intermediazione di servizi turistici che costituisce oggetto dell attività principale del professionista. In proposito rileva il fatto che l utente, nel processo di prenotazione elettronica, viene automaticamente indirizzato (salvo opting out) all acquisto di un prodotto distinto e ulteriore rispetto al servizio turistico. Le violazioni Pratica a) 25. Nel corso del procedimento si è accertato che il professionista, a partire dal mese di ottobre 2011, ha promosso la propria offerta di voli tramite internet mediante l illustrazione incompleta del prezzo dei biglietti aerei nella pagina che visualizza le possibili combinazioni di voli di interesse per il consumatore, relegando nella fase finale del processo di prenotazione un informativa completa sul costo complessivo dei servizi intermediati. Invero, è stata riscontrata l omessa indicazione fin dall inizio del contatto (ossia, nella pagina iniziale del processo di prenotazione) di tutti gli oneri addebitati al consumatore rispetto al prezzo inizialmente illustrato. Il consumatore, infatti, assume cognizione della presenza del credit card surcharge e del relativo importo solo nella fase finale della procedura di prenotazione, all atto dell inserimento dei dati della carta di credito. 26. Siffatte modalità di presentazione al pubblico dell offerta, poiché non consentono al consumatore di comprendere fin dall inizio del processo di prenotazione l entità effettiva del costo globale della transazione, non appaiono rispondenti agli standard di chiarezza, completezza e percepibilità degli elementi rilevanti dell offerta indispensabili per una scelta consapevole. 27. Come emerso dalle simulazioni d ufficio 8, il prezzo finale richiesto al consumatore per un volo relativo alla tratta Roma - Parigi risulta, al termine del processo di prenotazione al momento di inserire i dati della carta di credito, maggiorato del credit card surcharge, di importo compreso tra 5,33 e 9,99, senza che il consumatore ne sia messo a conoscenza nelle fasi precedenti. In tal modo, il prezzo originariamente prospettato di 234,98, per effetto di ulteriori voci di costo addebitate successivamente, tra le quali il credit card surcharge, arriva fino a 276,36. 7 [In tal senso, cfr.: Tar Lazio, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 633.] 8 [Documento n. 3 dell indice del fascicolo istruttorio.]

4 28. Al riguardo giova osservare che, secondo il costante orientamento dell Autorità, confermato dalla giurisprudenza amministrativa 9, l indicazione del prezzo deve includere, fin dall inizio, ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante 10, ovvero presentare delle modalità di esposizione che consentano un immediata e chiara percezione da parte del consumatore delle relative informazioni. Ciò in quanto il messaggio pubblicitario deve riportare le informazioni essenziali, sicché è idoneo ad indurre in errore il consumatore quando il prezzo finale ed effettivo del servizio non sia quello enfatizzato nel claim principale, ma a tale prezzo si debbano aggiungere - in base ad indicazioni non contestuali e prive della stessa enfasi - oneri ulteriori, dei quali non venga indicata, neppure approssimativamente, l incidenza sulla spesa complessiva Nel caso di specie, il prezzo inizialmente indicato non comprende tutte le possibili voci di costo certe quali l importo del supplemento richiesto per il pagamento con carta di credito. Peraltro, l argomentazione della Parte secondo cui non tutte le carte di credito prevedono l applicazione del supplemento - come nel caso di utilizzo della Diners Club per l acquisto di voli di compagnie aeree di linea - appare inconferente. Invero, il credit card surcharge costituisce un elemento di costo inevitabile e prevedibile, nonché un onere aggiuntivo che non corrisponde a un servizio diverso e ulteriore, rispetto a quello del trasporto aereo passeggeri a cui è, invece, inscindibilmente connesso. Giova ricordare - a conferma della contrarietà di siffatta prassi alla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette - la vigenza del divieto di applicare spese per l utilizzo di servizi di pagamento 12, mentre è consentito applicare uno sconto in caso di utilizzo di un particolare strumento di pagamento. Nel caso di specie, la politica di price display, adottata dal professionista, poiché non include, nel primo prezzo presentato, il costo inevitabile connesso con l utilizzo degli strumenti di pagamento, contravviene al sopra menzionato divieto. 30. In altri termini, la presentazione delle tariffe dei servizi offerti dal professionista attraverso lo scorporo dell importo del credit card surcharge dal prezzo del biglietto, non risponde ai criteri di trasparenza e completezza informativa cui la società avrebbe dovuto attenersi in quanto non consentono al consumatore, sin dal primo contatto, di conoscere l effettivo prezzo del biglietto, inclusivo dell insieme di voci di costo non evitabili che lo compongono. 31. Sul punto, come non ha mancato di rilevare il giudice amministrativo, è imposto al professionista un particolare onere di chiarezza nella strategia comunicativa sin dalla iniziale presentazione del prodotto: ciò al fine di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore e consentire a quest ultimo di percepire il costo effettivo dei servizi acquistati 13 ; inoltre, il credit card surcharge costituisce un supplemento, in termini puramente probabilistici, prevedibile secondo buona fede, nonché sostanzialmente inevitabile atteso che non si può prescindere da detto supplemento per l acquisto del biglietto on line 14 nella maggior parte dei casi in relazione, ad esempio, alle oltre [omissis]transazioni registrate nel Ciò premesso, la condotta posta in essere dal professionista non risulta conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile da un operatore dello specifico settore delle agenzie di viaggio on line al fine della comprensione, da parte dei consumatori, della portata delle offerte di viaggio da esso intermediate. Il rispetto del generale principio di correttezza impone infatti agli operatori di assicurare, nelle proprie comunicazioni commerciali, la trasparenza tariffaria e la chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori al fine di consentire loro una corretta percezione degli elementi essenziali del prodotto pubblicizzato e la sua convenienza. 33. La pratica risulta perciò scorretta con riferimento al prezzo dell offerta, configurandosi, pertanto, una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo in quanto il professionista non fornisce un immediata, chiara e completa indicazione della presenza, entità e natura di oneri aggiuntivi (credit card surcharge), economicamente apprezzabili rispetto al prezzo del biglietto inizialmente proposto al consumatore, che si sommano, nel corso del processo di prenotazione on line, al prezzo dei biglietti offerti dal professionista ai consumatori italiani per le tratte servite. Pratica b) 34. La preselezione automatica, nel corso del processo di prenotazione, di servizi opzionali di copertura assicurativa, i cui importi sono visualizzati alla voce altri costi presente nel riquadro Pagamento in dettaglio - obbligando il consumatore non interessato a deselezionare l opzione al fine di evitare l acquisto della polizza - risulta ingannevole in 9 [Tar Lazio, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 633.] 10 [Peraltro, al fine di garantire ai consumatori un informazione trasparente circa il costo complessivo finale del prodotto, ai sensi dell art. 3, comma 1, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40), sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicità ingannevole.] 11 [Così Tar Lazio, sez. I, 8 settembre 2009, n ] 12 [Sancito all art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ( Attuazione della Direttiva n. 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle Direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la Direttiva 97/5/CE ) in forza del quale il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l utilizzo di un determinato strumento di pagamento.] 13 [Tar Lazio, sez. I, 15 febbraio 2012, n ] 14 [Tar Lazio, sez. I, 12 aprile 2012, n ]

5 ragione della sua idoneità a ingenerare nel consumatore un erroneo convincimento in merito alla natura (facoltativa e non obbligatoria) dei servizi e, conseguentemente, a indurlo a una scelta che non avrebbe altrimenti effettuato. 35. Come emerso dalla simulazione in atti riferita a tratte europee, l incremento per il servizio Assicurazione di viaggio risulta compreso nell intervallo tra 22,40 e 26,46. Peraltro, nel periodo gennaio - agosto 2013 sono stati sottoscritti [omissis]contratti pari a circa [omissis] delle vendite. Giova considerare la rilevanza della prespuntatura sulla decisione di acquisto dell assicurazione da parte del consumatore, ove si confronti il dato del parziale, in quanto non riferito all intero anno e influenzato dall adozione della prespuntatura solo da metà giugno - con le corrispondenti vendite nell anno 2012, quando i contratti sottoscritti sono risultati pari a [omissis], ovvero la metà. 36. Quanto al Pacchetto di Servizi Premium l incremento di prezzo richiesto, risultante dalla simulazione, era pari a 8, Risulta agli atti inoltre che nel periodo gennaio - agosto 2013 sono state stipulate [omissis] polizze, pari al [omissis] dei biglietti venduti, a fronte di [omissis] contratti nell anno Anche in tale caso assume rilevanza la prespuntatura sulla decisione di acquisto dell assicurazione da parte del consumatore, essendo il dato del 2013 parziale, per le ragioni illustrate nel paragrafo precedente. 37. L avvenuta eliminazione, comunicata il 3 ottobre 2013, del meccanismo di preselezione automatica con la modalità opt-in (in base alla quale il consumatore è tenuto a effettuare una scelta esplicita al fine di acquistare i servizi opzionali) rimuove le sopra menzionate criticità. Tuttavia, occorre considerare che la preselezione di servizi facoltativi inganna il consumatore sulla reale natura di tali servizi e, perciò, integra una condotta scorretta; pertanto, la sua avvenuta rimozione dalla procedura di acquisto on line non elimina gli effetti decettivi già prodotti durante l avvenuta diffusione della pratica. 38. Tutto ciò premesso, anche la seconda condotta posta in essere dal professionista non risulta conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile, avuto riguardo alla qualità del professionista stesso e alle caratteristiche dell attività svolta. 39. La pratica risulta perciò scorretta, sotto il profilo della sua ingannevolezza, in quanto l utilizzo di un meccanismo non trasparente di silenzio-assenso, è suscettibile di indurre in errore il consumatore medio in relazione a servizi opzionali non consapevolmente richiesti, configurandosi, pertanto, una violazione degli artt. 20 e 21, comma 1, lettere b) e d), del Codice del Consumo. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 40. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 41. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. ex multis: Consiglio di Stato, sez. VI, 19 gennaio 2012, n. 209). 42. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 43. Con riferimento alla pratica commerciale oggetto di contestazione sub a), viene in rilievo, preliminarmente, la dimensione economica del professionista che in base ai dati di bilancio disponibili al 31 dicembre 2013, ha realizzato ricavi per circa 98 milioni di euro. 44. In secondo luogo, la gravità della violazione deve apprezzarsi in considerazione dell elevato grado di diffusione della pratica, idonea a raggiungere un numero considerevole di consumatori tenuto conto, in particolare, che la vendita dei servizi offerti da travelplanet24 S.A. avviene attraverso il sistema di prenotazione sul proprio sito internet. 45. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere a partire almeno dal mese di ottobre 2011 ed è ancora in corso. 46. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo base della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a travelplanet24 S.A. nella misura di (centoventimila euro). 47. In considerazione della situazione economica del professionista, che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio in perdita, si ritiene congruo determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria da applicare alla società travelplanet24 S.A. per la pratica sub a) nella misura di (novantamila euro). 48. Relativamente alla seconda pratica commerciale oggetto di contestazione, descritta sub b) la gravità della violazione va apprezzata in considerazione della sua idoneità a raggiungere un elevato numero di consumatori e dell importanza del professionista, per le motivazioni espresse nei paragrafi precedenti. 49. Per quanto riguarda la durata della violazione, è da rilevare che la condotta si è protratta per circa due mesi, a partire dalla metà di giugno 2013 fino al mese di agosto [Documento n. 3 dell indice del fascicolo istruttorio.]

6 50. Considerati tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società travelplanet24 S.A. per la pratica sub b) nella misura di (ventimila euro). 51. In considerazione della situazione economica del professionista, che presenta perdite di bilancio, si ritiene congrua l applicazione di una sanzione, nei confronti della società travelplanet24 S.A., per la violazione di cui alla pratica sub b) nella misura di (quindicimila euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale descritta al titolo II del presente provvedimento, sulla base delle considerazioni suesposte, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai servizi pubblicizzati dal professionista; DELIBERA a) che la pratica commerciale descritta al titolo II, lettera a), del presente provvedimento, posta in essere dalla società travelplanet24 S.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; b) che la pratica commerciale descritta al titolo II, lettera b), del presente provvedimento, posta in essere dalla società travelplanet24 S.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; c) di irrogare alla società travelplanet24 S.A. per le violazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) due sanzioni amministrative pecuniarie pari, rispettivamente, a (novantamila euro) e a (quindicimila euro); d) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell articolo 23, comma 12- quinquiesdecies, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza al provvedimento l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai

7 sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

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