PROVINCIA DI PARMA BOZZA 1 CONVENZIONE

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1 PROVINCIA DI PARMA BOZZA 1 CONVENZIONE Oggetto: soccorso, recupero, rieducazione e reinserimento in natura di specie di fauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio, rinvenute ferite o in difficoltà fisiche sul territorio. Impegno di spesa: 5000,00 euro Controparte: Ente gestione per i Parchi e Biodiversità Emilia Occidentale - Cras Casa Rossa del Parco Reg. dei Boschi di Carrega. Modalità di scelta della controparte: diretta per competenza e per garantire la continuità progettuale ******* L anno duemilatredici (2014), in questo giorno ( ) del mese di presso gli uffici della Provincia di Parma in P.le Barezzi, 3 - Parma, TRA la Provincia di Parma (di seguito definita Provincia) codice fiscale n nella persona del dott. Paolo Zanza, incaricato della P.O. Programmazione e gestione faunistico venatoria ed ittica - tutela prodotti del sottobosco, nato a Parma il 17/05/1963, domiciliato, per la carica, in Parma, P.le Barezzi n.3, legittimato a rappresentare l Ente ai sensi della ai sensi dell Atto di incarico di cui alla determinazione n del , con decorrenza dal 01 maggio 2012, per la durata di due anni, che interviene in esecuzione dell atto della Giunta Provinciale n. del i.e., e della Determinazione Dirigenziale n del esec. il 1

2 ; E l Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell Emilia Occidentale, di seguito Ente Parchi, Codice Fiscale e Partita Iva n con sede provvisoria in Langhirano (PR) Piazza Ferrari, 5, nella persona del Direttore Inc. dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale Dott. Delio Folzani, nato a Parma l PREMESSO: - che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a disciplinare, con la citata deliberazione G.R. n. 2966/2001, il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonchè il funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici, denominati Cras (Centro Recupero Animali Selvatici), e le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati; - che il recupero di animali appartenenti alle specie selvatiche autoctone in difficoltà, possibile attraverso l autorizzazione al funzionamento del Cras, costituisce un azione utile alla promozione di una cultura faunistica in linea con gli indirizzi di gestione forniti dalla legislazione nazionale ed internazionale in materia ed alla conservazione delle specie in linea con gli obiettivi propri della L.N. 157/92; - che la Provincia di Parma, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva regionale sopra menzionata, ha provveduto ad assumere provvedimenti 2

3 amministrativi, sia in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica ritrovata in difficoltà, che al funzionamento delle apposite strutture atte al recupero, alla cura, ed alla successiva liberazione dei medesimi soggetti ovvero: a. approvazione ed adozione operativa, tramite atto di G.P. n. 126 del 27/02/2003 e s.m. successivamente modificato con atto D.G.P. n. 537/2008, di un protocollo d intesa, sottoscritto con l A.U.S.L. di Parma, relativo alla metodologia procedurale da seguire in caso di rinvenimento sul territorio di soggetti appartenenti alla fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà; b. istituzione, con Determinazione del Dirigente n del 24/08/2005, e successivo rinnovo, del Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) presso il Parco Fluviale Regionale dello Stirone, denominato Le Civette, di Livello operativo A, e come tale finalizzato al recupero, alla rieducazione e al reinserimento in natura di specie di fauna selvatica autoctona particolarmente protette, e soggette a prelievo venatorio; c. istituzione, con Determinazione del Dirigente n del 21/10/2005, e successivo rinnovo, del Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) presso il Parco Regionalei Boschi di Carrega, denominato Casa Rossa, di Livello operativo B,con estensione alla specie Canis lupus (livello A) e come tale finalizzato al recupero, alla rieducazione e 3

4 al reinserimento in natura di specie di fauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio; TUTTO CIÒ PREMESSO La Provincia di Parma individua nel Centro Recupero Fauna Selvatica (Cras) Casa Rossa del Parco Regionale Boschi di Carrega la struttura di riferimento sul proprio territorio per il recupero, la rieducazione e il reinserimento in natura della fauna selvatica in difficoltà, proveniente da tutto il territorio provinciale (in particolar modo mammiferi ). SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 PREMESSE Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. ART. 2 - OGGETTO La Provincia intende adempiere, avvalendosi del Centro Recupero Fauna Selvatica Casa Rossa del Parco Regionale Boschi di Carrega, al soccorso, al recupero ed alla cura di animali appartenenti alle specie selvatiche autoctone (in particolar modo mammiferi ) rinvenute in difficoltà fisica, provenienti da tutto il territorio provinciale come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n.2966/2001 Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt.26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. g) della L.R. 8/94 e successive modifiche, oltre che al 4

5 soccorso, raccolta e conferimento dei soggetti rinvenuti feriti o debilitati, di specie di fauna ungulata o con comportamento pericoloso, presso centri per il recupero degli animali selvatici, denominati Cras (Centro Recupero Animali Selvatici), o presso Istituti idonei all esecuzione di eventuali analisi cui sottoporre i soggetti stessi. La Provincia, in virtù della presente convenzione si avvale del Cras Casa Rossa, autorizzando il soccorso e la raccolta degli animali appartenenti alla specie selvatiche autoctone rinvenute in difficoltà fisica, su tutto il territorio provinciale. In particolare il soccorso e la raccolta sull intero territorio provinciale, verranno diretti esclusivamente a fauna ungulata e/o ad altri soggetti (specie diverse) con comportamenti pericolosi, limitando la prestazione ai soli mesi di Maggio e Giugno 2014 e impegnandosi a ricercare e trovare una soluzione alternativa per i successivi mesi, confacente con i giorni e gli orari di apertura diurna del Cras Casa Rossa. La Provincia, viste le condizioni di presenza sul proprio territorio della specie Canis lupus (livello A), intende avvalersi del Cras Casa Rossa, in quanto unico Cras provinciale in possesso di comprovata e pluriennale esperienza diretta sul trattamento sanitario e sulle metodologie di recupero di mammiferi. Tale estensione è motivata anche dalla documentata presenza della specie sul territorio dell Ente Parchi e dalla collaborazione che l Ente Parchi sta attuando con la Provincia nell'ambito della ricerca e della gestione della specie stessa. 5

6 ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE L'attività avverrà con le modalità stabilite nella presente convenzione ed avrà la durata, a far tempo dalla data di stipula della convenzione e relativa repertoriazione sino al 31 dicembre La convenzione potrà essere disdetta in ogni momento da una delle due parti (comunicando tale decisione con raccomandata AR), in caso di motivate ragioni, comprensive anche della eventuale impossibilità a soddisfare le condizioni poste all art. 2 comma 2. L Ente Parchi si impegna a presentare alla Provincia al termine della convenzione una relazione sull attività realizzata. La Provincia affida all Ente Parchi, l incarico ad adempiere a quanto previsto nell articolo precedente, precisando che tale attività riguarderà in particolare, come già stabilito nella determinazione del Dirigente n.4357/2005 con la quale è stata autorizzata l istituzione del Cras (Centro Recupero Animali Selvatici), avente ad oggetto Istituzione del Cras di livello B (con estensione alla specie Canis lupus livello A ) denominato Casa Rossa, ubicato presso il Parco, successivamente rinnovata con determinazione n del 22/10/2010, lo svolgimento delle seguenti attività: - provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di carico e scarico di cui al punto 6 delle D.G.R. n 2966/01 ; - identificare ogni animale deceduto tramite una targhetta di riconoscimento in cui siano riportati la località di ritrovamento, la data del decesso ed il numero di identificazione; 6

7 - comunicare alla Provincia l avvenuta consegna degli animali deceduti agli Enti richiamati al punto 9 della deliberazione della Giunta Regionale n del 28 dicembre 2001 o trattenuti dallo stesso Parco per scopi istituzionali; la consegna dei capi deceduti agli Enti di cui al punto 9 della D.G.R. n 2966/01 per i loro scopi istituzionali, p otrà essere effettuata solo previa presentazione alla Provincia, ed al Servizio Veterinario della A.U.S.L. competente, richiesta motivata ed in linea con i loro scopi istituzionali da parte degli Enti stessi; - concordare con la Provincia un protocollo generale sulle modalità ed i termini di rilascio per tipologia di specie, nel rispetto delle direttive stabilite nell allegato C della deliberazione regionale n 2966/01 più volte citata; - comunicare, quindi trimestralmente alla Provincia tempi, modi e località dei singoli rilasci avvenuti, secondo le disposizioni stabilite al punto 11 della deliberazione regionale riguardante le direttive in materia; - trasmettere alla Provincia, entro il mese successivo alla scadenza della convenzione stessa, una relazione sull attività svolta Centro; - prevedere che il soccorso degli animali in difficoltà debba essere effettuato da persone in possesso di idonee qualifiche e garantire il controllo veterinario degli animali ricoverati avvalendosi dell ambulatorio veterinario convenzionato; - consentire in ogni momento al personale addetto alla vigilanza della Provincia il controllo delle operazioni e dell'attività svolta; - vietare agli estranei l accesso alle aree ove siano presenti animali in recupero; le attività didattiche possono interessare le strutture ove siano 7

8 custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo, comunque, condizioni di tranquillità e benessere per gli stessi; - utilizzare comunque per lo svolgimento di attività didattiche, da svolgersi in strutture idonee al mantenimento del benessere e della tranquillità degli animali, unicamente i capi giudicati irrecuperabili e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 11 della D.G.R. n 29 66/01; - assicurare agli animali e al personale, adeguati standard igienici per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti; - rispettare le disposizioni previste dall autorizzazione e dalle direttive regionali; - effettuare il soccorso, la raccolta e il conferimento dei soggetti rinvenuti feriti o debilitati, di cui al precedente art.2, su tutto il territorio provinciale (fauna ungulata e/o ad altri soggetti con comportamenti pericolosi),concordando con la Provincia un protocollo sulle modalità operative; - tenere apposito registro dei soggetti rinvenuti. L Ente Parchi sulla base delle direttive generali e degli obiettivi espressi dall Amministrazione nel corso dell espletamento dell incarico dovrà tenere stretti rapporti con l Assessore ed il Funzionario delegato. L Ente Parchi è tenuto ad osservare e garantire la massima riservatezza circa tutti i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza nell espletamento delle attività oggetto dell incarico. Gli elaborati relativi alle attività descritte ai punti che precedono restano di esclusiva proprietà della Provincia e dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale. 8

9 ART. 4 ASSICURAZIONE L Ente Parchi si impegna a stipulare una Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile per il proprio personale, dipendente o volontario, che partecipa alla gestione del Centro. Art. 5 - RESPONSABILE DEL CENTRO Responsabile del Cras viene individuata la Dott.ssa Margherita Corradi Responsabile dell Area Vigilanza Ambientale e Territoriale/Gestione Faunistico Venatoria/CRAS Casa Rossa/CRL /Volontariato dell Ente Parchi. Art. 6 - RESPONSABILE PER LA GESTIONE SANITARIA La gestione sanitaria degli animali ricoverati è posta sotto la diretta responsabilità del Veterinario del Cras Casa Rossa, nominato dall Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, tramite atti del Responsabile del Centro (art.5). Responsabile Sanitario del Cras viene individuato il Dott. Mario Andreani in qualità di medico veterinario incaricato del Parco stesso. L Ente Parchi si impegna attraverso il Responsabile Sanitario del proprio Cras ad effettuare la gestione sanitaria degli animali "ricoverati" provenienti dal territorio provinciale. Per ragioni di carattere sanitario, il Cras si rende disponibile ad accogliere animali provenienti da altre Province, solo se consegnati direttamente al Cras, o a condizione che siano accompagnati da autorizzazione dei 9

10 competenti uffici delle Province di provenienza e in convenzione con il Cras stesso. ART. 7 - COMPITI SPECIFICI E compito del Parco:gestire e programmare le attività del Centro, nonchè la partecipazione del personale volontario; ART. 8 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE Per le attività oggetto della presente convenzione la Provincia corrisponderà all Ente Parchi un rimborso spese, per un importo massimo di ,00 liquidabile allo scadere della convenzione stessa, previa relazione di cui all art.3, approvata dal Funzionario Delegato e corredata di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute, completa di documentazione attestante i pagamenti. ART. 9 - INTERRUZIONE DELLA CONVENZIONE Entrambi gli Enti potranno rescindere in ogni momento la presente convenzione, senza oneri a proprio carico, per provata inadempienza da parte dell uno o dell altro Ente, di uno qualsiasi degli impegni previsti nei precedenti articoli o per documentata impossibilità a far fronte alle condizioni poste all art. 2 comma 2. La violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R.62/ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell art. 54 del D.Lgs 165/2001, costituisce causa di risoluzione di diritto e con effetto immediato. 10

11 ART. 10- REGISTRAZIONE La presente convenzione è da registrare fiscalmente in caso d'uso a norma dell'art.10 parte II a e art. 1 tabella allegata - del DPR 26 Aprile 1986 n La presente convenzione è esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 16 tab. B del DPR 642 del 26 ottobre 1972 modificato dall art. 28 del DPR 955 del 30 dicembre ART. 11 RESPONSABILITÀ La Provincia di Parma si intende sollevata da responsabilità per infortuni e/o danno alle strutture, persone, cose. In caso di controversie tra le parti contraenti la presente convenzione, competente sarà il foro di Parma. Letta, approvata e sottoscritta in Parma, il Per la Provincia di Parma Per l Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell Emilia Occidentale Il Funzionario delegato Dott. Paolo Zanza Il Funzionario incaricato Dott. Delio Folzani 11

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