RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL ATTIVITÀ SVOLTA 2004.

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1 RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL ATTIVITÀ SVOLTA Presentazione del Presidente dell Autorità. Roma, 6 luglio Orientamenti per l azione futura. Considerate la dinamica e la complessità che caratterizzano l evoluzione del settore energetico, sarà dedicata crescente attenzione: alla valutazione preventiva dell impatto dell azione amministrativa; alla semplificazione e manutenzione del quadro regolatorio; alla efficienza ed efficacia dei processi di comunicazione. RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL ATTIVITÀ SVOLTA Presentazione del Presidente Alessandro Ortis. Roma, 23 giugno Orientamenti per l azione futura. In questo quadro si colloca pure una continuità di azione per rendere sempre più chiaro ed affidabile il quadro regolatorio, per sviluppare ulteriormente i tradizionali processi di informazione sui provvedimenti assunti e di consultazione per quelli da definire, coinvolgendo sempre meglio i consumatori e gli operatori, le loro associazioni, tutti gli stakeholders di settore; la stessa Relazione annuale, oggi presentata sarà oggetto di audizioni pubbliche già convocate per la prossima settimana. Sempre a questi fini, abbiamo già avviato una sperimentazione per mettere presto a regime l innovativo istituto dell Analisi di impatto della regolazione; essa riguarderà i provvedimenti di maggior rilievo, con esami approfonditi e partecipati da tutti gli interessati, valutando le varie opzioni regolatorie possibili e gli effetti diretti ed indiretti delle deliberazioni. SEZIONE 3. RAPPORTI ISTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE E RISORSE. SVILUPPO SPERIMENTALE DELL ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE. L Autorità nel corso del 2004, con determinazione del Direttore generale 30 giugno 2004, n. 123, ha avviato le attività per l introduzione sperimentale dell Analisi di impatto della regolazione (AIR), mediante l istituzione di un apposito nucleo di lavoro. L AIR è una metodologia che ha lo scopo di valutare le ricadute in termini qualitativi e quantitativi di una decisione regolativa, in relazione sia all insieme dei destinatari sia alle stesse amministrazioni che devono applicare e/o far applicare la regolamentazione. L AIR permette, infatti, di stabilire anticipatamente se un intervento di regolazione sia necessario ed efficace, attraverso: la descrizione degli obiettivi del provvedimento la cui eventuale adozione è in discussione; il confronto tra le opzioni alternative; la valutazione dei benefici e dei costi per i destinatari (attuali e potenziali) delle regole; gli effetti positivi e negativi sui processi economici, sociali e ambientali. L AIR è stata introdotta in Italia, in via sperimentale, dall art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50. La successiva direttiva di attuazione, emanata con DPCM 27 marzo 2000, ha definito tempi e modalità della sperimentazione che è stata realizzata nel corso della precedente legislatura. La Presidenza del Consiglio dei ministri Nucleo per la valutazione delle norme e delle procedure ha varato la

2 circolare 16 gennaio 2001, n. 1, contenente la Guida alla sperimentazione dell Analisi di impatto della regolazione (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2001). Con l avvio della nuova legislatura, il Governo ha adottato un ulteriore direttiva che integra la precedente, allo scopo di estendere e perfezionare la sperimentazione (DPCM 21 settembre 2001). L art. 12 della legge di semplificazione 29 luglio 2003, n. 229, ha esteso l Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione alle Autorità amministrative indipendenti, disponendo che Le Autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell impatto della regolamentazione per l emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione. Le Autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate.. Fin dall inizio della sua attività, l Autorità si è dotata autonomamente di strumenti volti ad assicurare trasparenza al processo decisionale. Essi possono essere interpretati come primi elementi di un AIR. In particolare, l Autorità ha introdotto forme di consultazione che, oltre a essere decisamente innovative per il nostro paese, rendono possibile un coinvolgimento diretto dei destinatari nel processo decisionale. In applicazione del disposto di legge, mediante l adozione di una vera e propria metodologia AIR, l Autorità desidera migliorare la propria politica di intervento, già ispirata a criteri di semplificazione, trasparenza ed efficacia. Attraverso l AIR intende rendere pubbliche le ragioni che stanno alla base dell intervento regolatorio e in particolare esplicitare le motivazioni dell approccio scelto rispetto ad altre possibili opzioni di intervento. L esperienza accumulata dai paesi in cui l AIR è adottata da più tempo dimostra che non è possibile (e credibile) utilizzare questo strumento indifferentemente su tutta la produzione normativa: da una parte ci sono decisioni che non necessitano di particolari valutazioni, dall altra l AIR richiede risorse che vanno utilizzate in modo efficiente, stabilendo su quali interventi regolatori l ausilio fornito dall AIR possa ritenersi massimizzato. Si ritiene dunque possibile interpretare l articolo di legge secondo una prospettiva selettiva : l Autorità definirà la categoria degli atti su cui non effettuare l AIR e la categoria dei cosiddetti atti principali su cui invece realizzare la valutazione. L Autorità fisserà alcuni criteri di esclusione per togliere a priori dall ambito di applicazione dell AIR certi interventi regolatori e alcuni criteri di inclusione da applicare per stabilire su quali provvedimenti invece l AIR debba essere svolta. L Autorità sceglierà altresì i casi in cui effettuare l AIR sull intero oggetto del provvedimento o limitatamente alle sue parti più significative. L Autorità ritiene che l introduzione dell AIR non possa che avvenire in modo sperimentale e graduale. In questa prima fase preliminare essa ha deciso di sottoporre a consultazione pubblica un documento di carattere generale Linee guida sull introduzione dell Analisi di impatto della regolazione AIR nell Autorità per l energia elettrica e il gas con l obiettivo di sviluppare un primo confronto con operatori e associazioni e di ricevere le loro osservazioni e proposte. Nel frattempo, al fine di raccogliere ulteriori elementi, ha pure deciso di avviare alcuni test della metodologia AIR, posta alla consultazione su due provvedimenti che verranno adottati nel periodo aprile 2005 giugno Dal secondo semestre 2005 l Autorità intende aprire una fase di sperimentazione vera e propria, al fine di testare e affinare non soltanto i contenuti e le specifiche tecniche di cui l AIR si avvale, ma anche le modalità con cui il percorso logico dell analisi è stato inserito nel processo regolatorio, al fine di accertare con sicurezza che la sua utilizzazione a regime sia sostenibile da parte dell Autorità. La durata della sperimentazione potrebbe essere triennale, con l indicazione del numero di casi sottoposti ad AIR ogni anno. Tale periodo dovrebbe servire per definire compiutamente: i criteri per selezionare i casi; le modalità di organizzazione interna dell Autorità; le modalità di consultazione

3 degli organismi rappresentativi degli interessi destinatari degli interventi regolatori; le modalità di valutazione economica. Operativamente, la sperimentazione si avvierà formalmente nell ambito del processo di adozione del provvedimento dell Autorità che definirà modalità e procedure dell AIR nella seconda metà del RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL ATTIVITÀ SVOLTA CAPITOLO 5. ORGANIZZAZIONE, ATTIVITÀ E RISORSE. CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE. Analisi di impatto della regolazione. L art. 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, ha stabilito l obbligo in capo alle Autorità amministrative indipendenti di dotarsi, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di metodi AIR per l emanazione degli atti di propria competenza. L AIR ha lo scopo di valutare le ricadute in termini qualitativi e quantitativi di una decisione regolativa, in relazione sia all insieme dei destinatari sia alle stesse amministrazioni che devono applicare e/o far applicare la regolamentazione. L AIR permette, infatti, di stabilire anticipatamente se un intervento di regolazione sia necessario ed efficace, attraverso: la descrizione degli obiettivi del provvedimento la cui eventuale adozione è in discussione; il confronto tra le opzioni alternative; la valutazione sia dei benefici e dei costi per i destinatari (attuali e potenziali) delle regole, sia degli effetti positivi e negativi sui processi economici, sociali e ambientali. L Autorità considera lo svolgimento dell AIR un completamento delle proprie modalità di intervento, già orientate a criteri di semplificazione, trasparenza ed efficacia; attraverso l AIR intende rendere pubbliche le ragioni che stanno alla base degli interventi regolatori più significativi e, in particolare, esplicitare le motivazioni degli approcci adottati rispetto ad altre possibili opzioni di intervento. In ottemperanza al disposto di legge, l Autorità sta introducendo l AIR in forma graduale e sperimentale. Nel primo semestre 2005 è stato sottoposto a consultazione pubblica un Documento Linee Guida sull introduzione dell analisi di impatto della regolazione AIR nell Autorità per l energia elettrica e il gas, approvato dall Autorità con delibera 31 marzo 2005, n. 58, al fine di sviluppare un primo confronto con operatori e associazioni e di ricevere le loro osservazioni e proposte; sono inoltre stati effettuati test della metodologia su due provvedimenti: Definizione dei criteri per le tariffe di utilizzo dei terminali di GNL per il secondo periodo di regolazione (delibera 5 agosto 2005, n. 178) e Modalità per la registrazione dei contratti di compravendita di energia elettrica e la disciplina dei diritti e degli obblighi connessi con l esecuzione di tali contratti nell ambito del servizio di dispacciamento per gli anni successivi al Alla luce delle osservazioni raccolte durante la consultazione pubblica e dei risultati dei test effettuati, l Autorità, con delibera 28 settembre 2005, n. 203, ha avviato la sperimentazione della nuova metodologia. Tale sperimentazione, che avrà durata triennale e riguarderà alcuni dei principali provvedimenti dell Autorità, individuati in coerenza con il Piano triennale delle attività , dovrà servire per definire compiutamente: i criteri per selezionare i provvedimenti da sottoporre ad AIR; le modalità di organizzazione interna dell Autorità; le modalità di consultazione degli organismi rappresentativi degli interessi destinatari degli interventi regolatori; le modalità di valutazione economica.

4 Il Direttore Generale, su mandato del Collegio, ha emanato, con determinazione 7 novembre 2005, n. 39, le linee operative sotto forma di Guida per la sperimentazione dell AIR nell Autorità per l energia elettrica e il gas. Alla fine del periodo di sperimentazione, e anche grazie all esperienza così acquisita, verrà adottato l atto di regolazione formale dell AIR con relativo manuale operativo. Nel primo semestre 2006 sono stati sottoposti ad AIR i seguenti provvedimenti: Modifiche alla delibera 30 dicembre 2003, n. 168, per la registrazionedei contratti di compravendita di energia elettrica ai fini della loro esecuzione nell ambito del servizio di dispacciamento. Il provvedimento, di competenza della Direzione elettricità, è stato avviato con delibera 6 aprile 2005, n. 65, e verrà approvato entro il mese di giugno 2006; Criteri per la determinazione delle tariffe per l attività di stoccaggio e modifiche e integrazioni alla delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119, e alla delibera dell Autorità per l energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n Il provvedimento, di competenza della Direzione tariffe, è stato approvato dall Autorità con delibera 3 marzo 2006, n. 50; Standard di comunicazione tra distributori e venditori di gas ai sensi dell articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995, n Il procedimento, di competenza della Direzione consumatori e qualità del servizio, è stato avviato con delibera 19 dicembre 2006, n. 279, e secondo i tempi fissati nel piano AIR si concluderà entro la fine del 2006; Revisione dell articolazione per fasce orarie dei corrispettivi di alcuni servizi di pubblica utilità per l anno Il procedimento, di competenza della Direzione elettricità, è stato avviato con delibera 8 novembre 2004, n. 196, e secondo i tempi fissati nel piano AIR si concluderà nel mese di agosto RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL ATTIVITÀ SVOLTA CAPITOLO 5. ATTUAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE, VIGILANZA E RECLAMI CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE Analisi di impatto della regolazione. La legge 29 luglio 2003, n. 229, art. 12, ha previsto l obbligo in capo alle Autorità amministrative indipendenti di dotarsi, nei modi stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di metodi di Analisi di impatto della regolazione (AIR) per l emanazione di atti di propria competenza. L AIR ha lo scopo di valutare le ricadute in termini qualitativi e quantitativi di una decisione regolativa, in relazione sia all insieme dei destinatari sia alle stesse amministrazioni che devono applicare e/o far applicare la regolamentazione. L AIR permette, infatti, di stabilire anticipatamente se un intervento di regolazione sia necessario ed efficace, attraverso la descrizione degli obiettivi del provvedimento in discussione, il confronto tra le opzioni alternative, la valutazione dei benefici e dei costi per i destinatari (attuali e potenziali) delle regole, gli effetti positivi e negativi sui processi economici, sociali e ambientali. L Autorità considera lo svolgimento dell AIR un completamento delle proprie modalità di intervento, già orientate a criteri di semplificazione, trasparenza ed efficacia; attraverso l AIR intende rendere pubbliche le ragioni che stanno alla base degli interventi regolatori più significativi, e in particolare esplicitare le motivazioni degli approcci adottati rispetto ad altre possibili opzioni di intervento.

5 In ottemperanza al disposto di legge, l Autorità, con delibera 28 settembre 2005, n. 203, ha avviato la sperimentazione della nuova metodologia. Il Direttore Generale, su mandato del Collegio, ha emanato, con determinazione 7 novembre 2005, n. 39, le linee operative sotto forma di Guida per la sperimentazione dell AIR nell Autorità per l energia elettrica e il gas. La sperimentazione, che ha durata triennale e riguarda alcuni dei principali provvedimenti dell Autorità, deve servire per definire compiutamente i criteri per selezionare i casi, l organizzazione interna dell Autorità, gli strumenti di consultazione degli organismi rappresentativi degli interessi destinatari degli interventi regolatori, le modalità di valutazione economica. Nell anno di riferimento della presente Relazione Annuale (marzo 2006 marzo 2007) sono stati adottati quattro provvedimenti sottoposti ad AIR: un provvedimento riguardante i criteri per la determinazione delle tariffe per l attività di stoccaggio, predisposto dalla Direzione tariffe e approvato con delibera 3 marzo 2006, n. 50; un provvedimento riguardante le condizioni per l erogazione del servizio di dispacciamento dell energia elettrica, predisposto dalla Direzione elettricità e approvato con delibera 9 giugno 2006, n. 111; un provvedimento riguardante la previsione di nuove fasce orarie in vigore dall 1 gennaio 2007, predisposto dalla Direzione elettricità e approvato con delibera 2 agosto 2006, n. 181; un provvedimento riguardante l individuazione di uno standard unico obbligatorio nazionale di comunicazione tra i distributori e i venditori di gas naturale, predisposto dalla Direzione consumatori e qualità del servizio e approvato con delibera 18 dicembre 2006, n Pur con qualche disomogeneità di forma e di contenuto, che si andrà a superare nel corso del prosieguo della sperimentazione, i procedimenti relativi ai provvedimenti citati sono stati caratterizzati da questi elementi comuni: dichiarazione iniziale dei tempi previsti per l attività; primo Documento per la consultazione con indicazione delle opzioni di regolazione; secondo Documento per la consultazione con l indicazione delle opzioni preferite; messa a disposizione delle sintesi delle osservazioni ricevute in sede di consultazione; relazione finale AIR pubblicata nel sito dell Autorità. Per il 2007 sono stati selezionati quattro provvedimenti rilevanti da sottoporre ad AIR: definizione di un sistema di tutela per le famiglie economicamente disagiate, di competenza della Direzione tariffe: in data 26 giugno 2006, con delibera n. 126, è stata integrata la delibera di avvio (che risale al 15 novembre 2001, n. 264); a fine di luglio 2006 si è svolto un focus group con le associazioni dei consumatori; nel mese di marzo 2007 è stato divulgato un Documento per la consultazione; disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il periodo di regolazione , di competenza della Direzione consumatori e qualità del servizio: con delibera 27 settembre 2006, n. 209, è già stato avviato il procedimento; nel corso del mese di aprile è stato pubblicato il primo Documento per la consultazione; disposizioni per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il terzo periodo di regolazione , di competenza della Direzione tariffe: con delibera 27 settembre 2006, n. 208, è stato avviato il procedimento; introduzione di maggiore flessibilità nelle proposte commerciali nel mercato libero al dettaglio, mediante adeguamento del load profiling articolato sulle nuove fasce orarie 2007, di competenza della Direzione mercati: con delibera 21 novembre 2006, n. 256, è stato avviato il procedimento.

6 Sempre nel corso del 2007 l Autorità prevede di: revisionare la Guida per la sperimentazione e la modulistica allegata con l obiettivo di predisporre una nuova versione che, oltre a essere più sintetica e quindi maggiormente utilizzabile dagli Uffici, tenga conto di criticità e suggerimenti derivanti dalla prima fase di sperimentazione; precisare la procedura e gli strumenti per svolgere la funzione di monitoraggio e di valutazione ai fini di una corretta e completa applicazione della metodologia AIR; definire le modalità operative da adottare per l applicazione dei criteri di inclusione/esclusione, indicati nella Guida per la sperimentazione, ai fini della selezione dei casi rilevanti da sottoporre ad AIR. RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL ATTIVITÀ SVOLTA CAPITOLO 6. ATTUAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE, VIGILANZA E RECLAMI. CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE. Analisi di impatto della regolazione. La legge 29 luglio 2003, n. 229, art. 12, ha previsto l obbligo in capo alle autorità amministrative indipendenti di dotarsi, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di metodi di Analisi dell impatto della regolamentazione (AIR) per l emanazione di atti di propria competenza. L AIR ha lo scopo di valutare le ricadute in termini qualitativi e quantitativi di una decisione regolativa, in relazione sia all insieme dei destinatari sia alle stesse amministrazioni che devono applicare e/o far applicare la regolamentazione. L AIR permette, infatti, di stabilire anticipatamente se un intervento di regolazione sia necessario ed efficace, attraverso la descrizione degli obiettivi del provvedimento in discussione; il confronto tra le opzioni alternative; la valutazione dei benefici e dei costi per i destinatari (attuali e potenziali) delle regole; gli effetti positivi e negativi sui processi economici, sociali e ambientali. L Autorità considera lo svolgimento dell AIR un completamento delle proprie modalità di intervento, già orientate a criteri di semplificazione, trasparenza ed efficacia; attraverso l AIR intende rendere pubbliche le ragioni che stanno alla base degli interventi regolatori più significativi, e in particolare esplicitare le motivazioni degli approcci adottati rispetto ad altre possibili opzioni di intervento. In ottemperanza al disposto di legge, l Autorità, con delibera 28 settembre 2005, n. 203, ha avviato la sperimentazione della nuova metodologia. Il Direttore Generale, su mandato del Collegio, ha emanato, con determinazione 7 novembre 2005, n. 39, le linee operative sotto forma di Guida per la sperimentazione dell AIR nell Autorità per l energia elettrica e il gas. La sperimentazione, che ha durata triennale e riguarda alcuni dei principali provvedimenti dell Autorità, deve servire per definire compiutamente i criteri per selezionare i casi; l organizzazione interna dell Autorità; gli strumenti di consultazione degli organismi rappresentativi degli interessi destinatari degli interventi regolatori; le modalità di valutazione economica. Nel corso del 2007 sono stati adottati quattro provvedimenti sottoposti ad AIR. Il provvedimento riguardante l Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con

7 prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) è stato predisposto dalla Direzione mercati ed è stato approvato con delibera 31 ottobre 2007, n Il provvedimento riguardante il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell energia elettrica per il periodo è stato predisposto dalla Direzione consumatori e qualità del servizio ed è stato approvato con delibera 19 dicembre 2007, n Il provvedimento riguardante la Regolazione della qualità del servizio di trasmissione per il periodo 2008/2011 è stato predisposto dalla Direzione consumatori e qualità del servizio ed è stato approvato con delibera 27 dicembre 2007, n Il provvedimento riguardante il Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas per l erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell energia elettrica per il periodo di regolazione è stato predisposto dalla Direzione tariffe ed è stato approvato con delibera 29 dicembre 2007, n Pur con qualche disomogeneità di forma e di contenuto, che si andrà a superare nel corso del prosieguo della sperimentazione, i procedimenti relativi ai provvedimenti citati sono stati caratterizzati da questi elementi comuni: dichiarazione iniziale dei tempi previsti per l attività; primo Documento per la consultazione con indicazione delle opzioni di regolazione; secondo Documento per la consultazione con l indicazione dell opzioni preferita; messa a disposizione delle sintesi delle osservazioni ricevute in sede di consultazione; relazione finale AIR pubblicata nel sito dell Autorità. Per il 2008 vengono sottoposti ad AIR quattro provvedimenti di carattere rilevante : Revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione, di competenza della Direzione tariffe; in data 26 giugno 2006, con delibera n. 126, è stata integrata la delibera di avvio (che risale al 15 novembre 2001, n. 264); nel mese di febbraio 2008 è stato divulgato il terzo Documento per la consultazione; Formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l attività di distribuzione del gas, ai sensi dell art. 2, comma 12, lettere d) ed e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, di competenza della Direzione tariffe; in data 18 settembre 2007, n. 225, è stato avviato il procedimento; nel mese di febbraio 2008 è stato pubblicato il primo Documento per la consultazione; Formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione, vendita e misura del gas per il terzo periodo di regolazione , di competenza della Direzione consumatori e qualità del servizio; con delibera 26 settembre 2007, n. 234, è stato avviato il procedimento; nel corso del mese di febbraio è stato pubblicato il primo Documento per la consultazione; Criteri di definizione e attribuzione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive per la fase di conguaglio della profilazione convenzionale dei prelievi di energia elettrica, di competenza della Direzione mercati (Direzione mercati 1); con delibera 28 gennaio 2008, n. 5 (ARG/elt), è stato avviato il procedimento. Sempre nel corso del 2008 l Autorità prevede di chiudere il periodo di sperimentazione e di mettere a regime la metodologia AIR. Ciò comporterà di: revisionare la Guida operativa e la modulistica allegata con l obiettivo di predisporre una nuova versione che, oltre a essere più sintetica e quindi maggiormente utilizzabile dagli uffici, tenga conto delle criticità/suggerimenti derivanti dalla fase di sperimentazione; definire le modalità operative da adottare per l applicazione dei criteri di inclusione/esclusione, indicati nella Guida operativa, ai fini della selezione dei casi rilevanti da sottoporre ad AIR;

8 precisare la procedura e gli strumenti per svolgere la funzione di monitoraggio e di valutazione ai fini di una corretta e completa applicazione della metodologia.

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