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- Bartolomeo Alfano
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1 CIRCOLARE N. 03 DEL 20/01/2016 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: IL MOD. IVA 2016 PAG. 2 IN SINTESI: L Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato il Provvedimento di approvazione del mod. IVA 2016 utilizzabile per la dichiarazione IVA del 2015, con le relative istruzioni. Tra le novità, si segnala in particolare la presenza: - di specifici campi a rigo VE35 / righi del quadro VJ riservati alle nuove fattispecie di reverse charge in vigore dal 2015; - del nuovo rigo VE38 riservato all indicazione dell ammontare delle operazioni assoggettate al nuovo meccanismo dello split payment ; - del nuovo quadro VI nel quale indicare i dati delle dichiarazioni d intento ricevute; - di un nuovo campo a rigo VX4 destinato all indicazione dell IVA a debito delle operazioni assoggettate al citato meccanismo dello split payment, connessa con l erogazione del rimborso del credito IVA in via prioritaria. 1
2 IL MOD.IVA 2016 A) FONTI NORMATIVE Provvedimento Agenzia Entrate B) PREMESSA Il nuovo modello della dichiarazione IVA annuale (mod. IVA 2016) è stato predisposto con la consueta struttura modulare. Le principali novità sono di seguito esaminate. C) FRONTESPIZIO È stata rivista innanzitutto la modalità di compilazione della casella Dichiarazione integrativa, presente nel riquadro TIPO DI DICHIARAZIONE, prevedendo l utilizzo di uno dei seguenti codici. Codice 1 2 Descrizione Dichiarazione integrativa presentata entro il del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al fine di correggere errori / omissioni che hanno determinato un minor debito / maggior credito nella dichiarazione originaria Dichiarazione integrativa presentata a seguito della comunicazione inviata dall Agenzia delle Entrate ex art. 1, commi da 634 a 636, Finanziaria 2015 Nel riquadro FIRMA DELLA DICHIARAZIONE la casella Invio avviso telematico all intermediario presente nel precedente modello è stata ridenominata Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all intermediario e va barrata nel caso in cui il contribuente chieda che l invito a fornire chiarimenti emesso a seguito del controllo 2
3 automatizzato ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, sia inviato direttamente all intermediario che ha effettuato l invio telematico della dichiarazione (in mancanza di tale scelta l invito è inviato dall Agenzia delle Entrate al domicilio fiscale del contribuente). Inoltre è presente la nuova casella Invio altre comunicazioni telematiche all intermediario con la quale il contribuente può chiedere che le comunicazioni riguardanti le possibili anomalie riscontrate nella dichiarazione ex art. 1, commi da 634 a 636, Finanziaria 2015, siano inviate direttamente all intermediario che ha effettuato l invio telematico della dichiarazione (le comunicazioni in esame saranno comunque disponibili nel Cassetto fiscale ). L intermediario che accetta l una o l altra o entrambe le richieste del contribuente deve manifestare la propria accettazione barrando la relativa casella presente nel riquadro IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA. A tal fine nel citato riquadro oltre alla consueta casella Soggetto che ha predisposto la dichiarazione e alla casella ora ridenominata Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione è presente la nuova casella Ricezione altre comunicazioni telematiche. D) QUADRO VA In merito alla compilazione di rigo VA10, utilizzabile dai soggetti che hanno usufruito di particolari agevolazioni a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali, sono ora previste le seguenti situazioni: 3
4 Codice 1 Vittime di richieste estorsive e dell usura 2 3 Evento / calamità naturale Soggetti colpiti dagli eventi atmosferici verificatisi dal 4.2 al in alcuni territori della Regione Emilia-Romagna Soggetti interessati dall emergenza umanitaria legata all afflusso di migranti dal Nord Africa 4 Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali 30 Stato di emergenza. Il codice interessa i soggetti con sede legale / operativa in zone colpite da eventi calamitosi con danni riconducibili all evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza e nei confronti dei quali non opera la sospensione né il differimento dei tributi ex art. 9, comma 2, Legge n. 212/2000. Tali soggetti possono chiedere la rateizzazione di tributi che scadono nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza nei termini e con le modalità fissate da un prossimo DM. In particolare si rammenta che i soggetti in esame devono comunque indicare nel quadro VH gli importi a debito della liquidazione (mensile o trimestrale) e dell acconto dovuto. Gli importi dei versamenti periodici e dell acconto ancorchè non eseguiti devono essere ricompresi a rigo VL29, campo 1, ed evidenziati nel campo 3 di tale rigo. E) QUADRO VE Nel quadro VE sono state introdotte le seguenti novità: a rigo VE35, riservato all indicazione delle operazioni assoggettate a reverse charge, sono presenti i nuovi campi 8 e 9 relativi rispettivamente alle nuove ipotesi di cui all art. 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72 (operazioni del comparto edile e settori connessi) e delle lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del citato comma 6 (operazioni del settore energetico). 4
5 Le cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo assoggettati al reverse charge ai sensi dell art. 74, comma 7, DPR n. 633/72 devono essere ricompresi nel campo 2 del citato rigo VE35; il rigo VE38 è stato ridenominato e ora interessa le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici con applicazione dello split payment di cui all art. 17-ter, DPR n. 633/72. F) QUADRO VF A rigo VF15 ridenominato Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi è stato inserito il nuovo campo 2 nel quale specificare gli acquisti (senza IVA) effettuati da soggetti forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 già ricompresi a campo 1. G) QUADRO VJ Collegata con la novità contenuta nel quadro VE, si segnala l introduzione nel quadro VJ dei nuovi righi VJ17 e VJ18 riservati agli acquirenti / committenti per indicare l IVA dovuta in base all applicazione del reverse charge ai sensi rispettivamente delle citate lett. a-ter) e d-bis), d- ter) e d-quater). Inoltre è presente il nuovo rigo VJ19 utilizzabile dagli Enti pubblici, titolari di partita IVA, tenuti al versamento dell IVA per gli acquisti effettuati con applicazione dello split payment. L IVA dovuta relativamente agli acquisti di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivo al primo assoggettati a reverse charge ex art. 74, comma 7, DPR n. 633/72 va ricompresa a rigo VJ6. 5
6 H) QUADRO VI Il nuovo quadro VI è destinato ai fornitori degli esportatori abituali che hanno ricevuto le dichiarazioni d intento per effettuare acquisti senza IVA. Come disposto dall art. 20, D.Lgs. n. 175/2014 i predetti soggetti devono indicare in dichiarazione annuale i dati delle dichiarazioni d intento ricevute. Come desumibile dalle istruzioni, in assenza del numero di protocollo attribuito dall Agenzia delle Entrate in sede di invio della dichiarazione d intento da parte dell esportatore abituale (campo 2) può essere indicato a campo 3 il numero progressivo attribuito alla dichiarazione d intento dall esportatore abituale. I) QUADRO VX Con riferimento alla compilazione del campo 3 Causale del rimborso di rigo VX4 è stato previsto il nuovo codice 11 riservato ai soggetti che adottano il regime forfetario dal 2016 al fine di richiedere il rimborso del credito IVA risultante dal mod. IVA 2016, relativo al 2015, ultimo anno in cui l imposta è stata applicata con le modalità ordinarie. Inoltre relativamente al campo 4 di rigo VX4 riservato ai soggetti ammessi all erogazione prioritaria del rimborso del credito IVA sono stati introdotti i seguenti nuovi codici. 6
7 Codice 6 7 Descrizione Soggetti che hanno effettuato operazioni con applicazione dello split payment ex art. 17-ter, DPR n. 633/72 (l erogazione prioritaria è riconosciuta per un importo non superiore all IVA relativa alle citate operazioni, da indicare nel nuovo campo 5) Soggetti esercenti l attività di proiezione cinematografica codice ATECO A rigo VX4 è stato altresì introdotto il nuovo campo 5 Imposta relativa alle operazioni di cui all art. 17-ter, finalizzato all indicazione, come sopra accennato, dell ammontare di rimborso del credito IVA erogabile in via prioritaria, pari all IVA desumibile dalle fatture emesse agli Enti pubblici con applicazione dello split payment di cui al citato art. 17-ter. J) QUADRO VO Nel quadro VO sono presenti le seguenti novità: a rigo VO15 è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dal 2015 dell applicazione del regime IVA per cassa di cui all art. 32-bis, DL n. 83/2012; il nuovo rigo VO33 riservato ai soggetti che, avendone i requisiti, nel 2015 non hanno applicato il regime forfetario disciplinato dall art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015, bensì il regime ordinario di determinazione dell IVA e del reddito; il nuovo rigo VO34 riservato ai soggetti che hanno iniziato l attività nel 2015 applicando il regime ordinario e successivamente hanno adottato il regime di minimi di cui all art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011, sulla base dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate nella Risoluzione , n. 67/E. 7
8 K) TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE La dichiarazione IVA annuale (in forma autonoma o unificata) va presentata, come di consueto, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro il Dichiarazione IVA in forma autonoma La dichiarazione va presentata in forma autonoma nei seguenti casi: società di capitali e altri soggetti IRES con periodo d imposta non coincidente con l anno solare; soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d imposta chiuso anteriormente al (ad esempio, snc cessata il , senza messa in liquidazione); società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., nel caso in cui quest ultimi abbiano partecipato nel 2015 alla liquidazione IVA di gruppo; curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni che devono presentare per conto dei soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa; soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale (art. 17, DPR n. 633/72); soggetti non residenti che si sono identificati direttamente (art. 35-ter, DPR n. 633/72); soggetti (ad esempio, venditori porta a porta) non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi; soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra l e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2015, tenuti a presentare la dichiarazione IVA per conto dei soggetti estinti. Va evidenziato che l art. 1, comma 641, Legge n. 190/2014, come modificato dall art. 10, comma 8-bis, DL n. 192/2014 ha differito al 2017 (in luogo del 2016) l obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale in forma autonoma entro il mese di febbraio. I soggetti che presentano il mod. IVA 2016 (anche a debito) entro febbraio sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati IVA relativa al
9 Pertanto la presentazione del mod. IVA 2016 entro il , consente: l esonero dalla Comunicazione dati IVA relativa al 2015; la possibilità di utilizzare il credito IVA 2015 in compensazione a decorrere dal Utilizzo in compensazione del credito IVA 2015 L utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi superiori a può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Per utilizzi superiori a è altresì necessario disporre del visto di conformità. Il predetto limite di è innalzato a per le c.d. start up innovative di cui all art. 4, DL n. 3/2015. I soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito IVA 2015 tramite il mod. F24 devono quindi preventivamente presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma. Il mod. IVA 2016 in forma autonoma può essere presentato a decorrere dall La presentazione del mod. IVA 2016 entro il mese di febbraio consente di utilizzare in compensazione il credito IVA 2015 dal L utilizzo in compensazione del credito IVA annuale per importi non superiori a può essere effettuato a partire dall Richiesta di rimborso del credito IVA 2015 Per la richiesta di rimborso del credito IVA 2015 è possibile presentare il mod. IVA 2016 in forma autonoma (con esonero dalla Comunicazione dati se la presentazione, come sopra evidenziato, è effettuata entro il ), previa compilazione del quadro VX. Il mod. IVA 2016 a rimborso può comunque essere presentato all interno del mod. UNICO 2016 entro il L) TERMINI DIVERSAMENTO DEL SALDO ANNUALE Il saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale va versato entro il sempreché l importo dovuto sia superiore a 10,33 (arrotondato a 10). Si rammenta che è possibile: 9
10 effettuare il versamento in forma rateale (ogni rata successiva alla prima va maggiorata dello 0,33% mensile); differire il versamento alla scadenza prevista per il saldo relativo al mod. UNICO 2016 (con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3), in caso di presentazione della dichiarazione unificata. Per maggiori informazioni e assistenza CONTATTATECI Studio Busani 10
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