PB782 - SVILUPPO IMPRESE-CONSULENZE PER FINANZIAMENTI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
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1 PB782 - SVILUPPO IMPRESE-CONSULENZE PER FINANZIAMENTI Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 18 marzo 2015; SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante Attuazione dell articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole (di seguito, Decreto); VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato dall Autorità con delibera del 5 giugno 2014; VISTI gli atti del procedimento; I. LA PARTE 1. Progettoeuro S.r.l. (di seguito, anche Progettoeuro ), in qualità di professionista, ai sensi dell articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto. La società offre servizi di consulenza alle piccole e medie imprese oltre a svolgere attività di edizioni di libri, come risulta dalla visura camerale. Progettoeuro ha realizzato nel 2013 ricavi per circa euro registrando una perdita di euro 1. II. I MESSAGGI PUBBLICITARI 2. Il procedimento concerne i messaggi pubblicitari diffusi dal professionista attraverso teleselling e mediante i propri siti internet e e volti a promuovere l erogazione di contributi europei, finanziamenti a tasso agevolato e talvolta anche a fondo perduto, in alcuni casi retroattivi, a favore delle piccole e medie imprese. 3. Nella homepage dei siti in questione, in cui si afferma che Sviluppo-imprese è costituito da una rete di professionisti specializzati di provata esperienza nel settore tecnico legale tributario e finanziario estesa a tutta la penisola, l organizzazione si definisce Il portale dell'ufficio nazionale per lo sviluppo economico e Ufficio nazionale per lo sviluppo delle imprese pubbliche e private organizzato con il contributo costante di Progettoeuro quale osservatorio statistico economico europeo, con sistema di gestione qualità certificato in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 per l attività di progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale in materia di finanza agevolata e di sicurezza sul lavoro Su tali siti si legge inoltre che Sviluppo-imprese.it vuole essere un supporto concreto a 360 per qualsiasi esigenza aziendale pubblica e/o privata, soprattutto per invertire l assurdo spreco della finanza agevolata mai sufficientemente sfruttata nonostante il periodo di piena crisi economica, causato nella maggior parte dei casi dalla scarsissima informazione a riguardo del cittadino e/o dalla scarsa preparazione dei commercialisti che generalmente non sanno districarsi nel complicato mondo della finanza agevolata e che Il problema principale consiste nella possibilità di orientarsi tra le numerose leggi per capire quali sono le opportunità da non perdere. Soprattutto, come riuscire a cogliere le opportunità che le leggi offrono con la massima efficacia e tempestività contando sulla modulistica appropriata. In tal modo beneficiare di un finanziamento diventa più semplice e rapido. 5. Sulla base di quanto emerge dalle richieste di intervento pervenute, anche nel primo contatto telefonico con le imprese Progettoeuro prospetta un servizio di consulenza per l ottenimento di fondi e contributi europei a favore delle loro attività commerciali. Tali messaggi lascerebbero intendere, inoltre, che, rivolgendosi a Progettoeuro e acquistando una chiave di accesso e un link per registrarsi al portale si possono ottenere i moduli e le informazioni necessarie per partecipare a finanziamenti comunitari a fondo perduto, mentre questo non corrisponderebbe al vero, essendo il messaggio diretto a procacciare adesioni, a titolo oneroso, ad servizio consistente nell accesso a pagamento ad una banca dati. III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 1) L iter del procedimento 6. In relazione ai messaggi sopra descritti, in data 20 ottobre 2014 è stato comunicato alla Parte l avvio del procedimento istruttorio n. PB782 per possibile violazione degli artt. 1, 2 e 3 del Decreto 3. 1 [Cfr. Allegato n. 17 al doc. n. 8 di cui all indice del fascicolo istruttorio.] 2 [Cfr. doc. n. 5.] 3 [Cfr. doc. n. 7.]
2 7. In tale sede, veniva in particolare ipotizzata l ingannevolezza dei messaggi in quanto idonei ad indurre in errore i destinatari in merito alle caratteristiche dell offerta e ai risultati economici con essa conseguibili. 8. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell istruttoria, al professionista sono state richieste informazioni ai sensi dell articolo 12, comma 1, del Regolamento. 9. In data 10 novembre è pervenuta una prima memoria difensiva contenente la risposta alla richiesta di informazioni contenuta nell avvio del procedimento, integrata il successivo 18 novembre In data 29 gennaio 2015 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 16, comma 1, del Regolamento 6. 2) Le evidenze acquisite 11. I messaggi pubblicitari oggetto del procedimento enfatizzano la possibilità di ottenere finanziamenti e contributi europei a favore delle attività commerciali attraverso l acquisto di una chiavetta usb fornita al costo di 665 euro (attualmente verrebbe comunicato per posta un codice d accesso, anche al fine di acquisire i moduli online). 12. In particolare, le richieste di intervento pervenute a partire dal mese di ottobre 2013 da alcune imprese e dalla Camera di Commercio di Venezia, hanno segnalato che il professionista ha prospettato, a mezzo teleselling e attraverso i propri siti internet, agli indirizzi e di identico disegno e contenuto la possibilità di ottenere finanziamenti europei, anche retroattivi, per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. 13. In una richiesta di intervento, pervenuta in data 7 ottobre 2013, è stato segnalato che il professionista aveva contattato l impresa promettendo il rimborso dal 30% al 40% delle spese effettuate dalla mia azienda nel periodo tramite fondi europei e fino al 50% dei costi futuri preventivati 7. In particolare, per ottenere tali fondi l azienda avrebbe dovuto accedere al portale web di Progettoeuro in modalità protetta, circostanza che poteva avvenire soltanto mediante l utilizzo di una chiavetta usb fornita al costo di 665 euro. Il segnalante precisa che il piccolo device contiene alcuni moduli per avviare la procedura di assegnazione dei fondi erogati dall Unione europea, prospettata come sicura, e veniva inviato tramite corriere, al quale bisognava pagare anticipatamente in contrassegno la somma richiesta. Attualmente viene invece spedita per posta una comunicazione contenente il codice d accesso e i moduli da compilare per ottenere i fondi in questione. 14. In un altra segnalazione pervenuta nel corso del procedimento 8 l azienda segnalante rappresenta di essere stata contattata telefonicamente per propormi una consulenza professionale relativa all acquisizione di fondi pubblici europei per l ammortamento delle spese di attività professionali e commerciali avviate dall anno 2007 all anno 2018 sottolineando che la centralinista avrebbe comunicato che Progettoeuro avrebbe curato tutta la mia pratica, tramite ed ad un costo fisso e concordato pari a 785 euro. E seguito l invio da parte del professionista di una comunicazione contenente la chiave di accesso ed un link al quale collegarsi per la registrazione al portale per poter ottenere la consulenza professionale promessa. Una volta aver avuto accesso al portale il professionista non ha fornito nessuna consulenza all impresa cliente. 15. Secondo quanto affermato nelle richieste di intervento, il professionista prospetta durante il primo contatto telefonico alle imprese la possibilità di partecipare a bandi europei con erogazione di contributi fino al 90% su nuovi progetti e del 50% su progetti esistenti. In quest ultimo caso, Progettoeuro presenta l opportunità di ricevere finanziamenti a copertura delle spese sostenute sul territorio comunitario a qualsiasi titolo (acquisto macchinari, assunzione personale, avvio di nuove start-up) dal 1 gennaio 2007 ad oggi comunicando che propri consulenti avrebbero affiancato le imprese clienti per tutto l iter di accesso ai bandi e che recentemente sarebbero stati messi a disposizione delle imprese, fino al 31 dicembre 2015, fondi per un importo di 6,2 miliardi di euro. Inoltre vengono richieste la visura ordinaria e copia delle fatture sostenute per l allestimento delle imprese, oltre a dichiarazioni circa il fatto che tali imprese non avevano usufruito di altre tipologie di finanziamenti. 16. Per quanto riguarda le informazioni fornite nel corso del primo contatto telefonico, il professionista ha allegato alle memorie il testo degli script con i quali le teleoperatrici introducono la telefonata diretta alle potenziali nuove imprese clienti informando che L Unione Europea nella programmazione 2007/2013 ha messo a disposizione degli stati membri dell Unione CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI a TASSO AGEVOLATO e talvolta anche a FONDO PERDUTO, di cui possono beneficiare le ditte per avviare delle imprese o anche per consentire lo sviluppo delle stesse e chiedono se sarebbero interessate ad avere informazioni su questi tipi di finanziamento di cui si potrebbe avvalere la ditta per incrementare l attività?. Il testo degli script prevede poi che i servizi offerti dalla nostra società le consentiranno di capire come 4 [Cfr. doc. n. 8.] 5 [Cfr. doc. n. 12.] 6 [Cfr. doc. n. 13.] 7 [Cfr. segnalazione prot del 7 ottobre 2013.] 8 [Cfr. segnalazione prot del 10 febbraio 2015.]
3 funzionano questi finanziamenti ed in particolare di conoscere tutti gli attuali bandi di finanziamento attivi, tra i quali eventualmente scegliere e partecipare Dagli script forniti dal professionisti emerge che Progettoeuro si presenta alle imprese come una società che si occupa di contributi e finanziamenti agevolati erogati, in particolare, dall unione europea informando che attraverso l utilizzazione del nostro portale potrà accedere alla nostra banca dati ed individuare gli eventuali bandi di concorso che mano a mano vengono indetti. Il professionista rappresenta inoltre che aderendo alla nostra offerta lei avrà diritto: 1) a ricevere la rivista Target ; 2) all accesso per sei mesi al nostro portale sviluppo-impresa.it, dove potrà consultare autonomamente la nostra banca dati; 3) a ricevere la nostra newsletter, con la quale le comunicheremo mano a mano che saranno pubblicati, tutti i nuovi bandi; 4) ad essere assistito nella registrazione al portale e nella individuazione e comprensione dei bandi d interesse, utilizzando il nostro numero verde se si chiama da telefono fisso Nel corso del procedimento i segnalanti hanno fornito la documentazione relativa alla registrazione presso il portale tra cui la chiave di registrazione, spedita loro dal professionista. Il materiale comprende una breve informativa in cui si danno indicazioni su come procedere alla registrazione al sito in modalità protetta e viene fornito il Codice download software registrazione e un cartoncino con su scritta la chiave di registrazione. In relazione a quanto affermato dai segnalanti, secondo i quali i servizi offerti dal professionista non avrebbero consentito loro di accedere ad alcun finanziamento europeo né alcun servizio in ragione del fatto che una volta acquistato il codice di accesso alla piattaforma, Progettoeuro cessa ogni contatto, ad esclusione di qualche . Pertanto, la prospettata consulenza non sarebbe fornita. 19. Nei messaggi diffusi dal professionista quest ultimo si presenta telefonicamente come società impegnata nello sviluppo di imprese pubbliche e private, e nei siti internet non riporta il proprio domicilio o sede legale, essendo presente soltanto il nome della società e la relativa partita iva (peraltro riportati esclusivamente nel footer dei siti e sopracitati). 20. Più in generale, sono del tutto assenti dai siti in questione la ragione sociale, la sede legale, gli estremi che permettono di contattare rapidamente il professionista e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche o al registro delle imprese. 3) Le argomentazioni difensive della Parte 21. Con comunicazione pervenuta in data 10 novembre 2014, e integrata il 18 novembre 2014, Progettoeuro ha rappresentato che non sarebbe veritiera la circostanza che la stessa abbia spedito al cliente moduli per avviare la procedura di assegnazione dei fondi, unitamente al codice di accesso, previo pagamento di 665 euro e, se spedizione di documentazione utile alla partecipazione a bandi comunitari vi è stata, questa si è verificata solo dopo l avvenuta registrazione del cliente al portale ed è sempre stata gratuita. 22. Il professionista ha poi comunicato che la registrazione del cliente si verifica solo dopo che lo stesso ha preso visione ed accettato le condizioni di contratto che vengono presentate in fase di registrazione online, la cui non accettazione non consente di completare la registrazione e il cliente è libero di restituire il codice download e la chiave di registrazione con diritto alla ripetizione dell intera somma versata. 23. Seppure in nessuna parte del sito Progettoeuro si qualifica quale soggetto in qualche modo collegato con la procedura dei bandi, il professionista ha ammesso che le segnalazioni agli atti possono essere state originate da una falsa rappresentazione delle caratteristiche dei bandi finalizzata ad invogliare il possibile cliente a concludere il contratto. 24. Il professionista ha trasmesso gli screen shot delle pagine del sito e l elenco dei clienti che si sono avvalsi dei servizi offerti dalla società negli anni Progettoeuro ha sottolineato che la presentazione della piattaforma come il portale dell ufficio nazionale per lo sviluppo delle imprese pubbliche e private, utilizzata nella sezione Chi siamo del sito, sarebbe caratterizzata da ambiguità dovuta da un errata utilizzazione della lingua italiana in quanto il professionista intendeva rappresentare l ambito territoriale dei propri servizi. Pertanto, tale dizione è stata rimossa dalla società. IV. PARERE DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 26. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso mezzi di telecomunicazione, in data 9 febbraio 2015 è stato richiesto il parere all Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. 27. Con parere pervenuto in data 12 marzo 2015, la suddetta Autorità ha rilevato che: 9 [Cfr. allegato n. 6 al doc. n. 8.] 10 [Cfr. allegato n. 6 al doc. n. 8.] 11 [Il professionista ha precisato che i clienti che si sono avvalsi dei servizi offerti dalla società negli anni sono stati 4.138, che 153 imprese hanno prorogato il contratto e che 318 clienti attualmente si avvalgono dei servizi di Progettoeuro. Cfr. memoria del 10 novembre 2015.]
4 - all attività di teleselling, strumento particolarmente invasivo della vita privata che sottopone il potenziale cliente ad una sollecitazione non richiesta sia rispetto al contenuto che al momento in cui essa avviene, il professionista associa la gestione dei siti e - tale tecnica instaurando un rapporto fondato su quanto comunicato dal professionista, esclusivamente in forma verbale, è suscettibile di ingenerare una ragionevole fiducia dell interlocutore senza che lo stesso possa conservare la prova di quanto detto, rendendo in tal modo possibile l omissione di informazioni ovvero la fornitura di informazioni fuorvianti o non rispondenti al vero; - considerato che il servizio richiede un iscrizione ed una successiva registrazione tramite il sito web e che l intera procedura presuppone l uso di un codice che deve essere comunque pagato a monte, in contrassegno postale, quando viene recapitato assieme alla guida e alla chiavetta usb, le caratteristiche del servizio possono essere realmente verificate solo dopo l acquisto del citato codice e la successiva iscrizione; - l effetto combinato dell attività svolta verbalmente, tramite teleselling, e delle informazioni fornite tramite sito web, amplifica significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è stato richiesto. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 28. Oggetto del presente provvedimento è la pubblicità diffusa dal professionista, con la quale vengono promossi i servizi alle imprese per l ottenimento di fondi comunitari. 29. Dalle risultanze istruttorie emerge che il professionista si limita a mettere a disposizione delle imprese un servizio a pagamento di accesso a una banca dati che consente di acquisire informazioni circa le modalità di erogazione dei finanziamenti comunitari ed in particolare di conoscere tutti gli attuali bandi di finanziamento attivi. 30. I messaggi pubblicitari diffusi da Progettoeuro, invece, non risultano chiari nel presentare né l oggetto del servizio, né l identità del soggetto che lo fornisce, lasciando anzi intendere, da una parte, che venga offerto un servizio di assistenza e consulenza personalizzata alle imprese diretto all ottenimento di fondi comunitari, dall altra che la suddetta possibilità di ottenere i fondi sia in qualche modo certa e garantita. 31. In particolare, le espressioni presenti sui siti internet e Sviluppo-imprese.it vuole essere un supporto concreto a 360 per qualsiasi esigenza aziendale pubblica e/o privata, soprattutto per invertire l assurdo spreco della finanza agevolata mai sufficientemente sfruttata nonostante il periodo di piena crisi economica, causato nella maggior parte dei casi dalla scarsissima informazione a riguardo del cittadino e/o dalla scarsa preparazione dei commercialisti che generalmente non sanno districarsi nel complicato mondo della finanza agevolata, Il problema principale consiste nella possibilità di orientarsi tra le numerose leggi per capire quali sono le opportunità da non perdere ; Contributi a fondo perduto e/o Tasso agevolato Finanza Agevolata ; in materia di finanziamenti di natura europea, nazionale ( ) le nozioni esplicative rese da un sito internet risultano lacunose, insufficienti, disgregate e spesso inutili. Inoltre, se si aggiunge l elemento tempo ne consegue un oggettivo e improbabile esito favorevole di accesso ad un bando confermano negli utenti la convinzione che il servizio offerto da Progettoeuro vada oltre la mera fornitura di un accesso ad una banca dati. 32. Anche l affermazione secondo cui Sviluppo-imprese.it è costituito da una rete di professionisti specializzati di provata esperienza nel settore tecnico, legale, tributario e finanziario estesa a tutta la penisola 12 avvalora, la percezione nei destinatari dei messaggi che l attività proposta sia caratterizzata da una effettiva e costante attività di consulenza fornita dal professionista per l ottenimento dei contributi e finanziamenti comunitari. 33. Va considerato, inoltre, che il professionista si presenta come il portale dell Ufficio Nazionale per lo Sviluppo delle Imprese pubbliche e private organizzato con il contributo costante di Progettoeuro quale osservatorio statistico economico europeo 13, lasciando quindi erroneamente intendere agli utenti che si tratti di un organismo preposto ad essere il punto di riferimento, a livello nazionale, in tale ambito. Tale erronea informazione risulta, dunque, idonea a determinare nelle aziende destinatarie la falsa convinzione di avere come controparte un soggetto, probabilmente di natura pubblica, istituzionalmente deputato a facilitare l accesso ai fondi europei per lo sviluppo delle imprese. 34. Tale profilo di ingannevolezza risulta, inoltre amplificato dalla omessa e/o non agevole accessibilità dell informativa sulla denominazione, domicilio, sede legale e numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche REA (o al registro delle imprese) del professionista. Quest ultimo ha provveduto, quantomeno dal mese di novembre 2014, ad effettuare le opportune integrazioni nel footer delle pagine del sito web. In particolare, nei siti web del professionista sono stati inseriti il nome, la sede legale e la partita iva della società ed è stato eliminato dalla sezione Chi siamo la dicitura Ufficio nazionale per lo sviluppo delle imprese pubbliche e private Infine, diversamente da quanto risulta dalle richieste di intervento che riferiscono del contenuto dell attività di teleselling svolta dal professionista, Progettoeuro, per la natura del servizio da esso fornito, non è in grado in alcun modo di garantire l ottenimento di finanziamenti e contributi europei. In proposito va ricordato che la formula commerciale utilizzata dal professionista si limita alla vendita, al costo di 665 euro, di una chiavetta usb, attualmente 12 [Cfr. doc. n. 5.] 13 [Cfr. docc. nn. 1 e 5.] 14 [Cfr. memoria del 10 novembre 2015, doc. n. 12.]
5 una chiave di accesso e un link per registrarsi al portale in cui sono presenti riferimenti normativi e i bandi europei per l ottenimento di contributi e finanziamenti. 36. Peraltro il professionista ha ammesso nella propria memoria difensiva che le segnalazioni agli atti possono essere state originate da una falsa rappresentazione delle caratteristiche dei bandi finalizzata ad invogliare il possibile cliente a concludere il contratto. 37. In particolare, come affermato dal professionista, nessuna delle numerose imprese sue clienti ha ottenuto finanziamenti tramite Progettoeuro in quanto l unico servizio svolto dalla stessa è stato fornire lo strumento (ossia la piattaforma) per individuare i bandi. 38. Alla luce di quanto sopra, i messaggi relativi all erogazione di fondi comunitari da parte di Progettoeuro integrano una violazione dell articolo 1, 2 e 3 del Decreto, in quanto idonei ad indurre in errore i destinatari in merito alle caratteristiche dell offerta di affiliazione proposta, ai risultati economici con essa conseguibili. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 39. Ai sensi dell articolo 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 40. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 8, comma 13, del Decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, della personalità dell agente, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. 41. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto, nel caso di specie, della natura della pratica e del concreto pregiudizio economico dei destinatari alla stessa, nonché delle modalità di diffusione dell offerta internet e teleselling suscettibili di raggiungere anche in modo diretto un amplia platea di imprese. 42. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa almeno a partire dal mese di ottobre 2013 ed è tuttora in diffusione. 43. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Progettoeuro S.r.l. nella misura di (novantamila euro). 44. In considerazione del fatto che sussiste, nel caso di specie, una circostanza attenuante derivante dalla perdita di esercizio, si ritiene di irrogare alla società Progettoeuro S.r.l. una sanzione pari a (ottantamila euro). RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che i messaggi in esame risultano ingannevoli ai sensi dell articolo 1, 2 e 3 del Decreto, in quanto idonei ad indurre in errore i destinatari in merito alle caratteristiche dell offerta proposta, ai risultati economici con essa conseguibili dalle imprese contattate e pertanto, suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari; DELIBERA a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi dalla società Progettoeuro S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi dell articolo 3, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e ne vieta l ulteriore diffusione; b) di irrogare alla società Progettoeuro S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di (ottantamila euro); c) che il professionista comunichi all Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal
6 giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell articolo 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8 del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Roberto Chieppa IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella
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