CIRCOLARE N. 17 Agli Enti di Patronato

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1 ISTITUTO Roma lì, 23/05/2005 NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Direzione Centrale Pensioni Ufficio I - Normativa dctrattpensuff1@inpdap.it Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali e per il loro tramite agli Uffici Territoriali del Governo ubicati nel territorio Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati CIRCOLARE N. 17 Agli Enti di Patronato Alla Corte dei Conti Segretario Generale Via Baiamonti n ROMA Al Ministero dell Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali Piazzale del Viminale, ROMA e, p.c. Alla Direzione Centrale per la Segreteria del Consiglio di Amministrazione Organi Collegiali e Affari Generali Ai Dirigenti Generali Centrali e Compartimentali Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali 1

2 OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell Interno 1. Premessa L art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l Inpdap, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali. Rientra nella predetta gestione anche il personale civile del Ministero dell Interno ivi compreso il personale della carriera prefettizia. Nell intesa in corso di definizione tra il Ministero dell Interno e l Inpdap, si conviene che, a partire dal 1 ottobre 2005, l Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 1 ottobre Restano a carico del Ministero dell Interno le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio anteriormente al 1 ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data. Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi. 2

3 2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni Per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1 ottobre 2005, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l interessato presta o ha prestato l ultimo servizio. Al riguardo si fa presente che la gestione delle attività istruttorie relative alle prestazioni pensionistiche ordinarie, conseguenti a tutte le cessazioni dal servizio ad esclusione di quelle intervenute per destituzione, è di competenza delle Prefetture, Uffici Territoriali del Governo, esistenti in ogni capoluogo di provincia e, per le Regioni Valle d Aosta e Trentino Alto Adige, rispettivamente della Questura di Aosta e del Commissariato del Governo per le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguite ricomprese nel termine Prefetture). Restano escluse dalle competenze degli Uffici periferici gli adempimenti necessari per la liquidazione del trattamento previdenziale relativi ai Prefetti ed al personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre Amministrazioni dello Stato e Enti Pubblici, come già stabilito dall art. 154 del D.P.R. 29/12/1973, N. 1092, in materia di pensioni, riscatti e ricongiunzione di servizi; tali ultime competenze nonché quelle relative al personale in servizio presso gli Uffici centrali del Ministero e la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati è accentrata presso il Ministero dell Interno Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale delle Risorse Finanziarie e Strumentali. Di conseguenza la Sede provinciale o territoriale Inpdap competente è quella nel cui territorio ha sede la Prefettura o Ufficio Periferico della Polizia di Stato o Ufficio ministeriale presso la quale l interessato presta o ha prestato servizio, salvo ulteriore diversa 3

4 indicazione e ferma restando l attuale competenza delle Sedi territoriali Inpdap delle aree metropolitane. In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell Inpdap, l ufficio, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza per la predisposizione dei dati, un nuovo modello di comunicazione, denominato PA04, secondo le istruzioni impartite dalle Circolari INPDAP 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33. La trasmissione dei dati avviene informaticamente esclusivamente tramite al seguente indirizzo di posta elettronica: pensionis7@inpdap.gov.it. L ufficio competente deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all indirizzo sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso. La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione. 3. Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità Nei confronti del personale civile del Ministero dell Interno trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di requisiti anagrafici e contributivi richiesti per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità valide per la generalità dei lavoratori. 4

5 In un sistema di calcolo retributivo e misto, la pensione di vecchiaia si consegue, pertanto, al compimento del 65 ovvero del 60 anno di età per le lavoratrici che esercitino la facoltà di cui all articolo 2, comma 21 della legge 335/1995, in presenza di un anzianità contributiva di almeno 20 anni (15 anni, qualora già in servizio alla data del 31 dicembre 1992). Per i destinatari di un sistema di calcolo contributivo restano confermati i requisiti stabiliti dalla legge n. 335/1995 fino al 31 dicembre A decorrere dal 1 gennaio 2008 troverà applicazione quanto previsto dalla legge di riforma pensionistica 23 agosto 2004, n. 243, con eccezione del personale della carriera prefettizia nei confronti dei quali potrebbe operare la specifica delega contenuta nell articolo 1, comma 10, della medesima legge. Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997 (57 anni di età con un anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007). Anche in questa fattispecie, a decorrere dal 1 gennaio 2008, si dovranno tenere presenti i nuovi requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge n. 243/2004, escludendo il personale che possa ritenersi destinatario della delega di cui all art. 1 comma 10 della legge menzionata. Per quanto riguarda il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, si precisa che nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia trova applicazione esclusivamente il primo periodo dell articolo 16 del Dlgs n. 503/1992 (trattenimento per un biennio 5

6 oltre il limite di età) mentre, per esplicita disposizione normativa, è preclusa l ulteriore facoltà di trattenimento in servizio fino al 70 anno di età di cui al secondo e seguenti periodi del medesimo articolo 16. Agli appartenenti alla carriera prefettizia e ai Dirigenti contrattualizzati rimane, comunque, ferma la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio ai sensi della Legge 37/90, ai fini del raggiungimento dell anzianità massima di servizio. 4. Valutazione ai fini delle pensionistici degli elementi retributivi La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS. Concorre alla formazione della base pensionabile relativamente alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del Dlgs n.503/1992) la retribuzione contributiva annua percepita alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti dalle norme di legge o contrattuali. Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all articolo 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992 vengono valutate tutte le altre indennità percepite come corrispettivo dell attività lavorativa. Si ritiene utile, in particolare, riportare alcune specifiche disposizioni che regolano i trattamenti del personale della carriera prefettizia poiché peculiari rispetto a quelle previste per il restante personale del Ministero dell Interno il cui rapporto di impiego è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro (Area I per il personale 6

7 appartenente alla qualifica unica dirigenziale e comparto ministeri per il restante personale). Carriera prefettizia In via preliminare, si precisa che il personale in esame opera in regime di diritto pubblico in virtù di quanto disposto dall articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e che il relativo rapporto di impiego è disciplinato dal Dlgs 19 maggio 2000, n. 139; per esplicita disposizione normativa la carriera prefettizia è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. In relazione alle esigenze connesse all espletamento di tali compiti la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto (Commissario di Governo), vice prefetto e vice prefetto aggiunto alle quali corrisponde l esercizio delle funzioni previste dalla normativa vigente. Nei confronti del personale della carriera prefettizia, concorrono alla formazione della quota A) di pensione i seguenti elementi retributivi: - stipendio tabellare (dal 1 gennaio 2002 comprende anche l importo dell indennità integrativa speciale); - retribuzione individuale di anzianità; - retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile); tale emolumento potrebbe non essere corrisposto qualora il provvedimento di attribuzione delle singole posizioni ed incarichi non preveda l assegnazione di un incarico funzionale (esempio: collocamento in disponibilità ai sensi dell articolo 237 del D.P.R. 3/1957); - maggiorazione di cui all art. 1 lett. A Legge 334/97, come previsto dall art. 23 comma 4 D.P.R. 316/2001, ove in godimento; 7

8 - indennità pensionabile. Tale indennità in virtù di quanto disposto dall articolo 43, comma 20, della legge n. 121/1981, compete al personale che riveste la qualifica di Prefetto. Per esplicita disposizione di legge tale emolumento è pensionabile e, come tale valutabile nella quota A) di pensione. Per completezza di esposizione si fa presente che tale indennità pensionabile veniva corrisposta fino al 30 dicembre 1998 anche ai dirigenti generali di ragioneria (se direttori centrali); dopo tale data l emolumento è stato assorbito nelle voci pensionabili della nuova struttura della retribuzione applicabile ai dirigenti dell Area I; - peculiari indennità. La qualifica di Prefetto comporta l attribuzione di diverse funzioni in relazione alle quali possono essere corrisposte delle indennità, come, ad esempio quella attribuita in relazione alla funzione di Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza prevista dall articolo 5, comma 3, della legge n. 121/1981 e successive modifiche ed integrazioni e quelle inerenti gli incarichi conferiti ai Commissari straordinari del Governo di cui all art. 11 della Legge 400/1988. Resta inteso che qualora il Prefetto all atto della cessazione non sia più in godimento di tali indennità, queste rientrano in misura intera nella base pensionabile ai fini della determinazione della quota B) di pensione. Le disposizioni di cui all articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione esclusivamente sullo stipendio, sulla RIA e sulla eventuale maggiorazione di cui all articolo 1 lett. A Legge 334/97. Al riguardo si precisa che in virtù di quanto disposto dall articolo 14, comma 1, del DPR 1 agosto 2003, n. 252 (Recepimento accordo sindacale personale carriera prefettizia Quadriennio normativo 8

9 2002/2005 biennio economico 2002/2003), il conglobamento dell indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, a decorrere dal 1 gennaio 2002, non comporta modifiche alle modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento alle disposizioni recate all articolo 2, comma 10, della legge n. 335/1995. Pertanto la maggiorazione del 18 per cento, di cui all articolo 15 della legge n. 177/1976, viene applicata sullo stipendio decurtato dell importo corrispondente al valore dell indennità integrativa speciale corrispondente alla qualifica rivestita. Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all articolo 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992 secondo le modalità indicate nell articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/1995 vengono valutate tutte le altre indennità percepite come corrispettivo dell attività lavorativa; tali, valori aggiuntivi rispetto a quello spettante in relazione alla posizione funzionale ricoperta, sono valutabili nella predetta quota. Tra queste possono annoverarsi le seguenti: - retribuzione di risultato; - indennità di bilinguismo; - maggior valore del trattamento economico accessorio. Rientrano tra questa voce retributiva i compensi per temporaneo conferimento di ulteriore o diverso incarico, quello di temporaneo incarico riconducibile a posizione funzionale superiore, i compensi per maggiori attività rese in occasione delle consultazioni elettorali ovvero a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza, nonché la retribuzione del servizio di reperibilità. La misura di questo trattamento accessorio è definita in sede di accordi decentrati a livello centrale. 9

10 5. Maggiorazione base pensionabile A tutto il personale della carriera prefettizia nonché al personale dirigente del Ministero dell Interno in relazione a quanto previsto dall articolo 43, comma 19, della legge 121/1981, sono attribuiti sei aumenti periodici di cui all articolo 6-bis, comma 3-bis del DL 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, come sostituito dall articolo 21 della legge n. 232/1990 e dall articolo 4 del Dlgs n. 165/1997, in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all interessato. 5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo I sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio, comprensivo dell indennità integrativa speciale, sull importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità ed all eventuale maggiorazione. Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti in aggiunta alla base pensionabile, l importo corrispondente al beneficio rapportato all aliquota pensionistica totale maturata dall interessato all atto della cessazione dal servizio deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976. Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in quote introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre

11 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell 80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento. Per tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente attualmente del 8,75 per cento è incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al Dlgs n.165/1997 (Allegato 1). Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita. Pertanto, al medesimo personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per il grado rivestito, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l importo della relativa contribuzione, ai sensi dell articolo 4 del Dlgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate. 5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo Per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 1996, l istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione al 32,95 per cento. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni. 11

12 L ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato. Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1 Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono. 5.3 Benefici combattentistici legge 336/1970 art. 2 comma 2 Per la carriera prefettizia operando ancora la progressione di carriera trova applicazione, se più favorevole, il secondo comma della legge sopracitata con la conseguente determinazione pensionistica basata sul trattamento stipendiale della qualifica superiore. 6. Maggiorazione dei servizi La maggiorazione di un quinto prevista dall articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977, compete limitatamente al periodo di prestazione del servizio nella Polizia di Stato al personale di detti ruoli transitato a qualifica di Prefetto o altra qualifica dell Amministrazione civile dell Interno. Al riguardo si precisa che l articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 ha disposto, con effetto dal 1 gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici, comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque 12

13 anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili. Per detto personale nelle ipotesi in cui il trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione. Nei confronti dello stesso qualora destinatario di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura le maggiorazioni incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo dei cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995, qualora l interessato abbia all atto del collocamento a riposo un età inferiore. ********* La presente Circolare è diramata di intesa con il Ministero dell Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Luigi Marchione F.to dr. Marchione 13

14 Allegato 1) ANNO PERCENTUALE DI INCREMENTO DELLA CONTRIBUZIONE , , , , , , , , , , ,40 14

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