L'anno addì TRA. L'Azienda Sanitaria U.S.L. n. di nella persona del Direttore Generale Dott. In appresso denominata Azienda Sanitaria

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1 CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE NELLA BRANCA DI TRA L'AZIENDA SANITARIA U.S.L. N. DI E LA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA IN VIA PROVVISORIA L'anno addì TRA L'Azienda Sanitaria U.S.L. n. di nella persona del Direttore Generale Dott. In appresso denominata Azienda Sanitaria E La struttura sanitaria privata accreditata in via provvisoria nella persona del in appresso denominata Struttura Privata PREMESSO CHE:!"con provvedimento n dell' la Giunta Regionale di Basilicata ha stabilito che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie devono stipulare i contratti di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;!"che i contratti di che trattasi devono essere stipulati nel rispetto dei tetti di spesa e delle regressioni tariffarie individuate nel medesimo provvedimento di Giunta Regionale;!"la Struttura Privata è stata accreditata in via provvisoria con provvedimento n. del con validità fino al

2 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO La Struttura Privata si impegna ad erogare a favore dei cittadini residenti nei Comuni del territorio dell'azienda Sanitaria e comunque in Comuni della Regione Basilicata o in Comuni delle altre Regioni le prestazioni sanitarie relative alla branca specialistica di. Art. 2 TARIFFE Le tariffe per le prestazioni sanitarie erogate sono quelle stabilite dalla Regione Basilicata con propri provvedimenti vigenti alla data odierna. Art. 3 TETTI DI SPESA ED ABBATTIMENTI TARIFFARI Il volume di attività delle prestazioni sanitarie anzidette dovrà comportare un fatturato mensile massimo a carico dell'azienda Sanitaria non superiore a Lire. (Euro ). Nel caso di superamento di tale tetto di spesa sui volumi successivi si applicheranno i seguenti abbattimenti tariffari mensili: Fino al 20% il 20% di abbattimento; Dal 20,01 % al 40% il 40% di abbattimento; Dal 40,01 % al 200% il 50% di abbattimento; Oltre i 200% il 60% di abbattimento; Le prestazioni sanitarie erogate in favore di cittadini residenti in Comuni di altre Regioni non saranno considerate ai fini del calcolo del volume di attività e del conseguente raggiungimento del tetto di spesa di cui al precedente primo comma. Art. 4 APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI La struttura si impegna ad eseguire le prestazioni sanitarie nel rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa, dei tempi di attesa e della continuità assistenziale sulla base delle direttive, linee-guida o altre disposizioni dettate dalla Regione ovvero dalla direzione generale o sanitaria o di altro Dirigente preposto al settore dall'azienda Sanitaria.

3 Art. 5 DURATA Il presente contratto ha validità fino al e comunque fino alla data di validità dell accreditamento in via provvisoria rilasciato dalla Regione Basilicata. In assenza di un nuovo contratto entro tale data lo stesso potrà esplicare la sua efficacia, per proroga tacita, di durata massima triennale. Le parti si impegnano a recepire, con apposito atto aggiuntivo al presente contratto, eventuali nuove norme regolanti il sistema di tariffazione, dei tetti di spesa e degli abbattimenti tariffari fissate dalla Regione Basilicata. Il mancato recepimento da parte della Struttura Privata di eventuali nuove norme regolanti il sistema di tariffazione, dei tetti di spesa e degli abbattimenti tariffari fissate dalla Regione Basilicata comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell art.1456 del Codice Civile. Nel caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui al comma precedente l Azienda Sanitaria non potrà rivalersi per danni nei confronti della Struttura Privata. Art. 6 DEBITO INFORMATIVO La Struttura Privata si impegna a fornire ogni utile informazione per il monitoraggio delle attività oggetto del presente contratto ed in particolare a fornire i dati con le modalità e la tempistica previste dalle Deliberazioni di Giunta Regionale del , n.866, e dell , n.13 o con nuove modalità fissate dalla Regione Basilicata. Art. 7 PAGAMENTI L Azienda Sanitaria provvederà al pagamento delle prestazioni sanitarie erogate dalla Struttura Privata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile e previa presentazione da parte della Struttura Privata delle ricette spedite e dei relativi dati su supporto informatico così come previsto dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n.866/2000 e 13/2001 citate al precedente articolo 6 e di eventuali successive direttive regionali. Oltre il termine di 60 giorni previsto per il pagamento l Azienda Sanitaria sarà tenuta a corrispondere quanto dovuto per interessi legali con decorrenza dalla scadenza del sessantesimo giorno. Le parti si impegnano a modificare il presente articolo, anche sulla base di eventuali indirizzi regionali, successivamente all entrata in vigore nell ordinamento italiano della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del (G.U. n.77 del a Serie speciale) a seguito di recepimento e comunque dall 8 agosto 2002, termine fissato per il recepimento.

4 Art. 8 CONTROLLI La Struttura Privata si impegna a consentire l'effettuazione di controlli, anche mediante verifiche periodiche presso le proprie sedi da parte di Dirigenti e Funzionari dell'azienda Sanitaria; le verifiche dovranno tendere ad accertare il mantenimento dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali nonché il rispetto delle direttive di cui al precedente articolo 4. Ai fini delle verifiche e dei controlli previsti dal presente articolo la Struttura Privata si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione idonea a richiesta dei dirigenti e/o dei funzionari dell Azienda Sanitaria. Nel caso in cui la struttura aziendale di controllo dovesse riscontrare irregolarità nell'effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse provvederà, a cura del dirigente preposto, alla contestazione scritta delle irregolarità riscontrate assegnando il termine di giorni dieci per le controdeduzioni. Sull'accoglimento delle controdeduzioni decide il Direttore Generale sentito il Direttore Sanitario. Nel caso sorgano controversie esse saranno devolute al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 11. Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso di persistenti irregolarità già definite dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 11 nell'effettuazione delle prestazioni ovvero nell'addebito delle stesse, l'azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del presente contratto. La risoluzione comporta la perdita della possibilità per la struttura di erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale. Art. 10 SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese inerenti e consequenziali al presente contratto saranno a carico esclusivo della Struttura Privata. Art. 11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA Le parti convengono, ai sensi dell articolo 6, comma 2, della legge 205/2000, di fare decidere tutte le controversie nascenti dal contratto concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo da un collegio arbitrale formato da tre arbitri.

5 Ciascuna parte nominerà un arbitro. Il terzo arbitro, che presiederà il collegio, dovrà essere nominato dalle parti di comune accordo. In caso di mancato raggiungimento dell accordo ciascuna parte potrà richiedere la nomina del presidente del collegio arbitrale con ricorso al presidente del tribunale. L arbitrato dovrà essere deciso secondo le norme di diritto e previa l assunzione di tutti i mezzi di prova che l arbitro o il collegio arbitrale riterrà necessarie per la decisione. In ogni caso dovrà esservi il contraddittorio tra le parti e in particolare dovrà essere assicurata la possibilità di produrre documenti e presentare memorie e repliche alle deduzioni avversarie. Il lodo dovrà essere pronunciato entro il termine di 120 giorni.

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