COMUNE DI CORDOVADO Provincia di Pordenone REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITÀ SULLE STRADE

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1 COMUNE DI CORDOVADO Provincia di Pordenone REGOLAMENTO DELLA PUBBLICITÀ SULLE STRADE Approvato con deliberazione C.C. n. 45 del

2 Art. 1 - Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina la posa di impianti e mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L.vo n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R , n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto concerne l applicazione dell imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, e l effettuazione del servizio delle Pubbliche affissioni, si rinvia alle disposizioni dello specifico Regolamento comunale adottato con delibera di Consiglio Comunale nr. 9 del Art. 2 - Definizioni 1. Con i termini di impianti e mezzi pubblicitari si intendono le insegne di esercizio, i cartelli, le sorgenti luminose, e simili, così come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, modificato dall'art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n Art. 3 - Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica a tutto il territorio comunale ad esclusione dei tratti di strada non comunali ubicati fuori dal centro abitato e fatte salve le particolari disposizioni di cui al successivo art Lo stesso non si applica alle forme di pubblicità eseguite all'interno di edifici o di attività, a condizione che la collocazione delle stesse non arrechi in alcun modo disturbo alla circolazione stradale. Art. 4 - Autorizzazione 1. Chiunque intenda installare, ripristinare o modificare impianti ed altri mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo, deve richiedere ed ottenere apposita autorizzazione da parte del Comune. 2. Gli interessati devono inoltrare specifica domanda in carta legale diretta al Sindaco contenente le seguenti indicazioni: a) generalità: residenza e codice fiscale del richiedente ; b) strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione ed estremi mappali del luogo; c) tipologia dell impianto pubblicitario per il quale si chiede l autorizzazione; d) ragione sociale e sede della ditta installatrice nonchè il relativo numero di codice fiscale o partita IVA o numero d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 3. Alla domanda deve essere allegata documentazione tecnica, in duplice copia, composta da: a) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo di cm.9 x cm.12, dalla quale risulti la posizione in relazione all edificio o al sito di posizionamento); b) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare; c) relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimenti ai materiali, ai colori, forme ecc.; 2

3 d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico; e) autodichiarazione, redatta ai sensi dell art.46 del D.P.R n. 445 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; f) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili; g) dichiarazione con la quale l interessato si obbliga al ripristino dello stato dei luoghi a richiesta degli uffici competenti; i) in caso di collocazione di impianti lungo strade appartenenti ad altri Enti, dovrà essere prodotta l attestazione delle spese istruttorie eventualmente dovute agli Enti proprietari. 4. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività da pubblicizzare, ma potrà comprendere più impianti solo se riferiti all edificio sede dell attività e alle sue pertinenze. Nel caso di collocazione di più impianti, anche per la stessa attività, su luoghi diversi da quello della sede, deve essere presentata una domanda per ogni singolo impianto. 5. L'autorizzazione alla posa di impianti può essere richiesta: a) dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda; b) dalla ditta fornitrice dell'impianto per conto dell'utilizzatore finale. 6. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonchè qualsiasi nulla-osta o eventuale altro titolo autorizzativo di competenza di altre autorità o enti quali FVG Strade S.p.A., Provincia, FF.SS. e altri, che sarà richiesto a cura dell ufficio preposto all istruttoria. 7. Non sono soggette ad autorizzazione le targhe professionali poste all'ingresso della sede dell'attività purchè per dimensione, caratteristiche e contenuto non si configurino come insegna pubblicitaria, nonchè le indicazioni grafiche applicate alle vetrate (vetrofanie) comprese quelle inerenti l attività svolta. Art. 5 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione 1. L'ufficio preposto, entro 30 gg. dalla ricezione della domanda, provvede all istruttoria della pratica ed all'eventuale rilascio o diniego dell'autorizzazione, fatte salve eventuali esigenze istruttorie per il rilascio del nulla-osta rappresentate dagli enti proprietari delle strade sulle quali è chiesta l installazione dell impianto. In ogni caso il termine sopra indicato rimane sospeso dal momento in cui viene inoltrata la richiesta di nulla-osta e/o qualora i richiedenti siano stati invitati a produrre ulteriore documentazione ad integrazione di quella depositata. 2. L'autorizzazione è rilasciata dall Ufficio di Polizia Municipale. 3. Detta autorizzazione è annotata su apposito registro numerato progressivamente per anno, ai sensi del 9 comma dell'art. 53 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 4. Per il rilascio l'interessato dovrà versare quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità ed eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico. 5. Prima del ritiro dell'autorizzazione l'interessato dovrà depositare presso l'ufficio preposto idonea attestazione, rilasciata dal tecnico progettista, inerente l'adempimento degli obblighi di cui al 3 comma dell'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, ricorrendone il caso (Autorizzazione Edilizia, D.I.A o eventuali altri adempimenti previsti dalla normativa Urbanistica ed Edilizia vigente), nonché, per gli impianti luminosi, certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto a norma di legge. 6. L'autorizzazione ha validità per tre anni, ai sensi dell'art comma del Regolamento di 3

4 Esecuzione del Codice della Strada, ed è rinnovabile mediante presentazione da parte dell interessato di una nuova istanza in bollo, fatto salvo il pagamento delle spese istruttorie eventualmente dovute agli enti proprietari della strada, salvo rinuncia dell'interessato o revoca ai sensi dell'art. 27 del Codice della Strada. Art. 6 - Collocazione - Ubicazione - Distanze 1. La collocazione degli impianti ed altri mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è ammessa su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme relative al posizionamento degli stessi di cui agli artt. 51 e 52 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada nonché previste dal presente Regolamento. 2. L'ubicazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato è regolamentata ai sensi dell art. 51 del Regolamento d Esecuzione del Codice della Strada. 3. All'interno del centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), il posizionamento di impianti ed altri mezzi pubblicitari è consentito, in deroga al 4 comma dell'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, purchè: a) collocati perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli a distanza non inferiore a mt. 2,00 dal limite della carreggiata; b) collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, ovvero ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal limite della carreggiata; c) vengano osservate le seguenti distanze minime: mt da altri cartelli e mezzi pubblicitari; mt prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; mt dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; mt prima dei segnali di indicazioni; mt dopo i segnali di indicazioni; mt prima delle intersezioni (incroci); mt dopo le intersezioni (incroci); d) non vengano installati in curva, nelle gallerie, sottopassi stradali o ferroviari e sui sovrapassi e le relative rampe d accesso. 4. Le distanze di cui sopra non si applicano alle transenne parapedonali, agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati e alle insegne d esercizio perpendicolari al senso di marcia in numero massimo di una per ogni attività che, per accertate impossibilità dovute alla collocazione dell attività stessa, non possono rispettare le distanze minime sopra indicate. Art.7 - Centro storico 1. A tutela del centro storico così come delimitato dal P.R.P.C. vigente ed in ottemperanza alle prescrizioni previste dal Club Borghi più belli d Italia, al quale il comune di Cordovado appartiene, nel centro storico è ammessa la sola collocazione di insegne d esercizio e di impianti pubblicitari all interno di transenne parapedonali. 2. Nelle suddette aree del centro storico le insegne d esercizio dovranno: a) essere collocate esclusivamente in aderenza alla sede cui si riferiscono; b) non essere di materiale plastico; c) tener conto, per dimensioni, foggia e materiali utilizzati, del circostante contesto storicoarchitettonico, inserendosi armoniosamente in esso, ed essere comunque soggette al parere vincolante della Commissione Edilizia o, qualora non nominata, dal responsabile dell Ufficio 4

5 Tecnico; d) essere, se luminose, esclusivamente retroilluminate. 3. Quanto previsto al comma 2, lett, b), c) e d) si applica anche alle transenne parapedonali. Art. 8 - Dimensioni e limiti 1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq.6. All interno del centro abitato non potranno evere dimensioni superiori a mq Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari collocati sul suolo pubblico o privato di uso pubblico dovranno essere installati in modo da assicurare un altezza del bordo inferiore dal suolo non minore di mt. 1,50. Per gli impianti che sporgono sui percorsi pedonali e/o sulle sedi stradali l altezza minima dovrà essere rispettivamente di m. 2,50 e 5, I cartelli pubblicitari riguardanti interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, se collocati entro il centro abitato, purchè posizionati sul lotto interessato ai lavori o nelle immediate vicinanze e posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, possono raggiungere una superficie massima di mq. 10 purchè venga presentata a corredo dell istanza di Autorizzazione, una certificazione tecnica relativa alla staticità dell impianto a firma di un professionista abilitato. Art. 9 - Caratteristiche 1. Gli impianti e gli altri mezzi pubblicitari debbono essere realizzati secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e per forma, colori e disegno non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale nè costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone. 2. Sono vietati gli impianti ed altri mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possano produrre abbagliamento. 3. Non sono consentite sagome irregolari o aventi forma di disco, triangolo, ottagono e figure similari. 4. Per gli impianti ed i mezzi luminosi è vietata l'intermittenza o l'alternanza di luci o colori. 5. Sono vietati messaggi pubblicitari che abbiano un contenuto, significato o fine in contrasto con norme di legge o di regolamento. Art Deroghe e collocazioni particolari 1. Gli impianti per le pubbliche affissioni di proprietà dell Amministrazione Comunale possono derogare alle prescrizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente Regolamento. 2. Nell ambito delle zone commerciale, artigianale e industriale previste dal P.R.G.C. vigente potranno essere individuate dalla Giunta Comunale, previo parere dei competenti uffici comunali, zone di particolare interesse dove potranno essere autorizzati impianti anche in deroga al presente Regolamento per dimensioni, superfici e collocamento, che verranno stabiliti di volta in volta nell atto giuntale. 3. Nei casi previsti dall art. 23 comma 5 del Codice della Strada dovranno essere preventivamente acquisiti da parte dell Ufficio che cura l istruttoria della pratica i nulla-osta tecnici rilasciati dall Ente proprietario della strada. 4. Nelle isole di traffico, come definite dall'art. 3 del Codice della Strada, e sui bordi dei cigli stradali è vietata la collocazione di qualsiasi impianto o mezzo pubblicitario. 5

6 Art Mezzi pubblicitari abbinati a servizi 1. Le insegne o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada (es.: orologi, contenitori rifiuti, panchine, toponomastica, paline e pensiline fermate autobus e simili) sono assimilate alle transenne parapedonali ed egualmente disciplinate ai sensi del presente regolamento. Art Definizione di Pubblicità Temporanea 1. E definita Pubblicità Temporanea la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari di seguito indicati per: a) Striscione; b) Locandina; c) Stendardo o Bandiera; d) Segno Orizzontale Reclamistico. 2. L apposizione di segni orizzontali reclamistici, di cui alla precedente lettera d), è disciplinata ai sensi dell art. 51, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. 3. L installazione e le dimensioni dei rimanenti mezzi pubblicitari di cui al presente articolo, è disciplinata ai sensi degli art. 6, 7 e 8 del presente regolamento, fatte salve le installazioni pubblicitarie riferite a manifestazioni organizzate nell ambito del territorio comunale con la collaborazione dell Amministrazione. Art Autorizzazione per la Pubblicità Temporanea 1. Per la effettuazione della Pubblicità Temporanea di cui al precedente articolo, deve essere richiesta l autorizzazione secondo le modalità previste dall art.4 comma 2 del presente regolamento. 2. La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima della prevista collocazione, e deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) planimetria in duplice copia indicante il luogo esatto ove si intende collocare l impianto; b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario; c) autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R n. 445 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità; d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico; e) in caso di collocazione di impianti lungo strade appartenenti ad altri Enti, dovrà essere prodotta l attestazione delle spese istruttorie eventualmente dovute agli Enti proprietari. 3. Qualora la pubblicità temporanea venga effettuata su apposito impianto preventivamente autorizzato, la documentazione di cui al precedente comma, lettere a), c) e d), non è richiesta ed è sostituita da fotocopia dell autorizzazione relativa all impianto utilizzato. 4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell esame della domanda. 6

7 Art Obbligo della rimozione della pubblicità temporanea 1. Il titolare dell autorizzazione è obbligato alla rimozione del materiale, ai sensi dell art. 54, comma 2, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. Art Mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio 1. Le installazioni di impianti pubblicitari nelle aree di parcheggio devono avere una superficie complessiva non superiore al 10% delle aree stesse e sono comunque soggette al parere vincolante della Commissione Edilizia o, qualora non nominata, del responsabile dell Ufficio Tecnico. Art Modalità per l effettuazione della pubblicità fonica 1. La pubblicità fonica è consentita fuori dal centro abitato negli orari e con le modalità previste dall art. 59 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento d esecuzione del Codice della Strada), e all interno del centro abitato nel rispetto delle seguenti limitazioni orarie: a) Durante il periodo nel quale è in vigore l ora solare, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. b) Durante il periodo nel quale è in vigore l ora legale, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19, La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada, e all interno del centro abitato dall Amministrazione Comunale. 3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 4. È vietata la pubblicità sonora, in modo permanente, nei pressi delle zone ospedaliere, case di riposo, istituti scolastici (limitatamente alle ore di lezione), cimiteri e luoghi di culto. 5. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo Art Modalità per la effettuazione del Volantinaggio 1. Si definisce volantino il foglio unico, solitamente cartaceo, di norma privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, caratterizzato dalle limitate dimensioni. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all attività di volantinaggio l effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. 2. L attività di Volantinaggio consiste nella effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di Volantini. 3. E vietata l attività di volantinaggio effettuata attraverso il getto dei volantini pubblicitari nelle vie e località del territorio comunale, anche attraverso il lancio degli stessi da veicoli, da aeromobili, o 7

8 comunque con modalità analoghe atte a causare insudiciamento del suolo o dell ambiente. E altresì vietata l effettuazione di attività di volantinaggio mediante l abbandono in luoghi all aperto del volantino in assenza di persona che lo riceva. E altresì vietata la collocazione di volantini sul parabrezza o sul lunotto posteriore dei veicoli. 4. L attività di volantinaggio, effettuata nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate, è subordinata alla presentazione di apposita Denuncia di Inizio Attività in carta semplice, la quale deve essere presentata almeno 2 giorni prima con allegata copia del volantino, e deve contenere: a) generalità complete e codice fiscale del richiedente; b) periodo di effettuazione del volantinaggio; c) vie o località interessate al volantinaggio; d) numero dei volantini che si intende distribuire; e) numero di persone che effettueranno la distribuzione dei volantini. 5. Eventuali deroghe alle disposizioni sopra indicate verranno concesse su istanza degli interessati unicamente per casi di pubblico interesse. Art Obblighi - Vigilanza - Sanzioni 1. Il titolare dell'autorizzazione, oltre agli obblighi previsti dall'art. 54 del Regolamento d'esecuzione del Codice della Strada, è tenuto a richiedere l'eventuale rinnovo dell'autorizzazione o a comunicare l'eventuale rinuncia allo stesso prima del 30 giorno antecedente la scadenza. 2. La vigilanza sulla materia disciplinata dal presente regolamento è demandata al personale della Polizia Municipale ed a quello degli uffici tecnici comunali fatte salve le competenze di altri organi ed enti interessati. 3. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che non costituiscano infrazioni al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro ai sensi dell'art. 7-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali. Art Norme transitorie ed entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della esecutività della deliberazione che lo approva. 2. Lo stesso si applica alle richieste pervenute dopo tale data. 3. Per le richieste pervenute prima di tale data si applicano le norme preesistenti purché compatibili con il Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, salvo adeguamento al momento del rinnovo dell autorizzazione. 4. Per gli impianti e mezzi pubblicitari esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovrà provvedersi al relativo adeguamento alle nuove norme entro il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fatto salvo il termine più favorevole relativo alla scadenza dell Autorizzazione. 8

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